Sentenza 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/12/2021, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01547/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gatto, Angelo Ressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per
l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- Sez. Lavoro, depositata in data 24/04/2014 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 CPA, depositato in data 15.7.2021, -OMISSIS- ha esposto quanto segue:
-con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, sez. Lav., per quanto qui rileva, così stabiliva: “ accoglie integralmente la domanda di -OMISSIS- (…) e per l’effetto dichiara che è dovuta la rivalutazione annuale sulla parte di indennizzo imputata ad indennità integrativa speciale; condanna il dicastero a pagare in favore (…) di -OMISSIS- € 18.019,23 (…). Compensa le spese tra le parti ”;
- copia esecutiva della predetta sentenza era notificata al Ministero della Salute in data 6-12.6.2019;
-la Cancelleria del Tribunale di -OMISSIS- attestava, in data 17.6.2019, il passaggio in giudicato della sentenza;
-era erogata al ricorrente solo la minor somma di euro 14.528,11 e che pertanto si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per esperire il giudizio di ottemperanza sussistendo l’inadempimento parziale dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza sopra indicata.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: -di ordinare al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- prescrivendo le relativa modalità e quindi ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere al ricorrente il pagamento di quanto ancora dovuto; -di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione affinché provveda al pagamento di tutte le somme ancora dovute.
Con memoria meramente formale, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia interamente e integralmente corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, in questi termini è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi integralmente al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, sez. Lav, provvedendo all’integrale pagamento in favore della parte ricorrente –detratto quanto già effettivamente versato – di quanto ancora dovuto, secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, la quale, per quanto qui rileva, cosi dispone: “ accoglie integralmente la domanda di -OMISSIS- (…) e per l’effetto dichiara che è dovuta la rivalutazione annuale sulla parte di indennizzo imputata ad indennità integrativa speciale; condanna il dicastero a pagare in favore (…) di -OMISSIS- € 18.019,23 (…). Compensa le spese tra le parti ”.
L’Amministrazione intimata, pertanto, dovrà provvedere all’integrale pagamento delle somme ancora residue, secondo quanto precisato in questa sede dalla parte ricorrente e non specificatamente contestato dall’Amministrazione resistente, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare piena e integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre a IVA, C.P.A. ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.