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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 422 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– (C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CORAGGIO IRENE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene
Coraggio, presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di citazione;
Parte appellante
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ALFANO Controparte_1 C.F._1
CO e presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6055/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 22.06.2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con atto di appello ritualmente chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e Controparte_1 dichiarate dovuta la somma di euro 186,99, dedotta, peraltro, come superiore rispetto a quanto richiesto (ovvero euro 109.07) dall'attrice nelle proprie conclusioni con condanna alle spese di lite.
Detta somma, secondo la prospettazione attorea di primo grado, costituiva un credito di cui alla fattura conguaglio n. 2015/00599078 che, invero, la chiedeva di pagare solo in parte, Pt_1 all'uopo deducendo l'esistenza di un pregresso debito di euro 145,00 (ivi indicato) che, secondo prospettazione attorea, era stato annullato da una pregressa sentenza emessa dal Giudice di
Pace.
La ha interposto il gravame in oggetto, valorizzando: Parte_1
- l'aver riconosciuto il Giudice di prime cure una somma maggiore rispetto a quella richiesta nelle conclusioni;
- il subentro ex lege della el servizio di gestione delle risorse idriche;
Pt_1
- la correttezza del metodo di fatturazione,
- la circostanza che l'unica possibilità per l'utente di sottrarsi al pagamento è lo scioglimento del rapporto contrattuale,
- a carico dell'utente la mancanza di conoscenza del metodo di fatturazione, desumibile aliunde, ovvero dal regolamento e dal relativo sito internet;
- con vittoria di spese, anche del primo grado, giacché contestate.
Si è costituito l'appellante che ha, di fatto, riproposto le difese di primo grado, peraltro precisando come la i fosse difesa in relazione ad altri motivi di censura che il ricorrente, Pt_1 in primo grado, mai aveva articolato;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 26.06.2025 veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla giacché Parte_1 il valore della domanda, come proposta in primo grado, pur non essendo superiore ad Euro
1.100,00, tuttavia da atto del rapporto contrattuale (infatti l'utente lo presuppone, chiedendo il rimborso di quanto, secondo la propria prospettazione, dovuto), di talché opera l'eccezione di cui all'art. 113 c. II c.p.c., trattandosi, all'evidenza, di controversia a rapporti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
In relazione alla dedotta, da parte appellata, inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'appello, peraltro, risulta proposto per motivi che, invero, non sono mai stati articolati dal ricorrente in primo grado.
In particolare: - il subentro ex lege di el contratto di somministrazione;
Pt_1
- la legittimità del metodo di fatturazione della Pt_1
- la contestazione del metodo di fatturazione avrebbe dovuto essere rivolta all'Ente
Ambito;
- la mancata conoscenza del metodo di fatturazione deve ricadere sull'utente che è tenuto ad informarsi al riguardo;
- la tariffa del SII ed il metodo di fatturazione si presumono concordati per l'applicazione del meccanismo automatico di cui all'art. 1339 c.c., stante la funzione eteronoma e suppletiva svolta dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
Il ricorrente in primo grado, invece, aveva esclusivamente censurato il quantum debeatur, all'uopo dichiarandosi creditore dell'intera somma di euro 186,99 di cui alla fattura di conguaglio n. 2015/00599078 del 15.042015 (salvo poi chiedere, nelle conclusioni, la minor somma di euro 109,07) poi riconosciuta dal Giudice di Pace. in definitiva, non aveva mai censurato il metodo di fatturazione, l'assenza del contratto e la mancata conoscenza, per causa imputabile al Gestore, delle tariffe;
più semplicemente, si era dichiarata creditrice della somma sopra indicata e per le ragioni sopra evidenziate.
Pertanto, va dichiarata la parziale inammissibilità dei motivi di appello sopra indicati, per non tacer, invero, di come, in primo grado, sia anche stata data prova sia del riconoscimento del debito, sia, altresì, dell'annullamento della somma posta dalla n compensazione (145,00) Pt_1 tramite il decisum 2320/2016, emesso dal Giudice di Pace in altra controversia.
Nel merito, unico motivo di appello specifico che, peraltro, risulta infondato, attiene alla circostanza che il Giudice di Pace abbia riconosciuto una somma maggiore (euro 186,99) rispetto a quella richiesta nelle conclusioni (euro 109,07) dal ricorrente.
Appare evidente come il richiamo, nelle conclusioni del ricorso di primo grado, alle “causali di cui in premessa” consente di individuare con nitidezza processuale quale sia il petitum del ricorrente, ovvero pretendere il pagamento della somma di euro 186,99, poi correttamente riconosciuta dal Giudice di Prime cure;
infatti, questi ha coerentemente motivato con le censure del ricorrente, valorizzando l'annullamento del debito in compensazione (euro 145,00) ad opera della sentenza sopra richiamata e, per l'effetto, il correlato riconoscimento del debito della ei confronti dell'utente. Pt_1 Pertanto, nel caso di specie, non si riscontra affatto una pronuncia di ultrapetizione, ma, più semplicemente, il Giudicante ha riconosciuto – peraltro correttamente – quanto effettivamente preteso dal ricorrente.
Infine, anche la censura del difetto di giurisdizione – al netto della sua infondatezza, vertendosi la controversia su diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale sorto – deve ritenersi tamquam non esset, non avendo l'appellante motivato alcunché sul punto in parte motiva ed avendo, invero, inserito tale eccezione, esclusivamente, nelle conclusioni dell'atto di appello.
Le spese di lite vanno poste a carico della ed in favore di , Parte_1 Controparte_1 nonché liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 – avuto riguardo al grado di appello, al valore della controversia, alla sua complessità bassa nonché all'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate, nonché tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, fase, pertanto, non valutata ai fini della liquidazione.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara, in parte qua, inammissibile l'appello in relazione alle censure do gravame di cui in parte motiva;
- rigetta, nel merito e de residuo, l'appello, nel merito, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna – in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 494,00 oltre 15%, Controparte_1
IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ALFANO CO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da porre a carico dello stesso opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata a mente della quale “quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– (C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CORAGGIO IRENE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene
Coraggio, presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di citazione;
Parte appellante
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ALFANO Controparte_1 C.F._1
CO e presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6055/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 22.06.2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con atto di appello ritualmente chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e Controparte_1 dichiarate dovuta la somma di euro 186,99, dedotta, peraltro, come superiore rispetto a quanto richiesto (ovvero euro 109.07) dall'attrice nelle proprie conclusioni con condanna alle spese di lite.
Detta somma, secondo la prospettazione attorea di primo grado, costituiva un credito di cui alla fattura conguaglio n. 2015/00599078 che, invero, la chiedeva di pagare solo in parte, Pt_1 all'uopo deducendo l'esistenza di un pregresso debito di euro 145,00 (ivi indicato) che, secondo prospettazione attorea, era stato annullato da una pregressa sentenza emessa dal Giudice di
Pace.
La ha interposto il gravame in oggetto, valorizzando: Parte_1
- l'aver riconosciuto il Giudice di prime cure una somma maggiore rispetto a quella richiesta nelle conclusioni;
- il subentro ex lege della el servizio di gestione delle risorse idriche;
Pt_1
- la correttezza del metodo di fatturazione,
- la circostanza che l'unica possibilità per l'utente di sottrarsi al pagamento è lo scioglimento del rapporto contrattuale,
- a carico dell'utente la mancanza di conoscenza del metodo di fatturazione, desumibile aliunde, ovvero dal regolamento e dal relativo sito internet;
- con vittoria di spese, anche del primo grado, giacché contestate.
Si è costituito l'appellante che ha, di fatto, riproposto le difese di primo grado, peraltro precisando come la i fosse difesa in relazione ad altri motivi di censura che il ricorrente, Pt_1 in primo grado, mai aveva articolato;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 26.06.2025 veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a trenta per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla giacché Parte_1 il valore della domanda, come proposta in primo grado, pur non essendo superiore ad Euro
1.100,00, tuttavia da atto del rapporto contrattuale (infatti l'utente lo presuppone, chiedendo il rimborso di quanto, secondo la propria prospettazione, dovuto), di talché opera l'eccezione di cui all'art. 113 c. II c.p.c., trattandosi, all'evidenza, di controversia a rapporti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
In relazione alla dedotta, da parte appellata, inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'appello, peraltro, risulta proposto per motivi che, invero, non sono mai stati articolati dal ricorrente in primo grado.
