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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO CONTENZIOSO – cessazione degli effetti civili iscritta al RG. n. 905/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1
con l'avv. ROBERTO CAMPION
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MAURO FERRUZZI e con l'avv. NICOLA TELLA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
INGENITO: “Voglia l'lll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
1) confermarsi l'annullamento ed elisione dell'assegno di mantenimento - che era in essere in forza del procedimento di separazione consensuale - e quindi confermarsi le statuizioni di cui ai provvedimenti presidenziali del 24.05.2022;
2) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. n. 898/1970 e s.m.i. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra in data 07/07/2012 in Treviso e
[...] Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso per l'anno 2012 parte 2 / serie A / n. 49 con ordine ai competenti Ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati in capo alla Sig.ra e la concreta idoneità allo svolgimento di attività Controparte_1 lavorativa della predetta, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore da parte del Sig. , con Parte_1 decorrenza dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di compensi ed esborsi di lite. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate, per i motivi tutti indicati nella seconda memoria dd. 23.12.22 e nella terza memoria dd. 16.01.2023”.
: “In via principale: CP_1
- revocata la dichiarazione di contumacia, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. Controparte_1
in data 07.07.2012 in Treviso e trascritto nel registro degli Parte_1 atti del matrimonio del Comune di Treviso, anno 2012, parte 2 serie A n. 49, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni come per legge;
- considerata la assoluta ed attuale mancanza di reddito e patrimonio in capo alla IG.ra e l'evidente stato di necessità in cui la Controparte_1 stessa versa ed, altresì, considerata la sussistenza in capo al IG. Parte_1
di un non trascurabile reddito annuo dichiarato e di un presumibile
[...] ulteriore reddito non dichiarato, nonché la proprietà in capo allo stesso di diversi immobili e quote di società, costituenti un ragguardevole patrimonio, disporsi il definitivo riconoscimento di un assegno divorzile a favore della IG.ra di importo non inferiore ad € 400,00 mensili Controparte_1 rivalutabili ISTAT;
2 In ogni caso: condannarsi, parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio, maggiorate di rimborso spese forfettarie pari al 15%; In via istruttoria: dimostrata l'evidente inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti dal IG. si chiede che siano disposte le Pt_1 opportune indagini ed accertamenti da parte della polizia tributaria, relativi agli ultimi tre anni anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi, al fine di:
- accertare l'esistenza e la consistenza dei rapporti intrattenuti dal IG.
con istituti di credito e/o finanziarie con riferimento a conti Parte_1 correnti, libretti, carte di credito e/o di debito, dossier titoli, cassette di sicurezza, polizze assicurative, previdenziali e finanziare, nonché la generalità delle persone delegate ad operare nei citati rapporti;
- accertare il patrimonio (denaro, beni immobili e mobili, registrati e non, altre utilità) nella titolarità o disponibilità del IG. , anche per Parte_1 interposta persona;
- stimare la capacità reddituale e patrimoniale del IG. e dei Parte_1 soggetti giuridici (società di persone, società di capitali e soggetti assimilati) ed, in particolare della società (C.F. e P.I. Controparte_2
e (C.F. e P.I. P.IVA_1 Controparte_3
nei quali lo stesso risulta direttamente titolare di partecipazioni P.IVA_2
o cariche sociali, anche se diversa dai dati ufficiali, acquisendo tutte le informazioni ritenute opportune presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi ed enti privati, anche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.
- ammettrsi di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che verso la fine dell'anno 2018 la IG.ra ha avviato un CP_1 piccolo negozio per animali?
2) Vero che dopo poco più di un anno, lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha di fatto azzerato gli introiti dell'attività commerciale, costringendo la IG.ra a chiudere definitivamente l'azienda nel novembre 2020? CP_1
3) Vero che dopo il novembre 2020 la IG.ra , si è attivata per cercare CP_1 una occupazione come dipendente, inviando numerosi curricula e svolgendo diversi colloqui preassuntivi, senza esito?
4) Vero che nel corso dell'anno 2021 la IG.ra per mantenersi ha CP_1 utilizzato i propri risparmi derivanti dall'eredità paterna e ha beneficiato di qualche modesta rimessa economica della madre ultraottantenne?
5) Vero che nel corso dell'anno 2022 la IG.ra ha presentato CP_1 domanda per ottenere il cd “Reddito di cittadinanza”, che non ha ottenuto?
6) Vero che la IG.ra si è determinata a chiedere la separazione dal CP_1 IG. dopo aver in più occasioni verificato che il marito, oltre a Pt_1 consumare abitualmente eccessive quantità di alcool che lo conducevano all'ubriachezza, intratteneva plurime relazioni extraconiugali, anche
3 mercenarie, che venivano consumate addirittura all'interno del locale pizzeria sottostante l'abitazione coniugale? 7) Vero che per l'intera durata del matrimonio con il IG. , la IG.ra Pt_1
si è sempre occupata della preparazione dei pasti, della pulizia della CP_1 casa, della pulizia e della stiratura di biancheria ed abiti del marito, consentendo allo stesso di continuare a condurre e gestire senza alcuna preoccupazione il proprio ristorante-pizzeria e le altre attività imprenditoriali della famiglia? Si indicano come testi i IGg.ri: ; tutti i dipendenti della Testimone_1 società pizzeria così come individuati nei LUL 2012/2018. Controparte_2 si chiede che l'adito Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.:
- al IG. personalmente, l'esibizione ed il deposito in Parte_1 giudizio: a) delle dichiarazioni dei redditi 2022 (redditi 2021), 2023 (redditi 2022) e 2024 (redditi 2023); b) degli estratti conto di tutti i conti correnti bancari e postali allo stesso intestati degli ultimi tre anni (in particolare quelli accesi presso Unicredit Banca S.p.a.) anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi;
c) degli estratti conto delle carte di credito in uso allo stesso negli ultimi tre anni anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi;
- alla società “ (C.F. e P.I. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Treviso, viale Felissent n. 19, in persona del legale rappresentante IG. Francesco NI, l'esibizione ed il deposito in giudizio: a) della dichiarazione dei redditi 2022 (redditi 2021), 2023 (redditi 2022) e 2024 (redditi 2023) della società; b) della situazione patrimoniale della società al 31.12.2023; c) degli estratti conto di tutti i conti correnti bancari e postali intestati alla società degli ultimi tre anni (in particolare quelli accesi presso Unicredit Banca S.p.a.) anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi;
d) degli estratti conto delle carte di credito in uso alla società negli ultimi tre anni anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi;
e) del Libro Unico del Lavoro (LUL) della società per gli anni dal 2012 al 2018;
- alla società “ (C.F. e P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2 corrente in Treviso via Breda n. 1, in persona del legale rappresentante p.t. IG. , l'esibizione ed il deposito in giudizio: Parte_1 a) della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), 2021 (redditi 2020) e 2022 (redditi 2021), 2023 (redditi 2022) e 2024 (redditi 2023) della società; b) della situazione patrimoniale della società al 31.12.2020 e al 31.12.2023;
4 c) degli estratti conto di tutti i conti correnti bancari e postali intestati alla società degli ultimi tre anni anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi;
d) degli estratti conto delle carte di credito in uso alla società negli ultimi tre anni anteriori all'inizio del procedimento (2020, 2021 e 2022) e successivi”.
5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda sullo status, alla quale ha aderito la convenuta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensualizzata, con decreto del Tribunale di Treviso 15574/2018 del 25.07.2018);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/07/2012 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2012, al n. 49, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. L'unica questione controversa tra le parti ha riguardato l'assegno divorzile, richiesto dalla moglie – all'atto della costituzione tardiva dinanzi al giudice istruttore – in misura non inferiore ad € 400,00.
2.1. A sostegno della domanda, la – ora cinquantaquattrenne – CP_1 ha invocato la natura composita dell'assegno divorzile, sostenendo ricorrere, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dello stesso:
- sia in funzione compensativo/perequativa: per il contributo offerto al ménage familiare, contribuendo alla ristrutturazione della casa coniugale e dedicandosi, in via esclusiva, alla gestione della vita domestica (pasti, pulizia, stiratura), consentendo al marito di dedicarsi alla gestione della pizzeria-ristorante e delle altre attività imprenditoriali di famiglia;
- sia in funzione assistenziale, essendo priva di redditi e di patrimonio, e quindi non economicamente autosufficiente: essendo stata costretta, nel novembre 2020 (anche a causa delle ripercussioni negative della pandemia da Covid-19), a cessare l'attività imprenditoriale intrapresa alla fine del 2018 (un piccolo negozio per animali) per procurarsi una fonte di reddito;
non essendo più “stata in grado”, successivamente, di reperire una diversa occupazione, anche a causa della non elevata professionalità di cui è dotata (ex segretaria di azienda); sopravvivendo grazie ad alcune modeste rimesse
6 della madre ultraottantenne ed ai proventi delle iniziative esecutive intraprese nei confronti del marito, inadempiente agli impegni volontariamente assunti in sede di separazione quanto al pagamento di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00 e della somma di € 17.000,00 a titolo di restituzioni;
- a fronte, per contro, della IGnificativa redditività (anche non dichiarata) delle attività imprenditoriali del marito, socio ed amministratore della Pizzeria Da RL di NI GI & C. Snc e della
[...]
che gestiscono – rispettivamente – un'avviata pizzeria Controparte_4 ed un albergo a Treviso.
2.2. All'accoglimento della domanda si è opposto l che ha messo Pt_1 in evidenza la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento ed ha eccepito – quanto alla pretesa di natura perequativo compensativa – la mancata allegazione ex adverso dei sacrifici e delle rinunce compiute in costanza di matrimonio (durato non più di sette anni) e
– quanto alla pretesa di natura assistenziale – la mancata dimostrazione della sussistenza di uno stato di bisogno e dell'incolpevole possibilità della di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza. CP_1
3. La domanda non è fondata.
3.1. Si richiama, anzitutto, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui: “il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
3.2. Questo Tribunale – facendo proprio detto insegnamento – con la sentenza n. 484/2019 depositata in data 5.3.2019, ha peraltro indicato l'iter logico da seguire per stabilire se attribuire o meno l'assegno divorzile.
7 In base a questo, il giudice deve verificare innanzitutto se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi: se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni.
Ed in particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, mentre nella prospettiva della funzione assistenziale si dovrà accertare se il richiedente disponga o meno dei mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali (in tal caso, però, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente
“alimentare”, ossia tale da garantire le eIGenze minime di vita della persona).
3.3. Alla luce di questo, ritiene il Collegio che nel caso di specie – anche ritenendo la sussistenza di un divario economico tra le parti – la : CP_1
- da una parte, non abbia adempiuto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della richiesta di un assegno divorzile con funzione compensativa/perequativa, non avendo specificamente allegato quali sacrifici e quali rinunce avrebbe compiute nei sette anni di matrimonio per dedicarsi alle mansioni casalinghe;
non essendo peraltro stata descritta la condizione lavorativa della stessa prima di contrarre matrimonio, tenuto conto che, al tempo delle nozze, aveva già compiuto quarantuno anni;
avendo peraltro i coniugi già regolamentato le questioni inerenti al contributo economico apportato dalla moglie nella ristrutturazione della casa coniugale, in proprietà esclusiva dell'NI;
- dall'altra parte, non abbia dimostrato la pretesa condizione di bisogno e la sua eventuale natura incolpevole: non essendo stata documentata la fattiva ricerca, dopo il 2020, di un'occupazione lavorativa, in assenza di una incapacità in tal senso accertata ed a fronte, invece, di una professionalità, anche specifica, quale segretaria di azienda;
a nulla rilevando l'avvenuta presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (della quale non è noto l'esito), posto che, in caso di accoglimento, la percezione del sussidio avrebbe garantito ex se il soddisfacimento dei bisogni primari.
3.4. Per tutte queste ragioni – che, per il loro carattere assorbente, rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio sulla condizione economica dell'NI, come reiteratamente richiesto dalla convenuta – la domanda deve essere rigettata.
8 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto del limitato oggetto del contendere e del rigetto delle istanze istruttorie (tutte) delle parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/07/2012 da
, nato/a a TREVISO, il 15/10/1972 Parte_1 e
, nato/a a VENEZIA, il 7/09/1970, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2012 al n. 49, Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
4. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1
, le spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
3.809,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Così deciso a Treviso, nella camera di conIGlio del 23 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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