Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 782 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI Parte_1 P.IVA_1
MAURO e dell'avv. ZAMUNER DAMIANO ) VIA C.F._1
TORINO, 180/A 30172 VENEZIA MESTRE , con elezione di domicilio in VIA
TORINO, 180/A 30174 VENEZIA MESTRE, presso e nello studio dell'avv.
ALBERTINI MAURO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MAURI JACOPO , con elezione di domicilio in presso e nello studio dell'avv. MAURI JACOPO;
1
CONCLUSIONI :
PER Parte_2
In riforma della sentenza appellata si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia: Nel merito - In riforma della appellata sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Monza, accogliersi le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado, e che si riproducono : o revocarsi o, comunque, dichiararsi nullo e/o inefficace, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo e/o infondato in fatto e diritto;
o comunque, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta, per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via riconvenzionale ordinare a di restituire a CP_2 quanto percepito dal pagamento delle fatture in atti, nella misura di 1/3 Parte_1 di quanto percepito (e così Euro 49.171,46) o nella diversa misura che risultasse pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente speso da per la CP_2 retribuzione dei lavoratori distaccati e la relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusi eventuali rimborsi spese concordati tra e il singolo CP_2 lavoratore;
in subordine: o nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, della pretesa avversaria, disporsi: • la riduzione del corrispettivo eventualmente dovuto secondo quanto risulterà di giustizia;
• la compensazione, anche ex art. 1243, comma 2, c.c. di quanto risultasse eventualmente ancora dovuto a con gli importi dovuti all'opponente in accoglimento della domanda CP_2 riconvenzionale;
in ogni caso: o con vittoria di spese e competenze dei due gradi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%) e al 4% C.P.A. come per legge;
PER Controparte_3 in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto avverso la Sentenza Tribunale di Monza nr. Parte_1
415/2024 del 06/02/2024 e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
in via principale - rigettare l'atto di appello formulato da - confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Monza nr. 415/2024 del 06/02/2024; - rigettare ogni altra eventuale richiesta formulata da in via subordinata - nella denegata e Parte_1 non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di controparte, accogliere le richieste formulate da in sede di precisazione conclusioni in CP_2 primo grado come di seguito trascritte: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la corretta esecuzione dei contratti di distacco da parte di e CP_4 dell'incarico di direttore tecnico da parte del geom. ; accertare e CP_5 dichiarare il diritto di credito di pari al saldo residuo delle fatture CP_4 oggetto dei distacchi per € 17.608,40 ed il credito del geom. per € CP_5
36.356,00 e l'avvenuta cessione del credito dal geom. in favore di CP_5
; - accertare e dichiarare il credito complessivo di per CP_4 CP_4
2 € 53.964,16; IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto;
- in ogni caso, per le causali indicate in premessa, accertare e dichiarare il credito di e condannare l'opponente al pagamento CP_4 Parte_1 della somma di € 53.964,16 (o la diversa misura accertata in corso di causa) oltre interessi, spese ed accessori;
- rigettare tutte le richieste formulate da Parte_3
VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
[...]
(anche parziale) della domanda riconvenzionale, limitare quest'ultima all'importo di
€ 4.926,00 (o alla diversa misura accertata in corso di causa) per le casuali illustrate;
IN VIA ISTRUTTORIA Senza che costituisca inversione dell'onere della prova, anche in virtù dei fatti ormai pacifici in causa come sopra illustrato, si chiede al Tribunale di assumere le seguenti prove: A) prove per testimoni: - disporre prova diretta per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che ha CP_2 sottoscritto diversi accordi di distacco con la per l'esecuzione di Parte_1 attività edili presso il cantiere “commessa 20.039-S03 – FONDAZIONE IRCCS Policlinico San Matteo di VI e presso l di ER”;
2. vero che gli CP_6 accordi di distacco per le attività presso il cantiere Policlinico San Matteo di VI e di ER sono rimasti in essere sino al luglio 2021; 3. vero che CP_6 CP_2 inviava, per ogni mese di competenza (da novembre 2020 a luglio 2021), una mail a nella quale allegava un file con l'esposizione del costo del Parte_1 personale sottoscritta dal direttore tecnico di oltre ad un file Parte_1 riportante le ore di impiego di ciascun lavoratore;
4. vero che, solo dopo aver ricevuto un'email di risposta da parte di contenente l'ordine di acquisto Parte_1 circa l'esposizione del costo mensile del personale, emetteva fattura;
5. CP_2 vero che per i mesi di marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 ha inviato il prospetto dei costi quantificandoli in € 26/ora e che CP_2
ha emesso ordine d'acquisto per i mesi di marzo, aprile, maggio, Parte_1 giugno e luglio 2021 (doc. 6,7,8,9,33,34,35,36 che si rammostrano al teste);
6. vero che lei dal 20.08.2020 al mese di luglio lei 2021 ha rivestito l'incarico di Direttore Tecnico di per il cantiere del Policlinico San Matteo di VI e l' Parte_1 CP_6 di ER in virtù di nomina del 20.08.2020 e quindi in virtù di procura notarile del 17 maggio 2021 (doc. 20 e 21 ricorso per dec. ing. e doc. 56 che si rammostrano al teste);
7. vero che lei già dall'inizio dell'anno 2019 ha ricoperto l'incarico di Direttore Tecnico di in diversi cantieri, tra cui anche quello di Cerea Parte_1
(VE) in relazione al quale è stato corrisposto il suo corrispettivo maturato;
8. vero che lei ha continuato a lavorare come Direttore Tecnico di sino ad Agosto Parte_1
2021 data in cui è stato nominato nuovo Direttore Tecnico (doc. 14 Persona_1 ricorso dec. ing. che si rammostra al teste);
9. vero che nel corso del mese di agosto lei ha eseguito di passaggio di consegne al geom. quale nuovo Direttore Persona_1
Tecnico si SO.GE.di.CO; indicando come testimoni i sigg. - , c/o via Testimone_1
L. Annone 12, Monza MB, sui capitoli di prova da 1 a 9; - c/o via Testimone_2
VI 10, Muggiò MB, sui capitoli di prova da 1 a 5; - c/o via VI Testimone_3
10, Muggiò MB, sui capitoli di prova da 1 a 5; - disporre prova contraria diretta per testimoni su tutti i capitoli formulati da controparte che fossero eventualmente
3 ammessi, indicando come testimoni si sigg. ; Testimone_1 Testimone_2
; - disporre consulenza tecnica d'ufficio con oggetto il seguente Testimone_3 quesito: Esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti in giudizio dalle parti, in relazione al nr. di ore indicate nel doc. 4, ultima pagina, prodotto da , Pt_1 indichi il CTU il costo complessivo dei lavoratori in distacco da CP_2
(distaccante) a (distaccataria) per i mesi maggio 2021 (740 ore come da Pt_1 doc. 16), giugno 2021 (224 ore come da doc. 17) e luglio 2021 (64 ore come da doc. 18).
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2246/2022 emesso dal
Tribunale di Monza, con il quale richiedeva Parte_4 il pagamento di € 53.964,16 da parte di asserendo l'esistenza di Parte_1 crediti relativi a contratti di distacco lavorativo e a una cessione di credito vantato dal geom. verso per prestazioni professionali1. CP_5 Parte_1
In particolare la somma ingiunta era portata dalle fatture:
Nr. 14 08.06.2021 imponibile € 19.240,00 iva 4.232,80 totale € 23.472,80;
Nr. 21 29.07.2021imponibile € 7.488,00 iva 1.647,36 totale € 9.135,36;
Nr. 18 26.07.2021 imponibile € 6.000,00 iva 1.320,00 totale € 7.320,00;
Nr. 19 29.07.2021 imponibile € 22.000,00 iva 4.840,00 totale € 26.840,00;
Nr. 20 29.07.2021 imponibile € 1.800,00 iva 396,00 totale € 2.196,00;
Per un totale di € 68.964,16.
Dedotto l' acconto parziale (fattura n.14/FE) di € 15.000,00 residuava, dunque, a detta di , un saldo finale di € 53.964,16 ancora dovuto da CP_2 Parte_1
proponeva opposizione eccependo l'inadempimento in quanto:
[...]