In particolare: - il subentro ex lege di el contratto di somministrazione;
Pt_1
- la legittimità del metodo di fatturazione della Pt_1
- la contestazione del metodo di fatturazione avrebbe dovuto essere rivolta all'Ente
Ambito;
- la mancata conoscenza del metodo di fatturazione deve ricadere sull'utente che è tenuto ad informarsi al riguardo;
- la tariffa del SII ed il metodo di fatturazione si presumono concordati per l'applicazione del meccanismo automatico di cui all'art. 1339 c.c., stante la funzione eteronoma e suppletiva svolta dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
Il ricorrente in primo grado, invece, aveva esclusivamente censurato il quantum debeatur, all'uopo dichiarandosi creditore dell'intera somma di euro 186,99 di cui alla fattura di conguaglio n. 2015/00599078 del 15.042015 (salvo poi chiedere, nelle conclusioni, la minor somma di euro 109,07) poi riconosciuta dal Giudice di Pace. in definitiva, non aveva mai censurato il metodo di fatturazione, l'assenza del contratto e la mancata conoscenza, per causa imputabile al Gestore, delle tariffe;
più semplicemente, si era dichiarata creditrice della somma sopra indicata e per le ragioni sopra evidenziate.
Pertanto, va dichiarata la parziale inammissibilità dei motivi di appello sopra indicati, per non tacer, invero, di come, in primo grado, sia anche stata data prova sia del riconoscimento del debito, sia, altresì, dell'annullamento della somma posta dalla n compensazione (145,00) Pt_1 tramite il decisum 2320/2016, emesso dal Giudice di Pace in altra controversia.
Nel merito, unico motivo di appello specifico che, peraltro, risulta infondato, attiene alla circostanza che il Giudice di Pace abbia riconosciuto una somma maggiore (euro 186,99) rispetto a quella richiesta nelle conclusioni (euro 109,07) dal ricorrente.
Appare evidente come il richiamo, nelle conclusioni del ricorso di primo grado, alle “causali di cui in premessa” consente di individuare con nitidezza processuale quale sia il petitum del ricorrente, ovvero pretendere il pagamento della somma di euro 186,99, poi correttamente riconosciuta dal Giudice di Prime cure;
infatti, questi ha coerentemente motivato con le censure del ricorrente, valorizzando l'annullamento del debito in compensazione (euro 145,00) ad opera della sentenza sopra richiamata e, per l'effetto, il correlato riconoscimento del debito della ei confronti dell'utente. Pt_1 Pertanto, nel caso di specie, non si riscontra affatto una pronuncia di ultrapetizione, ma, più semplicemente, il Giudicante ha riconosciuto – peraltro correttamente – quanto effettivamente preteso dal ricorrente.
Infine, anche la censura del difetto di giurisdizione – al netto della sua infondatezza, vertendosi la controversia su diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale sorto – deve ritenersi tamquam non esset, non avendo l'appellante motivato alcunché sul punto in parte motiva ed avendo, invero, inserito tale eccezione, esclusivamente, nelle conclusioni dell'atto di appello.
Le spese di lite vanno poste a carico della ed in favore di , Parte_1 Controparte_1 nonché liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 – avuto riguardo al grado di appello, al valore della controversia, alla sua complessità bassa nonché all'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate, nonché tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, fase, pertanto, non valutata ai fini della liquidazione.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara, in parte qua, inammissibile l'appello in relazione alle censure do gravame di cui in parte motiva;
- rigetta, nel merito e de residuo, l'appello, nel merito, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna – in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 494,00 oltre 15%, Controparte_1
IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ALFANO CO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da porre a carico dello stesso opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata a mente della quale “quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone