CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 30 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2644/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Micillo, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana di Gennaro, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 1.11.2023, la parte in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4758 del 12.7.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice.
La nel ricorso introduttivo del primo grado, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 che gestisce una panetteria, dal CP_3 Parte_2
7.1.2020 al 31.3.2021, dapprima, fino al 8.11.2020 al nero e poi, dal 9.11.2020, inquadrata nel livello
4 del CCNL del settore commercio come commessa di banco addetta alle vendite. Aveva lavorato
- dal 7.1.20 al 30.9.2020 dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle 15,30, nonché per due volte al mese anche la domenica dalle 7,00 alle 14,00;
- dall'1.10.2020 al 31.3.2021, invece, dal martedì al sabato dalle 7,00 alle 15,30, nonché la domenica dalle 7,00 alle 14,00, nonostante il rapporto di lavoro fosse stato formalizzato dall'8.11.220 come a tempo parziale.
Nel periodo di lavoro “a nero” ha percepito a titolo di retribuzione la somma di € 150,00 a settimana;
invece, nel periodo in cui il rapporto è stato formalizzato ha percepito le somme indicate nelle buste paga.
Ha lamentato di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, supplementare e
“domenicale”; di aver goduto di ferie non retribuite dal 9 al 31 agosto 2020, periodo in cui il panificio
è stato chiuso;
di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione relativa al mese di marzo 2021,
13^ mensilità, TFR e ferie “se non quanto riportato nelle conciliazioni”.
Il 21.3.2021, dopo essersi assentata per malattia per essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, ha contattato la datrice di lavoro, ma quest'ultima le ha chiesto di posticipare il rientro;
in data
24.3.2021 si è recata presso il panificio ma “il datore di lavoro, indicandole il sostituto assunto per quel mese, le chiedeva di non tornare al lavoro”.
Ha allegato che il 31.3.2021 veniva convocata per la sottoscrizione di verbali di conciliazione e condotta dal presso la sede del sindacato Unione Nazionale sindacale imprenditori e Pt_1 coltivatori alla via Domenico Fontana 62/A dove, senza che ne avesse preventivamente concordato o quantomeno conosciuto il contenuto, le sono stati fatti sottoscrivere due diversi verbali in assenza di ogni colloquio preventivo. All'atto della sottoscrizione, inoltre, non era presente alcun rappresentante sindacale per la lavoratrice ma solo un rappresentante sindacale per la datrice di lavoro.
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in data
31.3.21 per i motivi analiticamente indicati nella premessa in fatto e nei capi a) e b) del diritto.
2) Accertare e dichiarare la nullità del termine finale apposto al contratto del 09.11.2020 per i motivi indicati nella premessa in fatto e ai capi c) e d) in diritto.
3) Per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.1.2020 al 31.03.2021 tra la ricorrente e la società convenuta secondo le modalità analiticamente descritte nella premessa in fatto del presente ricorso con diritto della ricorrente all'inquadramento al superiore IV livello del CCNL commercio (da applicarsi in via diretta oppure in subordine in via parametrica ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Cost. e dell'art
2099 cc.), o comunque, nel diverso superiore o inferiore inquadramento che si accerterà in corso di causa;
4) condannare la parte resistente al pagamento in favore della signora della somma di CP_1 euro 29.337,86 di cui euro 1.979,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, come specificamente indicato nei conteggi allegati al presente atto e che ne costituisce parte integrante, o comunque per quei periodi di lavoro e per quelle somme, maggiori o minori, che si accerteranno dovute”.
Con sentenza n. 4758 del 2023 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda attorea.
Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione, tempestivamente impugnati, in quanto la lavoratrice non è stata assistita da un rappresentante sindacale, a differenza del datore di lavoro.
La pronuncia ha ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.1.2020 al 31.3.2021; che le mansioni svolte sono riconducibili al IV livello del CCNL Commercio applicato dalla convenuta (circostanza pacifica); che a dispetto di quanto indicato nel contratto di lavoro del 9.11.2020 (ove è indicato un orario di lavoro settimanale di 16 ore) la ricorrente ha lavorato quantomeno dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato;
dunque per 33 ore alla settimana.