1. contratti di distacco prevedevano che, quale corrispettivo, dovesse Parte_1 rimborsare a il costo aziendale sostenuto da per la retribuzione CP_2 CP_2
5 dei lavoratori distaccati e la relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale, mentre aveva richiesto di più2; CP_1
2.il geom. direttore dei lavori incaricato da ( che ha ceduto il CP_5 Parte_1 proprio credito verso a aveva cessato l'incarico nel marzo 2021 e Parte_1 CP_1 le sue attività per il periodo in contestazione non erano documentate;
3.il mancato pagamento agli operai di retribuzioni e violazione di norme in materia contributiva .
Pertanto, in riconvenzionale chiedeva la restituzione di quanto pagato “ordinare a di restituire a quanto percepito dal pagamento delle fatture CP_2 Parte_1 in atti, nella misura di 1/3 di quanto percepito (e così Euro 49.171,46) o nella diversa misura che risultasse pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente speso da per la retribuzione dei lavoratori distaccati e la relativa CP_2 contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusi eventuali rimborsi spese concordati tra e il singolo lavoratore”; CP_2
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 415/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
In particolare, il giudice:
-riteneva provata la pretesa di ritenendo i costi esposti nelle fatture CP_2 coerenti con quanto previsto dai contratti di distacco;
-escludeva la sussistenza di un inadempimento da parte di in quanto i CP_2
DURC prodotti in giudizio attestavano la regolarità contributiva (doc 64 di Work);
-quanto al credito ceduto dal geom. , giudicava documentate le attività da lui CP_5 svolte fino alla data indicata da nonostante le contestazioni di CP_2
Parte_5
[...] 2 In particolare l'opponente deduceva che :
[...]
“- i contratti di distacco prevedevano che, quale corrispettivo, dovesse rimborsare a il costo Pt_1 CP_2 aziendale sostenuto da per la retribuzione dei lavoratori distaccati e la relativa contribuzione previdenziale CP_2 ed assistenziale, inclusi eventuali rimborsi spese concordati tra e il singolo lavoratore.Non erano previsti CP_2 addebiti ulteriori.Il controllo delle somme addebitate e delle relative fatture doveva essere eseguito dal EO.
, nell'ambito dei propri compiti (cfr. doc.ti da 20 a 22). CP_5 CP_2
-dopo che il EO. cessò dall'incarico, ha potuto notare che gli importi addebitati da CP_5 Pt_1 CP_2 erano difficilmente giustificabili e non risultavano correlati ad alcun contratto collettivo di categoria;
Sulla base di tale analisi, riassunta nel prospetto che allega (doc. 4), poté accertare che, nel periodo, Pt_1 aveva applicato costi orari sempre più alti, a partire dall'originario costo medio di Euro 22,00/ora, fino al CP_2 costo medio di Euro 26,00/ora utilizzato nelle ultime fatture (e avallato dal EO. , nel frattempo operante per CP_5
, pur essendo i lavori sempre gli stessi e così i lavoratori, e le loro qualifiche.” CP_2
6 Rigettava, quindi, la domanda riconvenzionale di rilevando l'assenza Parte_1 di elementi probatori sufficienti a dimostrare l'indebito versamento.
a proposto appello avverso la suddetta sentenza, enucleando cinque Parte_1 motivi di gravame, di seguito esaminati.
Si costituiva l'appellata sollevando eccezione di inammissibilità / manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello l'appellante muove le seguenti censure alla decisione di primo grado:
1.Erronea valutazione delle prove documentali. lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia omesso di considerare le incongruenze presenti nelle buste paga e nei DURC prodotti da Questi documenti dimostrerebbero, a suo dire, un CP_2 sovraccarico nei costi richiesti, non conforme ai contratti di distacco, che prevedevano esclusivamente il rimborso dei costi effettivi sostenuti per i lavoratori.
2. Mancata verifica delle attività del geom. . Secondo il CP_5 Parte_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto provato il credito del geom. per il CP_5 periodo successivo alla cessazione del rapporto.
