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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3554/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZGHEIR AMIR Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZGHEIR AMIR Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo liberi di fissare la propria rispettiva residenza, ove lo ritengano più opportuno, con l'obbligo per ognuno, in caso di cambiamento, di darne tempestiva comunicazione all'altro.
pagina 1 di 5 2) Il figlio minore (di 16 anni) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali Per_1 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il figlio minore sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica e il Per_1 domicilio, presso la madre nella casa ex coniugale, sita in Bomporto (MO), alla Via Ravarino Carpi n.
86/C;
4) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Bomporto (MO), alla Via Carpi
Ravarino n. 86/C, composta da un' abitazione con annessa area di pertinenza esclusiva articolata sui piani terra e primo, composta da ingresso su soggiorno-pranzo con angolo cottura e bagno al piano terra;
disimpegno, bagno e tre camere di cui una con balcone al primo piano;
autorimessa al piano terra e posto auto al piano terra, è assegnata e rimarrà in uso alla Sig.ra , così Parte_1 come l'arredo e le suppellettili che la corredano;
5) il Sig. lascerà la casa coniugale entro il giorno 31.12.2025 e fisserà altrove la Controparte_1 propria dimora e residenza;
6) l'autovettura Toyota Rav 4 tg. EY803XJ, di proprietà e già formalmente intestata alla sig.ra
, è alla medesima assegnata in proprietà piena ed esclusiva;
Parte_1
7) il veicolo Fiat Punto tg. CE499TF, di proprietà e già formalmente intestato al sig. CP_1
, è assegnato al medesimo in proprietà piena ed esclusiva
[...]
8) Il padre, , contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro Controparte_1 Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, che verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , di cui il marito già conosce le Parte_1 coordinate bancarie. La sig.ra comunicherà tempestivamente a Parte_1 Controparte_1
l'eventuale altro e diverso conto corrente su cui effettuare il bonifico, qualora variasse l'Istituto di
Credito o il conto corrente. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali di svalutazione monetaria.
9) Le spese straordinarie che dovessero necessitare per la cura e la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Per_1
Modena, siglato in data 25 settembre 2019, che di seguito si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori: pagina 2 di 5 -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) Gli assegni familiari/assegno unico verranno percepiti al 100% dalla madre.
11) Il padre potrà visitare e tenere il figlio con sé a fine settimana alternati dalle ore 15:00 Per_1 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nonché un giorno nella settimana, il mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 21:30, quando riporterà il minore presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda le ferie estive, il figlio potrà trascorrere con il padre 3 settimane, di cui Per_1
2 consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le festività natalizie, il minore trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre con un genitore, indicativamente dalle ore 16:00 della Vigilia di Natale sino alla mattina del giorno di
AN TE (26 dicembre), dal giorno di AN TE fino all'ora di cena del 1° gennaio con l'altro genitore, alternando i periodi di anno in anno;
dall'ora di cena del primo dell'anno sino al rientro a scuola, il figlio starà presso il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di
Natale; salvi diversi accordi tra le parti;
Il minore trascorrerà, poi, le festività pasquali con un genitore ad anni alterni, dalle ore 10:00 del
Venerdì AN alle ore 19:00 del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, con la regolare esecuzione dei patti contenuti nel presente ricorso, i medesimi riconoscono di aver definito ogni altro loro rapporto di carattere patrimoniale, in particolare avendo già equamente diviso titoli e depositi bancari, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
13) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia per motivi turistici che per lavoro.
14) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà le spese di assistenza professionale dei propri legali, mentre quelle relative alla procedura, saranno equamente divise.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 23/07/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
NA (MO) il 23/10/1978 e nato a [...] il [...] si sono Controparte_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025;
pagina 4 di 5 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2005
Atto n. 15 - Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3554/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZGHEIR AMIR Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZGHEIR AMIR Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo liberi di fissare la propria rispettiva residenza, ove lo ritengano più opportuno, con l'obbligo per ognuno, in caso di cambiamento, di darne tempestiva comunicazione all'altro.
pagina 1 di 5 2) Il figlio minore (di 16 anni) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali Per_1 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il figlio minore sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica e il Per_1 domicilio, presso la madre nella casa ex coniugale, sita in Bomporto (MO), alla Via Ravarino Carpi n.
86/C;
4) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Bomporto (MO), alla Via Carpi
Ravarino n. 86/C, composta da un' abitazione con annessa area di pertinenza esclusiva articolata sui piani terra e primo, composta da ingresso su soggiorno-pranzo con angolo cottura e bagno al piano terra;
disimpegno, bagno e tre camere di cui una con balcone al primo piano;
autorimessa al piano terra e posto auto al piano terra, è assegnata e rimarrà in uso alla Sig.ra , così Parte_1 come l'arredo e le suppellettili che la corredano;
5) il Sig. lascerà la casa coniugale entro il giorno 31.12.2025 e fisserà altrove la Controparte_1 propria dimora e residenza;
6) l'autovettura Toyota Rav 4 tg. EY803XJ, di proprietà e già formalmente intestata alla sig.ra
, è alla medesima assegnata in proprietà piena ed esclusiva;
Parte_1
7) il veicolo Fiat Punto tg. CE499TF, di proprietà e già formalmente intestato al sig. CP_1
, è assegnato al medesimo in proprietà piena ed esclusiva
[...]
8) Il padre, , contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro Controparte_1 Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, che verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , di cui il marito già conosce le Parte_1 coordinate bancarie. La sig.ra comunicherà tempestivamente a Parte_1 Controparte_1
l'eventuale altro e diverso conto corrente su cui effettuare il bonifico, qualora variasse l'Istituto di
Credito o il conto corrente. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali di svalutazione monetaria.
9) Le spese straordinarie che dovessero necessitare per la cura e la crescita, l'istruzione e l'educazione del figlio da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Per_1
Modena, siglato in data 25 settembre 2019, che di seguito si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori: pagina 2 di 5 -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) Gli assegni familiari/assegno unico verranno percepiti al 100% dalla madre.
11) Il padre potrà visitare e tenere il figlio con sé a fine settimana alternati dalle ore 15:00 Per_1 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nonché un giorno nella settimana, il mercoledì dalle ore
15:00 alle ore 21:30, quando riporterà il minore presso l'abitazione materna.
Per quanto riguarda le ferie estive, il figlio potrà trascorrere con il padre 3 settimane, di cui Per_1
2 consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le festività natalizie, il minore trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre con un genitore, indicativamente dalle ore 16:00 della Vigilia di Natale sino alla mattina del giorno di
AN TE (26 dicembre), dal giorno di AN TE fino all'ora di cena del 1° gennaio con l'altro genitore, alternando i periodi di anno in anno;
dall'ora di cena del primo dell'anno sino al rientro a scuola, il figlio starà presso il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di
Natale; salvi diversi accordi tra le parti;
Il minore trascorrerà, poi, le festività pasquali con un genitore ad anni alterni, dalle ore 10:00 del
Venerdì AN alle ore 19:00 del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, con la regolare esecuzione dei patti contenuti nel presente ricorso, i medesimi riconoscono di aver definito ogni altro loro rapporto di carattere patrimoniale, in particolare avendo già equamente diviso titoli e depositi bancari, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
13) I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia per motivi turistici che per lavoro.
14) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà le spese di assistenza professionale dei propri legali, mentre quelle relative alla procedura, saranno equamente divise.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 23/07/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
NA (MO) il 23/10/1978 e nato a [...] il [...] si sono Controparte_1 separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 01/12/2025;
pagina 4 di 5 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2005
Atto n. 15 - Parte II - Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5