In merito alla retribuzione percepita, il giudice di prime cure ha continuato affermando che la convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, nulla avesse allegato e provato in relazione al periodo di lavoro in “nero”, dal 7.1.2020 all'8.11.2020, dovendosi, pertanto, farsi riferimento a quella dedotta in ricorso. Quanto al periodo successivo, e fino al febbraio 2021, invece,
è pacifico che la ricorrente, come specificato in ricorso, ha percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga.
In conclusione, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che alla spettasse: CP_1
- quanto al periodo di lavoro “a nero”, e segnatamente dal 7.1.2020 all'8.11.2020, le differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto percepito nella misura dedotta in ricorso;
- quanto al periodo dal 9.11.2020 al 20.2.2021 (in relazione al quale l'istante non ha contestato alcunché in merito alla retribuzione percepita, come indicata nelle buste paga, e commisurata alle 16 ore settimanali indicate nel contratto di lavoro) le differenze economiche per le ulteriori ore di lavoro svolte, pari a 17 ore settimanali (33 - 16), ad eccezione del mese di marzo;
- la 13^ e la 14^ dell'anno 2020;
- i ratei 14^ dell'anno 2021;
- le differenze a titolo di 13^ dell'anno 2021 (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021);
- le differenze economiche a titolo di TFR (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021).
Nulla, invece, ha riconosciuto a titolo di differenze economiche con riferimento alla retribuzione relativa al marzo 2021, visto che in tale mese la ricorrente si è pacificamente assentata per un imprecisato periodo per malattia e non ha prodotto alcunché in merito all'eventuale certificazione medica inviata a supporto della stessa, la cui assenza è stata lamentata in memoria difensiva.
Quanto alle ferie, non avendo la convenuta specificamente contestato la circostanza allegata in ricorso per la quale la ricorrente ha goduto di ferie non retribuite dal 9 al 31 agosto 2020, il giudice ci prime cure ha riconosciuto alla stessa la retribuzione relativa a tale periodo.
Alcuna somma, invece, è stata riconosciuta a titolo di ferie e ore di permesso non godute, non avendo l'istante allegato alcunché di specifico al riguardo e in quanto, comunque, dall'istruttoria espletata non sarebbe emerso il mancato godimento delle stesse.
Ai fini della quantificazione del dovuto il Tribunale ha fatto riferimento ai conteggi depositati da parte ricorrente in data 13.6.2023, non contestati condannando la convenuta al pagamento della relativa somma, decurtata da quanto pacificamente ricevuto in ragione dei due verbali di conciliazione.
In conclusione, il giudice di prime cure ha condannato il datore di lavoro al pagamento, per i titoli di cui sopra, della somma di euro 11.171,79, oltre interessi e rivalutazione, rigettando il ricorso per il resto e compensando le spese per un terzo.
Con l'atto di appello il ha impugnato la sentenza lamentando un'errata valutazione del Pt_1 materiale probatorio. Ha articolato i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza di prime cure in quanto i conteggi sui quali si è basata ai fini della condanna sono stati depositati fuori termine senza preventiva autorizzazione, con violazione dei diritti di difesa;
i conteggi, poi, sarebbero stati elaborati senza tener conto dei reali periodi e delle somme percepite.
2) Il materiale probatorio sarebbe stato erroneamente valutato. 3) Ad ogni modo i verbali di conciliazione prodotti agli atti sarebbero validi a dispetto di quanto argomentato dal giudice di prime cure.
Si è costituita la lavoratrice opponendosi alla domanda e chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta, in corso di giudizio, nuova CTU, all'odierna camera di consiglio, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello il datore di lavoro si è lamentato della erroneità della sentenza di prime cure in quanto i conteggi sui quali si è basata ai fini della condanna sono stati depositati fuori termine senza preventiva autorizzazione, con violazione dei diritti di difesa;
i conteggi, poi, sarebbero stati elaborati senza tener conto dei reali periodi e delle somme percepite.
Orbene, il motivo è superato dalla rinnovazione delle operazioni peritali in secondo grado.
Con ordinanza del 24.10.2024, infatti, il Collegio ha nominato CTU il dott. affinché Persona_1 verificasse la sussistenza di eventuali differenze retributive.
Va, poi, rigettato il motivo di appello con il quale il datore di lavoro ha lamentato che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto che i verbali di conciliazione prodotti agli atti sarebbero stati validi.