3. Errata attribuzione dell'onere probatorio. ritiene che il Tribunale Parte_1 abbia invertito l'onere della prova, gravando l'opponente dell'obbligo di dimostrare l'inesistenza dei crediti, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
4. Insufficiente motivazione sulla determinazione dei corrispettivi. La sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato le contestazioni mosse da circa l'aumento ingiustificato dei costi orari applicati da Parte_1 CP_2 che, secondo l'appellante, sono passati da € 22,00/ora a € 26,00/ora senza alcuna variazione nelle mansioni o nelle qualifiche dei lavoratori.
5. Omesso esame delle domande riconvenzionali. amenta che il Parte_1
Tribunale non abbia esaminato nel merito la richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte e le istanze di compensazione ex art. 1243 c.c.
Tanto premesso, la corte ritiene che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.
7 Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Per motivi sistematici occorre anzitutto esaminare il terzo motivo di appello secondo cui il giudice avrebbe errato nell' attribuzione dell'onere probatorio.
SO.GE.DI.CO. , in particolare, ritiene che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova, gravando l'opponente dell'obbligo di dimostrare l'inesistenza dei crediti, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
In via generale va detto che il giudice di primo grado ha correttamente enunciato il principio secondo cui:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento “(Cass. civ.. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Dopo aver richiamato il principio di diritto suddetto, il giudice ha poi , però, ritenuto che la contestazione di in ordine al quantum Parte_1 intimato fosse generica. Infatti, per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere che la contestazione sia puntuale e dettagliata (Cass. n.21227/2019). In applicazione del principio di non contestazione già elaborato dalla giurisprudenza (Ca ss SU n. 761/2002) "il
8 convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di 'non contestazione' a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda.
Occorre, dunque, verificare se le contestazioni di alla pretesa di Parte_1 fossero specifiche o meno e quindi tali na eccezione di CP_2 ento idonea a invertire l'onere probatorio.
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione da parte Parte_1 del giudice delle prove documentali. i duole del fatto che il Tribunale Parte_1 abbia omesso di considerare le incongruenze presenti nelle buste paga e nei DURC prodotti da Questi documenti dimostrerebbero a suo dire un sovraccarico CP_2 nei costi richiesti, non conforme ai contratti di distacco, che prevedevano esclusivamente il rimborso dei costi effettivi sostenuti per i lavoratori.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato le contestazioni mosse da circa Parte_1
l'aumento ingiustificato dei costi orari applicati da che, secondo CP_2
l'appellante, sono passati da € 22,00/ora a € 26,00/ora senza alcuna variazione nelle mansioni o nelle qualifiche dei lavoratori.
Sul punto assume che l'importo orario degli operai distaccati, sarebbe Parte_1 stato aumentato ingiustificatamente ad euro 26 all'ora anziché 22 e che gli importi addebitati da erano difficilmente giustificabili e non risultano correlati CP_8 ad alcun contratto di categoria.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
Occorre, anzitutto, precisare che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è contestato da il rapporto contrattuale né l'esecuzione Parte_1 delle prestazioni dei lavoratori in distacco né l'omesso pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria bensì solo il quantum dell'importo ingiunto.
Come assume la stessa opponente nella sua opposizione a decreto ingiuntivo e come risulta dai contratti medesimi, i contratti di distacco prevedevano che, quale corrispettivo, dovesse rimborsare a il costo aziendale Parte_1 CP_2 sostenuto da per la retribuzione dei lavoratori distaccati e la relativa CP_2 contribuzione previdenziale ed assistenziale, inclusi eventuali rimborsi spese concordati tra e il singolo lavoratore. CP_2
In particolare, i contratti di distacco prevedevano che ( al punto 10) “A fronte dell'attività prestata dal Lavoratore in regime di distacco, verrà rimborsato dalla Distaccataria alla il costo aziendale per retribuzione e contributo Parte_6 previdenziale e assistenziale del Lavoratore distaccato sulla base di regolare fattura
9 che sarà esclusa da IVA, …” e al punto 11 che “La produrrà alla Parte_6
Distaccataria, quale liberatoria per il rimborso previsto dal precedente punto 10., la certificazione degli avvenuti pagamenti del trattamento economico al dipendente, contributivo e previdenziale agli Enti e alla Cassa edile di Venezia del lavoratore Distaccato”.
Non era, dunque pattuito un importo orario né un rinvio ai contratti di categoria.
E' pacifico poi, in quanto ammesso da entrambe le parti ,3 che il controllo delle somme addebitate e delle relative fatture avrebbe dovuto essere eseguito dal direttore tecnico geom al quale aveva anche conferito una procura CP_9 Parte_1 speciale (doc 56), poi revocata in data 11-6-21, che prevedeva , tra l'altro, “il controllo e il visto delle fatture e delle spese a carico dell'impresa”.
Il geom fino alla revoca in data 11-6-21 della procura speciale conferitagli CP_5 da ha, in conformità ai suoi poteri, rilasciato il consenso al pagamento Parte_1 delle fatture fino ad allora emesse e sottoposte al suo vaglio, pertanto le stesse non possono essere più oggetto di contestazione essendo state approvate espressamente da
. Parte_1
Tra queste è inclusa anche la fattura n. 14/21 rispetto alla quale ha rilasciato il consenso in data 3-6-21 avallando il costo orario del personale di euro 26 orari (come peraltro in relazione a precedenti fatture rispetto alle quali al momento del pagamento non aveva sollevato alcuna contestazione) Parte_1
Relativamente alla fattura n. 21, assume che il costo dei dipendenti Parte_1 distaccati sarebbe inferiore: ritiene dovuto il minor importo di euro 7294,26 anziché di 9135,36 come da fattura azionata .
Tuttavia, dalle tabelle unilaterlmente proposte da si evince che per il Pt_1
“presunto calcolo” la stessa si è limitata alla sommatoria esposta nella colonna "COMPETENZA" dei cedolini , omettendo importanti costi aziendali, quali: il Trattamento di Fine Rapporto (esposto nel corpo del cedolino solo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro); gli oneri assicurativi NA ( che non fanno parte delle competenze riscontrabili nei cedolini mensili ma che la società è tenuta a calcolare nella propria autoliquidazione annuale e a versare all'Ente sotto forma di premio annuale); contributi INPS a carico azienda ( il carico contributivo esposto nei cedolini riguarda esclusivamente la quota di contributi posti a carico dipendente, mentre la quota contributiva a carico azienda , non è ricompresa nel cedolino paga in quanto oggetto - con la quota INPS dipendenti - di denuncia mensile (DM10) e versamento all'INPS mediante modello F24 con cadenza mensile); oneri Cassa Edile a carico azienda (ovvero Il trattamento economico spettante agli operai edili per le ferie e per la gratifica natalizia che il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente alla Cassa Edile di competenza)5
Deve, pertanto ritenersi che gli importi fatturati per il distacco del personale siano coerenti con i costi sostenuti da e, quindi, dovuti. CP_2
Con il secondo motivo di appello lamenta che il giudice di primo Parte_1 grado non avrebbe verificato l'attività effettivamente svolta dal geom. in CP_5 relazione alle fatture azionate.
Tanto premesso, il EO. con duplice atto di nomina, sottoscritto in data CP_5
20.08.2020 da parte di , veniva nominato direttore tecnico per i cantieri Parte_1 presso l e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di VI CP_7
(docc. 20 e 21 ricorso dec. Ing.) oltre a ricevere, in data 05.07.2021, procura alla firma della documentazione del cantiere presso AR di VI (doc. 22 ricorso dec. Ing.). Inoltre , come si è detto, con atto pubblico del 17/05/2021 (notaio dott.
rep. 144962, Racc. 47040) nominava il EO. quale Per_2 Pt_1 CP_5 proprio procuratore speciale sempre nell'ambito dei cantieri edili sopra richiamati (doc.56).
11 non contesta il conferimento di tali incarichi che, dunque, risulta Parte_1 pacifico oltre che documentato, ma contesta l'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di fattura.
