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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5808 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. MARISA BELLON, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
I) Autorizzare il sig. nato a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...] alla rettificazione C.F._1
del prenome da a e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Parte_1 Pt_1
Stato Civile del Comune di Cagliari (o di quello eventualmente territorialmente competente) ad apportare le rettificazioni dell'atto di nascita e a tutti gli Uffici competenti per le rettifiche di tutti i documenti;
2) Autorizzare il sig. nato a Cagliari il [...] ad [...] i Parte_1
caratteri sessuali da maschili a femminili mediante trattamento medico chirurgico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2024, ha domandato Parte_1
che il Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome in seguito mutato in e l'autorizzazione a sottoporsi Per_1 Pt_1
a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
A sostegno della domanda, ha allegato: di avere vissuto fin dall'infanzia la propria identità psico-sessuale come femminile pur essendo nato con caratteri biologici,
anatomici e genitali maschili;
dall'agosto 2022, ancora minorenne col consenso dei genitori, su prescrizione della Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e della
Adolescenza ATS Sardegna, aveva intrapreso un percorso di supporto clinico e psicologico con la dott.ssa a seguito di diagnosi di “disforia di genere Persona_2
MtoF in paziente con sintomatologia compatibile con la presenza di disturbo da stress
Post traumatico”; successivamente, con la supervisione del Dott. della Persona_3
Azienda , aveva iniziato una terapia ormonale Controparte_2
femminilizzante, tutt'ora in corso, che aveva determinato una progressiva riduzione dei segni clinici di tipo androgino e che la trasformazione dal modello maschile a quello femminile era divenuto irreversibile.
Nell'udienza del 6/03/2025 la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato di voler acquisire il nome di e non più di avere intrapreso il percorso di transizione Pt_1 Per_1
nel 2022 quando era ancora minorenne, di avere quindi iniziato ad assumere la terapia ormonale dal marzo 2023 abbandonando la terapia psicologica di accompagnamento.
Con provvedimento del 25/03/2025, il tribunale ha invitato la parte attrice a integrare la documentazione medica e specialistica, carente quanto agli effetti della terapia ormonale assunta in apparente assenza di controllo medico ed altresì carente quanto all'accompagnamento psicologico alla transizione.
Ricevute dalla parte le certificazioni medico specialistiche giurate integrative, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata,
non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui,
mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso. Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (in particolare, la relazione psichiatrica giurata della
Dott.ssa datata 16/04/2025, e la relazione endocrinologica giurata del Persona_2
Dott. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari). Persona_3
Risulta infatti che la parte attrice è affetta da disforia di genere diagnosticata dalla dott.ssa a gennaio 2022, unitamente a disturbo borderline di personalità e Persona_2
pregresso disturbo da stress post traumatico, attualmente in remissione clinica.
Dal marzo 2023 ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, tuttora in corso, su prescrizione del dott. , senza che siano emerse Persona_3
controindicazioni all'assunzione della terapia cross-sex.
Dalla relazione della dott.ssa risulta che “L'esperienza e l'immagine di sé, Per_2
percepita e presentata agli altri, sono state femminili fina dall'infanzia, pertanto si può
affermare che l'incongruenza di genere perduri costante da anni. Dalla prima valutazione a tutt'oggi ha sempre mostrato aspetto, atteggiamento e abbigliamento femminile, con ulteriore significativo miglioramento del disagio corporeo in seguito alla regolare e costante assunzione della terapia ormonale femminilizzante (vedi certificazione del
14/09/02024), soprattutto in seguito al progressivo adeguamento delle caratteristiche sessuali secondarie all'identità di genere percepita (sviluppo del seno e ridistribuzione dell'adipe in senso ginoide); persiste allo stato una marcata disforie nei confronti delle caratteristiche fisiche caratterizzanti il sesso biologico maschile”.
Si evidenzia inoltre che “si obiettiva il persistere di una lieve immaturità del funzionamento adattivo – in ambito concettuale, sociale e pratico – non sufficiente per soddisfare i criteri per la diagnosi di Disabilità Intellettiva. (…) L'osservazione clinica del real life experience in un ruolo femminile e i vissuti emersi durante tutte le valutazioni di monitoraggio portano a concludere che il paziente non presenta allo stato attuale alterazioni psicopatologiche in atto tali da controindicare la prosecuzione del percorso di affermazione di genere;
persiste inoltre invariata la motivazione a portare avanti tale iter fino all'acquisizione di una completa identità di femminile, con l'adeguamento dei dati anagrafici, assicurandosi così il raggiungimento di un adeguato stato di salute, inteso come l'integrazione degli aspetti somatici e affettivi, intellettuali e sociali dell'essere sessuato, con miglioramento della qualità di vita e la piena realizzazione di sé stesso.
Il paziente ha mantenuto costante nel tempo il proposito di arrivare all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso, che significherebbe per lo stesso poter finalmente adeguare il suo aspetto fisico all'immagine di sé da sempre percepita, dimostrando una buona consapevolezza di sé e del proprio disagio, così come di avere adeguate conoscenze riguardo le conseguenze – sia positive che negative – di tali interventi e aspettative realistiche per il futuro.
In conclusione, sulla base dei dati clinico-anamnestici raccolti, delle valutazioni psicodiagnostiche effettuate dalla presa in carico del paziente e dallo status psichico attuale, non emergono ad oggi elementi tali da portare a ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dal paziente possa ritenersi reversibile. Il paziente ha dimostrato inoltre la capacità di fornire un valido consenso informato;
nonostante il riscontro di una lieve immaturità del funzionamento adattivo, il paziente mostra una sufficiente responsabilità psichica per affrontare una terapia cronica, come previsto dal percorso di transizione di genere male to female, previa prosecuzione del percorso di supporto psicologico” (relazione dott.ssa 16/04/2025). Per_2
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita di attribuendo a quest'ultimo il sesso femminile e il Parte_1
nome Pt_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138
del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più
alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
CAGLIARI il 20/01/2005, come segue: 1) laddove è scritto “sesso maschile” deve invece leggersi: “sesso femminile”; 2) laddove è scritto: ” deve Parte_1
invece leggersi ”; Pt_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
4. Dispone che in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi della parte interessata.
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 18/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5808 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. MARISA BELLON, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
I) Autorizzare il sig. nato a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...] alla rettificazione C.F._1
del prenome da a e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Parte_1 Pt_1
Stato Civile del Comune di Cagliari (o di quello eventualmente territorialmente competente) ad apportare le rettificazioni dell'atto di nascita e a tutti gli Uffici competenti per le rettifiche di tutti i documenti;
2) Autorizzare il sig. nato a Cagliari il [...] ad [...] i Parte_1
caratteri sessuali da maschili a femminili mediante trattamento medico chirurgico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2024, ha domandato Parte_1
che il Tribunale disponga la rettificazione dello stato civile, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome in seguito mutato in e l'autorizzazione a sottoporsi Per_1 Pt_1
a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
A sostegno della domanda, ha allegato: di avere vissuto fin dall'infanzia la propria identità psico-sessuale come femminile pur essendo nato con caratteri biologici,
anatomici e genitali maschili;
dall'agosto 2022, ancora minorenne col consenso dei genitori, su prescrizione della Clinica di Neuropsichiatria dell'Infanzia e della
Adolescenza ATS Sardegna, aveva intrapreso un percorso di supporto clinico e psicologico con la dott.ssa a seguito di diagnosi di “disforia di genere Persona_2
MtoF in paziente con sintomatologia compatibile con la presenza di disturbo da stress
Post traumatico”; successivamente, con la supervisione del Dott. della Persona_3
Azienda , aveva iniziato una terapia ormonale Controparte_2
femminilizzante, tutt'ora in corso, che aveva determinato una progressiva riduzione dei segni clinici di tipo androgino e che la trasformazione dal modello maschile a quello femminile era divenuto irreversibile.
Nell'udienza del 6/03/2025 la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato di voler acquisire il nome di e non più di avere intrapreso il percorso di transizione Pt_1 Per_1
nel 2022 quando era ancora minorenne, di avere quindi iniziato ad assumere la terapia ormonale dal marzo 2023 abbandonando la terapia psicologica di accompagnamento.
Con provvedimento del 25/03/2025, il tribunale ha invitato la parte attrice a integrare la documentazione medica e specialistica, carente quanto agli effetti della terapia ormonale assunta in apparente assenza di controllo medico ed altresì carente quanto all'accompagnamento psicologico alla transizione.
Ricevute dalla parte le certificazioni medico specialistiche giurate integrative, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda deve essere accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata,
non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui,
mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso. Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere (in particolare, la relazione psichiatrica giurata della
Dott.ssa datata 16/04/2025, e la relazione endocrinologica giurata del Persona_2
Dott. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari). Persona_3
Risulta infatti che la parte attrice è affetta da disforia di genere diagnosticata dalla dott.ssa a gennaio 2022, unitamente a disturbo borderline di personalità e Persona_2
pregresso disturbo da stress post traumatico, attualmente in remissione clinica.
Dal marzo 2023 ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante, tuttora in corso, su prescrizione del dott. , senza che siano emerse Persona_3
controindicazioni all'assunzione della terapia cross-sex.
Dalla relazione della dott.ssa risulta che “L'esperienza e l'immagine di sé, Per_2
percepita e presentata agli altri, sono state femminili fina dall'infanzia, pertanto si può
affermare che l'incongruenza di genere perduri costante da anni. Dalla prima valutazione a tutt'oggi ha sempre mostrato aspetto, atteggiamento e abbigliamento femminile, con ulteriore significativo miglioramento del disagio corporeo in seguito alla regolare e costante assunzione della terapia ormonale femminilizzante (vedi certificazione del
14/09/02024), soprattutto in seguito al progressivo adeguamento delle caratteristiche sessuali secondarie all'identità di genere percepita (sviluppo del seno e ridistribuzione dell'adipe in senso ginoide); persiste allo stato una marcata disforie nei confronti delle caratteristiche fisiche caratterizzanti il sesso biologico maschile”.
Si evidenzia inoltre che “si obiettiva il persistere di una lieve immaturità del funzionamento adattivo – in ambito concettuale, sociale e pratico – non sufficiente per soddisfare i criteri per la diagnosi di Disabilità Intellettiva. (…) L'osservazione clinica del real life experience in un ruolo femminile e i vissuti emersi durante tutte le valutazioni di monitoraggio portano a concludere che il paziente non presenta allo stato attuale alterazioni psicopatologiche in atto tali da controindicare la prosecuzione del percorso di affermazione di genere;
persiste inoltre invariata la motivazione a portare avanti tale iter fino all'acquisizione di una completa identità di femminile, con l'adeguamento dei dati anagrafici, assicurandosi così il raggiungimento di un adeguato stato di salute, inteso come l'integrazione degli aspetti somatici e affettivi, intellettuali e sociali dell'essere sessuato, con miglioramento della qualità di vita e la piena realizzazione di sé stesso.
Il paziente ha mantenuto costante nel tempo il proposito di arrivare all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari per la riassegnazione del sesso, che significherebbe per lo stesso poter finalmente adeguare il suo aspetto fisico all'immagine di sé da sempre percepita, dimostrando una buona consapevolezza di sé e del proprio disagio, così come di avere adeguate conoscenze riguardo le conseguenze – sia positive che negative – di tali interventi e aspettative realistiche per il futuro.
In conclusione, sulla base dei dati clinico-anamnestici raccolti, delle valutazioni psicodiagnostiche effettuate dalla presa in carico del paziente e dallo status psichico attuale, non emergono ad oggi elementi tali da portare a ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dal paziente possa ritenersi reversibile. Il paziente ha dimostrato inoltre la capacità di fornire un valido consenso informato;
nonostante il riscontro di una lieve immaturità del funzionamento adattivo, il paziente mostra una sufficiente responsabilità psichica per affrontare una terapia cronica, come previsto dal percorso di transizione di genere male to female, previa prosecuzione del percorso di supporto psicologico” (relazione dott.ssa 16/04/2025). Per_2
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, luogo di nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita di attribuendo a quest'ultimo il sesso femminile e il Parte_1
nome Pt_1
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138
del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più
alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
CAGLIARI il 20/01/2005, come segue: 1) laddove è scritto “sesso maschile” deve invece leggersi: “sesso femminile”; 2) laddove è scritto: ” deve Parte_1
invece leggersi ”; Pt_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. Non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
4. Dispone che in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi della parte interessata.
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 18/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti