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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI NZ, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 30/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, con ricorso regolarmente depositato, impugna la sentenza n. 228/2/2020 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, pronunciata il 13 dicembre 2019 e depositata in data 30 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03E201846-2018, per il periodo di imposta 2013, emesso nei confronti della società Resistente_1 srl, per il recupero impositivo di imposte dirette e IVA in relazione a
- costi ritenuti indeducibili per difetto di certezza ed inerenza in violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, del TUIR;
- canoni di locazione ritenuti incongrui e manifestamente antieconomici.
La società impugnava il suddetto atto impositivo eccependo
- nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale;
- nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso ante tempus;
- illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto la fattura generica non comporta l'automatica negazione della detrazione dell'IVA e della deducibilità del costo in riferimento al “conto 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI”;
- illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto i costi inerenti non coinvolgono l'antieconomicità in relazione al “Conto 03/06/058 CANONE LOCAZIONE D'USO”.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della società contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento, con condanna alle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate deducendo circa:
- “CONTO 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI” - Violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR e dell'art. 21 del DPR 633/1973 in tema di inerenza e contenuto minimo delle fatture – Violazione dell'art. 2697
c.c in tema di ripartizione dell'onere probatorio;
- “Conto 03/06/058 CANONE LOCAZIONE D'USO” — Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c in tema di ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 109 del TUIR in tema di economicità ed inerenza dei componenti negativi del reddito.
Si è costituita in giudizio la società contribuente controdeducendo all'appello dell'Ufficio e proponendo appello incidentale in relazione a
- nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del contradditorio endoprocedimentale;
- nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso “ante tempus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della società contribuente, per quanto di seguito riportato.
Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza in relazione ai costi per complessivi € 12.000,00 oltre IVA, contabilizzati nel “Conto 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI” e documentati con fatture n. 1 del 14/01/2013 di € 7.500,00 oltre IVA e n. 5 del 28/10/2013 di € 4.500,00 oltre
IVA, emesse dalla ditta individuale Resistente_1 con causale “prestazioni di servizi resi”. In proposito questa Corte osserva preliminarmente che non è contestata dalla società la sostanziale sovrapponibilità e la conseguente mancanza di autonomia contrattuale fra la ditta individuale Resistente_1 (fornitore) e l'omonima società (cliente) comunque riconducibile al signor Resistente_1. Questo Collegio evidenzia inoltre che il recupero dei detti costi da parte dell'Ufficio si fonda sulla mancata dimostrazione da parte della società della ricorrenza dei requisiti di deducibilità in relazione alla contestata non conformità delle richiamate fatture alle disposizioni dettate dall'art. 21 del d.P.R. 633/72 per insufficiente indicazione di natura, qualità e quantità delle prestazioni fatturate. Anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questo Collegio rileva che, sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini della detrazione IVA, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene/servizio acquistato all'attività esercitata, la sua coerenza economica e il rispetto del principio di competenza;
pertanto, nel caso di specie, in assenza di idonei documenti a comprova, correttamente l'Ufficio ha rilevato l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità della relativa IVA. Questa Corte rileva quindi che le sole fatture non possono costituire idonea documentazione probatoria della certezza e dell'inerenza necessarie, sia per la genericità della descrizione della prestazione asseritamente resa, sia per l'anomala differente incidenza percentuale delle spese fatturate dalla ditta individuale rispetto al totale dei ricavi fatturati dalla società Resistente_1 srl nei confronti dei presunti corrispondenti clienti (pari al 25,39% per le prestazioni di cui alla fattura passiva n. 1 e al 7,89% per le prestazioni di cui alla fattura passiva n. 5). Infatti, manca in atti qualsivoglia elemento probatorio (tipologia di servizio prestato, periodo di tempo in cui è stato reso, entità della prestazione complessivamente fatturata, riferibilità a ciascuno dei clienti indicati, eventuali contratti sottostanti i rapporti, scambi di mail, foto, ecc.) idoneo a comprovare da parte della società la sussistenza dei requisiti di deducibilità normativamente richiesti
(certezza, obiettiva determinabilità, inerenza, congruità, economicità).
Il primo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'Agenzia eccepisce l'erroneità della sentenza in relazione alla deducibilità del canone di locazione. Trattasi di canone relativo alla utilizzazione di uno dei vani (non identificato) dell'unità immobiliare (di complessivi mq 65), sita in Indirizzo_1, il cui valore di mercato, calcolato con riferimento all'intera unità immobiliare e sulla base dei valori medi OMI, risulta pari ad € 4.797.00 a fronte di un corrispettivo annuo pattuito di € 30.000,00 oltre IVA. L'Ufficio ha pertanto “ripreso a tassazione la differenza, pari ad € 25.203,00, in considerazione sia della mancanza di autonomia contrattuale tra le parti, sia della ridotta dimensione della parte di immobile locata, sia dell'evidente incongruità del canone formalmente pattuito anche considerando in aggiunta ai cennati valori medi OMI un'ulteriore quota a copertura di arredi, beni strumentali, utenze, pulizie e servizi di segreteria, formalmente compresi nel contratto di locazione d'uso”. La società rappresenta che non si possa far riferimento ai valori OMI posto che il corrispettivo pattuito risulta comprensivo della fornitura dei servizi di segreteria e degli altri servizi contrattualmente indicati. L'Ufficio, tuttavia, ha documentato che le spese per il personale complessivamente sostenute nel 2013 dalla ditta individuale Resistente_1 ammontano a soli € 9.437,00 e, comunque, i costi complessivamente sostenuti ammontano a € 28.058,00, di talché pur volendo riconoscere alla società Resistente_1 srl la metà (pari a € 14.029,00) dei costi complessivamente sostenuti dalla ditta individuale il suddetto canone risulterebbe comunque palesemente incongruo.
Il secondo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
In relazione ai motivi di appello incidentale proposti dalla società, questa Corte osserva che il contraddittorio del quale la società lamenta l'assenza, risulta regolarmente attivato come risultante dal verbale di contraddittorio prot. 68534/2018 del 14 novembre 2018, e che non può essere accolta neanche l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso “ante tempus”, posto che se la verifica è effettuata senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell'attività (come nel caso di specie) non trovano applicazione le garanzie di cui all'art. 12, co. 7, della l. 212/2000 e, pertanto, il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell'avviso d'accertamento, non determina la nullità dell'atto impositivo.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della società contribuente. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. Condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI NZ, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 205/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 30/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E201846 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, con ricorso regolarmente depositato, impugna la sentenza n. 228/2/2020 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, pronunciata il 13 dicembre 2019 e depositata in data 30 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03E201846-2018, per il periodo di imposta 2013, emesso nei confronti della società Resistente_1 srl, per il recupero impositivo di imposte dirette e IVA in relazione a
- costi ritenuti indeducibili per difetto di certezza ed inerenza in violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, del TUIR;
- canoni di locazione ritenuti incongrui e manifestamente antieconomici.
La società impugnava il suddetto atto impositivo eccependo
- nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale;
- nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso ante tempus;
- illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto la fattura generica non comporta l'automatica negazione della detrazione dell'IVA e della deducibilità del costo in riferimento al “conto 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI”;
- illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto i costi inerenti non coinvolgono l'antieconomicità in relazione al “Conto 03/06/058 CANONE LOCAZIONE D'USO”.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della società contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento, con condanna alle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate deducendo circa:
- “CONTO 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI” - Violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR e dell'art. 21 del DPR 633/1973 in tema di inerenza e contenuto minimo delle fatture – Violazione dell'art. 2697
c.c in tema di ripartizione dell'onere probatorio;
- “Conto 03/06/058 CANONE LOCAZIONE D'USO” — Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c in tema di ripartizione dell'onere della prova e dell'art. 109 del TUIR in tema di economicità ed inerenza dei componenti negativi del reddito.
Si è costituita in giudizio la società contribuente controdeducendo all'appello dell'Ufficio e proponendo appello incidentale in relazione a
- nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del contradditorio endoprocedimentale;
- nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso “ante tempus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della società contribuente, per quanto di seguito riportato.
Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza in relazione ai costi per complessivi € 12.000,00 oltre IVA, contabilizzati nel “Conto 03/01/002 PRESTAZIONI DI SERVIZI” e documentati con fatture n. 1 del 14/01/2013 di € 7.500,00 oltre IVA e n. 5 del 28/10/2013 di € 4.500,00 oltre
IVA, emesse dalla ditta individuale Resistente_1 con causale “prestazioni di servizi resi”. In proposito questa Corte osserva preliminarmente che non è contestata dalla società la sostanziale sovrapponibilità e la conseguente mancanza di autonomia contrattuale fra la ditta individuale Resistente_1 (fornitore) e l'omonima società (cliente) comunque riconducibile al signor Resistente_1. Questo Collegio evidenzia inoltre che il recupero dei detti costi da parte dell'Ufficio si fonda sulla mancata dimostrazione da parte della società della ricorrenza dei requisiti di deducibilità in relazione alla contestata non conformità delle richiamate fatture alle disposizioni dettate dall'art. 21 del d.P.R. 633/72 per insufficiente indicazione di natura, qualità e quantità delle prestazioni fatturate. Anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questo Collegio rileva che, sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini della detrazione IVA, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene/servizio acquistato all'attività esercitata, la sua coerenza economica e il rispetto del principio di competenza;
pertanto, nel caso di specie, in assenza di idonei documenti a comprova, correttamente l'Ufficio ha rilevato l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità della relativa IVA. Questa Corte rileva quindi che le sole fatture non possono costituire idonea documentazione probatoria della certezza e dell'inerenza necessarie, sia per la genericità della descrizione della prestazione asseritamente resa, sia per l'anomala differente incidenza percentuale delle spese fatturate dalla ditta individuale rispetto al totale dei ricavi fatturati dalla società Resistente_1 srl nei confronti dei presunti corrispondenti clienti (pari al 25,39% per le prestazioni di cui alla fattura passiva n. 1 e al 7,89% per le prestazioni di cui alla fattura passiva n. 5). Infatti, manca in atti qualsivoglia elemento probatorio (tipologia di servizio prestato, periodo di tempo in cui è stato reso, entità della prestazione complessivamente fatturata, riferibilità a ciascuno dei clienti indicati, eventuali contratti sottostanti i rapporti, scambi di mail, foto, ecc.) idoneo a comprovare da parte della società la sussistenza dei requisiti di deducibilità normativamente richiesti
(certezza, obiettiva determinabilità, inerenza, congruità, economicità).
Il primo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'Agenzia eccepisce l'erroneità della sentenza in relazione alla deducibilità del canone di locazione. Trattasi di canone relativo alla utilizzazione di uno dei vani (non identificato) dell'unità immobiliare (di complessivi mq 65), sita in Indirizzo_1, il cui valore di mercato, calcolato con riferimento all'intera unità immobiliare e sulla base dei valori medi OMI, risulta pari ad € 4.797.00 a fronte di un corrispettivo annuo pattuito di € 30.000,00 oltre IVA. L'Ufficio ha pertanto “ripreso a tassazione la differenza, pari ad € 25.203,00, in considerazione sia della mancanza di autonomia contrattuale tra le parti, sia della ridotta dimensione della parte di immobile locata, sia dell'evidente incongruità del canone formalmente pattuito anche considerando in aggiunta ai cennati valori medi OMI un'ulteriore quota a copertura di arredi, beni strumentali, utenze, pulizie e servizi di segreteria, formalmente compresi nel contratto di locazione d'uso”. La società rappresenta che non si possa far riferimento ai valori OMI posto che il corrispettivo pattuito risulta comprensivo della fornitura dei servizi di segreteria e degli altri servizi contrattualmente indicati. L'Ufficio, tuttavia, ha documentato che le spese per il personale complessivamente sostenute nel 2013 dalla ditta individuale Resistente_1 ammontano a soli € 9.437,00 e, comunque, i costi complessivamente sostenuti ammontano a € 28.058,00, di talché pur volendo riconoscere alla società Resistente_1 srl la metà (pari a € 14.029,00) dei costi complessivamente sostenuti dalla ditta individuale il suddetto canone risulterebbe comunque palesemente incongruo.
Il secondo motivo dell'appello principale è pertanto fondato.
In relazione ai motivi di appello incidentale proposti dalla società, questa Corte osserva che il contraddittorio del quale la società lamenta l'assenza, risulta regolarmente attivato come risultante dal verbale di contraddittorio prot. 68534/2018 del 14 novembre 2018, e che non può essere accolta neanche l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento in quanto emesso “ante tempus”, posto che se la verifica è effettuata senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali di esercizio dell'attività (come nel caso di specie) non trovano applicazione le garanzie di cui all'art. 12, co. 7, della l. 212/2000 e, pertanto, il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell'avviso d'accertamento, non determina la nullità dell'atto impositivo.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale della società contribuente. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. Condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani