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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1415/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, cf nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Nadia Trovato per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 31/05/2023, nonché la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affettio il ricorrente (“• Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in soggetto affetto da obesità di II°, tipo ginoide (BMI: 34). Compromesse: attività motorie e autonomie.; Diabete Mellito tipo 2° complicato da Retinopatia
1 Essudativo Emorragica con marcato deficit visivo e Macroangiopatia. (Classe
IV^) ; Cardiovalvulopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico
(epatomegalia ed edemi perimalleolari) ; K prostatico “) lo rendono invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025 (“a decorrere da almeno tre mesi antecedenti l'attuale accertamento medico-legale”) (cfr Relazione di CTU). Invero il CTU ha dato atto che “…le patologie accertate, in quanto affezioni croniche ad evoluzione peggiorativa, si siano progressivamente aggravate, con il trascorrere del tempo, sino al punto da caratterizzare la necessità di una assistenza continua, da parte di terzi……” (cfr Relazione di CTU).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) con la stessa decorrenza.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite con riferimento alla fase di ATP vanno compensate tenuto conto del diverso esito degli accertamenti e del successivo integrarsi delle condizioni legittimanti la pretesa.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata) e della visita della Commissione medica.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1415/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal febbraio 2025; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, con la stessa decorrenza;
compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1415/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, cf nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Nadia Trovato per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 31/05/2023, nonché la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 15 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affettio il ricorrente (“• Poliartropatia a marcata incidenza funzionale in soggetto affetto da obesità di II°, tipo ginoide (BMI: 34). Compromesse: attività motorie e autonomie.; Diabete Mellito tipo 2° complicato da Retinopatia
1 Essudativo Emorragica con marcato deficit visivo e Macroangiopatia. (Classe
IV^) ; Cardiovalvulopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico
(epatomegalia ed edemi perimalleolari) ; K prostatico “) lo rendono invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025 (“a decorrere da almeno tre mesi antecedenti l'attuale accertamento medico-legale”) (cfr Relazione di CTU). Invero il CTU ha dato atto che “…le patologie accertate, in quanto affezioni croniche ad evoluzione peggiorativa, si siano progressivamente aggravate, con il trascorrere del tempo, sino al punto da caratterizzare la necessità di una assistenza continua, da parte di terzi……” (cfr Relazione di CTU).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) con la stessa decorrenza.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite con riferimento alla fase di ATP vanno compensate tenuto conto del diverso esito degli accertamenti e del successivo integrarsi delle condizioni legittimanti la pretesa.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata) e della visita della Commissione medica.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1415/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal febbraio 2025; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, con la stessa decorrenza;
compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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