Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2022, proposto da
Orazio Di Renzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Di Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n.0148142-2022/3864/DS14 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale è stata applicata la misura della sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria, notificata il 24 settembre 2025 e depositata il successivo 16 ottobre, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
- che con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, perché asseritamente illegittimo;
- che il 16 ottobre il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso di primo grado;
- che la rinuncia è stata accettata dall’amministrazione resistente;
- che per tali ragioni il Collegio deve dare atto alla rinuncia a spese compensate, per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
FA ES ZZ, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
LU VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | FA ES ZZ |
IL SEGRETARIO