Occorre, pertanto, esaminare le fatture contestate e oggetto di cessione, che sono:
-fatt. n. 18 del 26-7-21
Saldo Prestazioni professionali come da incarico sottoscritto in data 1 luglio 2020 di Direttore Tecnico di cantiere in veste di responsabile della struttura organizzativa del cantiere: Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa CP presso edifici di proprietà o da essa gestiti nell'ambito di ergamo, Lecco e Sondrio Lotto 4 Pt_9 Totale imponibile 6000 con iva 7320
Fatt. n. 19 del 29-7-21 Saldo compenso professionale come da contratto sottoscritto il 1 settembre 2020 di Direttore Tecnico di cantiere in veste di responsabile della struttura organizzativa del cantiere: Lotto 1 " Spostamento della e della Parte_10
e II -Cardiopolmonare presso pad. 29 ortopedia-traumatologia" del Policlinico San Parte_11 Parte_12 Matteo di VI, V.le C. Golgi 19, 27100 VI. Imponibile 22000
Importo dovuto con iva 26840
Fatt. n. 20 del 29-7-21 acconto incarico da direttore tecnico: Manutenzione straordinaria servizi igienici e spogliatoi Palazzetto dello sport AR
Anno 2020 Inv Imponibile € 1.800,00 Importo dovuto con iva 2196,00
Assume l'appellante che il avrebbe rassegnato le sue dimissioni da direttore CP_5 tecnico nel marzo 2021 e che, pertanto, da tale data lo stesso non avrebbe più svolto alcuna attività.
Tanto premesso, per quanto riguarda il cantiere del Policlinico di VI dalla documentazione in atti risulta che tali dimissioni rese in data 1-3-21 vennero superate dalle parti atteso che, come si è detto, con atto pubblico del 17/05/2021 (notaio dott. rep. 144962, Racc. 47040) nominava il EO. Per_2 Parte_1
quale proprio procuratore speciale nell'ambito del cantiere edile del CP_5 OL di VI .
Solo in data 27-5-21 il inviava diffida e preavviso di recesso in relazione al CP_5 cantiere del OL di VI alla quale rispondeva in data 11-6-21 Parte_1 revocando, come si è detto, la procura speciale conferita: fino a tale data nella missiva dell'11-6-21 riconosce che il ha continuato a Parte_1 CP_5 svolgere la sua attività.
Sempre con riferimento al cantiere del OL di VI risulta che il fino CP_5 al maggio 2021 ha sottoscritto il giornale dei lavori ( doc 62) ; il predetto, in qualità di direttore tecnico, era presente in cantiere e intratteneva anche rapporti con imprese terze rispetto alla Ad esempio, il 04/06/2021 trasmetteva la CP_2 conferma dell'ordine di servizio della società (doc. 61); in data 7 maggio Pt_13
12 2021 il geom. (quale direttore tecnico di ) formulava delle CP_5 Parte_1 riserve circa la perizia di variante di cui all'Ordine di servizio 6 del 23 aprile 2021 (doc. 59), riserve che, successivamente, in quanto non accolte, motivavano il suo preavviso di recesso.
La Corte ritiene che tali elementi siano sufficienti a confermare la pretesa creditoria di con riferimento al cantiere del OL atteso che, provato lo CP_2 svolgimento dell'attività per il periodo oggetto di fatturazione, l'appellante non ha contestato la congruità degli importi fatturati rispetto agli accordi, alle tariffe o agli usi ex art. 2233 cc .
Per quanto riguarda, invece i cantieri di ER e AR il non ha CP_5 documentato la sua attività e, pertanto , il pagamento portato dalle fatture relative non è dovuto.
Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato quanto alle fatture n. 18 e 20 e, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata a Parte_1 pagare il minor importo di euro 44.448,16 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede prevalentemente soccombente e, pertanto, Parte_1
l'appellante è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in dispositivo nella misura di 3/4 sulla base del decisum, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 415/24 del 06/02/2024 proposto da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
condanna a pagare a il minor importo di euro Parte_1 Controparte_3
44.448,16 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
ordina a di restituire a quanto da questa eventualmente CP_2 Parte_1 pagato in eccesso in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi che liquida, già compensate per ¼, in euro 5.700,00 per il primo grado e in euro 5200,00 per il secondo grado, oltre spese generali e oneri di legge. Conferma per il resto l'impugnata sentenza. 13 Così deciso in Milano, 22/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Anna Mantovani
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Col ricorso per decreti ingiuntivo enuncia che CP_1
e hanno intrattenuto alcuni rapporti di lavoro instaurati Parte_4 Parte_1 attraverso la sottoscrizione di diversi accordi di distacco per l'esecuzione di attività imprenditoriali sia pubbliche che private;
-per la supervisione dei cantieri, in data 20.08.2020 il geom. è stato nominato direttore tecnico da Testimone_1 presso il cantiere , il cantiere presso Fondazione IRCCS POLICLINICO SAN Parte_1 CP_7 EO , ed il cantiere presso AR di VI;
-in esecuzione dei suddetti contratti, si è resa inadempiente nel pagamento di alcune fatture emesse da Pt_1
ed in particolare quelle relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 nonostante la distaccante CP_2 avesse adempiuto regolarmente agli obblighi retributivi e contributivi;
CP_2
-Sogedico si è reso altresì inadempiente per il credito di importo pari a € 36.356,00 (cfr scheda contabile sub doc. 27 ric. dec. ing.) che il geom. in data 15.11.2021 ha ceduto, ai sensi dell'art. 1260 c.c., alla CP_5 CP_2
-pertanto, risulta inadempiente per una somma totale di €53.964,16 Pt_1 3 nella comparsa di risposta in primo grado che alla mail di di trasmissione della fattura Controparte_10 CP_2 erano allegati un file con l'esposizione del costo del personale per il mese di competenza sottoscritto dal direttore tecnico di circostanza è da che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo ( pag 4) Parte_7 Parte_8 Pt_1 precisa che “ il controllo delle somme addebitate e delle relative fatture doveva essere eseguito dal geom CP_5 nell'ambito dei suoi compiti” 4 Nell'opposizione dà atto ( pag 3) che il era stato nominato quale direttore tecnico in relazione ai Pt_1 CP_5 cantieri :
, per la manutenzione di alcuni appartamenti di proprietà ; CP_11 CP_6 Palazzetto dello Sport – AR, per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, presso il Comune di VI;
Policlinico San Matteo, per lavori di ristrutturazione e redistribuzione degli spazi della struttura.
Negli stessi cantieri operavano i dipendenti interessati dai contratti di distacco stipulati da con il Pt_1 CP_2 cui operato doveva essere coordinato e diretto dal EO. . CP_5
10 5 Approssimativamente si possono ipotizzare i seguenti costi:
1. Trattamento di Fine Rapporto (TFR) Percentuale a carico del datore di lavoro: 7,41% della retribuzione lorda mensile.
Questo importo viene accantonato ogni mese e sarà versato al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
2. Oneri assicurativi NA
Percentuale a carico del datore di lavoro: la percentuale dipende dal tipo di attività svolta e dalla classe di rischio dell'azienda.
Generalmente, la percentuale può variare da un minimo di 0,30% fino a 3,50% della retribuzione lorda, ma potrebbe anche essere più alta in settori con rischio maggiore (come la costruzione o l'industria pesante).
3. Contributi INPS a carico dell'azienda Percentuale a carico del datore di lavoro: Anche in questo caso la percentuale varia in base al settore e alla tipologia contrattuale, ma solitamente si aggira intorno al 30% della retribuzione lorda. Di solito, questo valore comprende sia la parte destinata alla pensione (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) che le altre coperture previdenziali (malattia, maternità, ecc.).
4. Oneri Cassa Edile a carico dell'azienda
Percentuale a carico del datore di lavoro: Se l'azienda opera nel settore edile, le percentuali che si applicano per i contributi alla Cassa Edile variano in base al CCNL specifico del settore. In genere, la percentuale si aggira tra il 7% e il
10% della retribuzione lorda mensile del lavoratore.