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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 11/2/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Lucadamo per delega dei procuratori costituiti che si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede la decisione.
E' presente per l' l'avv. Giuseppina Volpe, per delega dell'avv. Garofalo, che si CP_1 riporta alle difese in atti.
Il giudice preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3949/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Maria Berruti e Rosanna Ascierto ed elettivamente domiciliato in Benevento al viale A. Mellusi n. 7 (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t) Email_3
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il giudizio espresso dal C.T.U. Per_1 nel procedimento per A.T.P.O. R.G. n. 2955/2021, conclusosi con il diniego
[...] della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Riteneva, in particolare, la lacunosità della perizia depositata, evidenziando la gravità
2 del complesso patologico sofferto e la necessità di assistenza continua dovuta alla impossibilità di deambulazione ed alle difficoltà nell'assolvimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, depositando certificazione medica sopravvenuta e CTP.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della indennità di accompagnamento fin dalla presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data stabilita in giudizio.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
30.05.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per carenza del requisito della specifica contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal
C.T.U.. Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti amministrativi, assicurativi e contributivi, eccependo il difetto di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza e l'inammissibile della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Per l'ipotesi di rinnovazione di
C.T.U., nominava il proprio C.T.P..
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 2955/2021 e a mezzo dapprima di richiesta di chiarimenti C.T.U. e poi a mezzo rinnovazione delle operazioni peritali.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa veniva decisa coma da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, depositato in data
29.12.2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 7.12.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1
4. Sempre in via preliminare, va precisato che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione
3 sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_1
In data 26.05.2024 il C.T.U. dott. chiedeva di poter effettuare un Persona_1 nuovo esame obiettivo sul ricorrente presso il proprio studio medico sito in Teora (AV) alla c.da Fontanelle, rappresentando che nel precedente accesso peritale era stata richiesta impropriamente una visita domiciliare per motivazioni non riscontrate durante l'accesso stesso.
Tale richiesta veniva autorizzata dallo scrivente magistrato in data 28.05.2024.
In data 30.05.2024 la parte ricorrente chiedeva la revoca del C.T.U. e in Per_1 subordine che la visita peritale avvenisse presso il proprio domicilio in Roccabascerana
(Av) alla via Case Sparse Tufara n. 51, così come richiesto nel precedente procedimento di A.T.P., in considerazione dell'intrasportabilità del ricorrente stesso.
In data 7.06.2024 lo scrivente magistrato autorizzava l'espletamento delle operazioni peritali presso il domicilio della parte ricorrente e in data 5.07.2024 perveniva comunicazione del dott. che, per una sopraggiunta indisponibilità a recarsi Per_1 al domicilio del ricorrente per motivi di salute, rinunciava all'incarico di C.T.U. affidatogli nell'udienza del 2.04.2024.
Si procedeva dunque, alla rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di un nuovo C.T.U., dott.ssa Persona_2
5. Nel merito, il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso precisati e per le ragioni che si esporranno.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio è previsto dalla L.
18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In materia, la giurisprudenza ritiene che tra i soggetti beneficiari della prestazione in esame rientrino anche i soggetti che, pur essendo capaci di svolgere le funzioni primarie, non si rendono tuttavia conto della portata degli atti che compiono.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali
4 condotte nella fase sommaria di il dott. previo esame di CP_3 Persona_1 tutta la documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la diagnosi di: “Cardiopatia ischemica cronica con pregresso
IMA. Artrosi polidistrettuale. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Sindrome depressiva di tipo reattivo. Cerebropatia vascolare cronica. . Controparte_4
Deficit visivo” e concludeva ritenendo che le patologie accertate integravano sì un'invalidità permanente qualificabile al 100%, ma non i presupposti necessari per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, non necessitando di assistenza continua, ritenendo il ricorrente in grado di compiere autonomamente le azioni quotidiane della vita (Cfr. relazione tecnica d'ufficio depositata in atti).
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. formulava Persona_2 la seguente diagnosi riscontrando: “Artrosi polidistrettuale con marcato impegno funzionale associata a sindrome del tunnel carpale bilaterale;
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA trattato mediante angioplastica coronarica con stenting;
Insufficienza renale cronica;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno terapia al bisogno;
Deficit del visus bilaterale;
Sindrome depressiva maggiore con deterioramento cognitivo su accreditabile base vasculopatica cerebrale cronica” e concludeva ritenendo la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del beneficio della indennità di accompagnamento dal gennaio 2024.
