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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7698 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.04.2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in San Donà Parte_1 C.F._1
di Piave (VE), via Cesare Battisti n.33, presso lo Studio dell'avv. Chiara Frare (pec la quale la rappresenta e difende con l'avv. Veronica Email_1
Amadio (pec per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. , nato a [...]à di Piave (VE) il CP_1 C.F._2
08.04.1977 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Graziana Basta (pec: , con studio in San Donà di Email_3
1 Piave, Via Don Bosco, 15 , come da procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto ex lege
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza
10.09.2024 che di seguito si riproducono: “pronunciarsi la separazione dei coniugi alle
seguenti condizioni: 1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche fini anagrafici;
2) la casa coniugale in San Donà di Piave, via Petrarca 59/A viene assegnata alla SInora
; 3) il padre, salvi diversi accordi terrà con sé i minori a fine settimana Parte_1
alterni dal venerdì, ora di cena, sino alla domenica sera dopo cena, quando li
riaccompagnerà presso l'abitazione materna e una sera infrasettimanale comprensiva
della cena, con pernotto compatibilmente agli impegni lavorativi del medesimo;
4) salvo
diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo, i figli
staranno con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con la madre, il giorno di Natale
con il padre ed alternativamente dal 26 al 31 dicembre con l'uno dall' 1 al 6 gennaio con
l'altro. Per le vacanze pasquali staranno 2 giorni con la madre e due giorni con il padre
ad anni alterni;
5) nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre due settimane
anche non consecutive, con obbligo posto a carico di entrambi i genitori di comunicarsi
reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 31 maggio;
6) a titolo di contributo al
mantenimento ordinario per il mantenimento dei figli il SInor si obbliga a versare CP_1
la somma mensile di € 1.000 (€ 500 per ciascun figlio), entro giorno 15 di ogni mese,
somma rivalutabile secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
7) le
parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse dei minori, da regolarsi come
2 da protocollo in uso presso questo Tribunale, rimangano a carico del padre nella misura
del 100%, comprese espressamente le spese odontoiatriche, le spese per apparecchi
elettronici, la ricarica del cellulare e le spese per attività sportive. Il SInor verserà CP_1
altresì un contributo forfettario annuale nella misura di € 500 per ciascun figlio da
imputare a spese di abbigliamento, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per il
corrente anno 2024 tale contributo viene determinato in € 500 (€ 250 per ciascun figlio)
somma che il SInor verserà entro il 30.09.2024; 8) la SInora continuerà a CP_1 Pt_1
percepire integralmente l'assegno unico universale per i due minori;
9) si pone a carico
del SInor un assegno di mantenimento in favore della SInora nella misura CP_1 Pt_1
di € 300 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo
gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
10) le parti concordano che il SInor
continuerà a versare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa CP_1
coniugale nella misura del 100%. Le parti concordano altresì, che in caso di vendita
dell'immobile, il SInor trattenga dal prezzo della vendita la somma CP_1
corrispondente all'importo delle rate di mutuo versate dal 1.6.2024 nella misura del 30%,
anche qualora la vendita avvenga nell'ambito di un giudizio di scioglimento della
comunione sull'immobile; 11) le utenze domestiche di luce, acqua, gas e rifiuti, contratto
gse fotovoltaico, ed ogni altra utenza relativa alla casa coniugale verranno intestate alla
SInora e dalla medesima direttamente pagate;
12) gli accordi del presente Parte_1
verbale decorrono dalla data odierna;
13) spese di lite integralmente compensate tra le
parti.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 18.04.2024 introduttivo del presente procedimento, la
SInora espone di aver contratto, in data 10.05.2008, matrimonio civile con il Parte_1
SI. . CP_1
Dal matrimonio sono nati due figli: il 18.07.2008 e il 20.05.2011. Per_2 Per_1
Il figlio maggiore frequenta il Liceo scientifico, mentre il minore frequenta la scuola media.
3 La casa coniugale, intesta alla SI.ra nella misura del 30% e al SI. per la Pt_1 CP_1
restante quota del 70% , è gravata di mutuo fondiario.
La ricorrente deduce di aver abbandonato il suo lavoro di impiegata part-time dopo la nascita dei figli al fine di dedicarsi interamente alla loro crescita e alle loro necessità,
occupandosi della casa e favorendo la crescita professionale del marito, il quale dalla fine del 2012 opera quale venditore porta a porta, con contratti di lavoro parasubordinato a tempo indeterminato, percependo corrispettivi provvigionali molto elevati. La SInora
espone che, anche grazie alle proprie rinunce, il marito sempre molto assente e Pt_1
impegnato nella propria realizzazione professionale, ha raggiunto ragguardevoli risultati,
anche a livello economico, che hanno consentito alla famiglia un tenore di vita medio alto.
Espone, inoltre, di aver trovato occupazione come impiegata a tempo indeterminato da agosto 2023 con salario mensile di poco meno di euro 1.000,00. Tanto nonostante la riduzione permanente della propria capacità lavorativa (al 46% alla data 03.11.2021)
seguita ad una grave malattia e all'età non più giovane per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla crisi del rapporto coniugale, la ricorrente deduce che essa è riconducibile ad una relazione extraconiugale del marito, venuta alla luce nell'estate del 2022, in seguito alla quale, preso atto della fine del matrimonio, la ricorrente ha formalizzato al marito la sua intenzione di separarsi, contestualmente proponendo un percorso di mediazione familiare al quale il SI. non ha aderito. CP_1
Espone che nonostante fosse venuta meno l'affectio coniugalis, il SI. aveva CP_1
continuato ad abitare nella casa coniugale, perpetrando una costante violenza psicologica nei confronti della ricorrente e tenendo condotte volte a svilirla, denigrarla ed umiliarla anche davanti i figli.
Il SInor , inoltre, aveva cessato di versare nei conti correnti della SInora le CP_1 Pt_1
consuete somme elargite per le necessità della moglie e dei figli, come sempre fatto in precedenza (con molteplici bonifici per cifre complessive anche di Euro 5.000,00 mensili),
4 pretendendo che la moglie utilizzasse solo ed esclusivamente la carta di credito a lui intestata (e da lui controllata costantemente mediante applicativo) per tutti i pagamenti;
alla fine del 2022 aveva finito per versare alla consorte la sola somma di € 500,00 mensili,
quale unico contributo al mantenimento dei due figli minori. Tale somma era stata poi ulteriormente ridotta fino alla totale omissione di ogni contributo al mantenimento ordinario. Quanto alle spese straordinarie, il SInor versava somme inferiori ad € CP_1
200,00 mensili.
Tanto premesso, con il ricorso introduttivo la SI.ra ha chiesto, in via cautelare ed Pt_1
urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., autorizzare i coniugi a vivere separati, stabilire il trasferimento della residenza anagrafica del SI. , stabilire l'obbligo del SInor CP_1
di continuare a pagare integralmente a rata del mutuo fondiario gravante sulla casa CP_1
coniugale, stabilire il versamento immediato alla SI.ra da parte del SI. Pt_1 CP_1
di un contributo nel mantenimento dei figli e nella misura di €
[...] Per_2 Per_1
1.000,00 ciascuno o comunque di un contributo immediato ritenuto congruo ed adeguato.
Nel merito, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal marito, disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale. Rata del mutuo fondiario a carico del SI. e CP_1
trasferimento in altro luogo della residenza anagrafica. Spese per utenze domestiche pagate direttamente dalla ricorrente dal momento del subentro nei relativi contratti, con obbligo del SI. di sottoscrizione della relativa necessaria documentazione. CP_1
La ricorrente ha poi indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei minori da parte del padre e ha chiesto, inoltre, porsi a carico dello stesso un contributo nel mantenimento dei figli di euro 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ovvero della diversa somma ritenuta adeguata, oltre al contributo alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia,
nella misura dell'80% e nella misura del 100% per quanto concerne le spese straordinarie di carattere odontoiatrico, oculistico e per viaggi di istruzione;
ha chiesto ancora disporsi a
5 carico del marito un contributo al proprio mantenimento nella misura di euro 1.500,00
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Assegno unico per i figli integralmente a suo favore.
*****
Si è ritualmente costituito in giudizio il SInor , richiamandosi al CP_1
contenuto della memoria di costituzione dimessa nella fase cautelare nella quale aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili richiesti ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., provvedimenti per la discussione dei quali il Giudice Delegato aveva fissato l'udienza del 28.05.2024, previa apertura di sub procedimento da parte della Cancelleria.
In particolare, nella comparsa di costituzione, il SI. ha dato atto di essersi trasferito CP_1
nella nuova abitazione di San Donà di Piave, Piazza Rizzo, a far data dal giorno 1.6.2024 e di provvedere a versare alla moglie € 600,00 a titolo di contributo ordinario per i figli,
concorrendo nella misura del 70% nelle spese straordinarie.
Il convenuto ha poi dato atto di pagare per l'intero la rata di mutuo di cui è gravata la casa famigliare al solo fine di non incorrere in morosità nei confronti della ipotecaria, CP_2
con espressa riserva di ripetizione di tutte le somme ad oggi versate per tale titolo e di spettanza della IG.ra . Pt_1
Quanto alle cause della crisi coniugale, ha contestato di aver tenuto comportamenti inadeguati ed ha, per contro, imputato alla moglie comportamenti denigratori e lesivi della propria dignità, addebitandole inoltre la frequentazione domestica di un amico che è stata fonte di disagio, di sofferenza e di contrasto famigliare.
Ha, quindi, contestato che la propria situazione reddituale sia quella indicata dalla ricorrente, rilevando peraltro come la SI.ra abbia sempre lavorato, anche in costanza Pt_1
di matrimonio, e come sia in grado di lavorare tutt'ora anche full time.
Quanto alla domanda di contributo al proprio mantenimento formulata dalla SI.ra , Pt_1
ha rilevato come né la differenza tra i redditi da lavoro dei due coniugi, né il tenore di vita
6 goduto in costanza di matrimonio possano essere poste a fondamento della richiesta avanzata.
Quanto invece alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, ha contestato la quantificazione dell'assegno, non apparendo quest'ultimo rapportabile né alle entrate paterne, né al ménage familiare tenuto dalla famiglia nel corso degli anni, tanto piu' che i figli consumano tutti i pasti presso i nonni paterni, ai quali il resistente riconosce un rimborso spese di € 300,00 mensili.
In ogni caso, stante la differenza reddituale tra i genitori, il SI. si è dichiarato CP_1
disponibile a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 70% del totale.
Tanto premesso, il SI. ha chiesto autorizzarsi i coniugi a vivere separati, affidarsi i CP_1
figli minori ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con residenza presso la casa familiare di San Donà di Piave, Via Petrarca, 59/A, insieme alla madre. Ha inoltre indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli, chiedendo stabilirsi a suo carico un contributo al mantenimento ordinario nella misura di € 300,00 mensili per ciascun figlio;
Spese straordinarie a suo carico nella misura del 70%. Ha chiesto infine respingersi ogni altra richiesta.
*****
All'udienza del 28.05.2024, fissata nell'ambito del sub procedimento, sub1, per la sola discussione in ordine ai provvedimenti indifferibili, il Giudice Delegato ha sentito i coniugi comparsi personalmente i quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare. A
scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza ha quindi posto a carico del SI.
, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, un contributo al CP_1
mantenimento dei due figli minori e nella misura di € 300 mensili ciascuno, Per_2 Per_1
oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie documentate nell'interesse dei medesimi come da protocollo di questo
Tribunale, fermo il pagamento delle utenze relative all'abitazione familiare.
7 Depositate le memorie ex art. 473-bis. 17, all'udienza del 10.09.2024, le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione,
condizioni che vengono riportate in epigrafe.
Il Giudice delegato, ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provveduto in via provvisoria in conformità delle intese raggiunte, rimettendo la causa al collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
*******
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiali dei figli minori.
La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così
provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in San Donà di Piave il 10.05.2008 , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave (VE), al n. 20, parte 1, anno 2008,
alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica e fa propri gli ulteriori accordi intervenuti fra le parti così come riportati in epigrafe, da intendersi qui trascritti;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 15.10.2024.
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Tania Vettore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7698 del ruolo generale per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.04.2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in San Donà Parte_1 C.F._1
di Piave (VE), via Cesare Battisti n.33, presso lo Studio dell'avv. Chiara Frare (pec la quale la rappresenta e difende con l'avv. Veronica Email_1
Amadio (pec per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. , nato a [...]à di Piave (VE) il CP_1 C.F._2
08.04.1977 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Graziana Basta (pec: , con studio in San Donà di Email_3
1 Piave, Via Don Bosco, 15 , come da procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto ex lege
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza
10.09.2024 che di seguito si riproducono: “pronunciarsi la separazione dei coniugi alle
seguenti condizioni: 1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche fini anagrafici;
2) la casa coniugale in San Donà di Piave, via Petrarca 59/A viene assegnata alla SInora
; 3) il padre, salvi diversi accordi terrà con sé i minori a fine settimana Parte_1
alterni dal venerdì, ora di cena, sino alla domenica sera dopo cena, quando li
riaccompagnerà presso l'abitazione materna e una sera infrasettimanale comprensiva
della cena, con pernotto compatibilmente agli impegni lavorativi del medesimo;
4) salvo
diversa decisione che i genitori si potranno riservare di prendere in accordo, i figli
staranno con i genitori ad anni alterni: il 24 dicembre con la madre, il giorno di Natale
con il padre ed alternativamente dal 26 al 31 dicembre con l'uno dall' 1 al 6 gennaio con
l'altro. Per le vacanze pasquali staranno 2 giorni con la madre e due giorni con il padre
ad anni alterni;
5) nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre due settimane
anche non consecutive, con obbligo posto a carico di entrambi i genitori di comunicarsi
reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 31 maggio;
6) a titolo di contributo al
mantenimento ordinario per il mantenimento dei figli il SInor si obbliga a versare CP_1
la somma mensile di € 1.000 (€ 500 per ciascun figlio), entro giorno 15 di ogni mese,
somma rivalutabile secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
7) le
parti concordano che le spese straordinarie nell'interesse dei minori, da regolarsi come
2 da protocollo in uso presso questo Tribunale, rimangano a carico del padre nella misura
del 100%, comprese espressamente le spese odontoiatriche, le spese per apparecchi
elettronici, la ricarica del cellulare e le spese per attività sportive. Il SInor verserà CP_1
altresì un contributo forfettario annuale nella misura di € 500 per ciascun figlio da
imputare a spese di abbigliamento, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per il
corrente anno 2024 tale contributo viene determinato in € 500 (€ 250 per ciascun figlio)
somma che il SInor verserà entro il 30.09.2024; 8) la SInora continuerà a CP_1 Pt_1
percepire integralmente l'assegno unico universale per i due minori;
9) si pone a carico
del SInor un assegno di mantenimento in favore della SInora nella misura CP_1 Pt_1
di € 300 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo
gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
10) le parti concordano che il SInor
continuerà a versare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa CP_1
coniugale nella misura del 100%. Le parti concordano altresì, che in caso di vendita
dell'immobile, il SInor trattenga dal prezzo della vendita la somma CP_1
corrispondente all'importo delle rate di mutuo versate dal 1.6.2024 nella misura del 30%,
anche qualora la vendita avvenga nell'ambito di un giudizio di scioglimento della
comunione sull'immobile; 11) le utenze domestiche di luce, acqua, gas e rifiuti, contratto
gse fotovoltaico, ed ogni altra utenza relativa alla casa coniugale verranno intestate alla
SInora e dalla medesima direttamente pagate;
12) gli accordi del presente Parte_1
verbale decorrono dalla data odierna;
13) spese di lite integralmente compensate tra le
parti.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 18.04.2024 introduttivo del presente procedimento, la
SInora espone di aver contratto, in data 10.05.2008, matrimonio civile con il Parte_1
SI. . CP_1
Dal matrimonio sono nati due figli: il 18.07.2008 e il 20.05.2011. Per_2 Per_1
Il figlio maggiore frequenta il Liceo scientifico, mentre il minore frequenta la scuola media.
3 La casa coniugale, intesta alla SI.ra nella misura del 30% e al SI. per la Pt_1 CP_1
restante quota del 70% , è gravata di mutuo fondiario.
La ricorrente deduce di aver abbandonato il suo lavoro di impiegata part-time dopo la nascita dei figli al fine di dedicarsi interamente alla loro crescita e alle loro necessità,
occupandosi della casa e favorendo la crescita professionale del marito, il quale dalla fine del 2012 opera quale venditore porta a porta, con contratti di lavoro parasubordinato a tempo indeterminato, percependo corrispettivi provvigionali molto elevati. La SInora
espone che, anche grazie alle proprie rinunce, il marito sempre molto assente e Pt_1
impegnato nella propria realizzazione professionale, ha raggiunto ragguardevoli risultati,
anche a livello economico, che hanno consentito alla famiglia un tenore di vita medio alto.
Espone, inoltre, di aver trovato occupazione come impiegata a tempo indeterminato da agosto 2023 con salario mensile di poco meno di euro 1.000,00. Tanto nonostante la riduzione permanente della propria capacità lavorativa (al 46% alla data 03.11.2021)
seguita ad una grave malattia e all'età non più giovane per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla crisi del rapporto coniugale, la ricorrente deduce che essa è riconducibile ad una relazione extraconiugale del marito, venuta alla luce nell'estate del 2022, in seguito alla quale, preso atto della fine del matrimonio, la ricorrente ha formalizzato al marito la sua intenzione di separarsi, contestualmente proponendo un percorso di mediazione familiare al quale il SI. non ha aderito. CP_1
Espone che nonostante fosse venuta meno l'affectio coniugalis, il SI. aveva CP_1
continuato ad abitare nella casa coniugale, perpetrando una costante violenza psicologica nei confronti della ricorrente e tenendo condotte volte a svilirla, denigrarla ed umiliarla anche davanti i figli.
Il SInor , inoltre, aveva cessato di versare nei conti correnti della SInora le CP_1 Pt_1
consuete somme elargite per le necessità della moglie e dei figli, come sempre fatto in precedenza (con molteplici bonifici per cifre complessive anche di Euro 5.000,00 mensili),
4 pretendendo che la moglie utilizzasse solo ed esclusivamente la carta di credito a lui intestata (e da lui controllata costantemente mediante applicativo) per tutti i pagamenti;
alla fine del 2022 aveva finito per versare alla consorte la sola somma di € 500,00 mensili,
quale unico contributo al mantenimento dei due figli minori. Tale somma era stata poi ulteriormente ridotta fino alla totale omissione di ogni contributo al mantenimento ordinario. Quanto alle spese straordinarie, il SInor versava somme inferiori ad € CP_1
200,00 mensili.
Tanto premesso, con il ricorso introduttivo la SI.ra ha chiesto, in via cautelare ed Pt_1
urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., autorizzare i coniugi a vivere separati, stabilire il trasferimento della residenza anagrafica del SI. , stabilire l'obbligo del SInor CP_1
di continuare a pagare integralmente a rata del mutuo fondiario gravante sulla casa CP_1
coniugale, stabilire il versamento immediato alla SI.ra da parte del SI. Pt_1 CP_1
di un contributo nel mantenimento dei figli e nella misura di €
[...] Per_2 Per_1
1.000,00 ciascuno o comunque di un contributo immediato ritenuto congruo ed adeguato.
Nel merito, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal marito, disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale. Rata del mutuo fondiario a carico del SI. e CP_1
trasferimento in altro luogo della residenza anagrafica. Spese per utenze domestiche pagate direttamente dalla ricorrente dal momento del subentro nei relativi contratti, con obbligo del SI. di sottoscrizione della relativa necessaria documentazione. CP_1
La ricorrente ha poi indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei minori da parte del padre e ha chiesto, inoltre, porsi a carico dello stesso un contributo nel mantenimento dei figli di euro 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ovvero della diversa somma ritenuta adeguata, oltre al contributo alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia,
nella misura dell'80% e nella misura del 100% per quanto concerne le spese straordinarie di carattere odontoiatrico, oculistico e per viaggi di istruzione;
ha chiesto ancora disporsi a
5 carico del marito un contributo al proprio mantenimento nella misura di euro 1.500,00
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Assegno unico per i figli integralmente a suo favore.
*****
Si è ritualmente costituito in giudizio il SInor , richiamandosi al CP_1
contenuto della memoria di costituzione dimessa nella fase cautelare nella quale aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili richiesti ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., provvedimenti per la discussione dei quali il Giudice Delegato aveva fissato l'udienza del 28.05.2024, previa apertura di sub procedimento da parte della Cancelleria.
In particolare, nella comparsa di costituzione, il SI. ha dato atto di essersi trasferito CP_1
nella nuova abitazione di San Donà di Piave, Piazza Rizzo, a far data dal giorno 1.6.2024 e di provvedere a versare alla moglie € 600,00 a titolo di contributo ordinario per i figli,
concorrendo nella misura del 70% nelle spese straordinarie.
Il convenuto ha poi dato atto di pagare per l'intero la rata di mutuo di cui è gravata la casa famigliare al solo fine di non incorrere in morosità nei confronti della ipotecaria, CP_2
con espressa riserva di ripetizione di tutte le somme ad oggi versate per tale titolo e di spettanza della IG.ra . Pt_1
Quanto alle cause della crisi coniugale, ha contestato di aver tenuto comportamenti inadeguati ed ha, per contro, imputato alla moglie comportamenti denigratori e lesivi della propria dignità, addebitandole inoltre la frequentazione domestica di un amico che è stata fonte di disagio, di sofferenza e di contrasto famigliare.
Ha, quindi, contestato che la propria situazione reddituale sia quella indicata dalla ricorrente, rilevando peraltro come la SI.ra abbia sempre lavorato, anche in costanza Pt_1
di matrimonio, e come sia in grado di lavorare tutt'ora anche full time.
Quanto alla domanda di contributo al proprio mantenimento formulata dalla SI.ra , Pt_1
ha rilevato come né la differenza tra i redditi da lavoro dei due coniugi, né il tenore di vita
6 goduto in costanza di matrimonio possano essere poste a fondamento della richiesta avanzata.
Quanto invece alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, ha contestato la quantificazione dell'assegno, non apparendo quest'ultimo rapportabile né alle entrate paterne, né al ménage familiare tenuto dalla famiglia nel corso degli anni, tanto piu' che i figli consumano tutti i pasti presso i nonni paterni, ai quali il resistente riconosce un rimborso spese di € 300,00 mensili.
In ogni caso, stante la differenza reddituale tra i genitori, il SI. si è dichiarato CP_1
disponibile a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 70% del totale.
Tanto premesso, il SI. ha chiesto autorizzarsi i coniugi a vivere separati, affidarsi i CP_1
figli minori ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con residenza presso la casa familiare di San Donà di Piave, Via Petrarca, 59/A, insieme alla madre. Ha inoltre indicato modalità e tempi di frequentazione e visita dei figli, chiedendo stabilirsi a suo carico un contributo al mantenimento ordinario nella misura di € 300,00 mensili per ciascun figlio;
Spese straordinarie a suo carico nella misura del 70%. Ha chiesto infine respingersi ogni altra richiesta.
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All'udienza del 28.05.2024, fissata nell'ambito del sub procedimento, sub1, per la sola discussione in ordine ai provvedimenti indifferibili, il Giudice Delegato ha sentito i coniugi comparsi personalmente i quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare. A
scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza ha quindi posto a carico del SI.
, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, un contributo al CP_1
mantenimento dei due figli minori e nella misura di € 300 mensili ciascuno, Per_2 Per_1
oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie documentate nell'interesse dei medesimi come da protocollo di questo
Tribunale, fermo il pagamento delle utenze relative all'abitazione familiare.
7 Depositate le memorie ex art. 473-bis. 17, all'udienza del 10.09.2024, le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione,
condizioni che vengono riportate in epigrafe.
Il Giudice delegato, ha quindi autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provveduto in via provvisoria in conformità delle intese raggiunte, rimettendo la causa al collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
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Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dalle vicende dedotte in causa e dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno entrambi formulato domanda congiunta in tal senso, confermando che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, devono essere confermate le condizioni della separazione riportate in epigrafe, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiali dei figli minori.
La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale,
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così
provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in San Donà di Piave il 10.05.2008 , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave (VE), al n. 20, parte 1, anno 2008,
alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica e fa propri gli ulteriori accordi intervenuti fra le parti così come riportati in epigrafe, da intendersi qui trascritti;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 15.10.2024.
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Tania Vettore
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