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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92000221/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000221/2013 avente ad oggetto “Azione revocatoria”
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA CASSESE N. 17 70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA); rappres. e dif. dall'Avv. COZZOLI ANTONIO (C.F. ) nonché C.F._2
dall'Avv. NICOLA TRANQUILLINO ) C.F._3
ATTORE
contro
(C.F. - deceduto Controparte_1 C.F._4
1 (C.F. ) - deceduta Controparte_2 C.F._5
(C.F. – deceduto Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. CP_5 C.F._8
(C.F. ) Controparte_6 C.F._9
(C.F. CP_7 C.F._10
(C.F. ) Controparte_8 C.F._11
elettivamente domicil. in PIAZZA RUGGERO SETTIMO N. 24 76123 Andria (BT); rappres. e dif. dall'Avv. CAMPANILE DANIELA (C.F. C.F._12
(C.F. ) in proprio e quale erede dei genitori Parte_2 C.F._13
e Controparte_1 Controparte_2
(C.F. in proprio e quale erede dei genitori CP_9 C.F._14
e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_1
[...] [...]
Persona_1
CONCETTA
[...]
2 gli ultimi quattro quali eredi di che si era costituito in proprio e Controparte_3
quale erede dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
tutti rappres. e dif. dall'Avv. CATALANO NICOLA (C.F. ) con C.F._15
studio in VICO XX SETTEMBRE N. 31 75100 MATERA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_10 C.F._16
elettivamente domicil. in VIA TICINO N. 21 20095 CUSANO NO (MI); rappres.
e dif. dall'Avv. DE ANGELI SILVIA (C.F. C.F._17
CONVENUTO
(C.F. in proprio e quale erede di CP_11 C.F._18 CP_1
e
[...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato il 5-6.2.2013, ha adito questo Tribunale Parte_1
al fine di chiedere l'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione del 18.2.2008, a rogito del notaio da Gravina, Repertorio n. 37174, Persona_2
Raccolta n. 9644, registrato a Gioia del Colle il 21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, con il quale
3 i propri genitori e debitori e avevano donato ai loro Controparte_1 Controparte_2
dieci figli, fratelli dell'attore, , , CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_11 CP_7
, e , il patrimonio immobiliare di loro proprietà, con CP_8 CP_9 Controparte_10
vittoria di spese e compensi, da porre a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.
A fondamento delle proprie pretese l'attore ha dedotto:
- di essere creditore di e della somma di € 1.000.000,00, Controparte_1 Controparte_2
come risultante dalla scrittura privata del 7.11.2005, regolarmente registrata all'Agenzia di
Gioia del Colle, sede distaccata di Altamura, il 17.3.2006 al n. 2308, serie 3, sottoscritta dalle parti, << quale compenso per il lavoro dallo stesso prestato fin da piccolo ininterrottamente per i suoi genitori incrementandone l'azienda zootecnica ed agricola senza percepire alcunché >>;
- che i coniugi non gli avevano versato tale somma, né gli avevano Controparte_12
trasferito proprietà immobiliari fino a concorrenza della somma di € 1.100.000,00, come indicato nella citata scrittura privata, per cui era stato costretto a promuovere ricorso ex art. 409 c.p.c. presso il Tribunale del Lavoro di Bari, proc. N. 18459/2007 R.G.;
- che, successivamente al riconoscimento del loro debito nei suoi confronti, i due coniugi, con unico atto del 18.2.2008, rep. N. 37174, Racc. N. 9644, registrato a Gioia del Colle il
21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, a rogito del notaio da Gravina, avevano Persona_2
così provveduto: dapprima aveva donato ad “i diritti Controparte_1 Controparte_2
da lui vantati pari ad ½ comune ed indiviso sui siti di sua proprietà in Gravina di Puglia, alla località Salsa” e, successivamente, con lo stesso atto entrambi i coniugi, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio con diritto di accrescimento tra loro, avevano donato la nuda proprietà dei loro immobili ai propri figli , , CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_11
, e;
CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
4 - che, con il suddetto atto di donazione, i coniugi avevano fraudolentemente disposto di tutto il proprio patrimonio immobiliare in favore di tutti i loro figli ad eccezione del figlio e di quella che costituiva la quota n. 11 nel verbale di assegnazione consensuale Pt_1
di quote patrimoniali del 18.2.2008 che i genitori “con l'unanime consenso di tutti gli altri figli presenti decidono di attribuirgli (a , assente)” e cioè un fondo di Parte_1
scarso valore, rimanendo così i debitori praticamente impossidenti stante la consistente diminuzione della loro garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16.5.2013, si sono costituiti in giudizio
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_5 Parte_2 Controparte_6
, , , Controparte_3 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
e chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di disporre la Controparte_4
sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudizio R.G. 4080/2011 avente ad oggetto la scrittura privata del 7.11.2005; in alternativa, dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. stante la pendenza del procedimento R.G. 4080/2011; nel merito, rigettare la proposta azione revocatoria in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi e dichiarazione di temerarietà della lite.
