Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 14309/20
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Luciana Russo in sostituzione dell'avv.
Campisi per parte attrice e l'avv. Francesco Spina in sostituzione dell'avv.
Bonura.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
Nessuno è presente sino alle ore 13,00 per il convenuto. CP_1
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Campisi per procura in Email_1
calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Silvana Celesia alermo.it) per Email_2 CP_1
procura generale in atti
CONVENUTO
E
in persona del Direttore Controparte_3
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gertrude Bonura per procura in Email_3
atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 15.552,00, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
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2. condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 4.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed
€ 4.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore.
4. Rigetta la domanda di garanzia spiegata dal nei riguardi CP_1
di . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 9 novembre 2019, ha chiesto la condanna del Parte_1 CP_2
, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un infortunio verificatosi a nel primo pomeriggio del 29 ottobre 2016, quando nel percorrere a CP_2
bordo della propria bici elettrica la via Domenico Scinà in direzione via
Crispi, rovinava a terra a causa di una disconnessione del manto stradale creata da un basolato posizionato in maniera anomala, la cui presenza non era segnalata.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.
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Contr Il convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa per CP_1
essere garantito in caso di condanna per i danni patiti dall'attore.
Si costituiva quindi contestando in toto le domande del CP_3 CP_1
contestava ogni addebito o che la carenza di manutenzione fosse a lei imputabile osservando che il contratto di servizio che la obbligava alla manutenzione, sorveglianza e monitoraggio della sede stradale delimitava le obbligazioni a suo carico alle strade oggetto – su base annuale - di programmata e concordata (con il attività manutentiva non CP_1
superiore a mq 400.000 anno ed a mq 30.000 anno per i marciapiedi e solo
“per il calendato tempo in cui tale attività dovrà eseguirsi”.
Mancando ogni specifica obbligazione manutentiva programmata per la strada teatro del sinistro ed al tempo del sinistro (che il non CP_1
produceva né allegava) la domanda, a dire della , doveva essere CP_3
pertanto rigettata.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il CP_1
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controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992
(cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Va pure rilevato che l'art. 37, primo comma, lett. b), cod. strada pone espressamente a carico dei comuni l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale all'interno dei centri abitati.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
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La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
[cfr. verb. ud. 12 settembre 2022].
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attore [cfr. relazione del C.T.U. dott. Persona_1
depositata in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
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Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada teatro Controparte_2
del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'esame della domanda di garanzia spiegata dal CP_2
nei riguardi di .
[...] CP_3
Essa è infondata.
Di fatti, a fronte delle puntuali osservazioni delle difese della chiamata in giudizio che ha evidenziato come il contratto di servizio non prevedessero un indiscriminato obbligo di manutenzione, sorveglianza e monitoraggio sulla intera rete stradale, ma parziali compiti di controllo e verifica riguardanti le lavorazioni fognarie (AMAP) ovvero settori programmati e delimitati della rete stradale previamente concordati con l'Amministrazione ( ), il nulla ha controdedotto. CP_3 CP_1
In particolare nel caso che da vicino ci interessa è emerso dall'istruttoria che il sinistro sia derivato dalla non corretta collocazione del basolato - per cui le medesime previsioni contrattuali escludono la responsabilità della
CP_3
Alla luce di ciò la domanda di garanzia non può essere accolta.
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Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate da in occasione della caduta del 29 Parte_1
ottobre 2016 le hanno provocato una inabilità temporanea relativa di 8 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 10 giorni al 50% delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 10 giorni al 25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 2%, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) ed ha altresì reso i chiarimenti alle note critiche predisposte dal consulente di parte attrice [cfr. relazione cit. in atti].
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
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qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, per le microlesioni per cui, spetta a
[...]
con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come Parte_1
accertato dal C.T.U., personalizzato alla capacità lavorativa del soggetto e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (36 anni), la somma di € 3.500,00 in valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 1.552,00 in valori attuali.
Il CTU ha poi ritenute congrue le spese sostenute e sostenende per €
10.500,00 per tanto non gli può essere accordata alcuna altra somma quale risarcimento del danno patrimoniale [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Parte_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 15.552,00 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_2
domanda giudiziale e fino al soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
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In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate CP_1
come da decreto in atti.
Palermo, 17 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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