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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/10/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
PresidenteMiro NT
UE LV DI relatore
SA DI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 23.05.2025 al n. 1921 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte 1
BIANCHI,
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. AN- Controparte_1
DREA FEBBRARO,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. Grazia Pasotti
nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Parte 2
), in for- (C.F. C.F. 4 C.F. 3 ) e Controparte_2 za del decreto reso in data 23.05.2025, giusta comparsa di intervento depositata in data
01.07.2025, ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di
ST AR in data 03.07.2025 in accoglimento dell'istanza depositata in data 30.06.2025.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente e dalla CS dei figli Per_1
[...] delle parti LLudienza celebrata in data 01.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore in pari data e dal resistente a mezzo delle note scritte depositate in data
23.10.2025. Pt 2 e di CP 2:Per la ricorrente e la CS di
"conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 150,00 per figlio, dal mese di agosto 2025, rivalutato come per legge, l'apertura di un procedimento di vigi- lanza a favore dei minori, la refusione da parte del resistente delle spese di lite ai minimi tabellari alla ricorrente e alla CS dei minori o LLIO ove venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato”.
Il resistente:
"aderisce e accetta la proposta formulata dalla S.V. chiedendo che l'assegno di mantenimento possa essere conte- nuto in € 100,00= per ogni figlio fintanto che il sig. CP_1 non abbia reperito una nuova stabile attività lavora- tiva e sia portato ad € 150,00= per ogni figlio in costanza di rapporto di lavoro dello stesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.05.2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio con il resistente "sino al mese di aprile 2025" quando era costretta a trasferirsi a vivere dai propri genitori nell'immobile sito in NZ, Via Dandolo n. 32, che dLLunione sono na- ti i figli Pt 2 (il 12.11.2020) e CP 2 (il 29.05.2024), che, essendo il resistente “da sempre incline alla irascibilità, al dispoticismo, alla prevaricazione, ovvero al non concedere alla sig.ra Pt_1 alcuna scel- ta riguardante il proprio stile di vita", preferiva non rivelare il luogo di abitazione dei propri genitori, che al CP_1 è stata ritirata la patente per la contestazione del reato di guida in stato di ebrezza alcolica nel gennaio 2025, che il resistente “coltiva l'ozio [… ] non ha un posto di lavoro [da dicembre
2024] e quindi non gode di alcun reddito. Ogni volta che il CP_1 ha reperito un'attività lavorativa l'ha sempre regolarmente perduta dopo pochissimo tempo per inaffidabilità della propria persona", che i fatti commessi dal resistente sono stati denunciati/querelati in data 02/13/14.05.2025, che attualmente lavora presso la ditta MILLELUCI S.r.l. per il tramite di Agenzia interinale e percepisce un salario pari LLimporto mensile di € 1.000,00 circa, che le risulta aperto un fascicolo avanti il Tribunale per i
Minorenni di Milano al fine di monitorare la capacità/responsabilità genitoriale della coppia e, tra l'altro, ha chiesto fissare con urgenza l'udienza per la comparizione delle parti.
A mezzo del decreto reso in data 23.05.2025, tra l'altro, l'avv. Grazia Pasotti è stato nominato curatore speciale dei figli minorenni delle parti, sono stati ridotti della metà i termini previsti agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17, comma 1 e 2 e a giorni 3 il termine previsto LLart. 473-bis.17, com- ma 3, c.p.c. ed è stata fissata la prima udienza da remoto per evitare la contemporanea presenza delle parti.
In data 20.06.2025 la PR Sede ha trasmesso gli atti del procedimento penale iscritto al n.
4513/2025 R.G.N.R. per il quale risulta formulata richiesta di archiviazione in data 05.06.2025 per le seguenti ragioni:
- Il rapporto tra ME e UM appare altamente conflittuale e caratterizzato da accuse reciproche.
- L'elevata conflittualità porta a vagliare con estrema cautela le dichiarazioni accusatorie di UM, che peraltro appaiono estremamente generiche, non avendo la donna fornito dettagli in merito alle minacce e alle molestie ricevute, né documentazione a supporto (messaggi o screenshot), e del tutto prive di riscontri.
- Quanto alla gestione dei minori, a seguito della recente separazione le parti non ne hanno ancora formalizzato la regolamentazione. Le doglianze di UM sul punto sono parimenti generiche e non può non evidenziarsi come la stessa querelante abbia riferito la disponibilità di ME a farla accedere LLabitazione familiare per trascorrere del tempo con i figli, opzione da lei non accolta.
- In conclusione, gli elementi acquisiti in atti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna con riferimento ai reati in oggetto
Dalla relazione depositata dai SS in data 10.06.2025, tra l'altro, “emersa una fatica di entrambi i geni- tori nel soffermarsi sui bisogni dei figli, che appaiono totalmente scomparire, a favore delle rivendicazioni degli adulti. Rispetto a questo si è osservata una tendenza a voler ribadire la propria verità senza alcun spazio di ascolto e confronto. Alla richiesta di comprendere come stessero i figli, entrambi hanno sostenuto di non aver osser- vato alcuna fatica da parte loro, apparendo poco consapevoli della situazione attuale e minimizzando le possibili ripercussioni su di loro ( CP_2 è piccolo, non capisce”) [… ] Il padre ha studiato fino LLetà di diciassette anni, ottenendo il diploma di terza media, iniziando poco dopo a lavorare. All'età di diciotto anni, l'uomo ha conosciu- to una ragazza che rimane incinta appena iniziata la loro relazione, senza alcuna progettualità condivisa. La coppia decide di portare avanti la gravidanza e nel 2012 nasce Per 2 primogenito del sig. CP_1 Inizialmente, la coppia avrebbe vissuto in modo alternato presso le abitazioni dei nonni, fino a sposarsi nel 2013 e iniziare una convivenza. A seguito di difficoltà legate soprattutto ad aspetti economici, la coppia decide poi di separarsi nel
2015, ratificando la separazione innanzi al Tribunale nel 2018. Per 2 ha poi vissuto sempre con la propria madre e incontrato il padre regolarmente. Il sig. CP_1 dopo la separazione è ritornato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, fino alla conoscenza della sig.ra Pt_1 avvenuta nel 2019. [… ] Pt 2 si è mostrato un bambino vivace, curioso e ben educato. Tuttavia, si segnala la presenza di difficoltà linguistiche signi- ficative: il bambino tende a pronunciare in modo scorretto molte parole, rendendo il linguaggio poco comprensibile. Per quanto riguarda CP_2, il bambino è apparso poco reattivo e con un livello di vigilanza ridotto. Tale aspetto
è stato rilevato anche durante il primo colloquio avuto con i genitori, durante il quale il bambino è rimasto fermo e impassibile per tutto il tempo. La tendenza a dormire molte ore durante la giornata desta una certa preoccupa- zione, così come il fatto che non abbia ancora acquisito la deambulazione autonoma né l'uso del linguaggio. Si se- gnala, inoltre, la presenza di una dermatite marcata sul viso e sul collo, che i genitori attribuiscono alla sudora- zione. Tali elementi vengono riferiti da entrambi i genitori, senza portare particolari preoccupazioni. [...] Si è provveduto a svolgere un incontro di rete con la scuola dell'infanzia frequentata da Pt 2 Complessivamente, le insegnanti hanno descritto un buon andamento con una collaborazione positiva da parte di entrambi i genitori.
Come unico dato rilevante, hanno riportato la necessità di garantire un tempo maggiormente lungo per Pt_2 nello svolgimento delle attività; hanno ricondotto questo aspetto al fatto che il minore ha iniziato la frequenza sco- lastico LLetà di quattro anni, saltando il primo anno della scuola [… ] la situazione familiare appare essere con- notata da aspetti di fragilità e criticità, amplificati particolarmente dal mese di maggio 2025, dove si è osservato un'escalation della conflittualità, che ha portato al coinvolgimento pregiudizievole dei minori. Entrambi i genitori sono apparsi rivendicativi e poco focalizzati sui bisogni dei figli. [I SS hanno concluso chiedendo] l'incarico in merito alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e ciascun genitore, secondo le modalità ritenute maggior- mente corrispondenti agli interessi degli stessi [e] un mandato di svolgimento di un approfondimento psicodiagno- stico degli stessi, così da poterli inviare al Servizio CPS".
In data 01.07.2025 la CS dei minori, tra l'altro, ha chiesto disporne "l'affidamento LLEnte Comune di NO NA, con collocamento dei minori stessi presso la madre nell'abitazione attuale in NZ pres- so i nonni matern?"".
Costituendosi in giudizio in data 09.07.2025, tra l'altro, il resistente – che “non [...] chiede la resti- tuzione in termini per la mancata notifica" - ha replicato che "il motivo della conclusione della relazione non sia il carattere prevaricatore del sig. Controparte 1 bensì la relazione sentimentale iniziata – non è dato sape- re da quanto tempo! - della ricorrente con il sig. Parte 3 [...] ha sempre svolto attività lavorativa seppur precaria [...] nei periodi di incolpevole disoccupazione il sig. CP 1 usufruisce della indennità NASPI ed è co- munque alla ricerca costante di una nuova occupazione stabile e più remunerativa [...] allo stato attuale il padre della minore può corrispondere la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) ovvero € 100,00= (cento/00) per figlio oltre le spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti [e] risulta di evidenza che non vi siano condizioni ostative alla richiesta di affidamento congiunto degli stessi e alla regolamentazione del diritto di visita tutti i pomeriggi e nei fine settimane a settimane alterne secondo gli impegni di vita dei minori e di lavoro del pa- dre".
All'udienza celebrata in data 10.07.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il resistente sotto sfratto per morosità, non contribuisce al mantenimento dei figli e non si sa quali redditi abbia;
il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la NASPI, di essere alla ricer- ca di altro impiego, di essere in procinto di siglare piano di rientro con il proprietario di casa per evitare lo sfratto, di avere un altro figlio di 12 anni che vive a ST AR con la madre da cui
è legalmente separato dal 2017, che frequenta regolarmente e al cui mantenimento contribuisce soltanto su richiesta della madre/moglie per le spese extra, che i nonni paterni sono disponibili anche a supportare la ricorrente, di essere disponibile a fare tutti gli esami presso il SERD/NOA per escludere dipendenze, di avere sempre lavorato con contratti a termine e che la conflittualità genitoriale è dipesa dalla relazione instaurata dalla ricorrente con Parte 3 ; l'avv. Pasotti ha chiesto attivare un intervento educativo domiciliare e valutare i minori presso la NPI;
il giudi- ce istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) dispone l'affido dei minori ai SS del Comune di NZ (dove i minori risiedono abi-Parte 2 e Controparte_2 tualmente presso l'abitazione dei nonni materni ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c.) per le scelte da assumere ri- spetto al collocamento, alla salute (ivi compresa la valutazione presso la NPI), LLeducazione, LListruzione e alla relazione con ciascun genitore (attivando un intervento educativo presso il domicilio di entrambi); 2) dispone, allo stato, il collocamento dei minori presso la madre nell'abitazione sita in NZ dove vivono con i nonni ma- terni;
3) dispone che, sino a diverse determinazioni dell'ente affidatario dei minori, il padre frequenti i figli minori il lunedì e il mercoledì il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18,30, il martedì e il giovedì dalle ore 09:30 alle
13:30 e il venerdì dalle 09:00 alle 18:30 durante il periodo di lavoro della madre, con obbligo della madre di portare i bambini e prelevarli presso l'abitazione dei nonni paterni in NO NA, Via Montello 1; durante il fine settimana, alternativamente, una settimana dal venerdì mattina alla domenica mattina alle ore 10:00 i minori staranno con il padre e l'altra settimana i minori staranno esclusivamente con la madre il sabato e la do- menica, fatti salvi i migliori accordi siglati con la supervisione dei SS tenuto conto degli eventuali impegni lavorati- vi assunti anche dal padre;
i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre 4-5 giorni consecutivi duran- te il periodo estivo e, alternativamente, il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni ver- sando alla madre l'importo mensile di € 100,00 per figlio rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dLL CP 3 l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e della CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
7) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e a presentarsi senza ritardo al CPS per gli approfondi- menti psicodiagnostici indicati come necessari dai SS a fronte delle importanti fragilità emerse (anche nei minori);
8) invita il resistente a presentarsi senza ritardo al SERD/NOA per la sua presa in carico per escludere even- tuali dipendenze;
9) dispone che i SS approfondiscano la conoscenza del nucleo familiare (anche sentendo la mo- glie separata del resistente e il figlio Per_2 e gli ascendenti di entrambi i rami), si interfaccino con i professionisti di cui ai percorsi indicati ai precedenti punti n. 7 e 8, assicurino la valutazione dei minori presso la NPI senza ritardo e depositino relazione scritta entro e non oltre il 31.10.2025; 10) prescrive ai genitori, nell'esclusivo inte- resse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi". In data 18.07.2025 la ha riferito del "grave episodio accaduto ieri 17/7 verso le ore 18 presso l'abitazione del signor CP 1 La signora Pt 1 ha telefonato allarmata al sottoscritto Curatore Speciale, in quanto il signor CP_1 barricato in casa da oltre un'ora, si rifiutava di consegnare i figli (di 1 anno e di 4 anni).
Il sottoscritto Curatore Speciale ha parlato con l'appuntato dei Carabinieri di NO NA che era stato chiamato precedentemente dalla signora Pt_1 presente in loco. Il Carabiniere, nonostante le insistenze del Cura- tore Speciale, si è opposto alla richiesta materna di introdursi nell'abitazione per condurre i bambini dalla mam- ma, perché trattasi di minori e la riconsegna degli stessi avrebbe dovuto avvenire tramite le Assistenti Sociali e non forzosamente. Considerata l'ora (ore 18,30) non è stato possibile richiedere l'intervento delle assistenti sociali. È stato chiamato telefonicamente il difensore del signor CP_1 il quale si è reso disponibile a mettersi in contatto con il suo assistito. Contattata nuovamente la signora Pt 1 poco dopo le 19, la stessa ha riferito che il padre non le aveva riconsegnato i figli e che i Carabinieri si erano allontanati. Si precisa, altresì, che, contrariamente a quanto prescritto dLLordinanza del 10/7/2025, il padre non porta e non preleva i bambini presso l'abitazione dei nonni paterni in NO NA via Montello 1, avendo mentito in ciò alla suddetta udienza. Quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri è assai grave e denota la totale irresponsabilità del padre, avendo esposto i minori (che piangevano e volevano andare dalla mamma) ad essere partecipi di un'azione di forza nei loro confronti e nei con- fronti della madre. La signora Pt 1 si è resa disponibile ad assumere da subito una baby-sitter per provvedere LLaccudimento dei figli negli orari di assenza da casa per lavoro".
In pari data il giudice istruttore, “ritenuta l'estrema gravità dei fatti denunciati dLListante, in via provviso- ria e urgente, SOSPENDE il diritto del padre ( Controparte_1 di incontrare "liberamente" i figli minoren- ni così come disposto a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 10.07.2025; AFFIDA ai SS del Comune di
NZ (dove i minori risiedono di fatto) e di NO NA (dove i minori risiedono anagraficamente) la regolamentazione della relazione e frequentazione, entrambe "protette", dei figli minorenni da parte del padre at- tivando da subito il Servizio di Spazio Neutro limitando sul punto la responsabilità genitoriale;
PRESCRIVE ai genitori di attenersi scrupolosamente, sul punto, alle indicazioni dei SS territorialmente competenti e al resisten- te di astenersi dal cercare/ creare occasioni di incontro con i figli minorenni al di fuori di quelle organizzate dai SS in forza del mandato loro conferito;
DISPONE CHE i Carabinieri della Stazione di NO NA trasmet- tano senza ritardo (e, comunque, entro e non oltre il 28.07.2025) la relazione redatta in occasione dell'intervento eseguito in data 17.07.2025 presso la residenza del resistente in NO NA, Via Venegoni 13; FISSA per consentire alle parti di contraddire in merito l'udienza con trattazione scritta del 30.07.2025 che costituirà il termine perentorio entro cui depositare note scritte".
Successivamente in data 24.07.2025, il giudice istruttore, esaminata la documentazione deposita- ta in pari data dalla ricorrente, “ritenuto che vi siano gravi e concordanti indizi della condotta altamente pre- giudizievole per l'incolumità fisica e morale della ricorrente e dei figli minorenni Pt_2 e CP 2 tenuta dal resi- stente in spregio ai provvedimenti adottati in data 18.07.2025, letto e applicato l'art. 473-bis.46 c.p.c., in via provvisoria e urgente e con effetto immediato, ORDINA al resistente (C.F. Controparte 1
), nato a [...] in data [...], residente in NO NA (VA)C.F. 2 alla Via Venegoni n. 13, l'immediata cessazione della condotta offensiva, sconveniente, ingiuriosa, pregiudizievole e (anche verbalmente) violenta assunta nei confronti della ricorrente Parte 1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e dei figli minorenni C.F. 1 Persona 3
Controparte 2 (C.F. (C.F.
[...] C.F. 3 e
); ancora, ORDINA al resistente di non avvicinarsi alla dimora/ domicilio della ri- C.F. 4
corrente e dei figli minorenni e agli altri luoghi abitualmente frequentati dai medesimi (sede di lavoro, scuola, ora- torio, abitazione dei parenti, amici, familiari), di mantenere la distanza di almeno 500 metri dai medesimi, di non contattare la ricorrente e i figli minorenni tramite cellulare, telefono fisso, mail e social e di incontrare i figli minorenni solo ed esclusivamente nel rispetto delle indicazioni dei SS come da decreto reso in data 18.07.2025;
INDICA in un anno la durata del presente ordine di protezione, fatta salva l'eventuale proroga;
DISPONE
CHE il presente provvedimento venga immediatamente notificato al resistente dai Carabinieri della Stazione di
NO NA che, unitamente a quelli della Stazione di NZ, vigileranno e ne garantiranno il rispetto;
CONFERMA l'udienza con trattazione scritta già fissata per il giorno 30.07.2025 per la conferma, la modifi- ca o la revoca del presente provvedimento;
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace".
Il predetto ordine di protezione è stato notificato al resistente in data 24.07.2025 dai Carabinieri della Stazione di NO NA.
A mezzo delle note scritte depositate in data 29.07.2025 il resistente ha lamentato “che in più di una circostanza dLLemissione dei provvedimenti provvisori la sig.ra Pt 1 non solo non aveva assolutamente ri- spettato la regolamentazione ma aveva lasciato, anche di notte e senza alcuna organizzazione e/o accordo preven- tivo con il padre i bambini dallo stesso senza comunicare alcunché. Ebbene, il sig. CP_1 la sera del 17 luglio mai ha comunicato di non voler consegnare i bambini alla madre ha solo comunicato al citofono che i bambini stavano cenando ed erano già in pigiama pronti per stare con lui per passare la serata e la notte - proprio come era stato richiesto nei messaggi e nella telefonata dalla sig.ra Pt_1 La sig.ra Pt_1 arbitrariamente, come più volte era accaduto, aveva poi cambiato idea passando a prenderli alle ore 18.00 circa;
il padre si è limitato a dire che in più di una circostanza la regolamentazione non era stata seguita e ne era scaturito un diverbio. Si deve pre- cisare inoltre che anche nel fine settimana successivo LLepisodio i bambini sono stati con il padre per ben 3 giorni
(da venerdì 18 a domenica 20 luglio) senza che la madre chiedesse di poterli prendere e/o vedere). I figli minori
Pt 2 hanno un forte legame affettivo con il padre e lo stesso desidera avere un ruolo collaborativo nella CP 2 e gestione degli stessi tanto più che in questo momento non ha una attività lavorativa e dunque può essere di grande aiuto per la ricorrente. Il CP_1 mai si è recato presso l'abitazione della sig.ra Pt 1 successivamente al provve- dimento del 17 luglio e mai ha parlato ai bambini delle vicende legate LLaffidamento e al diritto di visita. Pro- prio in ragione della situazione creatasi, non per esclusiva colpa del sig. CP_1 e alla sincera volontà dello stesso di collaborare e di esercitare con pieno rispetto delle regole il proprio diritto di visita, si chiede la revoca del provve- dimento emesso in via d'urgenza in data 24 luglio 2025 e la ripresa della regolamentazione statuita con il prov- vedimento del 10 luglio 2025". Dal canto suo, la CS di Pt 2 e CP_2 ha chiesto "la conferma dell'ordine di non avvicinamento del signor CP_1 alla dimora e/o domicilio della signora Pt_1 e dei minori.
Da informazioni assunte dalla signora Pt_1 è emerso che, dopo il rifiuto di consegna dei minori il giorno
17/7/2025, di cui al verbale depositato nel fascicolo, il signor CP_1 non ha riconsegnato i minori neppure nella mattinata di domenica 20/7 u.s., in quanto egli non rispondeva al telefono. Successivamente, lo stesso avrebbe ri- ferito di non aver risposto, neppure alla chiamata telefonica dei Carabinieri, perché stava dormendo. I bambini sono stati riconsegnati alla signora Pt_1 a metà pomeriggio di domenica 20/7, sempre con l'intervento dei Ca-
rabinier?".
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025, il giudice istruttore, ritenuto, tra l'altro, "evidente che i minori sono costantemente esposti alla conflittualità genitoriale che non riescono a gestire essi soli "civilmente" neppure il loro accompagnamento presso l'uno e/o l'altro e/o il loro recupero, conferma i provvedimenti assunti in data 10/18/24.07.2025 (ricordando loro che i minori sono stati affidati LLente sin dal 10 luglio anche per le scelte relative al collocamento), dispone che i SS valutino senza ritardo se i nonni pater- ni siano o meno in grado di assolvere funzioni vicariali durante gli impegni lavorativi della madre, assicurino la valutazione urgente dei minori presso l CP_5 e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il
25.09.2025, invita le parti a presentarsi presso il per la valutazione del rispettivo funzionamento persono- logico e delle rispettive competenze genitoriali e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e della CS nel superiore interesse dei minor?".
In data 20.08.2025 i carabinieri della Stazione di ST AR hanno depositato l'annotazione di servizio relativa LLintervento eseguito in data 23.07.2025 in NZ, Via Dandolo 32, dalla quale si evince, tra l'altro, Alle ore 20:40 circa la locale Centrale Operativa richiedeva il nostro intervento in NZ (VA) via Enrico Dandolo n. 32, ove la richiedente, identificatasi come UM
AN, segnalava che l'ex compagno si era recato sotto casa dei genitori della donna e dopo averla minaccia dalla strada, infrangeva un vetro dell'autovettura della donna regolarmente posteggiata sulla pubblica via, precisando che l'uomo si era subito allontanato, rimanendo a suo avviso, ancora nei paraggi.--
Da un controllo in banca dati SDI effettuato dLLoperatore di Centrale Operativa, emergevano a carico del ME ND molteplici precedenti di Polizia riguardanti anche fatti analoghi a quelli odierni, tuttavia lo stesso non risulta essere destinatario di alcun provvedimento in tutt'ora in atto
Interpellata su cosa fosse accaduto proco prima del nostro arrivo, la UM riferiva che nella serata, mentre effettuava una video chiamata con il proprio cellulare con il ME, al fine di fargli vedere i due figli, questi improvvisamente iniziava a minacciare la donna, riferendoli che l'avrebbe ammazzata e che sarebbe arrivato sotto casa dei genitori della UM, abitazione in cui la stessa spostava la sua dimora insieme ai due figli minori, a seguito della separazione con lo stesso.----- La UM, preoccupata per le minacce subite ed in procinto di dover uscire con un suo amico, si affacciava fuori dal balcone in attesa dell'arrivo del ME, che di fatto arrivava intorno alle ore 20:35.--
L'uomo giunto a bordo di un'autovettura precedentemente intestata alla UM e poi ceduta allo stesso ME, un fiat punto di colore giallo (si sconosce targa al momento), scendeva dLLautovettura e sulla stessa pubblica via Dandolo, LLaltezza del civico nr.32, minacciava la donna con un martello in mano proferendo frasi del tipo "IO TI AMMAZZO!", successivamente l'uomo utilizzava lo stesso strumento per infrangere il vetro lato guida dell'autovettura in uso alla UM AN, una Peugeot 307 station wagon di colore grigio targata CC354PC.- Sulla base di quanto sopra riferitoci, si constatava l'effettiva rottura del vetro dello sportello anteriore lato guida dell'autovettura sopra menzionata, appurando che LLinterno, posato sul sedile anteriore lato passeggero, vi fosse la presenza di un martello (vedasi fascicolo fotografico allegato), riconosciuto dalla stessa UM, come l'attrezzo utilizzato dal ME per proferire le minacce in strada a lei indirizzate e successivamente danneggiare l'autovettura.-
Inoltre la donna riferiva di non aver aperto la sua autovettura prima del nostro arrivo e di non aver quindi toccato quanto rinvenuto al suo interno.-
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla UM AN, quanto rinvenuto LLinterno dell'abitacolo dell'autovettura, ritenendo trattarsi di oggetto pertinente al reato, veniva posto sotto sequestro ai sensi dell'art.354 del c.p.p con atto redatto a parte.---- Giova precisare che, durante le fasi della ricostruzione dell'evento, la UM riceveva sul proprio telefono cellulare molteplici chiamate da un utente memorizzato con il nome "ME", utente e numero di telefono indicato dalla stessa UM, come effettivamente in uso LLex compagno.--
La donna mostrava quindi a noi operanti le telefonate ricevute in maniera assidua, intercorse tra la giornata odierna ed il 21/07/2025 (vedasi fascicolo fotografico allegato), telefonate che nella maggior parte dei casi non ricevevano alcuna risposta, come consigliato alla UM dal proprio legale di fiducia.-
In data 26.09.2025 i SS hanno riferito quanto segue: “in data 27/07/2025, il servizio scrivente ha provveduto a trasmettere formale istanza al Servizio Spazio Neutro territorialmente competente. Successivamente, è stata effettuata una rete con le referenti dello Spazio Neutro, al fine di illustrare in modo dettagliato il contesto familiare, le dinamiche relazio- nali emerse e gli elementi di vulnerabilità segnalati. Gli incontri conoscitivi con entrambi i genitori sono stati calendarizzati entro la fine del mese di settembre 2025. Al termine di tali incontri è previsto l'avvio degli incontri protetti tra il padre e i minori a partire dal mese di ottobre 2025. Il servizio scrivente resterà in stretto contatto con il Servizio Spazio Neutro per monitorare l'andamento degli incontri e per aggiornare codesta Autorità in merito agli sviluppi del percorso [...] in data
04 agosto 2025, è stata formalmente inoltrata l'istanza da parte del servizio scrivente [...] di presa in carico dei minori
Pt 2 e CP_2 da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio [...] in data 10 settembre 2025, il Servizio di Neuropsichiatria ha comunicato le date fissate per le prime visite psicodiagnostiche. Nello specifico, per il minore Pt 2 è stato previsto un primo incontro valutativo il giorno 24 settembre 2025, mentre per il minore Per_4 la visita iniziale è stata calendarizzata per il 19 novembre 2025 [...] in data 04 agosto 2025 è stata formalmente inoltrata richiesta di valutazione [del CP_1 al SER.D. territorialmente competente, al fine di escludere l'eventuale pre- senza di problematiche connesse a dipendenze da sostanze o altre forme di dipendenza patologica. A seguito di tale istan- za, il CP 7 a trasmesso gli appuntamenti programmati con le figure professionali di riferimento. In particolare, sono stati fissati incontri con l'assistente sociale e con la psicologa del servizio, distribuiti su più giornate. L'ultimo appuntamen- to attualmente previsto è calendarizzato per il giorno 26 settembre 2025. Al termine degli incontri e completata la fase di osservazione/valutazione, il servizio scrivente provvederà a richiedere una relazione aggiornata al SER.D. in merito alla situazione del Sig. CP_1 [...] Il servizio scrivente, in data 04/08/2025, ha trasmesso formale istanza al Centro Psi- co-Sociale (CPS) territorialmente competente - sede di ST AR – al fine di richiedere la valutazione e l'eventuale presa in carico dei genitori dei minori in oggetto, nell'ottica di un inquadramento psicodiagnostico e di un eventuale suppor- Cont to psicologico a sostegno della funzione genitoriale. La Dott.ssa psicologa referente presso il di Testimone 1
ST AR, ha comunicato che la valutazione psicodiagnostica del Sig. CP_1 è stata calendarizzata per il mese di ot- tobre 2025. Per quanto riguarda la Sig.ra Pt 1 si è ancora in attesa di un riscontro formale da parte del servizio spe- cialistico già coinvolto, a cui è stata richiesta una valutazione analoga. Contattata telefonicamente, la Signora ha riferito una situazione di tranquillità, grazie alla coabitazione con i propri genitori e, a suo dire, il sig. CP_1 non avrebbe più messo in atto tentativi di contatto con lei o i figli".
Alla successiva udienza celebrata in data 01.10.2025 il giudice istruttore ha proposto alle parti di definire consensualmente la presente vertenza alle condizioni in epigrafe richiamate e la ricorrente e la Parte_4
[...] e CP_2 hanno accettato detta proposta cui il resistente ha aderito in data 23.10.2025 "chiedendo che l'assegno di mantenimento possa essere contenuto in € 100,00= per ogni figlio fintanto che il sig. CP_1 non abbia reperito una nuova stabile attività lavorativa e sia portato ad € 150,00= per ogni figlio in costanza di rapporto di lavoro dello stesso”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto del parziale accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o LLordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi deri- vatile dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla perdurante conflittualità e fragilità genitoria- le.
Com'è noto, ai sensi dell'art.
5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento LLEnte dei minori non può essere "superiore a ventiquattro mesi" (dalla pubblica- zione del presente). Nel caso in cui, LLapprossimarsi della scadenza del predetto termine, per- mangano importanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affi- datario ne farà segnalazione alla PR presso il TM di Milano per la tempestiva assunzione dei ne- cessari provvedimenti a tutela dei minori.
Nell'espletamento del mandato loro conferito i SS dovranno anche approfondire la conoscenza del nucleo familiare paterno allargato (dei nonni paterni, della coniuge separata del resistente e del figlio Per_2 oltre che dei nonni materni, si interfacceranno con i professionisti incaricati
,
delle valutazioni/dei percorsi richieste/indicati ai genitori dei fanciulli e assicureranno la tempe- stiva valutazione dei medesimi presso la NPI e il celere avvio di tutti gli ulteriori interventi a loro favore necessari e/o utili.
Valga ricordare che la coppia genitoriale si è impegnata, per garantire a Pt 2 e CP 2 una cre- scita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata, ad avviare i percorsi indicati sin dal
10.07.2025 (e a parteciparvi con costanza, serietà e impegno), ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione altrui (quanto meno) alla presenza de- gli stessi e che è ancora vigente l'ordine di protezione impartito in data 24.07.2025.
L'unico punto rimasto controverso è la misura del contributo paterno al mantenimento ordina- rio indiretto dei figli minorenni che dal mese di luglio 2025 non gli è consentito frequentare libe-
ramente.
Non può essere accolta la richiesta sul punto formulata dal resistente tenuto conto dei limitati tempi di frequentazione dei figli minorenni, degli oneri di cura e accudimento della prole assunti e assolti dalla madre (sia pure con il supporto dei nonni materni) e dell'assenza di prova, del mancato deposito della documentazione di cui LLart. 473-bis.12, comma 3 lett. C (ai sensi e per gli effetti di cui LLart. 473-bis.18 c.p.c.) e della mancanza di prove circa l'effettiva attivazione del resistente per il suo proficuo reinserimento nel mercato del lavoro (in assenza di qualsivoglia in- validità o patologia in atti certificata). Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.
M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'attività effettiva-
mente espletata e dell'esito della lite, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di ST AR, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, in con- formità LLaccordo parziale perfezionatosi tra le parti:
1) conferma l'affido dei bambini Parte 2 e Controparte 2 LLEnte (da indi-
viduare nel Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale: allo stato, il Comune di Ca-
stellanza) per le scelte da assumere rispetto al collocamento, alla salute (ivi compresa la valuta- zione presso la NPI), LLeducazione, LListruzione e alla relazione/frequentazione con il padre
(garantendo il servizio di SN e attivando un intervento educativo presso il domicilio materno);
2) conferma, allo stato, il collocamento dei minori presso la madre nell'abitazione sita in Castel- lanza, Via Enrico Dandolo n. 32, dove vivono anche i nonni materni;
3) conferma il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dLL CP_3 l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) conferma la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiorna- to);
Pt 25) dà atto che le parti si sono impegnate, nel superiore interesse di e CP_2, ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare (e a parteci- parvi con costanza, serietà e impegno), a presentarsi al CPS per gli approfondimenti psicodia- gnostici indicati come necessari a fronte delle importanti fragilità emerse (anche nei minori), ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a man- tenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tu- telare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione altrui (quanto meno) alla presenza degli stessi;
6) dà atto che il resistente si è impegnato a presentarsi al SERD/NOA per la sua presa in carico per escludere eventuali dipendenze (e a sottoporsi agli esami e ai colloqui ivi indicatigli;
7) dispone che dal mese di agosto 2025 il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordina- rio dei due figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlio rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
8) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
9) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere LLIO (ove venisse confermata l'ammissione dei fanciulli al patrocinio a spese dello Stato) o LLavv. Grazia Pasotti (in caso con- trario) le spese di lite liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Parte 2
(C.F. C.F. 4 ), di-(C.F. C.F. 3 ) e Controparte 2 nanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
11) dispone la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei
Comuni di NZ e di NO NA per quanto di competenza.
Così deciso in ST AR, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Miro NT UE LV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
PresidenteMiro NT
UE LV DI relatore
SA DI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 23.05.2025 al n. 1921 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte 1
BIANCHI,
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. AN- Controparte_1
DREA FEBBRARO,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. Grazia Pasotti
nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Parte 2
), in for- (C.F. C.F. 4 C.F. 3 ) e Controparte_2 za del decreto reso in data 23.05.2025, giusta comparsa di intervento depositata in data
01.07.2025, ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di
ST AR in data 03.07.2025 in accoglimento dell'istanza depositata in data 30.06.2025.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente e dalla CS dei figli Per_1
[...] delle parti LLudienza celebrata in data 01.10.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore in pari data e dal resistente a mezzo delle note scritte depositate in data
23.10.2025. Pt 2 e di CP 2:Per la ricorrente e la CS di
"conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 150,00 per figlio, dal mese di agosto 2025, rivalutato come per legge, l'apertura di un procedimento di vigi- lanza a favore dei minori, la refusione da parte del resistente delle spese di lite ai minimi tabellari alla ricorrente e alla CS dei minori o LLIO ove venisse confermata l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato”.
Il resistente:
"aderisce e accetta la proposta formulata dalla S.V. chiedendo che l'assegno di mantenimento possa essere conte- nuto in € 100,00= per ogni figlio fintanto che il sig. CP_1 non abbia reperito una nuova stabile attività lavora- tiva e sia portato ad € 150,00= per ogni figlio in costanza di rapporto di lavoro dello stesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.05.2025 la ricorrente ha allegato di avere convissuto more uxorio con il resistente "sino al mese di aprile 2025" quando era costretta a trasferirsi a vivere dai propri genitori nell'immobile sito in NZ, Via Dandolo n. 32, che dLLunione sono na- ti i figli Pt 2 (il 12.11.2020) e CP 2 (il 29.05.2024), che, essendo il resistente “da sempre incline alla irascibilità, al dispoticismo, alla prevaricazione, ovvero al non concedere alla sig.ra Pt_1 alcuna scel- ta riguardante il proprio stile di vita", preferiva non rivelare il luogo di abitazione dei propri genitori, che al CP_1 è stata ritirata la patente per la contestazione del reato di guida in stato di ebrezza alcolica nel gennaio 2025, che il resistente “coltiva l'ozio [… ] non ha un posto di lavoro [da dicembre
2024] e quindi non gode di alcun reddito. Ogni volta che il CP_1 ha reperito un'attività lavorativa l'ha sempre regolarmente perduta dopo pochissimo tempo per inaffidabilità della propria persona", che i fatti commessi dal resistente sono stati denunciati/querelati in data 02/13/14.05.2025, che attualmente lavora presso la ditta MILLELUCI S.r.l. per il tramite di Agenzia interinale e percepisce un salario pari LLimporto mensile di € 1.000,00 circa, che le risulta aperto un fascicolo avanti il Tribunale per i
Minorenni di Milano al fine di monitorare la capacità/responsabilità genitoriale della coppia e, tra l'altro, ha chiesto fissare con urgenza l'udienza per la comparizione delle parti.
A mezzo del decreto reso in data 23.05.2025, tra l'altro, l'avv. Grazia Pasotti è stato nominato curatore speciale dei figli minorenni delle parti, sono stati ridotti della metà i termini previsti agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17, comma 1 e 2 e a giorni 3 il termine previsto LLart. 473-bis.17, com- ma 3, c.p.c. ed è stata fissata la prima udienza da remoto per evitare la contemporanea presenza delle parti.
In data 20.06.2025 la PR Sede ha trasmesso gli atti del procedimento penale iscritto al n.
4513/2025 R.G.N.R. per il quale risulta formulata richiesta di archiviazione in data 05.06.2025 per le seguenti ragioni:
- Il rapporto tra ME e UM appare altamente conflittuale e caratterizzato da accuse reciproche.
- L'elevata conflittualità porta a vagliare con estrema cautela le dichiarazioni accusatorie di UM, che peraltro appaiono estremamente generiche, non avendo la donna fornito dettagli in merito alle minacce e alle molestie ricevute, né documentazione a supporto (messaggi o screenshot), e del tutto prive di riscontri.
- Quanto alla gestione dei minori, a seguito della recente separazione le parti non ne hanno ancora formalizzato la regolamentazione. Le doglianze di UM sul punto sono parimenti generiche e non può non evidenziarsi come la stessa querelante abbia riferito la disponibilità di ME a farla accedere LLabitazione familiare per trascorrere del tempo con i figli, opzione da lei non accolta.
- In conclusione, gli elementi acquisiti in atti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna con riferimento ai reati in oggetto
Dalla relazione depositata dai SS in data 10.06.2025, tra l'altro, “emersa una fatica di entrambi i geni- tori nel soffermarsi sui bisogni dei figli, che appaiono totalmente scomparire, a favore delle rivendicazioni degli adulti. Rispetto a questo si è osservata una tendenza a voler ribadire la propria verità senza alcun spazio di ascolto e confronto. Alla richiesta di comprendere come stessero i figli, entrambi hanno sostenuto di non aver osser- vato alcuna fatica da parte loro, apparendo poco consapevoli della situazione attuale e minimizzando le possibili ripercussioni su di loro ( CP_2 è piccolo, non capisce”) [… ] Il padre ha studiato fino LLetà di diciassette anni, ottenendo il diploma di terza media, iniziando poco dopo a lavorare. All'età di diciotto anni, l'uomo ha conosciu- to una ragazza che rimane incinta appena iniziata la loro relazione, senza alcuna progettualità condivisa. La coppia decide di portare avanti la gravidanza e nel 2012 nasce Per 2 primogenito del sig. CP_1 Inizialmente, la coppia avrebbe vissuto in modo alternato presso le abitazioni dei nonni, fino a sposarsi nel 2013 e iniziare una convivenza. A seguito di difficoltà legate soprattutto ad aspetti economici, la coppia decide poi di separarsi nel
2015, ratificando la separazione innanzi al Tribunale nel 2018. Per 2 ha poi vissuto sempre con la propria madre e incontrato il padre regolarmente. Il sig. CP_1 dopo la separazione è ritornato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, fino alla conoscenza della sig.ra Pt_1 avvenuta nel 2019. [… ] Pt 2 si è mostrato un bambino vivace, curioso e ben educato. Tuttavia, si segnala la presenza di difficoltà linguistiche signi- ficative: il bambino tende a pronunciare in modo scorretto molte parole, rendendo il linguaggio poco comprensibile. Per quanto riguarda CP_2, il bambino è apparso poco reattivo e con un livello di vigilanza ridotto. Tale aspetto
è stato rilevato anche durante il primo colloquio avuto con i genitori, durante il quale il bambino è rimasto fermo e impassibile per tutto il tempo. La tendenza a dormire molte ore durante la giornata desta una certa preoccupa- zione, così come il fatto che non abbia ancora acquisito la deambulazione autonoma né l'uso del linguaggio. Si se- gnala, inoltre, la presenza di una dermatite marcata sul viso e sul collo, che i genitori attribuiscono alla sudora- zione. Tali elementi vengono riferiti da entrambi i genitori, senza portare particolari preoccupazioni. [...] Si è provveduto a svolgere un incontro di rete con la scuola dell'infanzia frequentata da Pt 2 Complessivamente, le insegnanti hanno descritto un buon andamento con una collaborazione positiva da parte di entrambi i genitori.
Come unico dato rilevante, hanno riportato la necessità di garantire un tempo maggiormente lungo per Pt_2 nello svolgimento delle attività; hanno ricondotto questo aspetto al fatto che il minore ha iniziato la frequenza sco- lastico LLetà di quattro anni, saltando il primo anno della scuola [… ] la situazione familiare appare essere con- notata da aspetti di fragilità e criticità, amplificati particolarmente dal mese di maggio 2025, dove si è osservato un'escalation della conflittualità, che ha portato al coinvolgimento pregiudizievole dei minori. Entrambi i genitori sono apparsi rivendicativi e poco focalizzati sui bisogni dei figli. [I SS hanno concluso chiedendo] l'incarico in merito alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e ciascun genitore, secondo le modalità ritenute maggior- mente corrispondenti agli interessi degli stessi [e] un mandato di svolgimento di un approfondimento psicodiagno- stico degli stessi, così da poterli inviare al Servizio CPS".
In data 01.07.2025 la CS dei minori, tra l'altro, ha chiesto disporne "l'affidamento LLEnte Comune di NO NA, con collocamento dei minori stessi presso la madre nell'abitazione attuale in NZ pres- so i nonni matern?"".
Costituendosi in giudizio in data 09.07.2025, tra l'altro, il resistente – che “non [...] chiede la resti- tuzione in termini per la mancata notifica" - ha replicato che "il motivo della conclusione della relazione non sia il carattere prevaricatore del sig. Controparte 1 bensì la relazione sentimentale iniziata – non è dato sape- re da quanto tempo! - della ricorrente con il sig. Parte 3 [...] ha sempre svolto attività lavorativa seppur precaria [...] nei periodi di incolpevole disoccupazione il sig. CP 1 usufruisce della indennità NASPI ed è co- munque alla ricerca costante di una nuova occupazione stabile e più remunerativa [...] allo stato attuale il padre della minore può corrispondere la somma mensile di € 200,00= (duecento/00) ovvero € 100,00= (cento/00) per figlio oltre le spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti [e] risulta di evidenza che non vi siano condizioni ostative alla richiesta di affidamento congiunto degli stessi e alla regolamentazione del diritto di visita tutti i pomeriggi e nei fine settimane a settimane alterne secondo gli impegni di vita dei minori e di lavoro del pa- dre".
All'udienza celebrata in data 10.07.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il resistente sotto sfratto per morosità, non contribuisce al mantenimento dei figli e non si sa quali redditi abbia;
il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la NASPI, di essere alla ricer- ca di altro impiego, di essere in procinto di siglare piano di rientro con il proprietario di casa per evitare lo sfratto, di avere un altro figlio di 12 anni che vive a ST AR con la madre da cui
è legalmente separato dal 2017, che frequenta regolarmente e al cui mantenimento contribuisce soltanto su richiesta della madre/moglie per le spese extra, che i nonni paterni sono disponibili anche a supportare la ricorrente, di essere disponibile a fare tutti gli esami presso il SERD/NOA per escludere dipendenze, di avere sempre lavorato con contratti a termine e che la conflittualità genitoriale è dipesa dalla relazione instaurata dalla ricorrente con Parte 3 ; l'avv. Pasotti ha chiesto attivare un intervento educativo domiciliare e valutare i minori presso la NPI;
il giudi- ce istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) dispone l'affido dei minori ai SS del Comune di NZ (dove i minori risiedono abi-Parte 2 e Controparte_2 tualmente presso l'abitazione dei nonni materni ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c.) per le scelte da assumere ri- spetto al collocamento, alla salute (ivi compresa la valutazione presso la NPI), LLeducazione, LListruzione e alla relazione con ciascun genitore (attivando un intervento educativo presso il domicilio di entrambi); 2) dispone, allo stato, il collocamento dei minori presso la madre nell'abitazione sita in NZ dove vivono con i nonni ma- terni;
3) dispone che, sino a diverse determinazioni dell'ente affidatario dei minori, il padre frequenti i figli minori il lunedì e il mercoledì il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18,30, il martedì e il giovedì dalle ore 09:30 alle
13:30 e il venerdì dalle 09:00 alle 18:30 durante il periodo di lavoro della madre, con obbligo della madre di portare i bambini e prelevarli presso l'abitazione dei nonni paterni in NO NA, Via Montello 1; durante il fine settimana, alternativamente, una settimana dal venerdì mattina alla domenica mattina alle ore 10:00 i minori staranno con il padre e l'altra settimana i minori staranno esclusivamente con la madre il sabato e la do- menica, fatti salvi i migliori accordi siglati con la supervisione dei SS tenuto conto degli eventuali impegni lavorati- vi assunti anche dal padre;
i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre 4-5 giorni consecutivi duran- te il periodo estivo e, alternativamente, il giorno di Natale o quello di Santo Stefano e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli minorenni ver- sando alla madre l'importo mensile di € 100,00 per figlio rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) riconosce alla ricorrente il diritto di chiedere e percepire dLL CP 3 l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
6) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e della CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
7) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità rivolgendosi al Consultorio familiare e a presentarsi senza ritardo al CPS per gli approfondi- menti psicodiagnostici indicati come necessari dai SS a fronte delle importanti fragilità emerse (anche nei minori);
8) invita il resistente a presentarsi senza ritardo al SERD/NOA per la sua presa in carico per escludere even- tuali dipendenze;
9) dispone che i SS approfondiscano la conoscenza del nucleo familiare (anche sentendo la mo- glie separata del resistente e il figlio Per_2 e gli ascendenti di entrambi i rami), si interfaccino con i professionisti di cui ai percorsi indicati ai precedenti punti n. 7 e 8, assicurino la valutazione dei minori presso la NPI senza ritardo e depositino relazione scritta entro e non oltre il 31.10.2025; 10) prescrive ai genitori, nell'esclusivo inte- resse dei figli, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi". In data 18.07.2025 la ha riferito del "grave episodio accaduto ieri 17/7 verso le ore 18 presso l'abitazione del signor CP 1 La signora Pt 1 ha telefonato allarmata al sottoscritto Curatore Speciale, in quanto il signor CP_1 barricato in casa da oltre un'ora, si rifiutava di consegnare i figli (di 1 anno e di 4 anni).
Il sottoscritto Curatore Speciale ha parlato con l'appuntato dei Carabinieri di NO NA che era stato chiamato precedentemente dalla signora Pt_1 presente in loco. Il Carabiniere, nonostante le insistenze del Cura- tore Speciale, si è opposto alla richiesta materna di introdursi nell'abitazione per condurre i bambini dalla mam- ma, perché trattasi di minori e la riconsegna degli stessi avrebbe dovuto avvenire tramite le Assistenti Sociali e non forzosamente. Considerata l'ora (ore 18,30) non è stato possibile richiedere l'intervento delle assistenti sociali. È stato chiamato telefonicamente il difensore del signor CP_1 il quale si è reso disponibile a mettersi in contatto con il suo assistito. Contattata nuovamente la signora Pt 1 poco dopo le 19, la stessa ha riferito che il padre non le aveva riconsegnato i figli e che i Carabinieri si erano allontanati. Si precisa, altresì, che, contrariamente a quanto prescritto dLLordinanza del 10/7/2025, il padre non porta e non preleva i bambini presso l'abitazione dei nonni paterni in NO NA via Montello 1, avendo mentito in ciò alla suddetta udienza. Quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri è assai grave e denota la totale irresponsabilità del padre, avendo esposto i minori (che piangevano e volevano andare dalla mamma) ad essere partecipi di un'azione di forza nei loro confronti e nei con- fronti della madre. La signora Pt 1 si è resa disponibile ad assumere da subito una baby-sitter per provvedere LLaccudimento dei figli negli orari di assenza da casa per lavoro".
In pari data il giudice istruttore, “ritenuta l'estrema gravità dei fatti denunciati dLListante, in via provviso- ria e urgente, SOSPENDE il diritto del padre ( Controparte_1 di incontrare "liberamente" i figli minoren- ni così come disposto a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 10.07.2025; AFFIDA ai SS del Comune di
NZ (dove i minori risiedono di fatto) e di NO NA (dove i minori risiedono anagraficamente) la regolamentazione della relazione e frequentazione, entrambe "protette", dei figli minorenni da parte del padre at- tivando da subito il Servizio di Spazio Neutro limitando sul punto la responsabilità genitoriale;
PRESCRIVE ai genitori di attenersi scrupolosamente, sul punto, alle indicazioni dei SS territorialmente competenti e al resisten- te di astenersi dal cercare/ creare occasioni di incontro con i figli minorenni al di fuori di quelle organizzate dai SS in forza del mandato loro conferito;
DISPONE CHE i Carabinieri della Stazione di NO NA trasmet- tano senza ritardo (e, comunque, entro e non oltre il 28.07.2025) la relazione redatta in occasione dell'intervento eseguito in data 17.07.2025 presso la residenza del resistente in NO NA, Via Venegoni 13; FISSA per consentire alle parti di contraddire in merito l'udienza con trattazione scritta del 30.07.2025 che costituirà il termine perentorio entro cui depositare note scritte".
Successivamente in data 24.07.2025, il giudice istruttore, esaminata la documentazione deposita- ta in pari data dalla ricorrente, “ritenuto che vi siano gravi e concordanti indizi della condotta altamente pre- giudizievole per l'incolumità fisica e morale della ricorrente e dei figli minorenni Pt_2 e CP 2 tenuta dal resi- stente in spregio ai provvedimenti adottati in data 18.07.2025, letto e applicato l'art. 473-bis.46 c.p.c., in via provvisoria e urgente e con effetto immediato, ORDINA al resistente (C.F. Controparte 1
), nato a [...] in data [...], residente in NO NA (VA)C.F. 2 alla Via Venegoni n. 13, l'immediata cessazione della condotta offensiva, sconveniente, ingiuriosa, pregiudizievole e (anche verbalmente) violenta assunta nei confronti della ricorrente Parte 1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e dei figli minorenni C.F. 1 Persona 3
Controparte 2 (C.F. (C.F.
[...] C.F. 3 e
); ancora, ORDINA al resistente di non avvicinarsi alla dimora/ domicilio della ri- C.F. 4
corrente e dei figli minorenni e agli altri luoghi abitualmente frequentati dai medesimi (sede di lavoro, scuola, ora- torio, abitazione dei parenti, amici, familiari), di mantenere la distanza di almeno 500 metri dai medesimi, di non contattare la ricorrente e i figli minorenni tramite cellulare, telefono fisso, mail e social e di incontrare i figli minorenni solo ed esclusivamente nel rispetto delle indicazioni dei SS come da decreto reso in data 18.07.2025;
INDICA in un anno la durata del presente ordine di protezione, fatta salva l'eventuale proroga;
DISPONE
CHE il presente provvedimento venga immediatamente notificato al resistente dai Carabinieri della Stazione di
NO NA che, unitamente a quelli della Stazione di NZ, vigileranno e ne garantiranno il rispetto;
CONFERMA l'udienza con trattazione scritta già fissata per il giorno 30.07.2025 per la conferma, la modifi- ca o la revoca del presente provvedimento;
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace".
Il predetto ordine di protezione è stato notificato al resistente in data 24.07.2025 dai Carabinieri della Stazione di NO NA.
A mezzo delle note scritte depositate in data 29.07.2025 il resistente ha lamentato “che in più di una circostanza dLLemissione dei provvedimenti provvisori la sig.ra Pt 1 non solo non aveva assolutamente ri- spettato la regolamentazione ma aveva lasciato, anche di notte e senza alcuna organizzazione e/o accordo preven- tivo con il padre i bambini dallo stesso senza comunicare alcunché. Ebbene, il sig. CP_1 la sera del 17 luglio mai ha comunicato di non voler consegnare i bambini alla madre ha solo comunicato al citofono che i bambini stavano cenando ed erano già in pigiama pronti per stare con lui per passare la serata e la notte - proprio come era stato richiesto nei messaggi e nella telefonata dalla sig.ra Pt_1 La sig.ra Pt_1 arbitrariamente, come più volte era accaduto, aveva poi cambiato idea passando a prenderli alle ore 18.00 circa;
il padre si è limitato a dire che in più di una circostanza la regolamentazione non era stata seguita e ne era scaturito un diverbio. Si deve pre- cisare inoltre che anche nel fine settimana successivo LLepisodio i bambini sono stati con il padre per ben 3 giorni
(da venerdì 18 a domenica 20 luglio) senza che la madre chiedesse di poterli prendere e/o vedere). I figli minori
Pt 2 hanno un forte legame affettivo con il padre e lo stesso desidera avere un ruolo collaborativo nella CP 2 e gestione degli stessi tanto più che in questo momento non ha una attività lavorativa e dunque può essere di grande aiuto per la ricorrente. Il CP_1 mai si è recato presso l'abitazione della sig.ra Pt 1 successivamente al provve- dimento del 17 luglio e mai ha parlato ai bambini delle vicende legate LLaffidamento e al diritto di visita. Pro- prio in ragione della situazione creatasi, non per esclusiva colpa del sig. CP_1 e alla sincera volontà dello stesso di collaborare e di esercitare con pieno rispetto delle regole il proprio diritto di visita, si chiede la revoca del provve- dimento emesso in via d'urgenza in data 24 luglio 2025 e la ripresa della regolamentazione statuita con il prov- vedimento del 10 luglio 2025". Dal canto suo, la CS di Pt 2 e CP_2 ha chiesto "la conferma dell'ordine di non avvicinamento del signor CP_1 alla dimora e/o domicilio della signora Pt_1 e dei minori.
Da informazioni assunte dalla signora Pt_1 è emerso che, dopo il rifiuto di consegna dei minori il giorno
17/7/2025, di cui al verbale depositato nel fascicolo, il signor CP_1 non ha riconsegnato i minori neppure nella mattinata di domenica 20/7 u.s., in quanto egli non rispondeva al telefono. Successivamente, lo stesso avrebbe ri- ferito di non aver risposto, neppure alla chiamata telefonica dei Carabinieri, perché stava dormendo. I bambini sono stati riconsegnati alla signora Pt_1 a metà pomeriggio di domenica 20/7, sempre con l'intervento dei Ca-
rabinier?".
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 30.07.2025, il giudice istruttore, ritenuto, tra l'altro, "evidente che i minori sono costantemente esposti alla conflittualità genitoriale che non riescono a gestire essi soli "civilmente" neppure il loro accompagnamento presso l'uno e/o l'altro e/o il loro recupero, conferma i provvedimenti assunti in data 10/18/24.07.2025 (ricordando loro che i minori sono stati affidati LLente sin dal 10 luglio anche per le scelte relative al collocamento), dispone che i SS valutino senza ritardo se i nonni pater- ni siano o meno in grado di assolvere funzioni vicariali durante gli impegni lavorativi della madre, assicurino la valutazione urgente dei minori presso l CP_5 e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il
25.09.2025, invita le parti a presentarsi presso il per la valutazione del rispettivo funzionamento persono- logico e delle rispettive competenze genitoriali e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e della CS nel superiore interesse dei minor?".
In data 20.08.2025 i carabinieri della Stazione di ST AR hanno depositato l'annotazione di servizio relativa LLintervento eseguito in data 23.07.2025 in NZ, Via Dandolo 32, dalla quale si evince, tra l'altro, Alle ore 20:40 circa la locale Centrale Operativa richiedeva il nostro intervento in NZ (VA) via Enrico Dandolo n. 32, ove la richiedente, identificatasi come UM
AN, segnalava che l'ex compagno si era recato sotto casa dei genitori della donna e dopo averla minaccia dalla strada, infrangeva un vetro dell'autovettura della donna regolarmente posteggiata sulla pubblica via, precisando che l'uomo si era subito allontanato, rimanendo a suo avviso, ancora nei paraggi.--
Da un controllo in banca dati SDI effettuato dLLoperatore di Centrale Operativa, emergevano a carico del ME ND molteplici precedenti di Polizia riguardanti anche fatti analoghi a quelli odierni, tuttavia lo stesso non risulta essere destinatario di alcun provvedimento in tutt'ora in atto
Interpellata su cosa fosse accaduto proco prima del nostro arrivo, la UM riferiva che nella serata, mentre effettuava una video chiamata con il proprio cellulare con il ME, al fine di fargli vedere i due figli, questi improvvisamente iniziava a minacciare la donna, riferendoli che l'avrebbe ammazzata e che sarebbe arrivato sotto casa dei genitori della UM, abitazione in cui la stessa spostava la sua dimora insieme ai due figli minori, a seguito della separazione con lo stesso.----- La UM, preoccupata per le minacce subite ed in procinto di dover uscire con un suo amico, si affacciava fuori dal balcone in attesa dell'arrivo del ME, che di fatto arrivava intorno alle ore 20:35.--
L'uomo giunto a bordo di un'autovettura precedentemente intestata alla UM e poi ceduta allo stesso ME, un fiat punto di colore giallo (si sconosce targa al momento), scendeva dLLautovettura e sulla stessa pubblica via Dandolo, LLaltezza del civico nr.32, minacciava la donna con un martello in mano proferendo frasi del tipo "IO TI AMMAZZO!", successivamente l'uomo utilizzava lo stesso strumento per infrangere il vetro lato guida dell'autovettura in uso alla UM AN, una Peugeot 307 station wagon di colore grigio targata CC354PC.- Sulla base di quanto sopra riferitoci, si constatava l'effettiva rottura del vetro dello sportello anteriore lato guida dell'autovettura sopra menzionata, appurando che LLinterno, posato sul sedile anteriore lato passeggero, vi fosse la presenza di un martello (vedasi fascicolo fotografico allegato), riconosciuto dalla stessa UM, come l'attrezzo utilizzato dal ME per proferire le minacce in strada a lei indirizzate e successivamente danneggiare l'autovettura.-
Inoltre la donna riferiva di non aver aperto la sua autovettura prima del nostro arrivo e di non aver quindi toccato quanto rinvenuto al suo interno.-
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla UM AN, quanto rinvenuto LLinterno dell'abitacolo dell'autovettura, ritenendo trattarsi di oggetto pertinente al reato, veniva posto sotto sequestro ai sensi dell'art.354 del c.p.p con atto redatto a parte.---- Giova precisare che, durante le fasi della ricostruzione dell'evento, la UM riceveva sul proprio telefono cellulare molteplici chiamate da un utente memorizzato con il nome "ME", utente e numero di telefono indicato dalla stessa UM, come effettivamente in uso LLex compagno.--
La donna mostrava quindi a noi operanti le telefonate ricevute in maniera assidua, intercorse tra la giornata odierna ed il 21/07/2025 (vedasi fascicolo fotografico allegato), telefonate che nella maggior parte dei casi non ricevevano alcuna risposta, come consigliato alla UM dal proprio legale di fiducia.-
In data 26.09.2025 i SS hanno riferito quanto segue: “in data 27/07/2025, il servizio scrivente ha provveduto a trasmettere formale istanza al Servizio Spazio Neutro territorialmente competente. Successivamente, è stata effettuata una rete con le referenti dello Spazio Neutro, al fine di illustrare in modo dettagliato il contesto familiare, le dinamiche relazio- nali emerse e gli elementi di vulnerabilità segnalati. Gli incontri conoscitivi con entrambi i genitori sono stati calendarizzati entro la fine del mese di settembre 2025. Al termine di tali incontri è previsto l'avvio degli incontri protetti tra il padre e i minori a partire dal mese di ottobre 2025. Il servizio scrivente resterà in stretto contatto con il Servizio Spazio Neutro per monitorare l'andamento degli incontri e per aggiornare codesta Autorità in merito agli sviluppi del percorso [...] in data
04 agosto 2025, è stata formalmente inoltrata l'istanza da parte del servizio scrivente [...] di presa in carico dei minori
Pt 2 e CP_2 da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio [...] in data 10 settembre 2025, il Servizio di Neuropsichiatria ha comunicato le date fissate per le prime visite psicodiagnostiche. Nello specifico, per il minore Pt 2 è stato previsto un primo incontro valutativo il giorno 24 settembre 2025, mentre per il minore Per_4 la visita iniziale è stata calendarizzata per il 19 novembre 2025 [...] in data 04 agosto 2025 è stata formalmente inoltrata richiesta di valutazione [del CP_1 al SER.D. territorialmente competente, al fine di escludere l'eventuale pre- senza di problematiche connesse a dipendenze da sostanze o altre forme di dipendenza patologica. A seguito di tale istan- za, il CP 7 a trasmesso gli appuntamenti programmati con le figure professionali di riferimento. In particolare, sono stati fissati incontri con l'assistente sociale e con la psicologa del servizio, distribuiti su più giornate. L'ultimo appuntamen- to attualmente previsto è calendarizzato per il giorno 26 settembre 2025. Al termine degli incontri e completata la fase di osservazione/valutazione, il servizio scrivente provvederà a richiedere una relazione aggiornata al SER.D. in merito alla situazione del Sig. CP_1 [...] Il servizio scrivente, in data 04/08/2025, ha trasmesso formale istanza al Centro Psi- co-Sociale (CPS) territorialmente competente - sede di ST AR – al fine di richiedere la valutazione e l'eventuale presa in carico dei genitori dei minori in oggetto, nell'ottica di un inquadramento psicodiagnostico e di un eventuale suppor- Cont to psicologico a sostegno della funzione genitoriale. La Dott.ssa psicologa referente presso il di Testimone 1
ST AR, ha comunicato che la valutazione psicodiagnostica del Sig. CP_1 è stata calendarizzata per il mese di ot- tobre 2025. Per quanto riguarda la Sig.ra Pt 1 si è ancora in attesa di un riscontro formale da parte del servizio spe- cialistico già coinvolto, a cui è stata richiesta una valutazione analoga. Contattata telefonicamente, la Signora ha riferito una situazione di tranquillità, grazie alla coabitazione con i propri genitori e, a suo dire, il sig. CP_1 non avrebbe più messo in atto tentativi di contatto con lei o i figli".
Alla successiva udienza celebrata in data 01.10.2025 il giudice istruttore ha proposto alle parti di definire consensualmente la presente vertenza alle condizioni in epigrafe richiamate e la ricorrente e la Parte_4
[...] e CP_2 hanno accettato detta proposta cui il resistente ha aderito in data 23.10.2025 "chiedendo che l'assegno di mantenimento possa essere contenuto in € 100,00= per ogni figlio fintanto che il sig. CP_1 non abbia reperito una nuova stabile attività lavorativa e sia portato ad € 150,00= per ogni figlio in costanza di rapporto di lavoro dello stesso”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto del parziale accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o LLordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi deri- vatile dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla perdurante conflittualità e fragilità genitoria- le.
Com'è noto, ai sensi dell'art.
5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento LLEnte dei minori non può essere "superiore a ventiquattro mesi" (dalla pubblica- zione del presente). Nel caso in cui, LLapprossimarsi della scadenza del predetto termine, per- mangano importanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affi- datario ne farà segnalazione alla PR presso il TM di Milano per la tempestiva assunzione dei ne- cessari provvedimenti a tutela dei minori.
Nell'espletamento del mandato loro conferito i SS dovranno anche approfondire la conoscenza del nucleo familiare paterno allargato (dei nonni paterni, della coniuge separata del resistente e del figlio Per_2 oltre che dei nonni materni, si interfacceranno con i professionisti incaricati
,
delle valutazioni/dei percorsi richieste/indicati ai genitori dei fanciulli e assicureranno la tempe- stiva valutazione dei medesimi presso la NPI e il celere avvio di tutti gli ulteriori interventi a loro favore necessari e/o utili.
Valga ricordare che la coppia genitoriale si è impegnata, per garantire a Pt 2 e CP 2 una cre- scita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata, ad avviare i percorsi indicati sin dal
10.07.2025 (e a parteciparvi con costanza, serietà e impegno), ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione altrui (quanto meno) alla presenza de- gli stessi e che è ancora vigente l'ordine di protezione impartito in data 24.07.2025.
L'unico punto rimasto controverso è la misura del contributo paterno al mantenimento ordina- rio indiretto dei figli minorenni che dal mese di luglio 2025 non gli è consentito frequentare libe-
ramente.
Non può essere accolta la richiesta sul punto formulata dal resistente tenuto conto dei limitati tempi di frequentazione dei figli minorenni, degli oneri di cura e accudimento della prole assunti e assolti dalla madre (sia pure con il supporto dei nonni materni) e dell'assenza di prova, del mancato deposito della documentazione di cui LLart. 473-bis.12, comma 3 lett. C (ai sensi e per gli effetti di cui LLart. 473-bis.18 c.p.c.) e della mancanza di prove circa l'effettiva attivazione del resistente per il suo proficuo reinserimento nel mercato del lavoro (in assenza di qualsivoglia in- validità o patologia in atti certificata). Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.
M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'attività effettiva-
mente espletata e dell'esito della lite, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di ST AR, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, in con- formità LLaccordo parziale perfezionatosi tra le parti:
1) conferma l'affido dei bambini Parte 2 e Controparte 2 LLEnte (da indi-
viduare nel Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale: allo stato, il Comune di Ca-
stellanza) per le scelte da assumere rispetto al collocamento, alla salute (ivi compresa la valuta- zione presso la NPI), LLeducazione, LListruzione e alla relazione/frequentazione con il padre
(garantendo il servizio di SN e attivando un intervento educativo presso il domicilio materno);
2) conferma, allo stato, il collocamento dei minori presso la madre nell'abitazione sita in Castel- lanza, Via Enrico Dandolo n. 32, dove vivono anche i nonni materni;
3) conferma il diritto della ricorrente di chiedere e percepire dLL CP_3 l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) conferma la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiorna- to);
Pt 25) dà atto che le parti si sono impegnate, nel superiore interesse di e CP_2, ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare (e a parteci- parvi con costanza, serietà e impegno), a presentarsi al CPS per gli approfondimenti psicodia- gnostici indicati come necessari a fronte delle importanti fragilità emerse (anche nei minori), ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a man- tenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tu- telare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della repu- tazione altrui (quanto meno) alla presenza degli stessi;
6) dà atto che il resistente si è impegnato a presentarsi al SERD/NOA per la sua presa in carico per escludere eventuali dipendenze (e a sottoporsi agli esami e ai colloqui ivi indicatigli;
7) dispone che dal mese di agosto 2025 il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordina- rio dei due figli minorenni versando alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlio rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
8) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
9) dà atto che il resistente si è obbligato a rifondere LLIO (ove venisse confermata l'ammissione dei fanciulli al patrocinio a spese dello Stato) o LLavv. Grazia Pasotti (in caso con- trario) le spese di lite liquidate in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Parte 2
(C.F. C.F. 4 ), di-(C.F. C.F. 3 ) e Controparte 2 nanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
11) dispone la comunicazione della presente sentenza al GT di questo Tribunale e ai SS dei
Comuni di NZ e di NO NA per quanto di competenza.
Così deciso in ST AR, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Miro NT UE LV