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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 51-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa ES FA - Presidente Dott.ssa Elais Mellace - Giudice Dott.ssa IA Di DI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con ricorso iscritto al n. rg.P.U. 51-1/2025 da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Scandale Mariafrancesca e dell'avv. DR OL, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'avv. Scandale Mariafrancesca
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Lenza 9, C.F. e P.I. , CP_2 P.IVA_2 non costituita;
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 è stata proposta da Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Scandale Mariafrancesca e dell'avv.
[...]
DR OL, istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di CP_2 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 84.067,76 relativa ai compensi per diritti d'autore dovuti in seguito al rilascio, da parte della Controparte_1
Pag. 1 di 5 degli autori ed editori, dei “Permessi spettacoli”, oltre ad € 1.000,00 per spese legali relative all'attività di recupero del credito. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuato mediante inserimento presso Area Web del PST, in quanto la debitrice è soggetto tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;
il ricorso, comunque, è stato notificato anche ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII, mediante notifica presso la Casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese. Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su molteplici atti di contestazione redatti dagli Ispettori SIAE;
le attestazioni di credito per diritto d'autore hanno peraltro efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art 474 c.p.c. (v. art. 164, comma 3, L. n. 633/1941);
- non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, e quindi di perdurante validità, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- in ragione del mancato deposito dei bilanci relativi all'ultimo triennio non vi è
Pag. 2 di 5 prova, dunque, dell'esenzione della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 118.544,64;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: mancato riscontro alla diffida di pagamento inoltrata dal creditore;
plurimi tentativi di pignoramento presso terzi infruttuosi, significativa esposizione debitoria, irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M .
Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Lenza 9, C.F. e P.I. ,
[...] P.IVA_2 esercente, tra l'altro, l'attività di organizzazione, promozione e gestione di eventi, spettacoli e manifestazioni di qualsiasi genere e tipo;
attività di biglietteria (ticket service) per sport, cinema, concerti, teatrocultura e manifestazioni in genere;
promozione turistica e culturale etc.; n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa IA Di DI;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito
Pag. 3 di 5 istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 10/02/2026 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 4 di 5 o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA Di DI ES FA
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa ES FA - Presidente Dott.ssa Elais Mellace - Giudice Dott.ssa IA Di DI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con ricorso iscritto al n. rg.P.U. 51-1/2025 da:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Scandale Mariafrancesca e dell'avv. DR OL, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'avv. Scandale Mariafrancesca
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Lenza 9, C.F. e P.I. , CP_2 P.IVA_2 non costituita;
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 è stata proposta da Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Scandale Mariafrancesca e dell'avv.
[...]
DR OL, istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di CP_2 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 84.067,76 relativa ai compensi per diritti d'autore dovuti in seguito al rilascio, da parte della Controparte_1
Pag. 1 di 5 degli autori ed editori, dei “Permessi spettacoli”, oltre ad € 1.000,00 per spese legali relative all'attività di recupero del credito. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, effettuato mediante inserimento presso Area Web del PST, in quanto la debitrice è soggetto tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;
il ricorso, comunque, è stato notificato anche ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII, mediante notifica presso la Casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese. Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su molteplici atti di contestazione redatti dagli Ispettori SIAE;
le attestazioni di credito per diritto d'autore hanno peraltro efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art 474 c.p.c. (v. art. 164, comma 3, L. n. 633/1941);
- non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, e quindi di perdurante validità, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- in ragione del mancato deposito dei bilanci relativi all'ultimo triennio non vi è
Pag. 2 di 5 prova, dunque, dell'esenzione della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 118.544,64;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: mancato riscontro alla diffida di pagamento inoltrata dal creditore;
plurimi tentativi di pignoramento presso terzi infruttuosi, significativa esposizione debitoria, irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M .
Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Lenza 9, C.F. e P.I. ,
[...] P.IVA_2 esercente, tra l'altro, l'attività di organizzazione, promozione e gestione di eventi, spettacoli e manifestazioni di qualsiasi genere e tipo;
attività di biglietteria (ticket service) per sport, cinema, concerti, teatrocultura e manifestazioni in genere;
promozione turistica e culturale etc.; n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa IA Di DI;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito
Pag. 3 di 5 istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 10/02/2026 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 4 di 5 o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 17/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA Di DI ES FA
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