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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12656/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MAIONE GIORGIO RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BRESCIANI CORRADO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 18/10/2024, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario con CP_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 13/09/1984 a Chiari-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chiari al numero 60, parte II, serie A, dell'anno 1984).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nascevano (l'8.8.87) e EA (il 20.7.94), entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente autosufficienti.
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 28.9.2023, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− assegnazione della casa familiare alla moglie, già di sua esclusiva proprietà;
− nulla tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
− nulla per il mantenimento dei figli in quanto indipendenti economicamente.
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1.3. Il resistente si è costituito in giudizio il 6.3.25, aderendo alle conclusioni formulate dalla ricorrente e riguardanti unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte del 7.4.25 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: «Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla a che pretendere vicendevolmente in ordine alla ex casa coniugale e al mantenimento confermando le condizioni della separazione».
All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.10.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione e le vicende intercorse dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le altre condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio il 13/09/1984 a Chiari-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chiari al numero 60, parte II, serie A, dell'anno 1984);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al compente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 10/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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