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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3006/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
MARISTELLA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAGNONI MIRCA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 614/2023 omologata con decreto n. 1626/2023 del
16/03/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, previa comunicazione per la semplice reperibilità in caso di bisogno.
2. La casa famigliare, sita in Castelfranco Emilia (MO) via Beato Angelico 16 (consistente in un appartamento con garage, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al fl. 64, part. 643, sub 9-A/2, classe 3, vani 5, superficie catastale mq 85 totale escluse aree scoperte mq pagina 2 di 7 78 , rendita € 490,63-e sub. 25-C/6, classe 6, 24 mq, rendita € 64,76), di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig,r unitamente agli arredi, Parte_2
conseguentemente alla collocazione della minore presso la madre;
il marito si è già
trasferito in una diversa abitazione. Le parti stabiliscono che, anche nel caso in cui la signora si trasferisca unitamente alla figlia in altro immobile, gli arredi tutti della Pt_2
casa coniugale le rimarranno assegnati. Le parti continueranno ad onorare il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della predetta porzione immobiliare nella misura del 50% ciascuno.
3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà Per_1
genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi della minore;
le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia.
4. La minore continuerà a risiedere con la madre presso l'abitazione sita in Castelfranco
Emilia (MO) via Beato Angelico 16, con facoltà per il padre di vederla compatibilmente con le esigenze della figlia, previo avviso ed accordo con la madre, in ogni caso: il sig.
terrà con sé la figlia ad week end alternati ( da intendersi dal sabato Controparte_1
mattina sino alla domenica tardo pomeriggio) da concordarsi in base ai turni di lavoro del sig. ed agli impegni lavorativi della signora entro il giorno 23 del CP_1 Pt_1
mese precedente . Nel caso in cui entro il 23 del mese il signo non comunichi CP_1
i propri turni, la signora sarà libera di organizzare i propri impegni con la Pt_2
bambina. Un giorno alla settimana, da concordarsi preventivamente (almeno due giorni prima) e periodicamente in base ai turni di lavoro del sig. e agli impegni CP_1
lavorativi della signora dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo sino alla mattina Pt_1
pagina 3 di 7 successiva quando il Signor la riporterà a scuola o al centro estivo durante le CP_1
vacanze; i genitori si alterneranno i modo paritario nell'accompagnamento e nel ritiro della bambina da scuola o dal centro estivo e, ogni volta in cui il sig non potrà CP_1
provvedere, verserà alla sig.ra la somma di € 10,00 a titolo di rimborso per le Pt_2
spese di sostituzione;
una settimana durante le vacanze estive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
tre giorni durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali;
la figlia trascorrerà le giornate di Natale e
Capodanno - Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, rispettivamente con il padre e la madre.
Il genitore che terrà la bambina per la Vigilia la terrà anche il giorno precedente ed a
Natale, così chi l'avrà con sè a Capodanno la terrà anche il giorno precedente ed il primo dell'anno e chi la terrà a Pasqua anche il sabato precedente e a Pasquetta. Il tutto sempre ad anni alterni.
La madre potrà trascorrere con la figlia 4 settimane consecutive in vacanza durante l'estate.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare preventivamente luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà
reperibile. terrà inoltre con sé la figlia il giorno del proprio compleanno ed il CP_1
giorno della festa del papà. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1
entrambi i genitori o comunque il padre potrà tenere con sé la figlia per il pranzo o la cena ad anni alterni.
5. Il marito verserà alla moglie, ogni mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate
IBAN che gli indicherà la stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, importo da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat
fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. La rivalutazione Per_1
pagina 4 di 7 (in considerazione del fatto che in sede di separazione era stata già fissata la somma di €
300,00) si calcolerà a partire dall'aprile 2024.
Qualora i coniugi vendano la casa familiare in comproprietà, con conseguente estinzione del mutuo acceso a suo tempo per l'acquisto di detto immobile, il Signor CP_1
verserà, a partire dal mese della stipula del rogito di compravendita, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00, importo comunque da rivalutare in base agli indici Istat al momento in cui si verifica la condizione e in ogni caso da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat fino a quando la figlia Per_1
non sarà economicamente autosufficiente.
6. Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della minore e specificamente:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
Tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 5 di 7 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa, retta;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, whatsapp ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. La sig.r continuerà a percepire integralmente l'assegno unico /assegni familiari Pt_2
e/o comunque i contributi familiari previsti anche quale lavoratrice dipendente.
8. I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare entrambi su autonomi redditi.
9. I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per la figlia minore.
pagina 6 di 7 10. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni loro comune rapporto di natura economica anche sorto in forza, occasione, virtù e/o costanza del rapporto matrimoniale e di coabitazione e di nulla avere a pretendere l'un l'altro se non l'esatto adempimento dei suestesi accordi.
12. Ciascun coniuge provvederà all'integrale pagamento degli onorari del proprio difensore. Le spese vive si intendono al 50 % ciascuno.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MU ES (LE) il
15/11/2014 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MU ES (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 4 Parte 1
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3006/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
MARISTELLA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAGNONI MIRCA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 614/2023 omologata con decreto n. 1626/2023 del
16/03/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, previa comunicazione per la semplice reperibilità in caso di bisogno.
2. La casa famigliare, sita in Castelfranco Emilia (MO) via Beato Angelico 16 (consistente in un appartamento con garage, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al fl. 64, part. 643, sub 9-A/2, classe 3, vani 5, superficie catastale mq 85 totale escluse aree scoperte mq pagina 2 di 7 78 , rendita € 490,63-e sub. 25-C/6, classe 6, 24 mq, rendita € 64,76), di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig,r unitamente agli arredi, Parte_2
conseguentemente alla collocazione della minore presso la madre;
il marito si è già
trasferito in una diversa abitazione. Le parti stabiliscono che, anche nel caso in cui la signora si trasferisca unitamente alla figlia in altro immobile, gli arredi tutti della Pt_2
casa coniugale le rimarranno assegnati. Le parti continueranno ad onorare il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della predetta porzione immobiliare nella misura del 50% ciascuno.
3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà Per_1
genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi della minore;
le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia.
4. La minore continuerà a risiedere con la madre presso l'abitazione sita in Castelfranco
Emilia (MO) via Beato Angelico 16, con facoltà per il padre di vederla compatibilmente con le esigenze della figlia, previo avviso ed accordo con la madre, in ogni caso: il sig.
terrà con sé la figlia ad week end alternati ( da intendersi dal sabato Controparte_1
mattina sino alla domenica tardo pomeriggio) da concordarsi in base ai turni di lavoro del sig. ed agli impegni lavorativi della signora entro il giorno 23 del CP_1 Pt_1
mese precedente . Nel caso in cui entro il 23 del mese il signo non comunichi CP_1
i propri turni, la signora sarà libera di organizzare i propri impegni con la Pt_2
bambina. Un giorno alla settimana, da concordarsi preventivamente (almeno due giorni prima) e periodicamente in base ai turni di lavoro del sig. e agli impegni CP_1
lavorativi della signora dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo sino alla mattina Pt_1
pagina 3 di 7 successiva quando il Signor la riporterà a scuola o al centro estivo durante le CP_1
vacanze; i genitori si alterneranno i modo paritario nell'accompagnamento e nel ritiro della bambina da scuola o dal centro estivo e, ogni volta in cui il sig non potrà CP_1
provvedere, verserà alla sig.ra la somma di € 10,00 a titolo di rimborso per le Pt_2
spese di sostituzione;
una settimana durante le vacanze estive, da comunicare e concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
tre giorni durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali;
la figlia trascorrerà le giornate di Natale e
Capodanno - Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, rispettivamente con il padre e la madre.
Il genitore che terrà la bambina per la Vigilia la terrà anche il giorno precedente ed a
Natale, così chi l'avrà con sè a Capodanno la terrà anche il giorno precedente ed il primo dell'anno e chi la terrà a Pasqua anche il sabato precedente e a Pasquetta. Il tutto sempre ad anni alterni.
La madre potrà trascorrere con la figlia 4 settimane consecutive in vacanza durante l'estate.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare preventivamente luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà
reperibile. terrà inoltre con sé la figlia il giorno del proprio compleanno ed il CP_1
giorno della festa del papà. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1
entrambi i genitori o comunque il padre potrà tenere con sé la figlia per il pranzo o la cena ad anni alterni.
5. Il marito verserà alla moglie, ogni mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate
IBAN che gli indicherà la stessa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, importo da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat
fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. La rivalutazione Per_1
pagina 4 di 7 (in considerazione del fatto che in sede di separazione era stata già fissata la somma di €
300,00) si calcolerà a partire dall'aprile 2024.
Qualora i coniugi vendano la casa familiare in comproprietà, con conseguente estinzione del mutuo acceso a suo tempo per l'acquisto di detto immobile, il Signor CP_1
verserà, a partire dal mese della stipula del rogito di compravendita, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00, importo comunque da rivalutare in base agli indici Istat al momento in cui si verifica la condizione e in ogni caso da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat fino a quando la figlia Per_1
non sarà economicamente autosufficiente.
6. Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della minore e specificamente:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
Tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 5 di 7 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa, retta;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, whatsapp ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. La sig.r continuerà a percepire integralmente l'assegno unico /assegni familiari Pt_2
e/o comunque i contributi familiari previsti anche quale lavoratrice dipendente.
8. I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare entrambi su autonomi redditi.
9. I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, altresì per la figlia minore.
pagina 6 di 7 10. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni loro comune rapporto di natura economica anche sorto in forza, occasione, virtù e/o costanza del rapporto matrimoniale e di coabitazione e di nulla avere a pretendere l'un l'altro se non l'esatto adempimento dei suestesi accordi.
12. Ciascun coniuge provvederà all'integrale pagamento degli onorari del proprio difensore. Le spese vive si intendono al 50 % ciascuno.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MU ES (LE) il
15/11/2014 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MU ES (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 4 Parte 1
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
04/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7