In particolare, in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. dott.ssa evidenziava che “all'atto Per_2 della visita medico-legale il ricorrente si presentava allettato;
invitato a raggiungere la stazione eretta vi riusciva solo mediante ausilio di terzi, con sollevamento e trasferimento in poltrona. Riusciva a raggiungere la stazione eretta solo con valido sostegno a terzi e lamentando intensa instabilità con sensazione di cedimento degli arti inferiori, ipotonotrofici, tenendola con appoggio solo per brevissimo tempo. Nel corso della raccolta dell'obiettività era rilevato impegno articolare polidistrettuale con riferito algico e una diffusa ipostenia, in particolare a carico delle mani, nonché
l'insorgenza di dispnea al minimo sforzo. L'autonomia motoria, peraltro, risulta inficiata anche dal deficit del visus (cfr. relazione CTU dott. visita Per_1 oculistica Ospedale “S. Pio” di Benevento:” OD VN 2/10 OS VN 1/10 nmcl”). Dal punto di vista cognitivo, il sig. presentava un marcato rallentamento ideo-motorio Pt_1 nonché deficit mnesico;
l'accesso al colloquio era ostacolato anche da un'accreditabile ipoacusia bilaterale, sebbene non documentata in Atti mediante esame audiometrico,
5 con scarsa intellegibilità delle richieste dell'esaminatore. In effetti, congruentemente con quanto documentato in Atti, il ricorrente presenta una severa depressione del tono dell'umore che, da quanto rilevabile dalla disamina del dato documentale, risulta essere cronicizzata da lunga data e in trattamento farmacologico, con sovrapposizione nel tempo di un deficit cognitivo con associato disturbo comportamentale.”
Concludeva, in specie, che “sulla scorta di quanto obiettivato e di quanto rilevabile dalla disamina dello scarno dato documentale in Atti, si ritiene che allo stato sussistano i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene alla retrodatazione, la scarsità della documentazione esaminata e il lungo arco temporale oggetto di valutazione non rendono agevole identificare un preciso momento in cui si siano determinate le condizioni cliniche globali allo stato obiettivabili, in assenza di eventi acuti ai quali ancorare la perdita dell'autonomia. […] Pertanto, tenuto conto della storia naturale delle patologie sofferte, caratterizzate da un decorso lentamente ingravescente nel tempo, pur con le difficoltà connesse all'assenza di documentazione sanitaria relativa
a epoca più recente, eccetto per certificato d'intrasportabilità redatto dal curante nel giugno 2024, si ritiene congruo retrodatare il riconoscimento del beneficio di specie
a circa nove mesi rispetto alla mia visita, ovvero al gennaio 2024.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo. Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
6. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il
6 mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione. (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socioeconomici- di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
7. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e L. 508/1988 con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, le spese di lite della precedente fase sommaria e della presente fase vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario ai fini del Parte_1
7 riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
2) dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte ricorrente;
3) Compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate nella CP_1 precedente fase sommaria, nonché quelle del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, alla udienza del giorno 11.02.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 11/2/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Lucadamo per delega dei procuratori costituiti che si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede la decisione.
E' presente per l' l'avv. Giuseppina Volpe, per delega dell'avv. Garofalo, che si CP_1 riporta alle difese in atti.
Il giudice preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11.2.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3949/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Maria Berruti e Rosanna Ascierto ed elettivamente domiciliato in Benevento al viale A. Mellusi n. 7 (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t) Email_3
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il giudizio espresso dal C.T.U. Per_1 nel procedimento per A.T.P.O. R.G. n. 2955/2021, conclusosi con il diniego
[...] della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Riteneva, in particolare, la lacunosità della perizia depositata, evidenziando la gravità
2 del complesso patologico sofferto e la necessità di assistenza continua dovuta alla impossibilità di deambulazione ed alle difficoltà nell'assolvimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, depositando certificazione medica sopravvenuta e CTP.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della indennità di accompagnamento fin dalla presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data stabilita in giudizio.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
30.05.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per carenza del requisito della specifica contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal
C.T.U.. Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti amministrativi, assicurativi e contributivi, eccependo il difetto di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza e l'inammissibile della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Per l'ipotesi di rinnovazione di
C.T.U., nominava il proprio C.T.P..
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 2955/2021 e a mezzo dapprima di richiesta di chiarimenti C.T.U. e poi a mezzo rinnovazione delle operazioni peritali.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa veniva decisa coma da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, depositato in data
29.12.2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 7.12.2022 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1
4. Sempre in via preliminare, va precisato che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione
3 sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_1
In data 26.05.2024 il C.T.U. dott. chiedeva di poter effettuare un Persona_1 nuovo esame obiettivo sul ricorrente presso il proprio studio medico sito in Teora (AV) alla c.da Fontanelle, rappresentando che nel precedente accesso peritale era stata richiesta impropriamente una visita domiciliare per motivazioni non riscontrate durante l'accesso stesso.
Tale richiesta veniva autorizzata dallo scrivente magistrato in data 28.05.2024.
In data 30.05.2024 la parte ricorrente chiedeva la revoca del C.T.U. e in Per_1 subordine che la visita peritale avvenisse presso il proprio domicilio in Roccabascerana
(Av) alla via Case Sparse Tufara n. 51, così come richiesto nel precedente procedimento di A.T.P., in considerazione dell'intrasportabilità del ricorrente stesso.
