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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 26.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 25.10.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 797/2023 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Perria, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale CP_1 P.IVA_1
in atti,
- resistente –
Oggetto: malattia professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. accertare e dichiarare che la patologia indicata in premessa ha derivazione professionale e che quindi costituisce una malattia professionale;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 4% ovvero, in subordine e salvo gravame, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att.
c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 5) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al 19% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti,
1 dei postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
- di avere lavorato dal 1979 al 31.12.2018 come coltivatore diretto, allevatore di ovini e trattoristacome coltivatore diretto, allevatore di ovini e trattorista, per una media di 6/7 giorni alla settimana e di 10/12 ore al giorno e di avere svolto quotidianamente, alternandole fra loro, le attività dettagliamente descritte nel ricorso, a cui ci si riporta per sinteticità (fra l'altro, condurre trattori privi di cabina e con marmitta posizionata vicino al posto di guida, senza far uso di D.P.I., come cuffie insonorizzanti);
- che la descritta attività lavorativa, svolta continuativamente da ben 40 anni ed implicante la quotidiana e costante esposizione a rumori otolesivi ovvero di intensità prossima e superiore ai 90/100 decibel, aveva causato l'insorgenza di ipoacusia percettiva bilaterale;
- di avere presentato domanda amministrativa il 14.06.2021 (pratica n. 517 504 316) per il CP_1
riconoscimento della suddetta malattia professionale;
rigettata la domanda, era stato proposto ricorso in opposizione, finora non riscontrato;
- che da tale malattia professionale erano derivati postumi di danno biologico al 4% e, quindi, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000 e tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall' – discopatia lombare (caso n. 517500942 del 20.12.2019, con postumi al 6%, CP_1
doc. 11), tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (caso n. 517501982 del 29.7.2020, con postumi
2 al 4%, doc. 12), epicondilite bilaterale (caso n. 517502030 del 29.7.2020, con postumi al 2%, doc. 12) e sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n. 517502916 del 8.1.2021, con postumi al 2% e danno conglobato al 16%, doc. 12) – ne era derivato un danno biologico complessivo nella misura del 19%, salvo veriore.
Ha quindi concluso rassegnando le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_2
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
***
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo e, per quanto maggiormente interessa, ha confermato che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, per più di quarant'anni è stato esposto quotidianamente a rumore derivante da trattori o altro mezzi agricoli a motore, privi di cabina, senza utilizzo di D.P.I., in particolare di otoprotettori.
I testimoni e sentiti all'udienza del 22/11/2024, hanno Testimone_1 Testimone_2
pienamente confermato le circostanze dedotte nei capi di prova, quindi che il ricorrente aveva svolto attività come coltivatore diretto dal 1979 e aveva, nell'ambito di tale attività, condotto trattori privi di cabina e con marmitta situata vicino al posto guidatore, senza utilizzo di cuffie fonoassorbenti. Inoltre, hanno confermato anche che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, alcune operazioni svolte dal ricorrente (ad es. di attacco e distacco degli attrezzi agricoli, carico e scarico del foraggio) comportavano lo stazionamento a fianco di mezzi agricoli con il motore acceso.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica da trauma acustico cronico” e che tale patologia è riconducibile dal punto di vista causale principalmente all'attività lavorativa svolta dal medesimo per più di 40 anni. Tale patologia ha determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del 004%, secondo la voce tabellare applicata con codice 312 (deficit uditivo bilaterale parziale), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e un danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della
3 malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova sopra riportata, CP_1
valutabile in una percentuale pari al 019%.
In risposta alle osservazioni del C.t.p. dell' (che non ha contestato la percentuale dei postumi CP_2
indicata dal C.t.u.), il dott. ha motivatamente ribadito che non si può escludere una Per_1 correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, atteso che “l'esposizione quotidiana a rumore derivante da mezzo agricolo, anche in presenza di fattori protettivi in generale, protratto per molti anni, può inequivocabilmente determinare un trauma acustico cronico, che per definizione in medicina corrisponde a “una patologia comune nella Medicina del Lavoro dovuta all'esposizione per lunghi periodi di tempo a fonti sonore di intensità superiore a 85 dB, cui si possono associare altri sintomi quali gli acufeni”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, nella specie essendo state accertate, quali cause sinergiche dell'ipoacusia, principalmente l'esposizione cronica a rumore (trauma acustico cronico) e secondariamente il fisiologico invecchiamento (presbiacusia).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo mediante rendita del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo del 19%, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova di cui al ricorso relativa alla “Ipoacusia neurosensoriale CP_1 bilaterale simmetrica da trauma acustico cronico”.
Conseguentemente, la parte resistente viene condannata alla corresponsione della prestazione, su cui vanno calcolati gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio;
spese che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo mediante rendita commisurato ad Parte_1
un danno biologico complessivo in misura del 19%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
14.06.2021 e, per l'effetto,
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo mediante rendita in favore di nella misura di legge corrispondente al Parte_1
danno biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 14.06.2021, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio nella restante parte, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonio Perria, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 25/10/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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