Sentenza 18 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/04/2014, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2007, proposto da:
Amaltea S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Calvi, Gianluca Luongo, con domicilio eletto presso AR MP in Bologna, viale Aldini 88;
contro
Comunità Montana dell'Appennino Faentino, rappresentato e difeso dall'avv. Isotta Farina, con domicilio eletto presso DA OS in Bologna, via Castiglione 43; Comune di Riolo Terme, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Sabadini, con domicilio eletto presso DA OS in Bologna, via Castiglione 43;
nei confronti di
PO EM, IR FA;
per l'annullamento
della determina del Resp. Serv.Associato Attività Produttive n. 37 del 1.12.2006 della Comunità Montana dell’Appennino Faentino – Unione dei Comuni di Brisighella Casola Valsenio e Riolo Terme di rigetto dell’istanza della ricorrente di rilascio di "autorizzazione al funzionamento" di struttura psichiatrica socio-riabilitativa in Riolo Terme via Fornace n. 8; - e dell’art. 14 delle N.TA. del P.R.G. Variante approvata con delibere G.P. n. 57 del 17.2.2006 ove lo si intendesse preclusivo di un di un insediamento nelle zone B3 di servizi sociali consistente in strutture socio-riabilitative di cui alla L. reg. n. 34/1998 se gestite da soggetti privati affidatari del servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità Montana dell'Appennino Faentino e di Comune di Riolo Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. RG FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati: il diniego di autorizzazione al funzionamento di struttura psichiatrica socio – riabilitativa in Riolo Terme e l’art.14 delle NTA del Piano Regolatore Generale – variante approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 57/2006 e viene altresì proposta un’azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno connesso agli effetti dell’atto impugnato e al comportamento complessivo della Comunità Montana.
Il ricorso è infondato.
Preliminare rispetto a tutte le altre censure formulate nel ricorso appare la questione relativa alla legittimità dell’art. 14 delle NTA del PRG – variante al PRG zona B3 – in base al quale ( relazione illustrativa alla delibera di adozione della variante) il fabbricato situato nella zona della “Fornace” ricade nella zona B3 totalmente o parzialmente edificata a prevalente destinazione residenziale.
Tale destinazione di zona era stata peraltro introdotta con la variante al PRG e approvata dalla Giunta Provinciale già nell’anno 2004 ritenendo la destinazione turistico – alberghiera D3/2 non più adeguata alla situazione esistente.
Ne consegue che la suddetta destinazione di zona escludeva dal novero delle previsioni ammissibili sia la destinazione turistico alberghiera, nel caso specifico peraltro già esauritasi per revoca della precedente autorizzazione, sia quella di struttura sanitaria psichiatrica socio - riabilitativo non contemplata dallo strumento urbanistico.
Infatti la nuova formulazione dell’art. 14 delle NTA rende ammissibili senza alcun limite gli interventi relativi a destinazioni d’uso residenziali e connesse a servizi sociali di proprietà pubblica e uffici d’interesse pubblico, oltre ad istituzioni statali e locali incluse nelle zone per servizi pubblici, implicitamente, escludendo ogni diversa destinazione.
Trattasi di una scelta urbanistica rientrante nell’ambito delle funzioni connesse al governo locale e dunque di natura ampiamente discrezionale non soggetta, come tale, all’onere di una specifica motivazione.
Consegue alle argomentazioni sopra sviluppate l’infondatezza degli altri motivi d’impugnazione proposti.
Quanto alla dedotta violazione dei principi generali in materia di autotutela – art. 21nonies della L. n. 241/1990 – si osserva che il titolo edilizio relativo alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile rilasciato dalla Comunità Montana non pregiudicava il successivo controllo da parte dell’Ente in ordine ai presupposti per l’esercizio dell’attività da autorizzare, presupposti che alla stregua degli elementi sopra evidenziati non sussistevano.
Quanto alla prospettata violazione dell’art. 26/3° c della L.R. n. 31/2006 si deve rilevare, richiamando le considerazioni in precedenza sviluppate, che in primo luogo non sussisteva alcuna continuità tra la vecchia destinazione d’uso dell’immobile e la nuova, atteso che quest’ultima consisteva, come si è detto, in una residenza sanitaria psichiatrica di tipo socio riabilitativo e quindi in una tipologia di attività strutturalmente diversa e diversamente disciplinata dalle disposizioni regionali.
Indipendentemente dalle considerazioni appena svolte la questione appare, sotto il profilo giuridico, del tutto irrilevante considerato che gli strumenti pianificatori all’epoca vigenti non consentivano più le destinazioni d’uso sopra ricordate e che la pregressa destinazione si era esaurita di fatto essendo divenuta inoperante la connessa attività per revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto così come deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno per assenza dei relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso e sulla connessa domanda risarcitoria, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in € 4000,00 (euro quattromila/00) in favore della Comunità Montana App. Faentino e in € 4000,00 (euro quattromila/00) in favore del Comune di Riolo Terme, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
RG FI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2014
IL SEGRETARIO