In data 7.06.2024 lo scrivente magistrato autorizzava l'espletamento delle operazioni peritali presso il domicilio della parte ricorrente e in data 5.07.2024 perveniva comunicazione del dott. che, per una sopraggiunta indisponibilità a recarsi Per_1 al domicilio del ricorrente per motivi di salute, rinunciava all'incarico di C.T.U. affidatogli nell'udienza del 2.04.2024.
Si procedeva dunque, alla rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di un nuovo C.T.U., dott.ssa Persona_2
5. Nel merito, il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso precisati e per le ragioni che si esporranno.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio è previsto dalla L.
18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In materia, la giurisprudenza ritiene che tra i soggetti beneficiari della prestazione in esame rientrino anche i soggetti che, pur essendo capaci di svolgere le funzioni primarie, non si rendono tuttavia conto della portata degli atti che compiono.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ciò premesso, va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali
4 condotte nella fase sommaria di il dott. previo esame di CP_3 Persona_1 tutta la documentazione sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la diagnosi di: “Cardiopatia ischemica cronica con pregresso
IMA. Artrosi polidistrettuale. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Sindrome depressiva di tipo reattivo. Cerebropatia vascolare cronica. . Controparte_4
Deficit visivo” e concludeva ritenendo che le patologie accertate integravano sì un'invalidità permanente qualificabile al 100%, ma non i presupposti necessari per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, non necessitando di assistenza continua, ritenendo il ricorrente in grado di compiere autonomamente le azioni quotidiane della vita (Cfr. relazione tecnica d'ufficio depositata in atti).
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. formulava Persona_2 la seguente diagnosi riscontrando: “Artrosi polidistrettuale con marcato impegno funzionale associata a sindrome del tunnel carpale bilaterale;
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA trattato mediante angioplastica coronarica con stenting;
Insufficienza renale cronica;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigeno terapia al bisogno;
Deficit del visus bilaterale;
Sindrome depressiva maggiore con deterioramento cognitivo su accreditabile base vasculopatica cerebrale cronica” e concludeva ritenendo la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del beneficio della indennità di accompagnamento dal gennaio 2024.
In particolare, in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. dott.ssa evidenziava che “all'atto Per_2 della visita medico-legale il ricorrente si presentava allettato;
invitato a raggiungere la stazione eretta vi riusciva solo mediante ausilio di terzi, con sollevamento e trasferimento in poltrona. Riusciva a raggiungere la stazione eretta solo con valido sostegno a terzi e lamentando intensa instabilità con sensazione di cedimento degli arti inferiori, ipotonotrofici, tenendola con appoggio solo per brevissimo tempo. Nel corso della raccolta dell'obiettività era rilevato impegno articolare polidistrettuale con riferito algico e una diffusa ipostenia, in particolare a carico delle mani, nonché
l'insorgenza di dispnea al minimo sforzo. L'autonomia motoria, peraltro, risulta inficiata anche dal deficit del visus (cfr. relazione CTU dott. visita Per_1 oculistica Ospedale “S. Pio” di Benevento:” OD VN 2/10 OS VN 1/10 nmcl”). Dal punto di vista cognitivo, il sig. presentava un marcato rallentamento ideo-motorio Pt_1 nonché deficit mnesico;
l'accesso al colloquio era ostacolato anche da un'accreditabile ipoacusia bilaterale, sebbene non documentata in Atti mediante esame audiometrico,
5 con scarsa intellegibilità delle richieste dell'esaminatore. In effetti, congruentemente con quanto documentato in Atti, il ricorrente presenta una severa depressione del tono dell'umore che, da quanto rilevabile dalla disamina del dato documentale, risulta essere cronicizzata da lunga data e in trattamento farmacologico, con sovrapposizione nel tempo di un deficit cognitivo con associato disturbo comportamentale.”
Concludeva, in specie, che “sulla scorta di quanto obiettivato e di quanto rilevabile dalla disamina dello scarno dato documentale in Atti, si ritiene che allo stato sussistano i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene alla retrodatazione, la scarsità della documentazione esaminata e il lungo arco temporale oggetto di valutazione non rendono agevole identificare un preciso momento in cui si siano determinate le condizioni cliniche globali allo stato obiettivabili, in assenza di eventi acuti ai quali ancorare la perdita dell'autonomia. […] Pertanto, tenuto conto della storia naturale delle patologie sofferte, caratterizzate da un decorso lentamente ingravescente nel tempo, pur con le difficoltà connesse all'assenza di documentazione sanitaria relativa
a epoca più recente, eccetto per certificato d'intrasportabilità redatto dal curante nel giugno 2024, si ritiene congruo retrodatare il riconoscimento del beneficio di specie
a circa nove mesi rispetto alla mia visita, ovvero al gennaio 2024.”.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo. Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
6. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il
6 mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione. (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socioeconomici- di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
7. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e L. 508/1988 con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, le spese di lite della precedente fase sommaria e della presente fase vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario ai fini del Parte_1
7 riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
2) dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte ricorrente;
3) Compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate nella CP_1 precedente fase sommaria, nonché quelle del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, alla udienza del giorno 11.02.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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