Hanno chiesto, infine, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bari al fine di sanzionare la condotta di parte attrice.
A fondamento delle proprie difese i convenuti hanno dedotto che la scrittura posta a fondamento dell'azione revocatoria, datata 7.11.2005, era stata più volte oggetto di decisioni giudiziali.
è rimasta contumace. CP_11
5 La causa, interrotta in data 2.7.2018 a seguito della dichiarazione del decesso del convenuto intervenuto il 21/09/2017, è stata riassunta a seguito di Controparte_1
ricorso depositato dall'attore il 25.9.2018.
In data 20.2.2018 e hanno rinunciato all'eredità del Controparte_4 Controparte_10
padre . Controparte_1
In data 29.1.2019 si sono costituiti, in proprio, , CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_7
e dichiarando di aver accettato l'eredità del padre con CP_8 CP_9 CP_1
beneficio di inventario in data 15.2.2018.
La causa è stata nuovamente interrotta in data 10.6.2019 a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta intervenuto l'11/04/2019 ed è stata Controparte_2
riassunta a seguito di ricorso depositato dall'attore il 20.6.2019. Parte_1
All'udienza del 4.11.2019 il difensore di , CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_7 CP_8
e ha dichiarato che gli stessi hanno accettato l'eredità della madre CP_9 [...]
con beneficio di inventario in data 19.6.2019. CP_2
In data 4.12.2020 si sono costituiti , e , Controparte_3 CP_9 Parte_2
in proprio e quali eredi dei genitori e . Controparte_1 Controparte_2
In data 12.12.2020 si è costituito che ha dichiarato di aver rinunciato Controparte_10
all'eredità di entrambi i genitori deceduti unitamente alle proprie figlie.
Il 10.10.2023 si è costituita . Controparte_4
In data 11.10.2023 l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei Parte_1
confronti di e , in proprio nonché quali eredi con CP_6 CP_7 CP_5 Controparte_8
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
6 nonché nei confronti di in proprio avendo la stessa rinunziato alle eredità Controparte_4
dei defunti genitori.
In data 16.10.2023 i suddetti convenuti hanno depositato accettazione della rinuncia agli atti effettuata dall'attore.
In data 12.1.2024 l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio anche nei Parte_1
confronti della convenuta contumace , in proprio nonché quale erede con CP_11
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
In data 22.10.2024 è deceduto . Controparte_3
In data 5.11.2024 si sono costituiti , e , quali CP_1 Per_1 CP_2 Controparte_13
eredi di . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) RINUNCIA AGLI ATTI
L'attore ha rinunciato, ex art. 306 cpc, agli atti del giudizio nei confronti Parte_1
di e , in proprio nonché quali eredi con CP_6 CP_7 CP_5 CP_8 CP_11
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di , in proprio, avendo la stessa rinunziato all'eredità Controparte_4
dei defunti genitori.
La dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalle parti costituite.
7 Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto tra l'attore e i citati convenuti, con compensazione integrale delle spese processuali, stante l'intervenuto accordo e la richiesta delle parti di non provvedere sulle spese giudiziali (v. nota dell'Avv. Campanile depositata il
27.2.2024).
Va, inoltre, disposta, come richiesto, la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita dall'attore nei confronti dei suddetti convenuti.
B) AZIONE REVOCATORIA
Stante quanto sopra, il giudizio prosegue nei confronti di in proprio, di Controparte_10
e , entrambi in proprio e quali eredi dei genitori Parte_2 CP_9 CP_1
e nonchè di , e
[...] Controparte_2 CP_1 Per_1 CP_2 Controparte_13
quali eredi di che si era costituito in proprio e quale erede dei genitori Controparte_3
e Controparte_1 Controparte_2
La domanda revocatoria in esame ha ad oggetto l'atto di donazione del 18.2.2008, a rogito del notaio da Gravina, Repertorio n. 37174, Raccolta n. 9644, registrato Persona_2
a Gioia del Colle il 21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, con il quale e Controparte_1 [...]
donarono ai loro dieci figli, fratelli dell'attore, , , CP_2 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6
, e , quasi tutto il patrimonio CP_3 CP_11 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
immobiliare di loro proprietà.
Ai fini dell'accoglimento della proposta azione revocatoria è necessario accertare la sussistenza di una ragione creditoria in capo a chi agisce, dell'eventus damni e - essendo stato dedotto un atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito - della scientia damni
e, cioè, della consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori.
8 Preliminarmente, va accertata in capo alla parte attrice la sussistenza della legittimazione ad agire ex art. 2901 cc.
E' principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di "credito", non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, e comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, e, ciò, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass., 2003/3981; Cass., 2003/11471).
Si ritiene, infatti, che il credito possa essere anche incerto in quanto oggetto di una controversia giudiziaria ( Cass., 2000/7452).
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., 2005/14709).
Per debitore va conseguentemente considerato anche il soggetto passivo di un mero rapporto di aspettativa.
Premesso quanto sopra in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è certa la titolarità del credito di € 1.000.000,00 in capo all'attore nei confronti dei genitori Controparte_1
e in quanto riconosciuto con scrittura del 7.11.2005 dichiarata valida ed Controparte_2
efficace con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2506 del 2.12.2019 passata in giudicato, come da attestazione in atti.
9 Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla parte attrice, titolare di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, pari ad
€ 1.000.000,00, oltre a interessi legali dal 7.11.2005.
Accertata la legittimazione ad agire in revocatoria della parte attrice, si ritiene sussistano anche gli altri requisiti.
Ricorre, infatti, l'eventus damni che è costituito, come pacificamente si ritiene in dottrina e giurisprudenza, dal “pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere maggiormente difficoltosa o incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”.
La condizione in esame può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa con conversione del proprio patrimonio in beni facilmente occultabili. Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 2005/19963; 1998/4578).
Nel caso di specie, è pacifico che i beni trasferiti dai genitori dell'attore ai fratelli dello stesso costituivano n. 10 quote, su 11 di analogo valore, del patrimonio immobiliare dei primi del valore complessivo di € 1.120.000,00 (come si legge nel “verbale di assegnazione consensuale di quote patrimoniali” in cui tutti i convenuti attribuiscono ai suddetti beni il valore complessivo di “unmilionecentoventimilaeuro” ).
10 Pacifica la variazione quantitativa del patrimonio dei debitori a seguito della donazione per cui è causa, era onere dei convenuti provare che il patrimonio residuo dei donanti era tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Ma detta prova è mancata.
Sussiste pure la scientia damni e, cioè, della consapevolezza da parte del donanti di arrecare un pregiudizio agli interessi dell'attore.
La prova della ricorrenza della suddetta condizione può essere data anche per presunzioni
(Cass. 1999/14274).
Com'è noto la prova per presunzioni (art. 2727 cc) è considerata dalla legge come prova completa sulla quale il giudice può fondare il proprio convincimento sempre che sia basata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa (come nel caso di specie) con i normali mezzi istruttori ed abbia il requisito dell'univocità nel senso di costituire la conseguenza logica di quel fatto.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene, inoltre, che il convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti della causa può fondarsi anche esclusivamente su un complesso di elementi indiziari e prove presuntive e che, nel caso in cui si faccia ricorso a tali dati, il giudice del merito può scegliere gli elementi presuntivi ed indiziari da porre a base della decisione dopo averli valutati (Cass., 14.6.78, n. 2944); peraltro, gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso
(Cass., 4.8.82, n. 4376; Cass., 27.1.82, n. 552).
Si osserva, altresì, che per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto
11 secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (regola dell'inferenza probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. civ., Sez.III, 06/06/1997, n.5082).
Nel caso in esame, non può non ritenersi che i genitori dell'attore - che con scrittura del
7.11.2005 si erano riconosciuti debitori del figlio della somma di € 1.000.000,00 - ignorassero che, trasferendo agli altri figli i dieci undicesimi del proprio patrimonio immobiliare, avrebbero pregiudicato irreparabilmente i diritti del figlio creditore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta e l'atto di donazione de quo va dichiarato inefficace nei confronti di nella parte che riguarda i convenuti rispetto ai Parte_1
quali il giudizio non si è estinto.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., 2020/3697).
Nel caso di specie, ha agito a tutela del proprio credito, riconosciuto in Parte_1
€ 1.000.000,00 in data 7.11.2005; ai sensi dell'art. 10 cpc, il valore della causa si determina sommando al capitale gli interessi scaduti, con la conseguenza che le spese processuali, nel caso in esame, vanno liquidate secondo lo scaglione di valore da € 1.000.00,01 ad €
2.000.000,00 nonché secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la liquidazione interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Con decreto del 16.9.2021 è stato revocato a il beneficio del patrocinio Parte_1
12 a carico dello Stato in considerazione della circostanza che lo stesso, a partire dall'anno
2016, ha superato i limiti reddituali necessari per ottenere l'ammissione al beneficio.
Ai sensi dell'art. 136, comma terzo, del dpr 2002/115, la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, momento che si ritiene coincida con l'1.1.2017 in quanto, a partire da detta data, non vi può essere più dubbio in ordine al superamento dei suddetti limiti.
I compensi spettanti per la difesa della parte attrice dall'introduzione del presente giudizio sino al 31.12.2016 (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione) vanno posti a carico dello Stato e con separato provvedimento liquidati, in misura dimezzata, in favore del primo difensore dell'attore, l'Avv. Marianna Schiavariello che ne ha fatto richiesta (v.
Cass., 2024/64).
In data 6.12.2020 l'attore si è costituito con un nuovo difensore, l'Avv. Antonio Cozzoli,
a cui non spetta la fase introduttiva del giudizio che non ha curato ma quelle di studio, trattazione e decisione. Spetta il chiesto aumento dei compensi, calcolati secondo i valori medi, previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14, nella misura << del 30% vista la pluralità di parti >> richiesta in conclusionale dal suddetto difensore che si è dichiarato
<antistatario e distrattario >>. I relativi compensi vanno posti a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara estinto il presente giudizio tra , da un lato, e Parte_1 Controparte_6
e tutti in proprio CP_7 CP_5 Controparte_8 CP_11
nonché quali eredi con beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1
dall'altro; Controparte_2
13 - dichiara estinto il presente giudizio tra e , in proprio;
Parte_1 Controparte_4
- compensa tra tutte le suddette parti, laddove costituite, le spese processuali;
- ordina ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione eseguita a favore di giusta nota di trascrizione Parte_1
registro generale 19633 registro particolare 15449 con presentazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Bari n. 69 del 18.05.2015, nonché giusta nota di trascrizione registro generale 2672 registro particolare 2145 con presentazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Matera n. 1 del 29.03.2021 - e
contro
:
, nato a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Emilio Guida n.293, p.1, Codice Fiscale;
C.F._11
, nata a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
CN, Codice Fiscale C.F._8
, nata a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Creta n.5, Codice Fiscale;
, nata a [...] in C.F._9 CP_7
Puglia il 25.5.1953 ed ivi residente a[...], p.1, Codice Fiscale
, nata a Gravina in [...] il [...] e C.F._19 Controparte_4
residente in [...], Codice Fiscale
; C.F._7
, nata a Gravina in [...] il [...] e ivi residente a[...]
Salsa n. 94, codice fiscale;
CodiceFiscale_20
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di: Parte_1
in proprio;
Controparte_10
e in proprio e quali eredi dei genitori e Parte_2 CP_9 Controparte_1
Controparte_2
, , e , quali di Controparte_1 Persona_1 Persona_1 Controparte_13
14 eredi del defunto (a sua volta costituito in proprio e quale erede dei Controparte_3
genitori e , e, per l'effetto, dichiara inefficace nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attore l'atto di donazione del 18/02/2008, a rogito del Parte_1
notaio da Gravina, Repertorio N. 37174, Raccolta N. 9644, Persona_2
Registrato a Gioia del Colle il 21/02/2008, al n. 2178, Serie 1 T, effettuato da CP_1
e in favore di
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
e Controparte_9 Controparte_10
condanna , , , , Controparte_10 Parte_2 CP_9 Controparte_1 Per_1
, e a rimborsare all'Erario le spese di lite che
[...] Persona_1 Controparte_13
liquida in complessivi Euro € 35.794,20 (di cui € 8.260,20 a titolo di aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna , , , Controparte_10 Parte_2 Controparte_14 Per_1
, e a rimborsare a le spese
[...] Persona_1 Controparte_13 Parte_1
di lite che liquida in complessivi Euro € 26.464,10 (di cui € 6.107,10 a titolo di aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14) per le fasi di studio, di trattazione e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae la suddetta somma in favore dell'Avv.
Antonio Cozzoli.
15 Così deciso il 13 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000221/2013 avente ad oggetto “Azione revocatoria”
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in VIA CASSESE N. 17 70024 GRAVINA DI PUGLIA (BA); rappres. e dif. dall'Avv. COZZOLI ANTONIO (C.F. ) nonché C.F._2
dall'Avv. NICOLA TRANQUILLINO ) C.F._3
ATTORE
contro
(C.F. - deceduto Controparte_1 C.F._4
1 (C.F. ) - deceduta Controparte_2 C.F._5
(C.F. – deceduto Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
(C.F. CP_5 C.F._8
(C.F. ) Controparte_6 C.F._9
(C.F. CP_7 C.F._10
(C.F. ) Controparte_8 C.F._11
elettivamente domicil. in PIAZZA RUGGERO SETTIMO N. 24 76123 Andria (BT); rappres. e dif. dall'Avv. CAMPANILE DANIELA (C.F. C.F._12
(C.F. ) in proprio e quale erede dei genitori Parte_2 C.F._13
e Controparte_1 Controparte_2
(C.F. in proprio e quale erede dei genitori CP_9 C.F._14
e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_1
[...] [...]
Persona_1
CONCETTA
[...]
2 gli ultimi quattro quali eredi di che si era costituito in proprio e Controparte_3
quale erede dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
tutti rappres. e dif. dall'Avv. CATALANO NICOLA (C.F. ) con C.F._15
studio in VICO XX SETTEMBRE N. 31 75100 MATERA
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_10 C.F._16
elettivamente domicil. in VIA TICINO N. 21 20095 CUSANO NO (MI); rappres.
e dif. dall'Avv. DE ANGELI SILVIA (C.F. C.F._17
CONVENUTO
(C.F. in proprio e quale erede di CP_11 C.F._18 CP_1
e
[...] Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato il 5-6.2.2013, ha adito questo Tribunale Parte_1
al fine di chiedere l'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione del 18.2.2008, a rogito del notaio da Gravina, Repertorio n. 37174, Persona_2
Raccolta n. 9644, registrato a Gioia del Colle il 21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, con il quale
3 i propri genitori e debitori e avevano donato ai loro Controparte_1 Controparte_2
dieci figli, fratelli dell'attore, , , CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_11 CP_7
, e , il patrimonio immobiliare di loro proprietà, con CP_8 CP_9 Controparte_10
vittoria di spese e compensi, da porre a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.
A fondamento delle proprie pretese l'attore ha dedotto:
- di essere creditore di e della somma di € 1.000.000,00, Controparte_1 Controparte_2
come risultante dalla scrittura privata del 7.11.2005, regolarmente registrata all'Agenzia di
Gioia del Colle, sede distaccata di Altamura, il 17.3.2006 al n. 2308, serie 3, sottoscritta dalle parti, << quale compenso per il lavoro dallo stesso prestato fin da piccolo ininterrottamente per i suoi genitori incrementandone l'azienda zootecnica ed agricola senza percepire alcunché >>;
- che i coniugi non gli avevano versato tale somma, né gli avevano Controparte_12
trasferito proprietà immobiliari fino a concorrenza della somma di € 1.100.000,00, come indicato nella citata scrittura privata, per cui era stato costretto a promuovere ricorso ex art. 409 c.p.c. presso il Tribunale del Lavoro di Bari, proc. N. 18459/2007 R.G.;
- che, successivamente al riconoscimento del loro debito nei suoi confronti, i due coniugi, con unico atto del 18.2.2008, rep. N. 37174, Racc. N. 9644, registrato a Gioia del Colle il
21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, a rogito del notaio da Gravina, avevano Persona_2
così provveduto: dapprima aveva donato ad “i diritti Controparte_1 Controparte_2
da lui vantati pari ad ½ comune ed indiviso sui siti di sua proprietà in Gravina di Puglia, alla località Salsa” e, successivamente, con lo stesso atto entrambi i coniugi, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio con diritto di accrescimento tra loro, avevano donato la nuda proprietà dei loro immobili ai propri figli , , CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_11
, e;
CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
4 - che, con il suddetto atto di donazione, i coniugi avevano fraudolentemente disposto di tutto il proprio patrimonio immobiliare in favore di tutti i loro figli ad eccezione del figlio e di quella che costituiva la quota n. 11 nel verbale di assegnazione consensuale Pt_1
di quote patrimoniali del 18.2.2008 che i genitori “con l'unanime consenso di tutti gli altri figli presenti decidono di attribuirgli (a , assente)” e cioè un fondo di Parte_1
scarso valore, rimanendo così i debitori praticamente impossidenti stante la consistente diminuzione della loro garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16.5.2013, si sono costituiti in giudizio
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_5 Parte_2 Controparte_6
, , , Controparte_3 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
e chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di disporre la Controparte_4
sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudizio R.G. 4080/2011 avente ad oggetto la scrittura privata del 7.11.2005; in alternativa, dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. stante la pendenza del procedimento R.G. 4080/2011; nel merito, rigettare la proposta azione revocatoria in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi e dichiarazione di temerarietà della lite.
Hanno chiesto, infine, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bari al fine di sanzionare la condotta di parte attrice.
A fondamento delle proprie difese i convenuti hanno dedotto che la scrittura posta a fondamento dell'azione revocatoria, datata 7.11.2005, era stata più volte oggetto di decisioni giudiziali.
è rimasta contumace. CP_11
5 La causa, interrotta in data 2.7.2018 a seguito della dichiarazione del decesso del convenuto intervenuto il 21/09/2017, è stata riassunta a seguito di Controparte_1
ricorso depositato dall'attore il 25.9.2018.
In data 20.2.2018 e hanno rinunciato all'eredità del Controparte_4 Controparte_10
padre . Controparte_1
In data 29.1.2019 si sono costituiti, in proprio, , CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_7
e dichiarando di aver accettato l'eredità del padre con CP_8 CP_9 CP_1
beneficio di inventario in data 15.2.2018.
La causa è stata nuovamente interrotta in data 10.6.2019 a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta intervenuto l'11/04/2019 ed è stata Controparte_2
riassunta a seguito di ricorso depositato dall'attore il 20.6.2019. Parte_1
All'udienza del 4.11.2019 il difensore di , CP_5 Pt_2 CP_6 CP_3 CP_7 CP_8
e ha dichiarato che gli stessi hanno accettato l'eredità della madre CP_9 [...]
con beneficio di inventario in data 19.6.2019. CP_2
In data 4.12.2020 si sono costituiti , e , Controparte_3 CP_9 Parte_2
in proprio e quali eredi dei genitori e . Controparte_1 Controparte_2
In data 12.12.2020 si è costituito che ha dichiarato di aver rinunciato Controparte_10
all'eredità di entrambi i genitori deceduti unitamente alle proprie figlie.
Il 10.10.2023 si è costituita . Controparte_4
In data 11.10.2023 l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei Parte_1
confronti di e , in proprio nonché quali eredi con CP_6 CP_7 CP_5 Controparte_8
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
6 nonché nei confronti di in proprio avendo la stessa rinunziato alle eredità Controparte_4
dei defunti genitori.
In data 16.10.2023 i suddetti convenuti hanno depositato accettazione della rinuncia agli atti effettuata dall'attore.
In data 12.1.2024 l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio anche nei Parte_1
confronti della convenuta contumace , in proprio nonché quale erede con CP_11
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
In data 22.10.2024 è deceduto . Controparte_3
In data 5.11.2024 si sono costituiti , e , quali CP_1 Per_1 CP_2 Controparte_13
eredi di . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) RINUNCIA AGLI ATTI
L'attore ha rinunciato, ex art. 306 cpc, agli atti del giudizio nei confronti Parte_1
di e , in proprio nonché quali eredi con CP_6 CP_7 CP_5 CP_8 CP_11
beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di , in proprio, avendo la stessa rinunziato all'eredità Controparte_4
dei defunti genitori.
La dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalle parti costituite.
7 Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto tra l'attore e i citati convenuti, con compensazione integrale delle spese processuali, stante l'intervenuto accordo e la richiesta delle parti di non provvedere sulle spese giudiziali (v. nota dell'Avv. Campanile depositata il
27.2.2024).
Va, inoltre, disposta, come richiesto, la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita dall'attore nei confronti dei suddetti convenuti.
B) AZIONE REVOCATORIA
Stante quanto sopra, il giudizio prosegue nei confronti di in proprio, di Controparte_10
e , entrambi in proprio e quali eredi dei genitori Parte_2 CP_9 CP_1
e nonchè di , e
[...] Controparte_2 CP_1 Per_1 CP_2 Controparte_13
quali eredi di che si era costituito in proprio e quale erede dei genitori Controparte_3
e Controparte_1 Controparte_2
La domanda revocatoria in esame ha ad oggetto l'atto di donazione del 18.2.2008, a rogito del notaio da Gravina, Repertorio n. 37174, Raccolta n. 9644, registrato Persona_2
a Gioia del Colle il 21.2.2008, al n. 2178, serie 1T, con il quale e Controparte_1 [...]
donarono ai loro dieci figli, fratelli dell'attore, , , CP_2 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6
, e , quasi tutto il patrimonio CP_3 CP_11 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
immobiliare di loro proprietà.
Ai fini dell'accoglimento della proposta azione revocatoria è necessario accertare la sussistenza di una ragione creditoria in capo a chi agisce, dell'eventus damni e - essendo stato dedotto un atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito - della scientia damni
e, cioè, della consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori.
8 Preliminarmente, va accertata in capo alla parte attrice la sussistenza della legittimazione ad agire ex art. 2901 cc.
E' principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di "credito", non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, e comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, e, ciò, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass., 2003/3981; Cass., 2003/11471).
Si ritiene, infatti, che il credito possa essere anche incerto in quanto oggetto di una controversia giudiziaria ( Cass., 2000/7452).
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., 2005/14709).
Per debitore va conseguentemente considerato anche il soggetto passivo di un mero rapporto di aspettativa.
Premesso quanto sopra in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è certa la titolarità del credito di € 1.000.000,00 in capo all'attore nei confronti dei genitori Controparte_1
e in quanto riconosciuto con scrittura del 7.11.2005 dichiarata valida ed Controparte_2
efficace con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2506 del 2.12.2019 passata in giudicato, come da attestazione in atti.
9 Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla parte attrice, titolare di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, pari ad
€ 1.000.000,00, oltre a interessi legali dal 7.11.2005.
Accertata la legittimazione ad agire in revocatoria della parte attrice, si ritiene sussistano anche gli altri requisiti.
Ricorre, infatti, l'eventus damni che è costituito, come pacificamente si ritiene in dottrina e giurisprudenza, dal “pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere maggiormente difficoltosa o incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”.
La condizione in esame può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa con conversione del proprio patrimonio in beni facilmente occultabili. Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 2005/19963; 1998/4578).
Nel caso di specie, è pacifico che i beni trasferiti dai genitori dell'attore ai fratelli dello stesso costituivano n. 10 quote, su 11 di analogo valore, del patrimonio immobiliare dei primi del valore complessivo di € 1.120.000,00 (come si legge nel “verbale di assegnazione consensuale di quote patrimoniali” in cui tutti i convenuti attribuiscono ai suddetti beni il valore complessivo di “unmilionecentoventimilaeuro” ).
10 Pacifica la variazione quantitativa del patrimonio dei debitori a seguito della donazione per cui è causa, era onere dei convenuti provare che il patrimonio residuo dei donanti era tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Ma detta prova è mancata.
Sussiste pure la scientia damni e, cioè, della consapevolezza da parte del donanti di arrecare un pregiudizio agli interessi dell'attore.
La prova della ricorrenza della suddetta condizione può essere data anche per presunzioni
(Cass. 1999/14274).
Com'è noto la prova per presunzioni (art. 2727 cc) è considerata dalla legge come prova completa sulla quale il giudice può fondare il proprio convincimento sempre che sia basata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa (come nel caso di specie) con i normali mezzi istruttori ed abbia il requisito dell'univocità nel senso di costituire la conseguenza logica di quel fatto.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene, inoltre, che il convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti della causa può fondarsi anche esclusivamente su un complesso di elementi indiziari e prove presuntive e che, nel caso in cui si faccia ricorso a tali dati, il giudice del merito può scegliere gli elementi presuntivi ed indiziari da porre a base della decisione dopo averli valutati (Cass., 14.6.78, n. 2944); peraltro, gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso
(Cass., 4.8.82, n. 4376; Cass., 27.1.82, n. 552).
Si osserva, altresì, che per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto
11 secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (regola dell'inferenza probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. civ., Sez.III, 06/06/1997, n.5082).
Nel caso in esame, non può non ritenersi che i genitori dell'attore - che con scrittura del
7.11.2005 si erano riconosciuti debitori del figlio della somma di € 1.000.000,00 - ignorassero che, trasferendo agli altri figli i dieci undicesimi del proprio patrimonio immobiliare, avrebbero pregiudicato irreparabilmente i diritti del figlio creditore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta e l'atto di donazione de quo va dichiarato inefficace nei confronti di nella parte che riguarda i convenuti rispetto ai Parte_1
quali il giudizio non si è estinto.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass., 2020/3697).
Nel caso di specie, ha agito a tutela del proprio credito, riconosciuto in Parte_1
€ 1.000.000,00 in data 7.11.2005; ai sensi dell'art. 10 cpc, il valore della causa si determina sommando al capitale gli interessi scaduti, con la conseguenza che le spese processuali, nel caso in esame, vanno liquidate secondo lo scaglione di valore da € 1.000.00,01 ad €
2.000.000,00 nonché secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la liquidazione interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Con decreto del 16.9.2021 è stato revocato a il beneficio del patrocinio Parte_1
12 a carico dello Stato in considerazione della circostanza che lo stesso, a partire dall'anno
2016, ha superato i limiti reddituali necessari per ottenere l'ammissione al beneficio.
Ai sensi dell'art. 136, comma terzo, del dpr 2002/115, la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, momento che si ritiene coincida con l'1.1.2017 in quanto, a partire da detta data, non vi può essere più dubbio in ordine al superamento dei suddetti limiti.
I compensi spettanti per la difesa della parte attrice dall'introduzione del presente giudizio sino al 31.12.2016 (per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione) vanno posti a carico dello Stato e con separato provvedimento liquidati, in misura dimezzata, in favore del primo difensore dell'attore, l'Avv. Marianna Schiavariello che ne ha fatto richiesta (v.
Cass., 2024/64).
In data 6.12.2020 l'attore si è costituito con un nuovo difensore, l'Avv. Antonio Cozzoli,
a cui non spetta la fase introduttiva del giudizio che non ha curato ma quelle di studio, trattazione e decisione. Spetta il chiesto aumento dei compensi, calcolati secondo i valori medi, previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14, nella misura << del 30% vista la pluralità di parti >> richiesta in conclusionale dal suddetto difensore che si è dichiarato
<antistatario e distrattario >>. I relativi compensi vanno posti a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara estinto il presente giudizio tra , da un lato, e Parte_1 Controparte_6
e tutti in proprio CP_7 CP_5 Controparte_8 CP_11
nonché quali eredi con beneficio di inventario dei convenuti deceduti e Controparte_1
dall'altro; Controparte_2
13 - dichiara estinto il presente giudizio tra e , in proprio;
Parte_1 Controparte_4
- compensa tra tutte le suddette parti, laddove costituite, le spese processuali;
- ordina ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione eseguita a favore di giusta nota di trascrizione Parte_1
registro generale 19633 registro particolare 15449 con presentazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Bari n. 69 del 18.05.2015, nonché giusta nota di trascrizione registro generale 2672 registro particolare 2145 con presentazione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Matera n. 1 del 29.03.2021 - e
contro
:
, nato a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Emilio Guida n.293, p.1, Codice Fiscale;
C.F._11
, nata a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
CN, Codice Fiscale C.F._8
, nata a Gravina in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Creta n.5, Codice Fiscale;
, nata a [...] in C.F._9 CP_7
Puglia il 25.5.1953 ed ivi residente a[...], p.1, Codice Fiscale
, nata a Gravina in [...] il [...] e C.F._19 Controparte_4
residente in [...], Codice Fiscale
; C.F._7
, nata a Gravina in [...] il [...] e ivi residente a[...]
Salsa n. 94, codice fiscale;
CodiceFiscale_20
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di: Parte_1
in proprio;
Controparte_10
e in proprio e quali eredi dei genitori e Parte_2 CP_9 Controparte_1
Controparte_2
, , e , quali di Controparte_1 Persona_1 Persona_1 Controparte_13
14 eredi del defunto (a sua volta costituito in proprio e quale erede dei Controparte_3
genitori e , e, per l'effetto, dichiara inefficace nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attore l'atto di donazione del 18/02/2008, a rogito del Parte_1
notaio da Gravina, Repertorio N. 37174, Raccolta N. 9644, Persona_2
Registrato a Gioia del Colle il 21/02/2008, al n. 2178, Serie 1 T, effettuato da CP_1
e in favore di
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
e Controparte_9 Controparte_10
condanna , , , , Controparte_10 Parte_2 CP_9 Controparte_1 Per_1
, e a rimborsare all'Erario le spese di lite che
[...] Persona_1 Controparte_13
liquida in complessivi Euro € 35.794,20 (di cui € 8.260,20 a titolo di aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna , , , Controparte_10 Parte_2 Controparte_14 Per_1
, e a rimborsare a le spese
[...] Persona_1 Controparte_13 Parte_1
di lite che liquida in complessivi Euro € 26.464,10 (di cui € 6.107,10 a titolo di aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14) per le fasi di studio, di trattazione e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae la suddetta somma in favore dell'Avv.
Antonio Cozzoli.
15 Così deciso il 13 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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