La necessità (derivante dal combinato disposto dell'art. 412 ter c.p.c. e del contratto collettivo di volta in volta applicabile) che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore (Cass. 1975 del 2024). Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce alcun effetto invalidante sulla transazione.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede "protetta", allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto, graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non "protetta", il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.
Nel caso de quo la conciliazione è avvenuta in sede non protetta e, cioè, presso la sede dell'associazione sindacale del datore di lavoro e non del lavoratore, parte debole del rapporto. La
, infatti, è espressione unitaria della rappresentanza delle micro, piccole e Controparte_4 medie imprese, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, del settore agricolo e di tutti i settori della produzione e dei servizi in generale. Incombeva, pertanto, sul datore l'onere della prova circa la piena consapevolezza del lavoratore. Tale prova non è stata fornita. Al contrario, è emerso che i verbali siano stati sottoscritti in assenza di assistenza sindacale in favore del lavoratore ed in assenza di effettiva contrattazione sul contenuto degli stessi come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure il quale, quindi, condivisibilmente ne ha dichiarato la nullità.
L'appello non coglie nel segno anche nella parte in cui lamenta un'erronea valutazione del materiale probatorio.
Il teste riconosciuto che la ha iniziato a lavorare nel gennaio 2020 ed Testimone_1 CP_1 erogava la prestazione dalle 8.30 alle 14.00 da lunedì al sabato. La data di inizio del rapporto è stata confermata dall'informatrice la quale ha precisato anche il giorno del 7 gennaio. Il Tes_2 [...]
, poi, ha confermato l'orario di uscita. Anche la , infine, ha confermato il lavoro Per_2 CP_5 della : ha confermato che la stessa ha iniziato a lavorare “qualche mese” dopo il dicembre CP_1
2019 e erogava la sua prestazione dalle 8.30 alle 14.00.
Risulta, pertanto, l'accertamento condotto dal giudice di prime cure. Pt_3
Alla luce dell'istruttoria, quindi, è stato conferito incarico al CTU affinché calcolasse, per il rapporto di lavoro al nero dal 7.1.2020 all'8.11.2020, le differenze economiche a titolo di retribuzione tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto percepito nella misura dedotta in ricorso;
per il periodo di inquadramento dal 9.11.2020 al 28.2.2021, la retribuzione spettante per le ore di lavoro espletate oltre quelle indicate nel contratto di lavoro (17 settimanali), considerando nel conteggio anche la retribuzione spettante dal 9 al 31 agosto 2020, la 13° per l'anno 2020, la 14° per l'anno anno 2020, i ratei 14° per l'anno 2021, le differenze a titolo di 13° per l'anno 2021 (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021 prodotta dalla datrice di lavoro); le differenze economiche a titolo di TFR (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021). Il trattamento economico dovuto è quello previsto per un lavoratore del 4° livello del CCNL Commercio con mansioni di addetto alle vendite, mansione incontestata ed emersa dalle buste paga, con un orario di lavoro di 33 ore settimanali (dal lunedì al sabato). Il CTU con un'indagine peritale condotta in base alle regole della scienza e immune da vizi logici, ha accertato che, all'esito dei ricalcoli, è emersa una differenza retributiva per l'intero periodo esaminato pari ad euro 14.135,63 e, per TFR, pari ad euro 1.1417,28, senza considerare le somme riconosciute nei verbali di conciliazione.
Orbene dalla CTU è emerso che le differenze spettanti alla sono pari ad euro 15.552,91, di CP_1 cui euro 1.417,28 a titolo di TFR.
Da tale somma va detratta la differenza retributive pari a euro 2.017,00 per il mese di marzo 2021 calcolata dal consulente ma non spettante in quanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, allegato un periodo di assenza per malattia, l'istante non ha prodotto alcunché in merito all'eventuale certificazione medica inviata a supporto della stessa, la cui assenza è stata lamentata in memoria difensiva.
Il totale dovuto, pertanto, è pari ad euro 13.535,91.
In primo grado, come premesso, la sentenza ha riconosciuto euro 11.171,79, meno quindi, di quanto accertato come spettante dal CTU in secondo grado.
L'appello, quindi, va rigettato.
Non avendo spiegato, la lavoratrice, appello incidentale in questa sede non è possibile modificare in melius la somma oggetto di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Spese di CTU a carico dell'appellante.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 30 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2644/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Micillo, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana di Gennaro, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 1.11.2023, la parte in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4758 del 12.7.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice.
La nel ricorso introduttivo del primo grado, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 che gestisce una panetteria, dal CP_3 Parte_2
7.1.2020 al 31.3.2021, dapprima, fino al 8.11.2020 al nero e poi, dal 9.11.2020, inquadrata nel livello
4 del CCNL del settore commercio come commessa di banco addetta alle vendite. Aveva lavorato
- dal 7.1.20 al 30.9.2020 dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle 15,30, nonché per due volte al mese anche la domenica dalle 7,00 alle 14,00;
- dall'1.10.2020 al 31.3.2021, invece, dal martedì al sabato dalle 7,00 alle 15,30, nonché la domenica dalle 7,00 alle 14,00, nonostante il rapporto di lavoro fosse stato formalizzato dall'8.11.220 come a tempo parziale.
Nel periodo di lavoro “a nero” ha percepito a titolo di retribuzione la somma di € 150,00 a settimana;
invece, nel periodo in cui il rapporto è stato formalizzato ha percepito le somme indicate nelle buste paga.
Ha lamentato di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, supplementare e
“domenicale”; di aver goduto di ferie non retribuite dal 9 al 31 agosto 2020, periodo in cui il panificio
è stato chiuso;
di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione relativa al mese di marzo 2021,
13^ mensilità, TFR e ferie “se non quanto riportato nelle conciliazioni”.
Il 21.3.2021, dopo essersi assentata per malattia per essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, ha contattato la datrice di lavoro, ma quest'ultima le ha chiesto di posticipare il rientro;
in data
24.3.2021 si è recata presso il panificio ma “il datore di lavoro, indicandole il sostituto assunto per quel mese, le chiedeva di non tornare al lavoro”.
Ha allegato che il 31.3.2021 veniva convocata per la sottoscrizione di verbali di conciliazione e condotta dal presso la sede del sindacato Unione Nazionale sindacale imprenditori e Pt_1 coltivatori alla via Domenico Fontana 62/A dove, senza che ne avesse preventivamente concordato o quantomeno conosciuto il contenuto, le sono stati fatti sottoscrivere due diversi verbali in assenza di ogni colloquio preventivo. All'atto della sottoscrizione, inoltre, non era presente alcun rappresentante sindacale per la lavoratrice ma solo un rappresentante sindacale per la datrice di lavoro.
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in data
31.3.21 per i motivi analiticamente indicati nella premessa in fatto e nei capi a) e b) del diritto.
2) Accertare e dichiarare la nullità del termine finale apposto al contratto del 09.11.2020 per i motivi indicati nella premessa in fatto e ai capi c) e d) in diritto.
3) Per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 07.1.2020 al 31.03.2021 tra la ricorrente e la società convenuta secondo le modalità analiticamente descritte nella premessa in fatto del presente ricorso con diritto della ricorrente all'inquadramento al superiore IV livello del CCNL commercio (da applicarsi in via diretta oppure in subordine in via parametrica ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Cost. e dell'art
2099 cc.), o comunque, nel diverso superiore o inferiore inquadramento che si accerterà in corso di causa;
4) condannare la parte resistente al pagamento in favore della signora della somma di CP_1 euro 29.337,86 di cui euro 1.979,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, come specificamente indicato nei conteggi allegati al presente atto e che ne costituisce parte integrante, o comunque per quei periodi di lavoro e per quelle somme, maggiori o minori, che si accerteranno dovute”.
Con sentenza n. 4758 del 2023 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda attorea.
Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione, tempestivamente impugnati, in quanto la lavoratrice non è stata assistita da un rappresentante sindacale, a differenza del datore di lavoro.
La pronuncia ha ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.1.2020 al 31.3.2021; che le mansioni svolte sono riconducibili al IV livello del CCNL Commercio applicato dalla convenuta (circostanza pacifica); che a dispetto di quanto indicato nel contratto di lavoro del 9.11.2020 (ove è indicato un orario di lavoro settimanale di 16 ore) la ricorrente ha lavorato quantomeno dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato;
dunque per 33 ore alla settimana.
In merito alla retribuzione percepita, il giudice di prime cure ha continuato affermando che la convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, nulla avesse allegato e provato in relazione al periodo di lavoro in “nero”, dal 7.1.2020 all'8.11.2020, dovendosi, pertanto, farsi riferimento a quella dedotta in ricorso. Quanto al periodo successivo, e fino al febbraio 2021, invece,
è pacifico che la ricorrente, come specificato in ricorso, ha percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga.
In conclusione, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che alla spettasse: CP_1
- quanto al periodo di lavoro “a nero”, e segnatamente dal 7.1.2020 all'8.11.2020, le differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto percepito nella misura dedotta in ricorso;
- quanto al periodo dal 9.11.2020 al 20.2.2021 (in relazione al quale l'istante non ha contestato alcunché in merito alla retribuzione percepita, come indicata nelle buste paga, e commisurata alle 16 ore settimanali indicate nel contratto di lavoro) le differenze economiche per le ulteriori ore di lavoro svolte, pari a 17 ore settimanali (33 - 16), ad eccezione del mese di marzo;
- la 13^ e la 14^ dell'anno 2020;
- i ratei 14^ dell'anno 2021;
- le differenze a titolo di 13^ dell'anno 2021 (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021);
- le differenze economiche a titolo di TFR (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021).
Nulla, invece, ha riconosciuto a titolo di differenze economiche con riferimento alla retribuzione relativa al marzo 2021, visto che in tale mese la ricorrente si è pacificamente assentata per un imprecisato periodo per malattia e non ha prodotto alcunché in merito all'eventuale certificazione medica inviata a supporto della stessa, la cui assenza è stata lamentata in memoria difensiva.
Quanto alle ferie, non avendo la convenuta specificamente contestato la circostanza allegata in ricorso per la quale la ricorrente ha goduto di ferie non retribuite dal 9 al 31 agosto 2020, il giudice ci prime cure ha riconosciuto alla stessa la retribuzione relativa a tale periodo.
Alcuna somma, invece, è stata riconosciuta a titolo di ferie e ore di permesso non godute, non avendo l'istante allegato alcunché di specifico al riguardo e in quanto, comunque, dall'istruttoria espletata non sarebbe emerso il mancato godimento delle stesse.
Ai fini della quantificazione del dovuto il Tribunale ha fatto riferimento ai conteggi depositati da parte ricorrente in data 13.6.2023, non contestati condannando la convenuta al pagamento della relativa somma, decurtata da quanto pacificamente ricevuto in ragione dei due verbali di conciliazione.
In conclusione, il giudice di prime cure ha condannato il datore di lavoro al pagamento, per i titoli di cui sopra, della somma di euro 11.171,79, oltre interessi e rivalutazione, rigettando il ricorso per il resto e compensando le spese per un terzo.
Con l'atto di appello il ha impugnato la sentenza lamentando un'errata valutazione del Pt_1 materiale probatorio. Ha articolato i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza di prime cure in quanto i conteggi sui quali si è basata ai fini della condanna sono stati depositati fuori termine senza preventiva autorizzazione, con violazione dei diritti di difesa;
i conteggi, poi, sarebbero stati elaborati senza tener conto dei reali periodi e delle somme percepite.
2) Il materiale probatorio sarebbe stato erroneamente valutato. 3) Ad ogni modo i verbali di conciliazione prodotti agli atti sarebbero validi a dispetto di quanto argomentato dal giudice di prime cure.
Si è costituita la lavoratrice opponendosi alla domanda e chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta, in corso di giudizio, nuova CTU, all'odierna camera di consiglio, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello il datore di lavoro si è lamentato della erroneità della sentenza di prime cure in quanto i conteggi sui quali si è basata ai fini della condanna sono stati depositati fuori termine senza preventiva autorizzazione, con violazione dei diritti di difesa;
i conteggi, poi, sarebbero stati elaborati senza tener conto dei reali periodi e delle somme percepite.
Orbene, il motivo è superato dalla rinnovazione delle operazioni peritali in secondo grado.
Con ordinanza del 24.10.2024, infatti, il Collegio ha nominato CTU il dott. affinché Persona_1 verificasse la sussistenza di eventuali differenze retributive.
Va, poi, rigettato il motivo di appello con il quale il datore di lavoro ha lamentato che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto che i verbali di conciliazione prodotti agli atti sarebbero stati validi.
La necessità (derivante dal combinato disposto dell'art. 412 ter c.p.c. e del contratto collettivo di volta in volta applicabile) che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore (Cass. 1975 del 2024). Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce alcun effetto invalidante sulla transazione.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede "protetta", allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto, graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non "protetta", il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.
Nel caso de quo la conciliazione è avvenuta in sede non protetta e, cioè, presso la sede dell'associazione sindacale del datore di lavoro e non del lavoratore, parte debole del rapporto. La
, infatti, è espressione unitaria della rappresentanza delle micro, piccole e Controparte_4 medie imprese, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, del settore agricolo e di tutti i settori della produzione e dei servizi in generale. Incombeva, pertanto, sul datore l'onere della prova circa la piena consapevolezza del lavoratore. Tale prova non è stata fornita. Al contrario, è emerso che i verbali siano stati sottoscritti in assenza di assistenza sindacale in favore del lavoratore ed in assenza di effettiva contrattazione sul contenuto degli stessi come correttamente riconosciuto dal giudice di prime cure il quale, quindi, condivisibilmente ne ha dichiarato la nullità.
L'appello non coglie nel segno anche nella parte in cui lamenta un'erronea valutazione del materiale probatorio.
Il teste riconosciuto che la ha iniziato a lavorare nel gennaio 2020 ed Testimone_1 CP_1 erogava la prestazione dalle 8.30 alle 14.00 da lunedì al sabato. La data di inizio del rapporto è stata confermata dall'informatrice la quale ha precisato anche il giorno del 7 gennaio. Il Tes_2 [...]
, poi, ha confermato l'orario di uscita. Anche la , infine, ha confermato il lavoro Per_2 CP_5 della : ha confermato che la stessa ha iniziato a lavorare “qualche mese” dopo il dicembre CP_1
2019 e erogava la sua prestazione dalle 8.30 alle 14.00.
Risulta, pertanto, l'accertamento condotto dal giudice di prime cure. Pt_3
Alla luce dell'istruttoria, quindi, è stato conferito incarico al CTU affinché calcolasse, per il rapporto di lavoro al nero dal 7.1.2020 all'8.11.2020, le differenze economiche a titolo di retribuzione tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto percepito nella misura dedotta in ricorso;
per il periodo di inquadramento dal 9.11.2020 al 28.2.2021, la retribuzione spettante per le ore di lavoro espletate oltre quelle indicate nel contratto di lavoro (17 settimanali), considerando nel conteggio anche la retribuzione spettante dal 9 al 31 agosto 2020, la 13° per l'anno 2020, la 14° per l'anno anno 2020, i ratei 14° per l'anno 2021, le differenze a titolo di 13° per l'anno 2021 (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021 prodotta dalla datrice di lavoro); le differenze economiche a titolo di TFR (tra quanto spettante e quanto indicato nella busta paga di marzo 2021). Il trattamento economico dovuto è quello previsto per un lavoratore del 4° livello del CCNL Commercio con mansioni di addetto alle vendite, mansione incontestata ed emersa dalle buste paga, con un orario di lavoro di 33 ore settimanali (dal lunedì al sabato). Il CTU con un'indagine peritale condotta in base alle regole della scienza e immune da vizi logici, ha accertato che, all'esito dei ricalcoli, è emersa una differenza retributiva per l'intero periodo esaminato pari ad euro 14.135,63 e, per TFR, pari ad euro 1.1417,28, senza considerare le somme riconosciute nei verbali di conciliazione.
Orbene dalla CTU è emerso che le differenze spettanti alla sono pari ad euro 15.552,91, di CP_1 cui euro 1.417,28 a titolo di TFR.
Da tale somma va detratta la differenza retributive pari a euro 2.017,00 per il mese di marzo 2021 calcolata dal consulente ma non spettante in quanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, allegato un periodo di assenza per malattia, l'istante non ha prodotto alcunché in merito all'eventuale certificazione medica inviata a supporto della stessa, la cui assenza è stata lamentata in memoria difensiva.
Il totale dovuto, pertanto, è pari ad euro 13.535,91.
In primo grado, come premesso, la sentenza ha riconosciuto euro 11.171,79, meno quindi, di quanto accertato come spettante dal CTU in secondo grado.
L'appello, quindi, va rigettato.
Non avendo spiegato, la lavoratrice, appello incidentale in questa sede non è possibile modificare in melius la somma oggetto di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Spese di CTU a carico dell'appellante.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro