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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RISUCCI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio dell'avv.
PATTERI MILENA
ATTRICE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA CP_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. LOCHE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N.8 08100 NUORO presso il difensore
(nato a [...] il [...]), con il patrocinio dell'avv. RISUCCI Controparte_2
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio dell'avv. PATTERI MILENA
CONVENUTI
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1
condanna del convenuto al rilascio del terreno agricolo sito in comune di Loculi, loc. Casu Cottu, di pagina 1 di 8 circa 22.523 mq. censito nel Catasto Terreni al F. 14, part. 78, e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
La parte attrice ha dedotto di aver ricevuto in donazione da il terreno agricolo Controparte_2
sito nel comune di Loculi loc. Casu Cottu, censito in Catasto al F. 14, mapp. 78; che Controparte_2 ha usucapito il bene e l'ha donato alla signora on atto di donazione del 28.10.2019; che il fondo Pt_1
è occupato, senza alcun titolo, da;
che la procedura di mediazione ha dato esito negativo. CP_1
Con comparsa depositata l'8.11.2022 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il CP_1
rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare , a seguito della continuità del possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto per CP_1
oltre 20 anni, unico e legittimo proprietario del terreno agricolo sito in Comune di Loculi, località
“Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto terreni di detto Comune al Foglio 14, particella
78, per intervenuta usucapione;
ordinando all'Agenzia per il Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza.
Il convenuto ha dedotto di possedere il terreno in maniera esclusiva fin dal 7 agosto 1989, data del decesso del padre con cui prima conduceva l'azienda agricola;
che nel fondo coltiva CP_1
mais, erba medica e foraggio;
che il titolo dell'attrice è inidoneo a legittimare la domanda di rivendica;
che , coniuge dell'attrice, non ha posseduto il terreno. Controparte_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli intestatari dell'immobile in ragione della domanda di usucapione avanzata dal convenuto, con comparsa depositata il 4.7.2023 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto “in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad Controparte_2
accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della proroga dei termini per integrazione del contraddittorio, per effetto di avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge certamente improrogabili;
- Ancora in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della notificazione per pubblici proclami (nella denegata ed inconfigurabile ipotesi che fosse avvenuta), non essendo mai stata disposta, attese le prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., ed agli artt. 50 e 51 Disp. di Att. del c.p.c. - Sempre in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza dalla richiesta di chiamata in causa del Sig. ; - Ancora in via pregiudiziale (con espresso Controparte_2 rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza del convenuto dall'integrazione del contradditorio e, per l'effetto, dalla domanda di usucapione;
- Nuovamente in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più strenuo pagina 2 di 8 scrupolo difensivo (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la violazione dei termini per comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più rigoroso scrupolo difensivo
(con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi l'omesso deposito della/delle notifiche effettuate dal convenuto;
- In ogni caso: condannarsi , ex art. 96 c.p.c., per CP_1 CP_1 lite temeraria, indicata forfettariamente nella misura di €. 2.000,00, salvo maggiore o minore quantificazione equitativa del Giudicante”.
All'udienza del 26.3.2024 la parte convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione e di ridurla ad eccezione di usucapione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24.9.2024 la parte attrice ha concluso chiedendo “condannare il Sig. a rilasciare il terreno agricolo sito in Comune di Loculi, CP_1 località “Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 78, porz. AA, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 2, are 09, ca 00, reddito dominicale
Euro 70,16, reddito agricolo Euro 19,43, porz. AB, qualità pascolo, classe 3, superficie ha 00, are 16, ca 23, reddito dominicale Euro 0,75, reddito agricolo Euro 0,42, confinante con le particelle 355, 79, e
325, salvo altri, quale immobile occupato, dallo stesso , senza alcun titolo legale;
- CP_1
condannare , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di CP_1
€. 10.000,00, o dell'altra minore o maggiore da determinare in via equitativa;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed CP_1
I.V.A. come per legge. – in via istruttoria, solo per mera osservanza del più strenuo scrupolo difensivo,
e senza voler invertire l'onere della prova gravante su , si si reitera la richiesta di prova CP_1 per testi sulla seguente circostanza: “Vero che nell'anno 2016 il Sig. chiese al Sig. CP_14 [...]
, con riguardo al terreno avente particella 78, sito in Loculi, località “Casu Cottu”, di CP_1
contribuire alle spese di messa in sicurezza della recinzione che separa detto terreno confinante con quello dello stesso , quale richiesta a cui il Sig. rispose che il terreno è di CP_14 CP_1 mio fratello , aggiungendo poi di rivolgersi a lui?” Si indica a teste il Sig. , in CP_2 CP_14
Irgoli (NU), Via S. Giovanni n. 27”. ha concluso chiedendo “In via pregiudiziale (con Controparte_2
espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della proroga dei termini per integrazione del contraddittorio, per effetto di avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge certamente improrogabili;
- Ancora in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della notificazione per pubblici proclami pagina 3 di 8 (nella denegata ed inconfigurabile ipotesi che fosse avvenuta), non essendo mai stata disposta, attese le prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., ed agli artt. 50 e 51 Disp. di Att. del c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza dalla richiesta di chiamata in causa del Sig. ; - Ancora in via pregiudiziale (con espresso Controparte_2 rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza del convenuto dall'integrazione del contradditorio e, per l'effetto, dalla domanda di usucapione;
- Nuovamente in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più strenuo scrupolo difensivo (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la violazione dei termini per comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più rigoroso scrupolo difensivo
(con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi l'omesso deposito della/delle notifiche effettuate dal convenuto;
- In ogni caso: condannarsi , ex art. 96 c.p.c., per CP_1 CP_1 lite temeraria, indicata forfettariamente nella misura di €. 2.000,00, salvo maggiore o minore quantificazione equitativa del Giudicante. - In ogni caso: condannarsi al pagamento delle CP_1
spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
La parte convenuta ha confermato le conclusioni in atti, salva la rinuncia alla domanda riconvenzionale di usucapione da intendersi come riduzione ad eccezione di usucapione.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
.
[...] CP_12 Controparte_13
2) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere il rilascio del terreno agricolo sito in Comune di
Loculi, località “Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio
14, particella 78, non può essere accolta.
Preliminarmente va evidenziato che l'attrice, nel chiedere il rilascio dell'immobile in qualità di proprietaria, ha dedotto che il fondo è occupato senza titolo legale da . CP_1
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la pagina 4 di 8 relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass., n. 705/2013; Cass., n. 23121/2015;
Cass., n. 2612/2021; Cass., n. 18050/2023).
Nel caso di specie l'attrice non ha collegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico per giustificare la consegna del fondo al convenuto e la relazione con il bene, limitandosi a dedurre che l'immobile è occupato in assenza di titoli. Di conseguenza, alla luce dei principi giuridici esposti, l'azione dev'essere qualificata come rivendicazione e non quale azione di restituzione, come sostenuto dall'attrice nella comparsa conclusionale di replica.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che in tema di rivendicazione l'attore deve dimostrare la proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile mediante atto pubblico di donazione del 24.10.2019 da
[...]
. Quest'ultimo nell'atto negoziale ha dichiarato che il bene gli è pervenuto in virtù CP_2 dell'usucapione ventennale non accertata giudizialmente, avendone avuto il possesso per oltre vent'anni. Tuttavia l'attrice, nonostante la contestazione del convenuto sul possesso di
[...]
, non ha formulato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che il suo dante causa ha CP_2 esercitato sull'immobile un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per oltre vent'anni.
Non può assumere rilevanza, al fine di attenuare l'onere probatorio dell'attrice, la circostanza che il convenuto abbia dedotto di aver acquistato la proprietà dell'immobile per effetto dell'usucapione.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cass., n. 28865/2021). Il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Tale ipotesi non ricorre pagina 5 di 8 nel caso di specie, in quanto ha espressamente contestato il possesso e la titolarità del CP_1
diritto di proprietà in capo a . Controparte_2
Di conseguenza, in mancanza della prova del diritto di proprietà in capo all'attrice, la domanda di rilascio dev'essere respinta.
2) La domanda di volta a dichiarare la nullità della proroga dei termini per Controparte_2
integrazione del contraddittorio, per effetto dell'avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge improrogabili non può essere accolta.
Con ordinanza dell'8.1.2023 il giudice ha disposto che parte convenuta integrasse il contraddittorio nei confronti di , , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , , Parte_3 Controparte_13 Parte_4 Persona_3 ER [...]
, , ovvero dei loro eredi o aventi causa nei Per_5 Parte_5 CP_3 Persona_6
termini di legge e ha rinviato la causa all'udienza del 30.05.2023 per la verifica del contraddittorio.
Con istanza depositata il 15.2.2023 la parte convenuta ha chiesto il differimento dell'udienza a causa della difficoltà di reperire gli eredi di nata il [...], risultante deceduta, così come il ER
coniuge , nato nel 1904. Persona_7
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto o vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'art. 153, c.p.c. A tale regola è possibile derogare solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello concesso in un primo tempo) si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass., n.
637/2007; Cass., n. 6892/2016; Cass., n. 28298/2021).
Nel caso di specie la convenuta ha presentato l'istanza anteriormente alla scadenza del termine concesso con l'ordinanza dell'8.2.2023, allegando di non essere a conoscenza né dell'identità degli eredi di , né della loro residenza;
al fine di dimostrare la difficoltà di individuare gli eredi ER
ha depositato, oltre al certificato storico di famiglia, una notifica per pubblici proclami CP_1
nei confronti di , coerede di a sua volta erede di nata Controparte_15 Persona_8 ER
pagina 6 di 8 a Loculi il 15.11.2016. Alla luce di tale documentazione, considerato che nel certificato storico di famiglia di non sono indicati ulteriori eredi e in altri giudizi è stata autorizzata la notifica ER
per pubblici proclami nei confronti degli eredi di , deve ritenersi dimostrato che il ER convenuto fosse nell'impossibilità, per causa a lui non imputabile, di identificare e di conoscere la residenza di tali soggetti. Di conseguenza, non può ritenersi illegittima l'assegnazione di un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.
Va accolta invece la domanda di volta a dichiarare il convenuto decaduto Controparte_2 dall'integrazione del contraddittorio per la mancata notifica nei confronti di tutti i litisconsorti successivamente alla concessione del nuovo termine: come risulta dall'atto di integrazione del contraddittorio depositato soltanto con la memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il convenuto ha notificato l'atto a , , agli eredi di (indicati come Controparte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
, ), a agli CP_16 CP_17 Controparte_2 CP_18 CP_1 Parte_2
eredi di (indicati come , Parte_3 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, a , a , all'erede di (indicata CP_12 Controparte_13 Parte_4 Persona_3
come , agli eredi di (indicati come , CP_19 Persona_5 Controparte_3 CP_4
, , ), agli eredi di CP_20 Parte_6 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
(indicati come e ), agli eredi di (indicati come CP_3 CP_24 Persona_9 Persona_6
, , , , , CP_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29 CP_5
, nonché a e a Controparte_30 CP_6 CP_7 CP_8 CP_31 [...]
. CP_32
Non sono stati citati, invece, né , né gli eredi di , in quanto Parte_5 ER Per_8
, indicato come erede di , è risultato deceduto.
[...] ER
Secondo ciò che dispone l'art. 307 3° comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Stante l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, pertanto, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di usucapione avanzata da
. CP_1
pagina 7 di 8 3) Considerata la soccombenza reciproca non possono essere accolte le domande avanzate dalla parte attrice e da volte ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. CP_1
96, c.p.c. (v. Cass., n. 15232/2024).
Non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria avanzata da per “la Controparte_2 temerarietà della domanda di usucapione, quale richiesta utilizzata “strumentalmente” e
“maldestramente”, per osteggiare la fondatezza della domanda attorea” in quanto non risultano allegati, né dimostrati, elementi idonei a ritenere che il convenuto abbia agito con malafede o colpa grave.
4) Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vanno interamente compensate nel rapporto tra e , stante la non adesione del convenuto alla richiesta di estinzione per la Parte_1 CP_1
mancata integrazione del contraddittorio (v. memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.).
Per gli stessi motivi il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e della non complessità della lite, segue il principio di soccombenza nel rapporto tra
[...]
e . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2) dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di usucapione avanzata da
; CP_1
3) condanna a corrispondere a favore di le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 759/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RISUCCI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio dell'avv.
PATTERI MILENA
ATTRICE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA CP_1 C.F._2 FRANCESCO e dell'avv. LOCHE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII N.8 08100 NUORO presso il difensore
(nato a [...] il [...]), con il patrocinio dell'avv. RISUCCI Controparte_2
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA DEFFENU 45 NUORO presso lo studio dell'avv. PATTERI MILENA
CONVENUTI
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1
condanna del convenuto al rilascio del terreno agricolo sito in comune di Loculi, loc. Casu Cottu, di pagina 1 di 8 circa 22.523 mq. censito nel Catasto Terreni al F. 14, part. 78, e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
La parte attrice ha dedotto di aver ricevuto in donazione da il terreno agricolo Controparte_2
sito nel comune di Loculi loc. Casu Cottu, censito in Catasto al F. 14, mapp. 78; che Controparte_2 ha usucapito il bene e l'ha donato alla signora on atto di donazione del 28.10.2019; che il fondo Pt_1
è occupato, senza alcun titolo, da;
che la procedura di mediazione ha dato esito negativo. CP_1
Con comparsa depositata l'8.11.2022 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il CP_1
rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare , a seguito della continuità del possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto per CP_1
oltre 20 anni, unico e legittimo proprietario del terreno agricolo sito in Comune di Loculi, località
“Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto terreni di detto Comune al Foglio 14, particella
78, per intervenuta usucapione;
ordinando all'Agenzia per il Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza.
Il convenuto ha dedotto di possedere il terreno in maniera esclusiva fin dal 7 agosto 1989, data del decesso del padre con cui prima conduceva l'azienda agricola;
che nel fondo coltiva CP_1
mais, erba medica e foraggio;
che il titolo dell'attrice è inidoneo a legittimare la domanda di rivendica;
che , coniuge dell'attrice, non ha posseduto il terreno. Controparte_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli intestatari dell'immobile in ragione della domanda di usucapione avanzata dal convenuto, con comparsa depositata il 4.7.2023 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto “in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad Controparte_2
accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della proroga dei termini per integrazione del contraddittorio, per effetto di avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge certamente improrogabili;
- Ancora in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della notificazione per pubblici proclami (nella denegata ed inconfigurabile ipotesi che fosse avvenuta), non essendo mai stata disposta, attese le prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., ed agli artt. 50 e 51 Disp. di Att. del c.p.c. - Sempre in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza dalla richiesta di chiamata in causa del Sig. ; - Ancora in via pregiudiziale (con espresso Controparte_2 rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza del convenuto dall'integrazione del contradditorio e, per l'effetto, dalla domanda di usucapione;
- Nuovamente in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più strenuo pagina 2 di 8 scrupolo difensivo (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la violazione dei termini per comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più rigoroso scrupolo difensivo
(con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi l'omesso deposito della/delle notifiche effettuate dal convenuto;
- In ogni caso: condannarsi , ex art. 96 c.p.c., per CP_1 CP_1 lite temeraria, indicata forfettariamente nella misura di €. 2.000,00, salvo maggiore o minore quantificazione equitativa del Giudicante”.
All'udienza del 26.3.2024 la parte convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione e di ridurla ad eccezione di usucapione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24.9.2024 la parte attrice ha concluso chiedendo “condannare il Sig. a rilasciare il terreno agricolo sito in Comune di Loculi, CP_1 località “Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 78, porz. AA, qualità seminativo, classe 1, superficie ha 2, are 09, ca 00, reddito dominicale
Euro 70,16, reddito agricolo Euro 19,43, porz. AB, qualità pascolo, classe 3, superficie ha 00, are 16, ca 23, reddito dominicale Euro 0,75, reddito agricolo Euro 0,42, confinante con le particelle 355, 79, e
325, salvo altri, quale immobile occupato, dallo stesso , senza alcun titolo legale;
- CP_1
condannare , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di CP_1
€. 10.000,00, o dell'altra minore o maggiore da determinare in via equitativa;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed CP_1
I.V.A. come per legge. – in via istruttoria, solo per mera osservanza del più strenuo scrupolo difensivo,
e senza voler invertire l'onere della prova gravante su , si si reitera la richiesta di prova CP_1 per testi sulla seguente circostanza: “Vero che nell'anno 2016 il Sig. chiese al Sig. CP_14 [...]
, con riguardo al terreno avente particella 78, sito in Loculi, località “Casu Cottu”, di CP_1
contribuire alle spese di messa in sicurezza della recinzione che separa detto terreno confinante con quello dello stesso , quale richiesta a cui il Sig. rispose che il terreno è di CP_14 CP_1 mio fratello , aggiungendo poi di rivolgersi a lui?” Si indica a teste il Sig. , in CP_2 CP_14
Irgoli (NU), Via S. Giovanni n. 27”. ha concluso chiedendo “In via pregiudiziale (con Controparte_2
espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della proroga dei termini per integrazione del contraddittorio, per effetto di avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge certamente improrogabili;
- Ancora in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la nullità della notificazione per pubblici proclami pagina 3 di 8 (nella denegata ed inconfigurabile ipotesi che fosse avvenuta), non essendo mai stata disposta, attese le prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., ed agli artt. 50 e 51 Disp. di Att. del c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza dalla richiesta di chiamata in causa del Sig. ; - Ancora in via pregiudiziale (con espresso Controparte_2 rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la decadenza del convenuto dall'integrazione del contradditorio e, per l'effetto, dalla domanda di usucapione;
- Nuovamente in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più strenuo scrupolo difensivo (con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi la violazione dei termini per comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - Sempre in via pregiudiziale, estremamente gradata e comunque assolutamente subordinata, solo per mera osservanza del più rigoroso scrupolo difensivo
(con espresso rifiuto ad accettare il contraddittorio): dichiararsi l'omesso deposito della/delle notifiche effettuate dal convenuto;
- In ogni caso: condannarsi , ex art. 96 c.p.c., per CP_1 CP_1 lite temeraria, indicata forfettariamente nella misura di €. 2.000,00, salvo maggiore o minore quantificazione equitativa del Giudicante. - In ogni caso: condannarsi al pagamento delle CP_1
spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
La parte convenuta ha confermato le conclusioni in atti, salva la rinuncia alla domanda riconvenzionale di usucapione da intendersi come riduzione ad eccezione di usucapione.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
.
[...] CP_12 Controparte_13
2) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere il rilascio del terreno agricolo sito in Comune di
Loculi, località “Casu Cottu” di circa 22.523 mq, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio
14, particella 78, non può essere accolta.
Preliminarmente va evidenziato che l'attrice, nel chiedere il rilascio dell'immobile in qualità di proprietaria, ha dedotto che il fondo è occupato senza titolo legale da . CP_1
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la pagina 4 di 8 relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (Cass., n. 705/2013; Cass., n. 23121/2015;
Cass., n. 2612/2021; Cass., n. 18050/2023).
Nel caso di specie l'attrice non ha collegato la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico per giustificare la consegna del fondo al convenuto e la relazione con il bene, limitandosi a dedurre che l'immobile è occupato in assenza di titoli. Di conseguenza, alla luce dei principi giuridici esposti, l'azione dev'essere qualificata come rivendicazione e non quale azione di restituzione, come sostenuto dall'attrice nella comparsa conclusionale di replica.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che in tema di rivendicazione l'attore deve dimostrare la proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile mediante atto pubblico di donazione del 24.10.2019 da
[...]
. Quest'ultimo nell'atto negoziale ha dichiarato che il bene gli è pervenuto in virtù CP_2 dell'usucapione ventennale non accertata giudizialmente, avendone avuto il possesso per oltre vent'anni. Tuttavia l'attrice, nonostante la contestazione del convenuto sul possesso di
[...]
, non ha formulato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che il suo dante causa ha CP_2 esercitato sull'immobile un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per oltre vent'anni.
Non può assumere rilevanza, al fine di attenuare l'onere probatorio dell'attrice, la circostanza che il convenuto abbia dedotto di aver acquistato la proprietà dell'immobile per effetto dell'usucapione.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cass., n. 28865/2021). Il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, anche implicitamente, o non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Tale ipotesi non ricorre pagina 5 di 8 nel caso di specie, in quanto ha espressamente contestato il possesso e la titolarità del CP_1
diritto di proprietà in capo a . Controparte_2
Di conseguenza, in mancanza della prova del diritto di proprietà in capo all'attrice, la domanda di rilascio dev'essere respinta.
2) La domanda di volta a dichiarare la nullità della proroga dei termini per Controparte_2
integrazione del contraddittorio, per effetto dell'avvenuto differimento dell'udienza dal 30/05/2023 all'11/07/2023, su istanza di parte, con la precisa finalità di effettuarsi le notifiche ai litisconsorti, e con ciò prorogare termini per legge improrogabili non può essere accolta.
Con ordinanza dell'8.1.2023 il giudice ha disposto che parte convenuta integrasse il contraddittorio nei confronti di , , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_2
, , , , Parte_3 Controparte_13 Parte_4 Persona_3 ER [...]
, , ovvero dei loro eredi o aventi causa nei Per_5 Parte_5 CP_3 Persona_6
termini di legge e ha rinviato la causa all'udienza del 30.05.2023 per la verifica del contraddittorio.
Con istanza depositata il 15.2.2023 la parte convenuta ha chiesto il differimento dell'udienza a causa della difficoltà di reperire gli eredi di nata il [...], risultante deceduta, così come il ER
coniuge , nato nel 1904. Persona_7
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto o vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'art. 153, c.p.c. A tale regola è possibile derogare solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello concesso in un primo tempo) si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass., n.
637/2007; Cass., n. 6892/2016; Cass., n. 28298/2021).
Nel caso di specie la convenuta ha presentato l'istanza anteriormente alla scadenza del termine concesso con l'ordinanza dell'8.2.2023, allegando di non essere a conoscenza né dell'identità degli eredi di , né della loro residenza;
al fine di dimostrare la difficoltà di individuare gli eredi ER
ha depositato, oltre al certificato storico di famiglia, una notifica per pubblici proclami CP_1
nei confronti di , coerede di a sua volta erede di nata Controparte_15 Persona_8 ER
pagina 6 di 8 a Loculi il 15.11.2016. Alla luce di tale documentazione, considerato che nel certificato storico di famiglia di non sono indicati ulteriori eredi e in altri giudizi è stata autorizzata la notifica ER
per pubblici proclami nei confronti degli eredi di , deve ritenersi dimostrato che il ER convenuto fosse nell'impossibilità, per causa a lui non imputabile, di identificare e di conoscere la residenza di tali soggetti. Di conseguenza, non può ritenersi illegittima l'assegnazione di un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.
Va accolta invece la domanda di volta a dichiarare il convenuto decaduto Controparte_2 dall'integrazione del contraddittorio per la mancata notifica nei confronti di tutti i litisconsorti successivamente alla concessione del nuovo termine: come risulta dall'atto di integrazione del contraddittorio depositato soltanto con la memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il convenuto ha notificato l'atto a , , agli eredi di (indicati come Controparte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
, ), a agli CP_16 CP_17 Controparte_2 CP_18 CP_1 Parte_2
eredi di (indicati come , Parte_3 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, a , a , all'erede di (indicata CP_12 Controparte_13 Parte_4 Persona_3
come , agli eredi di (indicati come , CP_19 Persona_5 Controparte_3 CP_4
, , ), agli eredi di CP_20 Parte_6 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
(indicati come e ), agli eredi di (indicati come CP_3 CP_24 Persona_9 Persona_6
, , , , , CP_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29 CP_5
, nonché a e a Controparte_30 CP_6 CP_7 CP_8 CP_31 [...]
. CP_32
Non sono stati citati, invece, né , né gli eredi di , in quanto Parte_5 ER Per_8
, indicato come erede di , è risultato deceduto.
[...] ER
Secondo ciò che dispone l'art. 307 3° comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Stante l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, pertanto, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di usucapione avanzata da
. CP_1
pagina 7 di 8 3) Considerata la soccombenza reciproca non possono essere accolte le domande avanzate dalla parte attrice e da volte ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. CP_1
96, c.p.c. (v. Cass., n. 15232/2024).
Non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria avanzata da per “la Controparte_2 temerarietà della domanda di usucapione, quale richiesta utilizzata “strumentalmente” e
“maldestramente”, per osteggiare la fondatezza della domanda attorea” in quanto non risultano allegati, né dimostrati, elementi idonei a ritenere che il convenuto abbia agito con malafede o colpa grave.
4) Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vanno interamente compensate nel rapporto tra e , stante la non adesione del convenuto alla richiesta di estinzione per la Parte_1 CP_1
mancata integrazione del contraddittorio (v. memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.).
Per gli stessi motivi il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e della non complessità della lite, segue il principio di soccombenza nel rapporto tra
[...]
e . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2) dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di usucapione avanzata da
; CP_1
3) condanna a corrispondere a favore di le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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