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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 407/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 17.03.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASALINO GILBERTO e dall'Avv. MICHAEL GISONDA, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
-Attore/Parte Attrice-
CONTRO
c.f. , in persona della sua legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUPO PIERFRANCESCO, giusta procura speciale conferita ex art. 83 3° comma c.p.c. su foglio separato, ma materialmente unito in calce all'atto di costituzione
-Convenuto/Parte Convenuta-
NONCHE' CONTRO Cont C.F. ) ( ”), in persona del suo direttore generale e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Righetti, Daniela Girelli e Giorgio Righetti del foro di Genova, giusta procura speciale alle liti debitamente autenticata in data 03.04.2023 a rogito Notaio di Lille (Francia) (cfr. doc. A Persona_1 costituzione)
-Altro Convenuto/Parte Convenuta-
- Attore nel procedimento 5901/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che nel presente giudizio sono riuniti due procedimenti.
Si ritiene che le domande del e della , anche se riunite, debbano essere Parte_1 CP_3 trattate disgiuntamente, essendo la domanda della posta in via autonoma e non come CP_3 eccezione alla pretesa del , come si chiarirà in seguito. Parte_1
Giudizio NRG 407/2023
1 Con atto di citazione depositato in data 21.01.2023, il sig. , conveniva in
Parte_1 giudizio la società e la società chiedendo Controparte_1 Controparte_2 espressamente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voler con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: A) in via principale – previo accertamento di tutti i difetti attualmente esistenti sulla imbarcazione da diporto RI 285LX oggetto del contratto di CP_4 acquisto del 09.02.2021 fra il Sig. e la “ , in persona del
Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, e, quindi, previa declaratoria di non conformità della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX al contratto di vendita del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la “ , in persona del suo legale rappresentante pro
Parte_1 Controparte_1 tempore – pronunciare - ex art. 130, settimo comma, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice consumo) - la risoluzione sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la
Parte_1
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che del contratto di Controparte_1 leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021 dal Sig. Parte_1 con la “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
B) per
[...] Controparte_2
l'effetto condannare sia la “ , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che la “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido fra loro, alla restituzione in favore del Sig. del 1° anticipo di € 80.640,00= Parte_1 versato quale primo canone per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX in forza del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la “ Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre interessi legali e danno da CP_1 svalutazione monetaria dal giorno dell'effettuato versamento sino all'effettivo soddisfo;
C) sempre per l'effetto condannare la “ , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione in favore del Sig. di tutte le rate mensili - ciascuna delle Parte_1 quali dell'importo di € 1.175,12 - relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX e che risulteranno essere state versate medio tempore dal medesimo
[...] in favore della “ , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_2 tempore, in forza sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 che del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del versamento delle singole rate già corrisposte sino all'effettivo soddisfo;
D) dichiarare non più obbligato il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 Cont
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle rate a scadere CP_2 relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX e ciò in forza sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 che del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021; E) condannare la “ , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. liquidando tale danno in € 80.000,00= o in quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore ex art. 1226 c.c., somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo;
F) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Rappresentava di aver sottoscritto in data 09.02.2021 con la un contratto di Controparte_1 acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX, il cui prezzo convenuto per l'acquisto ammontava ad € 196.722,00, oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 240.000,00 (cfr. allegato proposta irrevocabile d'ordine per imbarcazione del 9.02.21 citazione).
Sul punto, aggiungeva che il pagamento del prezzo d'acquisto della predetta imbarcazione era stato così disposto: a) valore concordato dell'imbarcazione usata proposta in ritiro (NATANTE A GOBBI 31 ANNO 1992) € 60.000,00; b) versamento del deposito ai sensi e per gli effetti Per_2 dell'art. 1 delle Condizioni Generali d'Acquisto € 20.640,00, mentre saldo da versare alla comunicazione di avviso di ” ai ammontava ad € 159.360,00 (cfr. Parte_2 Controparte_5 allegato proposta irrevocabile d'ordine per imbarcazione del 9.02.21 citazione).
2 Evidenziava, altresì, che a seguito della stipula del suindicato contratto di acquisto, in data 29.07.2021, aveva sottoscritto con la un contratto di leasing con opzione di riscatto CP_2 recante n. BL01895580, il cui corrispettivo totale della locazione, rilevava, era pari ad € 240.480,16=, oltre ad IVA ai sensi di legge, e non invece ad € 159.360,00 “come avrebbe dovuto essere in forza del contratto di acquisto stipulato in data 09.02.2021 avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX”(cfr. allegato accordo di finanziamento del 18.02.21 citazione). CP_2
Osservava, infine, che in forza di tale contratto stava versando mensilmente la somma di € 1.175,12, I.V.A. inclusa ed ancora che la predetta imbarcazione gli era stata consegnata in data 12.10.2021, accompagnata da garanzia legale a partire proprio da tale data.
L'attore deduceva, inoltre, che a partire dal luglio 2022 aveva inviato diverse segnalazioni a mezzo pec (cfr. pec allegate alla citazione) alla “ , riguardo ad una serie di parti Controparte_1 difettose, evidenti e documentati difetti di allestimento, vizi estetici, guasti, tali da rendere la imbarcazione de quo inidonea all'uso abituale cui era destinata e non conforme al contratto ai sensi dell'art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005.
Pertanto, in qualità di consumatore, nell'odierno giudizio, chiedeva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 130, settimo comma, D.Lgs 206/05, la risoluzione, previo accertamento di tutti i difetti esistenti sulla imbarcazione, sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato con la ed avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX, che Controparte_1 del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021 con la al momento che “la riparazione del guasto e/o difetto di conformità risulta Controparte_2 essere eccessivamente onerosa”, ed ancora, la restituzione del primo canone versato per l'acquisto della imbarcazione da diporto nonché di tutte le successive rate mensili, ciascuna delle quali dell'importo di € 1.175,12, relative ai canoni per l'acquisto della predetta imbarcazione e il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
Si costituiva in giudizio in data 21.04.2023 la contestando tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, prodotto e concluso, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto.
In via preliminare deduceva:
- l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione, per aver inviato pec di notifica dell'atto introduttivo del giudizio de quo, presso lo studio legale “Righetti”, privo della minima rappresentanza a carattere processuale, a cui, infatti, non era mai stata conferita alcuna rappresentanza generale di natura sostanziale della società convenuta ma soltanto una procura speciale limitatamente alla possibilità per le autorità marittime o della navigazione interna di rivolgersi al predetto rappresentante speciale soltanto in caso di comunicazioni relative alle unità iscritte battenti la bandiera italiana;
-l'inapplicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, costituito da un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto l'utilizzo di un'imbarcazione di ingente valore che “esclude certamente l'applicazione del regime di tutela dedicato ai consumatori”, in virtù dell'art. 122 del TUB;
-l'assoluta inconferenza e/o infondatezza delle domande formulate nei propri riguardi, atteso che, sosteneva, la disposizione di legge da lui richiamata ovvero il comma 7 dell'art. 130 D.Lgs. 205/2005, attiene al contratto di compravendita e non al contratto di leasing. Aggiungeva che l'attore risultava gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, dal momento che la clausola B della Sezione I delle Condizioni Generali del contratto in questione (cfr. allegato n. 2 comparsa), dettava una chiara e dettagliata regolamentazione delle obbligazioni del Conduttore in caso di sua richiesta di risoluzione del contratto di compravendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing, ovvero: “Garanzie
- Risoluzione della compravendita - Mandato ad agire. Nello scegliere e nell'ordinare al venditore il bene oggetto di leasing, il Conduttore ha agito per suo conto e per conto del Locatore senza la partecipazione di quest'ultimo. In virtù di ciò, il Conduttore ha un obbligo di risultato nei confronti
3 del Locatore per quanto riguarda sia lo stato e le prestazioni del bene sia la consegna di un bene conforme. Pertanto: - È fatto divieto al Conduttore di agire nei confronti del Locatore per inadempimenti del venditore o per vizi del bene che dovessero inficiarne il funzionamento o il rendimento. - Il Conduttore si fa carico delle conseguenze finanziarie di ogni controversia vertente su vizi del bene, comprese quelle susseguenti a contestazioni di terzi. L'insorgenza di tali controversie non ha alcuna incidenza sull'obbligo del Conduttore di assolvere gli oneri finanziari o non finanziari del presente contratto. Il Conduttore è responsabile in solido con il venditore di tutte le somme eventualmente dovute da quest'ultimo al Locatore, segnatamente in caso di risoluzione della compravendita. In quest'ultimo caso, il Conduttore garantisce al Locatore il pagamento di una somma almeno pari al prezzo del bene, maggiorata di interessi al tasso legale calcolati a decorrere dal pagamento eseguito dal Locatore a favore del venditore. Come corrispettivo degli impegni e delle garanzie assunte, viene stabilito che le garanzie tecniche afferenti al bene sono trasferite dal Locatore al Conduttore che potrà agire direttamente contro il venditore. - Il Locatore dovrà essere chiamato in causa dal Conduttore in tutti i procedimenti volti a ottenere un risarcimento o indennizzo per inadempimenti del venditore relativi alla consegna o a vizi del bene. Il Conduttore provvederà a destinare gli eventuali risarcimenti o indennizzi in modo tale da garantire al Locatore il corretto adempimento delle obbligazioni scadute o a scadere del presente contratto. - A tale scopo, il Conduttore delega il venditore a pagare nelle mani del Locatore tutte le somme che il primo dovesse essere condannato a versare. - L'azione diretta a far risolvere il contratto di compravendita potrà essere intentata dal Conduttore esclusivamente in qualità di mandatario del Locatore, nonché per conto di quest'ultimo. Il Locatore si impegna a restituire al Conduttore l'eventuale eccedenza delle somme percepite dal venditore rispetto a quelle dovute dal Conduttore in pendenza del presente contratto o della sua risoluzione. Il Conduttore manleva e tiene indenne il Locatore da ogni azione del venditore. Tutte le spese, le imposte e gli onorari, anche inerenti alla risoluzione del contratto, sono regolate secondo l'art. F.”. Ed ancora osservava che l'attore, nella denegata ipotesi venisse considerato consumatore, aveva comunque violato l'art.
3-3 della Sezione II delle surrichiamate Condizioni Generali del Contratto di Leasing, il quale stabilisce: “Inadempimento del Venditore. Nel caso d'inadempimento da parte del venditore dell'unità da diporto il Conduttore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del venditore, ha la facoltà di chiedere la risoluzione del presente contratto, laddove con riferimento al contratto di fornitura l'inadempimento del Venditore non sia di scarsa importanza. Ricevuta la relativa richiesta, il Locatore, riscontrato il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile, provvederà a porre in essere tutte le attività previste dalla legge ivi incluse quelle di cui all'art. 125-quinquies del TUB”.
Evidenziava, altresì, che nel verbale di consegna-ricevimento e collaudo datato Taranto 06.08.2021 (ns. prod. n. 8), il sig. aveva dichiarato “di aver ritirato l'imbarcazione, di averla Parte_1 esaminata, controllata e collaudata insieme al venditore per quanto riguarda sia la sua struttura che il suo funzionamento, trovandola assente da vizi, in ottimo stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine d'acquisto … Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1587 del codice civile ed in piena adesione a quanto stabilito nel contratto di leasing suddetto, il Conduttore dichiara di accettare definitivamente ed incondizionatamente l'imbarcazione e di non aver alcuna eccezione e/o riserva da sollevare. Il Conduttore prende atto, liberando dai relativi oneri il Locatore, che il Venditore presterà, dalla data di consegna, direttamente a lui Conduttore, le garanzie normalmente stabilite dalla Casa Costruttrice”.
Rilevava ad ogni modo che la richiesta dell'attore relativa alla restituzione sia dell'anticipo di € 80.640,00 versato quale primo canone che degli ulteriori canoni di locazione versati, non era accoglibile, atteso che la clausola 4 della Sezione II delle Condizioni Generali del contratto di leasing stabiliva chiaramente che “In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al Locatore resteranno acquisiti a titolo d'indennizzo per l'intero loro ammontare tutti i canoni già scaduti e pagati, gli interessi ed ogni altra somma a qualunque titolo corrisposta”.
4 In riferimento alla quantificazione del corrispettivo della locazione finanziaria, chiariva che il contratto di leasing aveva una durata di 180 mesi (ossia 15 anni) ed era stato pattuito un tasso fisso d'interesse annuo del 4% e che “è del tutto normale che la differenza fra il prezzo d'acquisto dell'imbarcazione dal venditore e suo il costo finale per il Conduttore sia rappresentata CP_1 proprio dagli interessi da corrispondersi alla società esponente, quale Finanziatore-Locatore del detto bene (come evidenziato negli allegati nn. 9 e 10 comparsa).
In via riconvenzionale, la chiedeva la risoluzione del contratto di leasing per Controparte_2 inadempimento dell'attore e sua conseguente condanna alla restituzione dell'imbarcazione nonché al risarcimento dei danni, proponendo contestualmente istanza per la concessione, ai sensi dell'art. 186- ter c.p.c., di ordinanza provvisoriamente esecutiva d'ingiunzione di consegna dell'imbarcazione.
In data 16.05.2023 si costituiva la società chiedendo espressamente: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: - preliminarmente, accertato che il sig. , in quanto privo di alcuna titolarità attiva nel rapporto contrattuale dedotto, Parte_1 non può ritenersi legittimato a proporre domanda di risoluzione del contratto di acquisto così come invocata, rigettarla;
- subordinatamente, accertato che i vizi denunziati non sono tali, e comunque non sono riconducibili al venditore, dichiarare la domanda di risoluzione infondata, e quindi rigettarla;
- rigettare per l'effetto l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni;
- porre a carico del sig. il pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Eccepiva, in primo luogo, che il contratto del 09.02.2021 del quale si richiedeva la risoluzione non era un contratto di vendita né poteva essere qualificato come tale, atteso che sostanzialmente era una
“Proposta Irrevocabile d'Ordine per imbarcazione ed accessori, con il quale l'attore conferiva, per sé o per persona da nominare, l'ordine di fornitura della imbarcazione Ranieri Next 285 LX, alle condizioni ivi specificate. In particolare, osservava che solo successivamente alla comunicazione della designazione dell'acquirente dell'imbarcazione, nella persona della la CP_2 CP_1 rovvide a stipulare il contratto di vendita in favore di quest'ultima, con atto rogato nella forma
[...] di dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 10 co. 2 del D.M. n. 146/2008 (cfr. all. n.2 comparsa).
Pertanto, constatava che “l'effettivo ed unico contratto di vendita dell'imbarcazione di che trattasi è quello stipulato tra la venditrice e la e l'attore, quindi non poteva ritenersi il CP_2 proprietario dell'imbarcazione e tantomeno poteva essere considerato consumatore, dato che la specifica qualità del bene oggetto di giudizio, che “per la rilevanza dei costi sia di acquisto che di gestione si presta ad un consumo limitato ad una ristretta fascia di acquirenti particolarmente esperti del settore e, dunque difficilmente annoverabili fra quelli che il codice del consumo”.
Contestava, altresì, la presenza e la consistenza dei vizi dell'imbarcazione così come dedotti dall'attore. A riguardo deduceva che si trattava sostanzialmente “di vizi tutti ascrivibili ad un non corretto utilizzo dell'imbarcazione, e comunque ad una insufficiente, se non proprio nulla, manutenzione ordinaria da parte dell'utilizzatore, e quindi facilmente risolvibili”.
All'udienza civile del 26.06.2023 parte attrice si riportava al contenuto del proprio atto introduttivo di cui chiedeva l'integrale accoglimento e deduceva che la costituzione della Controparte_2 era avvenuta in data 21.04.2023 quindi 19 giorni prima dell'udienza di comparizione e pertanto chiedeva che venisse dichiarata inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale da parte della;
parte convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni Controparte_2 CP_2 rassegnate in comparsa anche con riferimento alla domanda riconvenzionale e chiedeva ai sensi dell'art 186 ter cpc che venisse concessa ordinanza provvisoriamente esecutiva di ingiunzione di consegna dell'imbarcazione; parte convenuta, , riportandosi ai propri scritti, Controparte_6 chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni per deliberare sulle pregiudiziali sollevate anche dalla altra parte convenuta, in virtù dell'art. dall'art. 187 cpc.
Con ordinanza del 21.09.2023, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta in primo luogo valida la instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di si rilevava la tardiva proposizione CP_7
5 della domanda riconvenzionale e si rigettava la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta come da motivazione che qui si richiama. CP_7
All'esito della trattazione ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 08.05.2024, preso atto della richiesta di differimento dell'udienza presentata da parte convenuta poiché pendeva CP_3 innanzi a questo Giudice altro procedimento connesso ex art. 33 e 40 c.p.c. n. 5901/2023; ritenuta per ragioni di economia processuale meritevole di accoglimento la istanza, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti e la necessità di disporre la riunione, rinviava all'udienza del 16.09.2024 per la comparizione delle parti al fine di disporre la riunione con il procedimento n. 5901/2023 e di tentare la conciliazione della complessiva controversia ex art. 185 c.p.c.
All'udienza civile del 16.09.2024, dinanzi a tutte le parti presenti, questo Giudice, vista la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio n. 5901/2023 riuniva il procedimento suindicato al presente. Con ordinanza del 11.12.2024, si rigettavano le richieste istruttorie formulate dalle parti, si ammettevano i documenti prodotti, riservandosi di valutarne la rilevanza e si rigettava la istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da . Si fissava, dunque, udienza per la precisazione CP_8 delle conclusioni.
In tale sede, precisava le seguenti CONCLUSIONI: (I) Con riguardo alla causa CP_2 principale R.G. n. 407/2023. "Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectis, per i motivi esposti ed illustrati in tutti i propri precedenti scritti difensivi: (1) in via pregiudiziale, dichiarare la inesistenza o, in subordine, la nullità della notificazione dell'atto di citazione avversario;
(2) in via subordinata, nel merito: (a) accertare e dichiarare la non applicabilità alla fattispecie di cui è causa della normativa del Codice del Consumo invocata dall'attore; (b) accertare e dichiarare che i vizi lamentati dall'attore non integrano i presupposti di un grave inadempimento tale da giustificare una richiesta di risoluzione del contratto di leasing, oltre che del contratto di compravendita dell'imbarcazione di cui è causa;
(c) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inconferenza delle domande e pretese formulate dall'attore nei riguardi di e pertanto respingerle CP_2 integralmente in quanto completamente infondate sia in fatto che in diritto o comunque non provate né nell'an né nel quantum. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)” e chiedeva rinnovo dell'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. non accolta in corso di causa;
con riguardo al Parte_1 procedimento riunito R.G. n. 5901/2023 chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectis, per i motivi esposti ed illustrati nel proprio ricorso ex art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing de quo per il grave inadempimento del sig. Parte_1 e pertanto condannare lo stesso sig. da un lato, all'immediata restituzione Parte_1 Cont dell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria, ma di proprietà della - CP_2 yacht a motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo CP_5 ITRNIN8048G121, battente bandiera italiana - e, dall'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, prodotto sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)”.
La convenuta invece, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come meglio Controparte_1 precisate nella nota depositata nel fascicolo telematico in data 10.02.2025 ove chiedeva: in via preliminare e principale accertare che il sig. nella fattispecie oggetto del presente Parte_1 giudizio è privo di alcuna legittimazione attiva ad invocare la proposta risoluzione del contratto, e
6 conseguentemente rigettare le domande tutte da lui formulate nei confronti della Controparte_1 con le quali ha richiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dei canoni anticipati;
- in
[...] via subordinata, accertato che i vizi denunziati sono non provati, inesistenti, e comunque non riconducibili alla parte venditrice, rigettare la domanda risarcitoria;
- in via istruttoria, ammettere ove necessario i mezzi di prova articolati.
L'attore si riportava ai propri scritti e ai propri atti, nonché ai propri scritti d'udienza ed insisteva per l'accoglimento della ammissione della CTU tecnica, impugnando e contestando ogni avverso dedotto.
Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di conclusionali e 20 per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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NRG 5901/2023
In data 29.09.23, la depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedendo Controparte_2 espressamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, (a) previa concessione, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., nei confronti del Sig. di ordinanza d'ingiunzione di consegna dell'imbarcazione a Parte_1 motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo ITRNIN8048G121, CP_5 battente bandiera italiana, di proprietà della munendola della provvisoria Controparte_2 esecutorietà, e (b) previa riunione ex artt. 33, 40 e 274 c.p.c., del presente giudizio con altro continente o connesso giudizio pendente sempre davanti al Tribunale di Taranto (Prima Sezione – G.I. dott.ssa ER RO - R.G. n. 407/2023) pendente fra l'odierno convenuto Sig. Parte_1
, l'odierna ricorrente e la veditrice -
[...] Controparte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing de quo per il grave inadempimento del sig. e condannare lo stesso sig. da un lato, all'immediata Parte_1 Parte_1 restituzione dell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria ma di proprietà della
[...]
- yacht a motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di CP_2 CP_5 scafo ITRNIN8048G121, battente bandiera italiana - e, dall'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, che si produce sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge). Salvis juribus”.
Con decreto del 04.12.2023, questo Giudice fissava l'udienza del 19.02.2024, disponendo la trattazione scritta, per la comparizione delle parti, assegnando alla parte ricorrente termine sino al 05.01.2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte invitava parte resistente a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 281 decies c.p.c. ovvero dieci giorni prima della data di udienza.
Con ordinanza del 16.2.2024, questo Giudice, vista l'istanza di rimessione in termini presentata dalla n data 13.2.2024, al fine di rinnovare la notificazione del ricorso al sig. Controparte_2 [...]
disponeva provvedersi all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19.02.2024. Parte_1
7 Con ordinanza del 8.5.2024, il Giudice rimetteva in termini la parte ricorrente per la notifica del ricorso e dello stesso provvedimento a parte resistente e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.09.2024 secondo i termini prescritti dall'art. 281 undecies c.p.c.; riservava di disporre la effettiva riunione del fascicolo a quello n. 407/2023 all'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza civile del 16.09.2024, dinanzi a tutte le parti presenti, questo Giudice, vista la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio n. 5901/2023 riuniva il procedimento suindicato al n. 407/2023.
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Sulla domanda di risoluzione del contratto del 9.2.2021 proposta da nel Parte_1 giudizio 407/2023 NRG e sulle domande di risarcimento del danno
In rito, sulla richiesta di parte di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di CP_3 citazione, si richiama quanto argomentato nella ordinanza del 21.9.2023, rigettando la reiterata richiesta.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento, per diversi ordini di ragioni.
In via preliminare, occorre esaminare e qualificare i rapporti contrattuali tra le parti, per come evincibili dai documenti in atti e secondo i canoni ermeneutici individuati dal legislatore negli artt. 1362 c.c. e ss.
Il sig. ha presentato alla in data 09.02.2021, per sé o per persona da Parte_1 CP_6 nominare, una proposta irrevocabile di acquisto dell'imbarcazione next 285 LX (all. 1 parte CP_5 convenuta ). CP_1
Secondo le condizioni generali d'acquisto, sottoscritte dal per richiamo alla pag. 1 della Parte_1 proposta e con sottoscrizione ulteriore sul foglio in cui sono contenute, si prevedeva che il contratto di compravendita si sarebbe perfezionato al momento della accettazione dell'ordine da parte del venditore (art. 1 comma 2).
Non vi è prova in atti dell'accettazione dell'ordine di acquisito da parte del venditore con riferimento a quella proposta formulata dal e con comunicazione allo stesso. Parte_1
Vi è sì sul modulo in atti una sottoscrizione della ma per “presa di conoscenza” (così Controparte_6 testualmente indicato nel modulo del 9.2.2021) ma non vi è una firma per accettazione dell'ordine. Ne deriva che non sono accoglibili le deduzioni di parte attrice, come esplicitate nella comparsa conclusionale, secondo cui il contratto di compravendita sarebbe stipulato con la per la CP_6 sola sottoscrizione di quella proposta irrevocabile per presa conoscenza.
Tale qualificazione di quella sottoscrizione è più coerente anche con il comportamento successivo alla stipula del negozio de quo da parte del stesso che ha richiesto un accordo di Parte_1 finanziamento per acquisito del natante ordinato presso la con la , CP_6 CP_8 cui la società ha dato riscontro positivo in data 18.2.2021 (documenti in atti).
La interpretazione del contratto deve avvenire, invero, ex art. 1362 c.c. determinando la comune intenzione delle parti e questa si può desumere da contegno complessivo delle stesse dopo la stipula del contratto. Cont Ed ancora, vi è in atti prova del contratto di compravendita del natante, stipulato certamente tra e e non con il . Si tratta della dichiarazione unilaterale del venditore ai Controparte_6 Parte_1 sensi dell'art. 10 del DM Infrastrutture e trasporti 146/2008, il quale al secondo comma così recita:
“Per le imbarcazioni da diporto ((e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice)), il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata”.
8 Ebbene, parte convenuta ha prodotto tale dichiarazione unilaterale datata il 2.09.2021 in CP_1 cui rappresenta di aver alienato l'imbarcazione in oggetto alla e che CP_8 Parte_1 è utilizzatore della stessa imbarcazione (cfr. “atto di vendita allegato parte convenuta ). CP_1
È altresì prodotta la fattura con cui si attesta l'avvenuto pagamento da parte della CP_8
[...
del 6.8.2021.
Infine, vi è in atti il contratto di leasing siglato effettivamente in data 05.08.2021, sottoscritto dal
[...]
, dal quale emerge che il è il venditore del natante, la SB FI il locatore Pt_1 CP_6 e il il conduttore, come da lui peraltro sostenuto nella seconda parte dell'atto di citazione. Parte_1
Ed allora, ciò precisato quanto ai rapporti negoziali tra le parti in ordine all'acquisito del natante, per quanto attiene al rapporto tra e , gli stessi hanno stipulato un contratto CP_3 Parte_1 qualificabile come leasing finanziario in data 5 agosto 2021, per cui il ha ottenuto Parte_1 l'utilizzo del natante, acquistato dalla , e si è impegnato a pagare un canone periodico CP_3 così composto: un canone iniziale, pari al 33,60 % sul 100% dell'ammontare, per euro 80.640, versati direttamente dal alla , in parte con valore consegna natante usato ed in parte Parte_1 CP_6 con assegno da 20.640 (si apprende dalla proposta dal 9.2.2021), il restante in 179 rate con canoni calcolati alle condizioni indicate nel documento di sintesi contrattuale tutte specificatamente Cont sottoscritte dal (all. 2 convenuta ). In atti la ha prodotto altresì il Parte_1 CP_3 piano di ammortamento (all. 16).
Così chiariti e qualificati i rapporti tra le parti, occorre in via preliminare, considerata anche la eccezione delle parti convenute, verificare se il sia titolare di una posizione giuridica che Parte_1 gli consenta di esperire l'azione di risoluzione proposta, che lui stesso qualifica ex art. 130 Cod. Consumo.
L'azione di risoluzione secondo il codice del consumo per vizio di conformità del bene oggetto di vendita, come deducono i convenuti, spetta alla parte acquirente – persona giuridica CP_3
e quindi per sua natura non qualificabile come consumatore ex art. 3 Cod. consumo- e non all'utilizzatore, il quale potrebbe semmai agire su mandato del concedente, quindi della
[...]
. CP_8
Peraltro, sotto il profilo del presupposto soggettivo di applicabilità della disciplina del codice del consumo, occorre considerare come, alla stregua di Cass., Sez. un., n. 19785-2015, "l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore, allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarità attiva del rapporto".
Nel caso di specie, dalla lettura del contratto di leasing in atti se il non si considera Parte_1 consumatore poiché, come condivisibilmente sostenuto dalla convenuta , non si CP_8 applica la disciplina consumeristica ai sensi dell'art. 122 primo comma lettera a) del TUB poiché è stato finanziato un importo superiore ai 75 mila euro, si prevede che l'utilizzatore possa agire per la risoluzione verso il venditore solo se ha mandato ad agire (cfr. condizione generali punto B sezione I).
9 La clausola indicata, richiamata altresì da parte attrice , relativa alla sezione delle Parte_1 clausole dei non consumatori, integralmente letta prevede infatti che: “… l'azione diretta a far risolvere il contratto di compravendita potrà essere intentata dal conduttore solo in qualità di mandatario del locatore, nonché per conto di quest'ultimo”.
Si osserva, in primo luogo, che tale azione non potrà mai però essere quella di risoluzione ex art. 130 codice del consumo qui invocata poiché nessuna delle parti è consumatore. Neppure il per Parte_1 stessa allegazione di parte attrice che vuole avvalersi di questa clausola.
Si rileva altresì che nessuna altra disposizione contrattuale concede in via preventiva tale mandato né la condotta della , che si oppone alla richiesta di risoluzione, rileva la volontà della CP_3 concedente-unico legittimato a far valere la risoluzione del contratto di vendita cui è parte-, di richiedere la risoluzione e di conferire implicitamente mandato al conduttore . Parte_1
Ciò solo è sufficiente per rigettare la domanda di risoluzione proposta, poiché non ha Parte_1 dato prova di essere titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva che gli consenta di richiedere la risoluzione del contratto di vendita per difetto di conformità della cosa venduta ex art. 130 Codice del Consumo come proposta.
Come affermato dalla Sezioni unite richiamate se si fanno valere vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, nel caso di vizi emersi successivamente alla consegna, perchè nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore (come quello di specie), “l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”.
L'utilizzatore può dunque presentare la domanda di risarcimento dei danni in termini di Parte_1 canoni già versati e di altri danni, pure formulata, nei punti b), c) ed e) della citazione.
In ogni caso, si vuole rilevare che non vi è prova del difetto di conformità del bene, sicchè le richieste vanno comunque rigettate.
Parte attrice, invero, vuole far valere il difetto di conformità della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX ai sensi dell'art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto è inidonea all'uso abituale cui è destinata.
In diritto, dal combinato disposto degli artt. 129 e segg., del codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine,
10 il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
La Cassazione ha ribadito che: “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio” (cfr. Cass. 27177/2022).
Ebbene, nel caso de quo il natante è stato consegnato in data 6.9.2021. Vi è verbale in atti, sottoscritto dal conduttore da cui risulta che lo stesso ha ritirato la imbarcazione in assenza di vizi, Parte_1 in ottimo stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine di acquisito (cfr. all. 8 parte convenuta ). CP_3
Alcuni vizi sono stati denunciati con una prima missiva del 5.7.2021, oltre i sei mesi dalla consegna del bene (batterie difettose, inverter inadeguato, salpancora non funzionante); spettava a parte attrice provare allora che il vizio, nonostante la dichiarazione firmata alla consegna, era presente ed occultato ex art. 2697 c.c., ma alcuna allegazione e prova vi è in tal senso.
Altri vizi sono stati denunciati successivamente;
alcuni di quelli denunciati extra-giudizialmente non sono richiamati nell'atto introduttivo nel quale si fa riferimento vizi che rendono il bene non conforme ed inidoneo all'uso.
Ed allora, si osserva in primo luogo che parte attrice non ha dimostrato che i vizi di conformità dedotti abbiano comportato il mancato utilizzo dell'imbarcazione, a fronte delle contestazioni di parte convenuta , che allega un utilizzo costante del natante dal 2021 al 2023. CP_1
Ed inoltre, non vi è prova che i difetti dedotti siano legati a vizi di conformità, nonostante la produzione di una consulenza di parte.
Con riferimento a ciascuno dei vizi allegati si osserva quanto segue:
1) criccature dell'oblò.
Si deve rilevare che, stante l'onere della prova di cui è gravata parte attrice come anzidetto, la stessa non ha introdotto elementi per ritenere che le cause delle criccature siano dovute a difetti di fabbricazione- né la consulenza tecnica richiesta in tal senso può supplire avendo natura esplorativa (Cass. civ., 6 dicembre 2011, n. 26151). Peraltro, il difetto, accertato dalla perizia di parte nel dicembre 2022, deve ritenersi sopravvenuto alla consegna poiché vi è verbale di consegna del bene, in cui l'utilizzatore dichiara di aver ritirato la imbarcazione in assenza di vizi, in ottimo Parte_1 stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine di acquisito (cfr. verbale 6.8.2021 all. 8). Non vi è prova allora che il vizio sia riconducibile a fatto del venditore o che sia stato da lui occultato al momento della consegna. La circostanza che il tecnico di parte abbia tentato di individuarne la causa, senza ottenere risposta, non assume rilievo.
2) scollatura tek sottocoperta e non distribuzione omogenea;
posto che dal verbale di consegna per quanto su indicato non risultava scollatura non è possibile rilevarne la causa, che parte convenuta tempestivamente attribuisce a difetti di manutenzione senza contestazione di parte avversa. La non
11 distribuzione omogenea del tek è stata accettata con la consegna del natante e attiene all'allestimento del natante stesso.
3) cattiva apertura del sedile. Con Il difetto sarebbe stato risolto dopo un intervento tecnico che la ha eseguito su CP_1 richiesta del sig. (circostanza allegata e non contestata ex art. 115 c.p.c.). La parte allora si Parte_1 è avvalsa della riparazione del difetto, intervenuta senza contestazione, sicché non può chiedere ora la risoluzione o il risarcimento del danno.
4) tienibene laterali macchiati.
Su tali asseriti difetti, la parte attrice non ha introdotto elementi per ritenere che il vizio sia strutturale e non dovuto alla cattiva manutenzione, vi è solo la generica attestazione del tecnico di parte priva di specifici argomenti.
5) cromature del bottazzo laterale non continue, a differenza del modello presente sul sito.
Non si ritiene rilevante la difformità del bene rispetto a quanto indicato nei cataloghi, perché il natante non risulta acquistato con la formula della vendita su campione e il bene è stato visionato e accettato da parte utilizzatrice al momento della consegna, come da verbale già richiamato.
6) scaletta in acciaio non funzionante correttamente.
Non è provato in cosa consista tale malfunzionamento. Parte convenuta D'AR afferma La scaletta in acciaio per la salita a bordo dei passeggeri è quella in dotazione alla barca al momento della consegna, perfettamente funzionante. I difetti ai quali si riferisce il costituiscono Parte_1 un'originale scelta ergonomica ed ingegneristica del costruttore. Su tali allegazioni fattuali non vi è contestazione specifica di parte attrice, la quale doveva dimostrare per quanto anzidetto il non funzionamento.
7) il mancato funzionamento del salpancora è contestato e non vi è stata prova che il mancato funzionamento sia originario e non dovuto a fatti sopravvenuti collegati all'utilizzo del bene, visto che in sede di consegna è stato anche testato il funzionamento del mezzo (cfr. verbale consegna in atti).
8) il danno al tavolino lamentato è stato riparato, giacché la dopo aver ricevuto Controparte_1 notizia della difettosità, ha ottenuto dal costruttore della barca, la la fornitura di Controparte_9 un nuovo ripiano, che è stato quindi posto (fatto documentato e non contestato quindi provato ex art. 115 c.p.c.). Essendosi avvalso della riparazione eseguita non può la parte richiedere comunque la risoluzione del contratto essendo i rimedi ex art. 130 comma 2 alternativi e non avendo allegato e documentato una riparazione tardiva del bene ex art. 130 comma 5 Codice del Consumo.
In conclusione, la domanda di risoluzione del contratto di vendita ex art. 130 Codice del consumo, ove ammissibile, e la domanda di risarcimento del danno sono quindi comunque da rigettare per mancata prova della qualificazione di difetti strutturali o di conformità del bene, considerate le contestazioni di parte D'AR.
Da ultimo, anche in applicazione delle regole del codice civile ex art. 1490 e s.s. c.c. le richieste di risoluzione, ove ammissibile, e risarcimento del danno non trovano comunque accoglimento, posto che i vizi lamentati non sono tali da giustificare la risoluzione del contratto di vendita ex art. 1455 c.c., non solo per la loro natura ma anche perché è documentato e non contestato l'utilizzo del natante, sicchè l'inadempimento avrebbe natura di scarsa importanza. Non sono poi allegati i danni causati dalla presunta non conformità del bene (quali ad esempio impossibilità di utilizzo del mezzo), sicché anche tale richiesta deve essere comunque rigettata.
Le domande, quindi, di risoluzione del contratto di vendita e di risarcimento del danno (b, c ed e) vanno quindi comunque rigettate.
12 La domanda di risoluzione del leasing proposta da verso Parte_1 CP_2
Allo stesso modo, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di leasing sia poiché non è accertato alcun inadempimento imputabile al venditore sia, in ogni caso, perché ai sensi CP_6 dell'art.
3.3. delle condizioni generali di leasing, l'utilizzatore ha la facoltà di chiedere la Parte_1 risoluzione del contratto di leasing solo ove l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Ora, è evidente che non vi è prova dell'inadempimento del venditore per aver venduto un bene non conforme e non vi è alcuna prova che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, considerato che il natante è stato comunque utilizzato dal (fatto specificamente allegato da parte convenuta Parte_1 CP_1 e non contestato e quindi provato ex art. 115 c.p.c.).
Anche per tale profilo, le conseguenti domande restitutorie (punto b) del canone anticipato versato e Cont delle rate del leasing versate (punto c) presentate anche nei confronti di vanno rigettate per il rigetto della domanda principale, essendo ad essa collegate.
Quanto alla domanda di dichiarare non più obbligato il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della delle rate a scadere relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da Controparte_2 diporto RI NEXT 285LX, si deve rilevare che il vincolo contrattuale non è sciolto per causa imputabile al locatore e quindi rigettandosi ogni domanda presupposta, non vi è ragione sotto tale profilo per esaminare tale richiesta.
Sotto altro profilo, considerato il giudizio qui riunito, come si dirà in seguito il vincolo contrattuale per altre ragioni verrà comunque sciolto, con ogni conseguenza di legge.
La domanda riconvenzionale inizialmente proposta da non è stata riproposta in sede CP_2 di precisazione delle conclusioni da . In ogni caso, già nel provvedimento del CP_2 21.09.2023 si rilevava la sua tardività e dunque la inammissibilità, la quale non preclude la riproposizione in altro giudizio, poiché la ragione della inammissibilità è processuale e poiché la domanda riconvenzionale è stata proposta in via autonoma e non diretta ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria con una pronuncia giurisdizionale a sé favorevole (Cass. sez. Lav. n. 18125/2016).
GIUDIZIO NRG 5901/2023 qui riunito
Domanda proposta da di risoluzione del contratto di leasing per CP_2 inadempimento dell'attore e sua conseguente condanna alla restituzione Parte_1 dell'imbarcazione nonché al risarcimento dei danni.
In primo luogo, si conferma la validità della notifica del ricorso nel rispetto del termine a comparire. La domanda è stata notificata in data 14 giugno 2023 ex art. 143 c.p.c. dall'ufficiale giudiziario in Parma si è perfezionata quindi in data 4.7.2023, nel termine di 40 giorni prima dell'udienza ex art. 281 undecies c.p.c. fissata per il 16.09.2024 (termine sino al 6 luglio 2023).
Ciò posto, la chiede la risoluzione del contratto di leasing allegando CP_2 l'inadempimento del che non avrebbe pagato i canoni dal settembre 2022. Parte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, è principio pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
13 (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta , che produce come anzidetto il contratto CP_2 di leasing, allega che dal mese di settembre 2022, il Sig. non ha più provveduto a Parte_1 corrispondere i canoni di locazione finanziaria dovuti nei termini del contratto stipulato inter partes Cont in data 5/8/2021 e ciò nonostante i molteplici solleciti di pagamento indirizzatigli da (v. lettera Cont Cont r.a.r. SGB del 13/12/2022; n. 2 e-mails del 13 e 20/12/2022; e-mail del 28/12/2022; lettera r.a.r. SGB del 10/1/2023 – ns. prodd. da n. 11 a n. 14).
In particolare, allegava lettera r.a.r. in data 30/3/2023, con cui intimava al Sig. il Parte_1 pagamento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della detta comunicazione di messa in mora, dei canoni di leasing in allora scaduti pari a € 8.255,61, avvertendolo che, in difetto, il contratto di leasing avrebbe dovuto intendersi automaticamente risolto per inadempimento (all. 15).
Il sig. non ha inteso costituirsi con riferimento a tale domanda- seppur già costituito nel Parte_1 giudizio cui è riunito questo.
In ogni caso, era suo onere dimostrare di aver concretamente adempiuto o sollevare una tempestiva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che non ha posto e che comunque per quanto anzidetto non sarebbe fondata.
Vi è dunque prova dell'inadempimento allegato.
Il contratto di leasing deve dunque dichiararsi risolto considerata la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
La clausola 4 della Sezione II delle Condizioni Generali del contratto di leasing di cui è causa dispone:
“Risoluzione del contratto. 4a. In caso di grave inadempimento del Conduttore (quale, ad esempio, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o la violazione di un obbligo essenziale del presente contratto o altro inadempimento come meglio specificato al successivo articolo 17), il Locatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 Codice Civile) e/o la decadenza del Conduttore dal beneficio del termine (art. 1186 Codice Civile). In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al Locatore resteranno acquisiti a titolo d'indennizzo per l'intero loro ammontare tutti i canoni già scaduti e pagati, gli interessi ed ogni altra somma a qualunque titolo corrisposta. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Conduttore, il Locatore potrà inoltre intimare al Conduttore l'immediata restituzione del bene e, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà diritto al pagamento di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi maturati, di tutti i canoni ancora a scadere (in linea capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché di tutte le spese anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Qualora il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene sia superiore alla somma complessiva ancora dovuta al Locatore a norma del periodo precedente, il Conduttore avrà diritto di ricevere dal Locatore il pagamento di una somma pari al residuo del corrispettivo che questi avrà ricavato dalla predetta vendita. Qualora, invece, il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore come sopra, il Locatore conserverà, per la misura residua, il suo diritto di credito nei confronti del Conduttore”.
Ebbene, le parti concordavano che l'inadempimento sarebbe stato grave se non si fossero corrisposti quattro canoni quindi nessun dubbio sulla gravità in tal caso, considerato che alla data del 30.3.2023 in cui è intimato l'adempimento, non erano stati pagati già 6 canoni e alla data della domanda si allega che non sono stati pagati gli ulteriori scaduti.
14 Va dichiarata, quindi, la risoluzione del contratto di leasing de quo ex art. 1453 e 1455 c.c. per il grave inadempimento del sig. il quale dal mese di settembre 2022 ha omesso di Parte_1 Cont corrispondere i canoni di locazione dovuti a .
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Nel caso de quo, le parti pattuivano quale effetto della risoluzione per inadempimento del conduttore, come già indicato nella clausola 4.a., la restituzione dell'imbarcazione.
Anche tale richiesta della va quindi accolta;
sciogliendosi, invero, il vincolo CP_2 contrattuale con effetti retroattivi, l'imbarcazione ora detenuta dal va restituita al Parte_1 proprietario.
Quanto alla richiesta della concedente di ottenere una somma pari ai canoni scaduti e non pagati da settembre 2022 sino alla presente pronuncia in cui si dichiara la risoluzione e degli interessi maturati, nonché i canoni a scadere e del prezzo dell'opzione di acquisto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione sez. III 1581/2020) osserva che nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno (Sez. 3 - , Sentenza n. 29020 del 13/11/2018, Rv. 651636 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010, Rv. 615189 - 01); che, peraltro, mentre è ben vero che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.) (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014, Rv. 632261 - 01), è altresì vero che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 - 02); che, in definitiva, l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi;
con la conseguenza che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401 - 01).
Ebbene, applicando tali principi va rigettata allora la domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi maturati, di tutti i canoni ancora a scadere (in linea capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché di tutte le spese anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario
15 alla vendita pur essendo prevista clausola contrattuale, poiché la stessa attribuisce a parte concedente un valore superiore rispetto a quello che otterrebbe se il contratto avesse regolare esecuzione.
Bisogna considerare che la parte trattiene le rate già pagate come convenuto dalle CP_2 parti ex art. 1526 comma 2 c.c. a titolo di indennità. Dal piano di ammortamento risulta che alla data della risoluzione sarebbe stata versata la somma di euro 95.916,56 (80.640 per canone iniziale tramite valore altro natante e assegno e restanti 15.276,56 per rate pagate) su un importo finanziato pari a 240.000.
Bisogna osservare che parte non è costituita rispetto alla domanda della Parte_1 CP_2 e non ha presentato specifica domanda riconvenzionale;
non può considerarsi tale la domanda contenuta nella citazione di cui al giudizio 407/2023, poiché quella richiesta di restituzione dei canoni aveva altra causa petendi (risoluzione del contratto per vizi di conformità del bene).
Si osserva, in ogni caso, che la domanda restitutoria se riterrà di presentarla il potrà Parte_1 trovare ulteriore valutazione considerato anche che solo con la restituzione del bene, potranno considerarsi altre circostanze per valutare una riduzione ulteriore della somma ad equità ex art- 1526 comma 2 c.c., tenuto conto dell'effettiva durata del periodo in cui il ha goduto del bene, Parte_1 della sua usura, del prezzo di vendita che ne ricaverà il concedente, posto che la disposizione contrattuale richiamata altresì prevede che “Qualora il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene sia superiore alla somma complessiva ancora dovuta al Locatore a norma del periodo precedente, il Conduttore avrà diritto di ricevere dal Locatore il pagamento di una somma pari al residuo del corrispettivo che questi avrà ricavato dalla predetta vendita. Qualora, invece, il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore come sopra, il Locatore conserverà, per la misura residua, il suo diritto di credito nei confronti del Conduttore”.
Senza alcun dubbio però la richiesta di pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione, canoni futuri e prezzo di opzione d'acquisto va rigettata essendo la richiesta eccessiva ex art. 1384 c.c. Cont considerato che la trattiene la proprietà del natante (Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28022) che ha un valore iniziale di 240mila euro e che è stato acquistato con un versamento di un maxi canone iniziale da parte del di circa 80mila Parte_1 euro.
Quanto alla richiesta di condannare al pagamento delle spese per il recupero del bene e la messa in vendita, le stesse sono al momento non determinabili. I rapporti tra le parti successivi alla restituzione del bene, compresa una compensazione tra ricavato vendita e spese sostenute dal locatore, potranno essere determinati solo ad avvenuta restituzione del natante. La richiesta di condanna va quindi rigettata, non essendovi certezza al momento dei presupposti invocati. Cont Va quindi rigettata la domanda di diretta a condannare al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, che si produce sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da
[...]
per il grave inadempimento del , il quale per l'effetto va condannato alla CP_2 Parte_1 immediata restituzione alla dell'imbarcazione concessagli in locazione CP_2 finanziaria. Cont Ogni altra richiesta di pagamento della va rigettata per le ragioni indicate.
16 SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite vanno valutate in rapporto alle domande presentate.
Parte attrice deve a parte convenuta le spese del presente Parte_1 Controparte_10 giudizio n.r.g. 407/2023, che si liquidano in euro 7.000,00 per fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale, applicati i parametri minimi per il valore della causa, poiché soccombente ex art. 91 c.p.c.
Con riferimento alle domande tra e considerato il parziale Parte_1 CP_2 Cont accoglimento delle domande di , si ritiene di condannare al pagamento degli esborsi Parte_1 pari ad euro 786,00 e a metà delle spese per onorari del giudizio per euro 3.500,00.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in persona del giudice ER RO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t. e , in persona del l.r.p.t., e sulla domanda proposta da CP_2 CP_2
[...
nei confronti di , così provvede: Parte_1
- RIGETTA tutte le domande proposte da nel giudizio NRG 407/2023 Parte_1 nei confronti di in persona del l.r.p.t. e nei confronti di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t.; CP_2
- ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da CP_2
[...
, in persona del l.r.p.t. nel giudizio qui riunito NRG 5901/2023 nei confronti di
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
1) DICHIARA la risoluzione del contratto di leasing in atti del 5.9.2021 tra CP_2
[...
, in persona del l.r.p.t., e per grave inadempimento del Parte_1 Parte_1 e di conseguenza:
[...]
- CONDANNA all'immediata restituzione in favore di Parte_1 [...] ell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria ovvero yacht a motore CP_2 marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo ITRNIN8048G121, CP_5 battente bandiera italiana;
- RIGETTA ogni altra domanda di pagamento proposta da , in persona CP_2 del l.r.p.t. nei confronti di . Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge;
- CONDANNA a rimborsare in favore di , in Parte_1 CP_8 persona del l.r.p.t., la somma di euro 786,00 versata a titolo di esborsi e la somma di euro 3.500,00 a titolo di metà degli onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 07.10.2025
Il Giudice
ER RO
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 407/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 17.03.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso congiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASALINO GILBERTO e dall'Avv. MICHAEL GISONDA, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
-Attore/Parte Attrice-
CONTRO
c.f. , in persona della sua legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUPO PIERFRANCESCO, giusta procura speciale conferita ex art. 83 3° comma c.p.c. su foglio separato, ma materialmente unito in calce all'atto di costituzione
-Convenuto/Parte Convenuta-
NONCHE' CONTRO Cont C.F. ) ( ”), in persona del suo direttore generale e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Righetti, Daniela Girelli e Giorgio Righetti del foro di Genova, giusta procura speciale alle liti debitamente autenticata in data 03.04.2023 a rogito Notaio di Lille (Francia) (cfr. doc. A Persona_1 costituzione)
-Altro Convenuto/Parte Convenuta-
- Attore nel procedimento 5901/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che nel presente giudizio sono riuniti due procedimenti.
Si ritiene che le domande del e della , anche se riunite, debbano essere Parte_1 CP_3 trattate disgiuntamente, essendo la domanda della posta in via autonoma e non come CP_3 eccezione alla pretesa del , come si chiarirà in seguito. Parte_1
Giudizio NRG 407/2023
1 Con atto di citazione depositato in data 21.01.2023, il sig. , conveniva in
Parte_1 giudizio la società e la società chiedendo Controparte_1 Controparte_2 espressamente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voler con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: A) in via principale – previo accertamento di tutti i difetti attualmente esistenti sulla imbarcazione da diporto RI 285LX oggetto del contratto di CP_4 acquisto del 09.02.2021 fra il Sig. e la “ , in persona del
Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, e, quindi, previa declaratoria di non conformità della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX al contratto di vendita del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la “ , in persona del suo legale rappresentante pro
Parte_1 Controparte_1 tempore – pronunciare - ex art. 130, settimo comma, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice consumo) - la risoluzione sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la
Parte_1
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che del contratto di Controparte_1 leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021 dal Sig. Parte_1 con la “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
B) per
[...] Controparte_2
l'effetto condannare sia la “ , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che la “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 solido fra loro, alla restituzione in favore del Sig. del 1° anticipo di € 80.640,00= Parte_1 versato quale primo canone per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX in forza del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato fra il Sig. e la “ Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre interessi legali e danno da CP_1 svalutazione monetaria dal giorno dell'effettuato versamento sino all'effettivo soddisfo;
C) sempre per l'effetto condannare la “ , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione in favore del Sig. di tutte le rate mensili - ciascuna delle Parte_1 quali dell'importo di € 1.175,12 - relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX e che risulteranno essere state versate medio tempore dal medesimo
[...] in favore della “ , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_2 tempore, in forza sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 che del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del versamento delle singole rate già corrisposte sino all'effettivo soddisfo;
D) dichiarare non più obbligato il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 Cont
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle rate a scadere CP_2 relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX e ciò in forza sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 che del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021; E) condannare la “ , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. liquidando tale danno in € 80.000,00= o in quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore ex art. 1226 c.c., somma che risulterà dovuta, equa, rispondente e conforme a giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo;
F) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Rappresentava di aver sottoscritto in data 09.02.2021 con la un contratto di Controparte_1 acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX, il cui prezzo convenuto per l'acquisto ammontava ad € 196.722,00, oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 240.000,00 (cfr. allegato proposta irrevocabile d'ordine per imbarcazione del 9.02.21 citazione).
Sul punto, aggiungeva che il pagamento del prezzo d'acquisto della predetta imbarcazione era stato così disposto: a) valore concordato dell'imbarcazione usata proposta in ritiro (NATANTE A GOBBI 31 ANNO 1992) € 60.000,00; b) versamento del deposito ai sensi e per gli effetti Per_2 dell'art. 1 delle Condizioni Generali d'Acquisto € 20.640,00, mentre saldo da versare alla comunicazione di avviso di ” ai ammontava ad € 159.360,00 (cfr. Parte_2 Controparte_5 allegato proposta irrevocabile d'ordine per imbarcazione del 9.02.21 citazione).
2 Evidenziava, altresì, che a seguito della stipula del suindicato contratto di acquisto, in data 29.07.2021, aveva sottoscritto con la un contratto di leasing con opzione di riscatto CP_2 recante n. BL01895580, il cui corrispettivo totale della locazione, rilevava, era pari ad € 240.480,16=, oltre ad IVA ai sensi di legge, e non invece ad € 159.360,00 “come avrebbe dovuto essere in forza del contratto di acquisto stipulato in data 09.02.2021 avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX”(cfr. allegato accordo di finanziamento del 18.02.21 citazione). CP_2
Osservava, infine, che in forza di tale contratto stava versando mensilmente la somma di € 1.175,12, I.V.A. inclusa ed ancora che la predetta imbarcazione gli era stata consegnata in data 12.10.2021, accompagnata da garanzia legale a partire proprio da tale data.
L'attore deduceva, inoltre, che a partire dal luglio 2022 aveva inviato diverse segnalazioni a mezzo pec (cfr. pec allegate alla citazione) alla “ , riguardo ad una serie di parti Controparte_1 difettose, evidenti e documentati difetti di allestimento, vizi estetici, guasti, tali da rendere la imbarcazione de quo inidonea all'uso abituale cui era destinata e non conforme al contratto ai sensi dell'art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005.
Pertanto, in qualità di consumatore, nell'odierno giudizio, chiedeva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 130, settimo comma, D.Lgs 206/05, la risoluzione, previo accertamento di tutti i difetti esistenti sulla imbarcazione, sia del contratto di acquisto del 09.02.2021 stipulato con la ed avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX, che Controparte_1 del contratto di leasing con opzione di riscatto recante n. BL01895580 stipulato in data 29.07.2021 con la al momento che “la riparazione del guasto e/o difetto di conformità risulta Controparte_2 essere eccessivamente onerosa”, ed ancora, la restituzione del primo canone versato per l'acquisto della imbarcazione da diporto nonché di tutte le successive rate mensili, ciascuna delle quali dell'importo di € 1.175,12, relative ai canoni per l'acquisto della predetta imbarcazione e il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
Si costituiva in giudizio in data 21.04.2023 la contestando tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, prodotto e concluso, in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto.
In via preliminare deduceva:
- l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione, per aver inviato pec di notifica dell'atto introduttivo del giudizio de quo, presso lo studio legale “Righetti”, privo della minima rappresentanza a carattere processuale, a cui, infatti, non era mai stata conferita alcuna rappresentanza generale di natura sostanziale della società convenuta ma soltanto una procura speciale limitatamente alla possibilità per le autorità marittime o della navigazione interna di rivolgersi al predetto rappresentante speciale soltanto in caso di comunicazioni relative alle unità iscritte battenti la bandiera italiana;
-l'inapplicabilità del Codice del Consumo al caso di specie, costituito da un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto l'utilizzo di un'imbarcazione di ingente valore che “esclude certamente l'applicazione del regime di tutela dedicato ai consumatori”, in virtù dell'art. 122 del TUB;
-l'assoluta inconferenza e/o infondatezza delle domande formulate nei propri riguardi, atteso che, sosteneva, la disposizione di legge da lui richiamata ovvero il comma 7 dell'art. 130 D.Lgs. 205/2005, attiene al contratto di compravendita e non al contratto di leasing. Aggiungeva che l'attore risultava gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, dal momento che la clausola B della Sezione I delle Condizioni Generali del contratto in questione (cfr. allegato n. 2 comparsa), dettava una chiara e dettagliata regolamentazione delle obbligazioni del Conduttore in caso di sua richiesta di risoluzione del contratto di compravendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing, ovvero: “Garanzie
- Risoluzione della compravendita - Mandato ad agire. Nello scegliere e nell'ordinare al venditore il bene oggetto di leasing, il Conduttore ha agito per suo conto e per conto del Locatore senza la partecipazione di quest'ultimo. In virtù di ciò, il Conduttore ha un obbligo di risultato nei confronti
3 del Locatore per quanto riguarda sia lo stato e le prestazioni del bene sia la consegna di un bene conforme. Pertanto: - È fatto divieto al Conduttore di agire nei confronti del Locatore per inadempimenti del venditore o per vizi del bene che dovessero inficiarne il funzionamento o il rendimento. - Il Conduttore si fa carico delle conseguenze finanziarie di ogni controversia vertente su vizi del bene, comprese quelle susseguenti a contestazioni di terzi. L'insorgenza di tali controversie non ha alcuna incidenza sull'obbligo del Conduttore di assolvere gli oneri finanziari o non finanziari del presente contratto. Il Conduttore è responsabile in solido con il venditore di tutte le somme eventualmente dovute da quest'ultimo al Locatore, segnatamente in caso di risoluzione della compravendita. In quest'ultimo caso, il Conduttore garantisce al Locatore il pagamento di una somma almeno pari al prezzo del bene, maggiorata di interessi al tasso legale calcolati a decorrere dal pagamento eseguito dal Locatore a favore del venditore. Come corrispettivo degli impegni e delle garanzie assunte, viene stabilito che le garanzie tecniche afferenti al bene sono trasferite dal Locatore al Conduttore che potrà agire direttamente contro il venditore. - Il Locatore dovrà essere chiamato in causa dal Conduttore in tutti i procedimenti volti a ottenere un risarcimento o indennizzo per inadempimenti del venditore relativi alla consegna o a vizi del bene. Il Conduttore provvederà a destinare gli eventuali risarcimenti o indennizzi in modo tale da garantire al Locatore il corretto adempimento delle obbligazioni scadute o a scadere del presente contratto. - A tale scopo, il Conduttore delega il venditore a pagare nelle mani del Locatore tutte le somme che il primo dovesse essere condannato a versare. - L'azione diretta a far risolvere il contratto di compravendita potrà essere intentata dal Conduttore esclusivamente in qualità di mandatario del Locatore, nonché per conto di quest'ultimo. Il Locatore si impegna a restituire al Conduttore l'eventuale eccedenza delle somme percepite dal venditore rispetto a quelle dovute dal Conduttore in pendenza del presente contratto o della sua risoluzione. Il Conduttore manleva e tiene indenne il Locatore da ogni azione del venditore. Tutte le spese, le imposte e gli onorari, anche inerenti alla risoluzione del contratto, sono regolate secondo l'art. F.”. Ed ancora osservava che l'attore, nella denegata ipotesi venisse considerato consumatore, aveva comunque violato l'art.
3-3 della Sezione II delle surrichiamate Condizioni Generali del Contratto di Leasing, il quale stabilisce: “Inadempimento del Venditore. Nel caso d'inadempimento da parte del venditore dell'unità da diporto il Conduttore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del venditore, ha la facoltà di chiedere la risoluzione del presente contratto, laddove con riferimento al contratto di fornitura l'inadempimento del Venditore non sia di scarsa importanza. Ricevuta la relativa richiesta, il Locatore, riscontrato il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile, provvederà a porre in essere tutte le attività previste dalla legge ivi incluse quelle di cui all'art. 125-quinquies del TUB”.
Evidenziava, altresì, che nel verbale di consegna-ricevimento e collaudo datato Taranto 06.08.2021 (ns. prod. n. 8), il sig. aveva dichiarato “di aver ritirato l'imbarcazione, di averla Parte_1 esaminata, controllata e collaudata insieme al venditore per quanto riguarda sia la sua struttura che il suo funzionamento, trovandola assente da vizi, in ottimo stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine d'acquisto … Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1587 del codice civile ed in piena adesione a quanto stabilito nel contratto di leasing suddetto, il Conduttore dichiara di accettare definitivamente ed incondizionatamente l'imbarcazione e di non aver alcuna eccezione e/o riserva da sollevare. Il Conduttore prende atto, liberando dai relativi oneri il Locatore, che il Venditore presterà, dalla data di consegna, direttamente a lui Conduttore, le garanzie normalmente stabilite dalla Casa Costruttrice”.
Rilevava ad ogni modo che la richiesta dell'attore relativa alla restituzione sia dell'anticipo di € 80.640,00 versato quale primo canone che degli ulteriori canoni di locazione versati, non era accoglibile, atteso che la clausola 4 della Sezione II delle Condizioni Generali del contratto di leasing stabiliva chiaramente che “In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al Locatore resteranno acquisiti a titolo d'indennizzo per l'intero loro ammontare tutti i canoni già scaduti e pagati, gli interessi ed ogni altra somma a qualunque titolo corrisposta”.
4 In riferimento alla quantificazione del corrispettivo della locazione finanziaria, chiariva che il contratto di leasing aveva una durata di 180 mesi (ossia 15 anni) ed era stato pattuito un tasso fisso d'interesse annuo del 4% e che “è del tutto normale che la differenza fra il prezzo d'acquisto dell'imbarcazione dal venditore e suo il costo finale per il Conduttore sia rappresentata CP_1 proprio dagli interessi da corrispondersi alla società esponente, quale Finanziatore-Locatore del detto bene (come evidenziato negli allegati nn. 9 e 10 comparsa).
In via riconvenzionale, la chiedeva la risoluzione del contratto di leasing per Controparte_2 inadempimento dell'attore e sua conseguente condanna alla restituzione dell'imbarcazione nonché al risarcimento dei danni, proponendo contestualmente istanza per la concessione, ai sensi dell'art. 186- ter c.p.c., di ordinanza provvisoriamente esecutiva d'ingiunzione di consegna dell'imbarcazione.
In data 16.05.2023 si costituiva la società chiedendo espressamente: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: - preliminarmente, accertato che il sig. , in quanto privo di alcuna titolarità attiva nel rapporto contrattuale dedotto, Parte_1 non può ritenersi legittimato a proporre domanda di risoluzione del contratto di acquisto così come invocata, rigettarla;
- subordinatamente, accertato che i vizi denunziati non sono tali, e comunque non sono riconducibili al venditore, dichiarare la domanda di risoluzione infondata, e quindi rigettarla;
- rigettare per l'effetto l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni;
- porre a carico del sig. il pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Eccepiva, in primo luogo, che il contratto del 09.02.2021 del quale si richiedeva la risoluzione non era un contratto di vendita né poteva essere qualificato come tale, atteso che sostanzialmente era una
“Proposta Irrevocabile d'Ordine per imbarcazione ed accessori, con il quale l'attore conferiva, per sé o per persona da nominare, l'ordine di fornitura della imbarcazione Ranieri Next 285 LX, alle condizioni ivi specificate. In particolare, osservava che solo successivamente alla comunicazione della designazione dell'acquirente dell'imbarcazione, nella persona della la CP_2 CP_1 rovvide a stipulare il contratto di vendita in favore di quest'ultima, con atto rogato nella forma
[...] di dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 10 co. 2 del D.M. n. 146/2008 (cfr. all. n.2 comparsa).
Pertanto, constatava che “l'effettivo ed unico contratto di vendita dell'imbarcazione di che trattasi è quello stipulato tra la venditrice e la e l'attore, quindi non poteva ritenersi il CP_2 proprietario dell'imbarcazione e tantomeno poteva essere considerato consumatore, dato che la specifica qualità del bene oggetto di giudizio, che “per la rilevanza dei costi sia di acquisto che di gestione si presta ad un consumo limitato ad una ristretta fascia di acquirenti particolarmente esperti del settore e, dunque difficilmente annoverabili fra quelli che il codice del consumo”.
Contestava, altresì, la presenza e la consistenza dei vizi dell'imbarcazione così come dedotti dall'attore. A riguardo deduceva che si trattava sostanzialmente “di vizi tutti ascrivibili ad un non corretto utilizzo dell'imbarcazione, e comunque ad una insufficiente, se non proprio nulla, manutenzione ordinaria da parte dell'utilizzatore, e quindi facilmente risolvibili”.
All'udienza civile del 26.06.2023 parte attrice si riportava al contenuto del proprio atto introduttivo di cui chiedeva l'integrale accoglimento e deduceva che la costituzione della Controparte_2 era avvenuta in data 21.04.2023 quindi 19 giorni prima dell'udienza di comparizione e pertanto chiedeva che venisse dichiarata inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale da parte della;
parte convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni Controparte_2 CP_2 rassegnate in comparsa anche con riferimento alla domanda riconvenzionale e chiedeva ai sensi dell'art 186 ter cpc che venisse concessa ordinanza provvisoriamente esecutiva di ingiunzione di consegna dell'imbarcazione; parte convenuta, , riportandosi ai propri scritti, Controparte_6 chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni per deliberare sulle pregiudiziali sollevate anche dalla altra parte convenuta, in virtù dell'art. dall'art. 187 cpc.
Con ordinanza del 21.09.2023, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta in primo luogo valida la instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di si rilevava la tardiva proposizione CP_7
5 della domanda riconvenzionale e si rigettava la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta come da motivazione che qui si richiama. CP_7
All'esito della trattazione ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 08.05.2024, preso atto della richiesta di differimento dell'udienza presentata da parte convenuta poiché pendeva CP_3 innanzi a questo Giudice altro procedimento connesso ex art. 33 e 40 c.p.c. n. 5901/2023; ritenuta per ragioni di economia processuale meritevole di accoglimento la istanza, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti e la necessità di disporre la riunione, rinviava all'udienza del 16.09.2024 per la comparizione delle parti al fine di disporre la riunione con il procedimento n. 5901/2023 e di tentare la conciliazione della complessiva controversia ex art. 185 c.p.c.
All'udienza civile del 16.09.2024, dinanzi a tutte le parti presenti, questo Giudice, vista la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio n. 5901/2023 riuniva il procedimento suindicato al presente. Con ordinanza del 11.12.2024, si rigettavano le richieste istruttorie formulate dalle parti, si ammettevano i documenti prodotti, riservandosi di valutarne la rilevanza e si rigettava la istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da . Si fissava, dunque, udienza per la precisazione CP_8 delle conclusioni.
In tale sede, precisava le seguenti CONCLUSIONI: (I) Con riguardo alla causa CP_2 principale R.G. n. 407/2023. "Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectis, per i motivi esposti ed illustrati in tutti i propri precedenti scritti difensivi: (1) in via pregiudiziale, dichiarare la inesistenza o, in subordine, la nullità della notificazione dell'atto di citazione avversario;
(2) in via subordinata, nel merito: (a) accertare e dichiarare la non applicabilità alla fattispecie di cui è causa della normativa del Codice del Consumo invocata dall'attore; (b) accertare e dichiarare che i vizi lamentati dall'attore non integrano i presupposti di un grave inadempimento tale da giustificare una richiesta di risoluzione del contratto di leasing, oltre che del contratto di compravendita dell'imbarcazione di cui è causa;
(c) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inconferenza delle domande e pretese formulate dall'attore nei riguardi di e pertanto respingerle CP_2 integralmente in quanto completamente infondate sia in fatto che in diritto o comunque non provate né nell'an né nel quantum. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)” e chiedeva rinnovo dell'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. non accolta in corso di causa;
con riguardo al Parte_1 procedimento riunito R.G. n. 5901/2023 chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectis, per i motivi esposti ed illustrati nel proprio ricorso ex art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing de quo per il grave inadempimento del sig. Parte_1 e pertanto condannare lo stesso sig. da un lato, all'immediata restituzione Parte_1 Cont dell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria, ma di proprietà della - CP_2 yacht a motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo CP_5 ITRNIN8048G121, battente bandiera italiana - e, dall'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, prodotto sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)”.
La convenuta invece, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come meglio Controparte_1 precisate nella nota depositata nel fascicolo telematico in data 10.02.2025 ove chiedeva: in via preliminare e principale accertare che il sig. nella fattispecie oggetto del presente Parte_1 giudizio è privo di alcuna legittimazione attiva ad invocare la proposta risoluzione del contratto, e
6 conseguentemente rigettare le domande tutte da lui formulate nei confronti della Controparte_1 con le quali ha richiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dei canoni anticipati;
- in
[...] via subordinata, accertato che i vizi denunziati sono non provati, inesistenti, e comunque non riconducibili alla parte venditrice, rigettare la domanda risarcitoria;
- in via istruttoria, ammettere ove necessario i mezzi di prova articolati.
L'attore si riportava ai propri scritti e ai propri atti, nonché ai propri scritti d'udienza ed insisteva per l'accoglimento della ammissione della CTU tecnica, impugnando e contestando ogni avverso dedotto.
Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di conclusionali e 20 per le repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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NRG 5901/2023
In data 29.09.23, la depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedendo Controparte_2 espressamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, (a) previa concessione, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., nei confronti del Sig. di ordinanza d'ingiunzione di consegna dell'imbarcazione a Parte_1 motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo ITRNIN8048G121, CP_5 battente bandiera italiana, di proprietà della munendola della provvisoria Controparte_2 esecutorietà, e (b) previa riunione ex artt. 33, 40 e 274 c.p.c., del presente giudizio con altro continente o connesso giudizio pendente sempre davanti al Tribunale di Taranto (Prima Sezione – G.I. dott.ssa ER RO - R.G. n. 407/2023) pendente fra l'odierno convenuto Sig. Parte_1
, l'odierna ricorrente e la veditrice -
[...] Controparte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing de quo per il grave inadempimento del sig. e condannare lo stesso sig. da un lato, all'immediata Parte_1 Parte_1 restituzione dell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria ma di proprietà della
[...]
- yacht a motore marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di CP_2 CP_5 scafo ITRNIN8048G121, battente bandiera italiana - e, dall'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, che si produce sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge). Salvis juribus”.
Con decreto del 04.12.2023, questo Giudice fissava l'udienza del 19.02.2024, disponendo la trattazione scritta, per la comparizione delle parti, assegnando alla parte ricorrente termine sino al 05.01.2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte invitava parte resistente a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 281 decies c.p.c. ovvero dieci giorni prima della data di udienza.
Con ordinanza del 16.2.2024, questo Giudice, vista l'istanza di rimessione in termini presentata dalla n data 13.2.2024, al fine di rinnovare la notificazione del ricorso al sig. Controparte_2 [...]
disponeva provvedersi all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19.02.2024. Parte_1
7 Con ordinanza del 8.5.2024, il Giudice rimetteva in termini la parte ricorrente per la notifica del ricorso e dello stesso provvedimento a parte resistente e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.09.2024 secondo i termini prescritti dall'art. 281 undecies c.p.c.; riservava di disporre la effettiva riunione del fascicolo a quello n. 407/2023 all'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza civile del 16.09.2024, dinanzi a tutte le parti presenti, questo Giudice, vista la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio n. 5901/2023 riuniva il procedimento suindicato al n. 407/2023.
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Sulla domanda di risoluzione del contratto del 9.2.2021 proposta da nel Parte_1 giudizio 407/2023 NRG e sulle domande di risarcimento del danno
In rito, sulla richiesta di parte di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di CP_3 citazione, si richiama quanto argomentato nella ordinanza del 21.9.2023, rigettando la reiterata richiesta.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento, per diversi ordini di ragioni.
In via preliminare, occorre esaminare e qualificare i rapporti contrattuali tra le parti, per come evincibili dai documenti in atti e secondo i canoni ermeneutici individuati dal legislatore negli artt. 1362 c.c. e ss.
Il sig. ha presentato alla in data 09.02.2021, per sé o per persona da Parte_1 CP_6 nominare, una proposta irrevocabile di acquisto dell'imbarcazione next 285 LX (all. 1 parte CP_5 convenuta ). CP_1
Secondo le condizioni generali d'acquisto, sottoscritte dal per richiamo alla pag. 1 della Parte_1 proposta e con sottoscrizione ulteriore sul foglio in cui sono contenute, si prevedeva che il contratto di compravendita si sarebbe perfezionato al momento della accettazione dell'ordine da parte del venditore (art. 1 comma 2).
Non vi è prova in atti dell'accettazione dell'ordine di acquisito da parte del venditore con riferimento a quella proposta formulata dal e con comunicazione allo stesso. Parte_1
Vi è sì sul modulo in atti una sottoscrizione della ma per “presa di conoscenza” (così Controparte_6 testualmente indicato nel modulo del 9.2.2021) ma non vi è una firma per accettazione dell'ordine. Ne deriva che non sono accoglibili le deduzioni di parte attrice, come esplicitate nella comparsa conclusionale, secondo cui il contratto di compravendita sarebbe stipulato con la per la CP_6 sola sottoscrizione di quella proposta irrevocabile per presa conoscenza.
Tale qualificazione di quella sottoscrizione è più coerente anche con il comportamento successivo alla stipula del negozio de quo da parte del stesso che ha richiesto un accordo di Parte_1 finanziamento per acquisito del natante ordinato presso la con la , CP_6 CP_8 cui la società ha dato riscontro positivo in data 18.2.2021 (documenti in atti).
La interpretazione del contratto deve avvenire, invero, ex art. 1362 c.c. determinando la comune intenzione delle parti e questa si può desumere da contegno complessivo delle stesse dopo la stipula del contratto. Cont Ed ancora, vi è in atti prova del contratto di compravendita del natante, stipulato certamente tra e e non con il . Si tratta della dichiarazione unilaterale del venditore ai Controparte_6 Parte_1 sensi dell'art. 10 del DM Infrastrutture e trasporti 146/2008, il quale al secondo comma così recita:
“Per le imbarcazioni da diporto ((e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice)), il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata”.
8 Ebbene, parte convenuta ha prodotto tale dichiarazione unilaterale datata il 2.09.2021 in CP_1 cui rappresenta di aver alienato l'imbarcazione in oggetto alla e che CP_8 Parte_1 è utilizzatore della stessa imbarcazione (cfr. “atto di vendita allegato parte convenuta ). CP_1
È altresì prodotta la fattura con cui si attesta l'avvenuto pagamento da parte della CP_8
[...
del 6.8.2021.
Infine, vi è in atti il contratto di leasing siglato effettivamente in data 05.08.2021, sottoscritto dal
[...]
, dal quale emerge che il è il venditore del natante, la SB FI il locatore Pt_1 CP_6 e il il conduttore, come da lui peraltro sostenuto nella seconda parte dell'atto di citazione. Parte_1
Ed allora, ciò precisato quanto ai rapporti negoziali tra le parti in ordine all'acquisito del natante, per quanto attiene al rapporto tra e , gli stessi hanno stipulato un contratto CP_3 Parte_1 qualificabile come leasing finanziario in data 5 agosto 2021, per cui il ha ottenuto Parte_1 l'utilizzo del natante, acquistato dalla , e si è impegnato a pagare un canone periodico CP_3 così composto: un canone iniziale, pari al 33,60 % sul 100% dell'ammontare, per euro 80.640, versati direttamente dal alla , in parte con valore consegna natante usato ed in parte Parte_1 CP_6 con assegno da 20.640 (si apprende dalla proposta dal 9.2.2021), il restante in 179 rate con canoni calcolati alle condizioni indicate nel documento di sintesi contrattuale tutte specificatamente Cont sottoscritte dal (all. 2 convenuta ). In atti la ha prodotto altresì il Parte_1 CP_3 piano di ammortamento (all. 16).
Così chiariti e qualificati i rapporti tra le parti, occorre in via preliminare, considerata anche la eccezione delle parti convenute, verificare se il sia titolare di una posizione giuridica che Parte_1 gli consenta di esperire l'azione di risoluzione proposta, che lui stesso qualifica ex art. 130 Cod. Consumo.
L'azione di risoluzione secondo il codice del consumo per vizio di conformità del bene oggetto di vendita, come deducono i convenuti, spetta alla parte acquirente – persona giuridica CP_3
e quindi per sua natura non qualificabile come consumatore ex art. 3 Cod. consumo- e non all'utilizzatore, il quale potrebbe semmai agire su mandato del concedente, quindi della
[...]
. CP_8
Peraltro, sotto il profilo del presupposto soggettivo di applicabilità della disciplina del codice del consumo, occorre considerare come, alla stregua di Cass., Sez. un., n. 19785-2015, "l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore, allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarità attiva del rapporto".
Nel caso di specie, dalla lettura del contratto di leasing in atti se il non si considera Parte_1 consumatore poiché, come condivisibilmente sostenuto dalla convenuta , non si CP_8 applica la disciplina consumeristica ai sensi dell'art. 122 primo comma lettera a) del TUB poiché è stato finanziato un importo superiore ai 75 mila euro, si prevede che l'utilizzatore possa agire per la risoluzione verso il venditore solo se ha mandato ad agire (cfr. condizione generali punto B sezione I).
9 La clausola indicata, richiamata altresì da parte attrice , relativa alla sezione delle Parte_1 clausole dei non consumatori, integralmente letta prevede infatti che: “… l'azione diretta a far risolvere il contratto di compravendita potrà essere intentata dal conduttore solo in qualità di mandatario del locatore, nonché per conto di quest'ultimo”.
Si osserva, in primo luogo, che tale azione non potrà mai però essere quella di risoluzione ex art. 130 codice del consumo qui invocata poiché nessuna delle parti è consumatore. Neppure il per Parte_1 stessa allegazione di parte attrice che vuole avvalersi di questa clausola.
Si rileva altresì che nessuna altra disposizione contrattuale concede in via preventiva tale mandato né la condotta della , che si oppone alla richiesta di risoluzione, rileva la volontà della CP_3 concedente-unico legittimato a far valere la risoluzione del contratto di vendita cui è parte-, di richiedere la risoluzione e di conferire implicitamente mandato al conduttore . Parte_1
Ciò solo è sufficiente per rigettare la domanda di risoluzione proposta, poiché non ha Parte_1 dato prova di essere titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva che gli consenta di richiedere la risoluzione del contratto di vendita per difetto di conformità della cosa venduta ex art. 130 Codice del Consumo come proposta.
Come affermato dalla Sezioni unite richiamate se si fanno valere vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, nel caso di vizi emersi successivamente alla consegna, perchè nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore (come quello di specie), “l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”.
L'utilizzatore può dunque presentare la domanda di risarcimento dei danni in termini di Parte_1 canoni già versati e di altri danni, pure formulata, nei punti b), c) ed e) della citazione.
In ogni caso, si vuole rilevare che non vi è prova del difetto di conformità del bene, sicchè le richieste vanno comunque rigettate.
Parte attrice, invero, vuole far valere il difetto di conformità della imbarcazione da diporto RI NEXT 285LX ai sensi dell'art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto è inidonea all'uso abituale cui è destinata.
In diritto, dal combinato disposto degli artt. 129 e segg., del codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine,
10 il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
La Cassazione ha ribadito che: “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio” (cfr. Cass. 27177/2022).
Ebbene, nel caso de quo il natante è stato consegnato in data 6.9.2021. Vi è verbale in atti, sottoscritto dal conduttore da cui risulta che lo stesso ha ritirato la imbarcazione in assenza di vizi, Parte_1 in ottimo stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine di acquisito (cfr. all. 8 parte convenuta ). CP_3
Alcuni vizi sono stati denunciati con una prima missiva del 5.7.2021, oltre i sei mesi dalla consegna del bene (batterie difettose, inverter inadeguato, salpancora non funzionante); spettava a parte attrice provare allora che il vizio, nonostante la dichiarazione firmata alla consegna, era presente ed occultato ex art. 2697 c.c., ma alcuna allegazione e prova vi è in tal senso.
Altri vizi sono stati denunciati successivamente;
alcuni di quelli denunciati extra-giudizialmente non sono richiamati nell'atto introduttivo nel quale si fa riferimento vizi che rendono il bene non conforme ed inidoneo all'uso.
Ed allora, si osserva in primo luogo che parte attrice non ha dimostrato che i vizi di conformità dedotti abbiano comportato il mancato utilizzo dell'imbarcazione, a fronte delle contestazioni di parte convenuta , che allega un utilizzo costante del natante dal 2021 al 2023. CP_1
Ed inoltre, non vi è prova che i difetti dedotti siano legati a vizi di conformità, nonostante la produzione di una consulenza di parte.
Con riferimento a ciascuno dei vizi allegati si osserva quanto segue:
1) criccature dell'oblò.
Si deve rilevare che, stante l'onere della prova di cui è gravata parte attrice come anzidetto, la stessa non ha introdotto elementi per ritenere che le cause delle criccature siano dovute a difetti di fabbricazione- né la consulenza tecnica richiesta in tal senso può supplire avendo natura esplorativa (Cass. civ., 6 dicembre 2011, n. 26151). Peraltro, il difetto, accertato dalla perizia di parte nel dicembre 2022, deve ritenersi sopravvenuto alla consegna poiché vi è verbale di consegna del bene, in cui l'utilizzatore dichiara di aver ritirato la imbarcazione in assenza di vizi, in ottimo Parte_1 stato di efficienza e manutenzione ed esattamente corrispondente all'ordine di acquisito (cfr. verbale 6.8.2021 all. 8). Non vi è prova allora che il vizio sia riconducibile a fatto del venditore o che sia stato da lui occultato al momento della consegna. La circostanza che il tecnico di parte abbia tentato di individuarne la causa, senza ottenere risposta, non assume rilievo.
2) scollatura tek sottocoperta e non distribuzione omogenea;
posto che dal verbale di consegna per quanto su indicato non risultava scollatura non è possibile rilevarne la causa, che parte convenuta tempestivamente attribuisce a difetti di manutenzione senza contestazione di parte avversa. La non
11 distribuzione omogenea del tek è stata accettata con la consegna del natante e attiene all'allestimento del natante stesso.
3) cattiva apertura del sedile. Con Il difetto sarebbe stato risolto dopo un intervento tecnico che la ha eseguito su CP_1 richiesta del sig. (circostanza allegata e non contestata ex art. 115 c.p.c.). La parte allora si Parte_1 è avvalsa della riparazione del difetto, intervenuta senza contestazione, sicché non può chiedere ora la risoluzione o il risarcimento del danno.
4) tienibene laterali macchiati.
Su tali asseriti difetti, la parte attrice non ha introdotto elementi per ritenere che il vizio sia strutturale e non dovuto alla cattiva manutenzione, vi è solo la generica attestazione del tecnico di parte priva di specifici argomenti.
5) cromature del bottazzo laterale non continue, a differenza del modello presente sul sito.
Non si ritiene rilevante la difformità del bene rispetto a quanto indicato nei cataloghi, perché il natante non risulta acquistato con la formula della vendita su campione e il bene è stato visionato e accettato da parte utilizzatrice al momento della consegna, come da verbale già richiamato.
6) scaletta in acciaio non funzionante correttamente.
Non è provato in cosa consista tale malfunzionamento. Parte convenuta D'AR afferma La scaletta in acciaio per la salita a bordo dei passeggeri è quella in dotazione alla barca al momento della consegna, perfettamente funzionante. I difetti ai quali si riferisce il costituiscono Parte_1 un'originale scelta ergonomica ed ingegneristica del costruttore. Su tali allegazioni fattuali non vi è contestazione specifica di parte attrice, la quale doveva dimostrare per quanto anzidetto il non funzionamento.
7) il mancato funzionamento del salpancora è contestato e non vi è stata prova che il mancato funzionamento sia originario e non dovuto a fatti sopravvenuti collegati all'utilizzo del bene, visto che in sede di consegna è stato anche testato il funzionamento del mezzo (cfr. verbale consegna in atti).
8) il danno al tavolino lamentato è stato riparato, giacché la dopo aver ricevuto Controparte_1 notizia della difettosità, ha ottenuto dal costruttore della barca, la la fornitura di Controparte_9 un nuovo ripiano, che è stato quindi posto (fatto documentato e non contestato quindi provato ex art. 115 c.p.c.). Essendosi avvalso della riparazione eseguita non può la parte richiedere comunque la risoluzione del contratto essendo i rimedi ex art. 130 comma 2 alternativi e non avendo allegato e documentato una riparazione tardiva del bene ex art. 130 comma 5 Codice del Consumo.
In conclusione, la domanda di risoluzione del contratto di vendita ex art. 130 Codice del consumo, ove ammissibile, e la domanda di risarcimento del danno sono quindi comunque da rigettare per mancata prova della qualificazione di difetti strutturali o di conformità del bene, considerate le contestazioni di parte D'AR.
Da ultimo, anche in applicazione delle regole del codice civile ex art. 1490 e s.s. c.c. le richieste di risoluzione, ove ammissibile, e risarcimento del danno non trovano comunque accoglimento, posto che i vizi lamentati non sono tali da giustificare la risoluzione del contratto di vendita ex art. 1455 c.c., non solo per la loro natura ma anche perché è documentato e non contestato l'utilizzo del natante, sicchè l'inadempimento avrebbe natura di scarsa importanza. Non sono poi allegati i danni causati dalla presunta non conformità del bene (quali ad esempio impossibilità di utilizzo del mezzo), sicché anche tale richiesta deve essere comunque rigettata.
Le domande, quindi, di risoluzione del contratto di vendita e di risarcimento del danno (b, c ed e) vanno quindi comunque rigettate.
12 La domanda di risoluzione del leasing proposta da verso Parte_1 CP_2
Allo stesso modo, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di leasing sia poiché non è accertato alcun inadempimento imputabile al venditore sia, in ogni caso, perché ai sensi CP_6 dell'art.
3.3. delle condizioni generali di leasing, l'utilizzatore ha la facoltà di chiedere la Parte_1 risoluzione del contratto di leasing solo ove l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Ora, è evidente che non vi è prova dell'inadempimento del venditore per aver venduto un bene non conforme e non vi è alcuna prova che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, considerato che il natante è stato comunque utilizzato dal (fatto specificamente allegato da parte convenuta Parte_1 CP_1 e non contestato e quindi provato ex art. 115 c.p.c.).
Anche per tale profilo, le conseguenti domande restitutorie (punto b) del canone anticipato versato e Cont delle rate del leasing versate (punto c) presentate anche nei confronti di vanno rigettate per il rigetto della domanda principale, essendo ad essa collegate.
Quanto alla domanda di dichiarare non più obbligato il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della delle rate a scadere relative ai canoni per l'acquisto della imbarcazione da Controparte_2 diporto RI NEXT 285LX, si deve rilevare che il vincolo contrattuale non è sciolto per causa imputabile al locatore e quindi rigettandosi ogni domanda presupposta, non vi è ragione sotto tale profilo per esaminare tale richiesta.
Sotto altro profilo, considerato il giudizio qui riunito, come si dirà in seguito il vincolo contrattuale per altre ragioni verrà comunque sciolto, con ogni conseguenza di legge.
La domanda riconvenzionale inizialmente proposta da non è stata riproposta in sede CP_2 di precisazione delle conclusioni da . In ogni caso, già nel provvedimento del CP_2 21.09.2023 si rilevava la sua tardività e dunque la inammissibilità, la quale non preclude la riproposizione in altro giudizio, poiché la ragione della inammissibilità è processuale e poiché la domanda riconvenzionale è stata proposta in via autonoma e non diretta ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria con una pronuncia giurisdizionale a sé favorevole (Cass. sez. Lav. n. 18125/2016).
GIUDIZIO NRG 5901/2023 qui riunito
Domanda proposta da di risoluzione del contratto di leasing per CP_2 inadempimento dell'attore e sua conseguente condanna alla restituzione Parte_1 dell'imbarcazione nonché al risarcimento dei danni.
In primo luogo, si conferma la validità della notifica del ricorso nel rispetto del termine a comparire. La domanda è stata notificata in data 14 giugno 2023 ex art. 143 c.p.c. dall'ufficiale giudiziario in Parma si è perfezionata quindi in data 4.7.2023, nel termine di 40 giorni prima dell'udienza ex art. 281 undecies c.p.c. fissata per il 16.09.2024 (termine sino al 6 luglio 2023).
Ciò posto, la chiede la risoluzione del contratto di leasing allegando CP_2 l'inadempimento del che non avrebbe pagato i canoni dal settembre 2022. Parte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, è principio pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
13 (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta , che produce come anzidetto il contratto CP_2 di leasing, allega che dal mese di settembre 2022, il Sig. non ha più provveduto a Parte_1 corrispondere i canoni di locazione finanziaria dovuti nei termini del contratto stipulato inter partes Cont in data 5/8/2021 e ciò nonostante i molteplici solleciti di pagamento indirizzatigli da (v. lettera Cont Cont r.a.r. SGB del 13/12/2022; n. 2 e-mails del 13 e 20/12/2022; e-mail del 28/12/2022; lettera r.a.r. SGB del 10/1/2023 – ns. prodd. da n. 11 a n. 14).
In particolare, allegava lettera r.a.r. in data 30/3/2023, con cui intimava al Sig. il Parte_1 pagamento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della detta comunicazione di messa in mora, dei canoni di leasing in allora scaduti pari a € 8.255,61, avvertendolo che, in difetto, il contratto di leasing avrebbe dovuto intendersi automaticamente risolto per inadempimento (all. 15).
Il sig. non ha inteso costituirsi con riferimento a tale domanda- seppur già costituito nel Parte_1 giudizio cui è riunito questo.
In ogni caso, era suo onere dimostrare di aver concretamente adempiuto o sollevare una tempestiva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che non ha posto e che comunque per quanto anzidetto non sarebbe fondata.
Vi è dunque prova dell'inadempimento allegato.
Il contratto di leasing deve dunque dichiararsi risolto considerata la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
La clausola 4 della Sezione II delle Condizioni Generali del contratto di leasing di cui è causa dispone:
“Risoluzione del contratto. 4a. In caso di grave inadempimento del Conduttore (quale, ad esempio, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o la violazione di un obbligo essenziale del presente contratto o altro inadempimento come meglio specificato al successivo articolo 17), il Locatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 Codice Civile) e/o la decadenza del Conduttore dal beneficio del termine (art. 1186 Codice Civile). In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al Locatore resteranno acquisiti a titolo d'indennizzo per l'intero loro ammontare tutti i canoni già scaduti e pagati, gli interessi ed ogni altra somma a qualunque titolo corrisposta. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Conduttore, il Locatore potrà inoltre intimare al Conduttore l'immediata restituzione del bene e, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà diritto al pagamento di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi maturati, di tutti i canoni ancora a scadere (in linea capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché di tutte le spese anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Qualora il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene sia superiore alla somma complessiva ancora dovuta al Locatore a norma del periodo precedente, il Conduttore avrà diritto di ricevere dal Locatore il pagamento di una somma pari al residuo del corrispettivo che questi avrà ricavato dalla predetta vendita. Qualora, invece, il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore come sopra, il Locatore conserverà, per la misura residua, il suo diritto di credito nei confronti del Conduttore”.
Ebbene, le parti concordavano che l'inadempimento sarebbe stato grave se non si fossero corrisposti quattro canoni quindi nessun dubbio sulla gravità in tal caso, considerato che alla data del 30.3.2023 in cui è intimato l'adempimento, non erano stati pagati già 6 canoni e alla data della domanda si allega che non sono stati pagati gli ulteriori scaduti.
14 Va dichiarata, quindi, la risoluzione del contratto di leasing de quo ex art. 1453 e 1455 c.c. per il grave inadempimento del sig. il quale dal mese di settembre 2022 ha omesso di Parte_1 Cont corrispondere i canoni di locazione dovuti a .
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Nel caso de quo, le parti pattuivano quale effetto della risoluzione per inadempimento del conduttore, come già indicato nella clausola 4.a., la restituzione dell'imbarcazione.
Anche tale richiesta della va quindi accolta;
sciogliendosi, invero, il vincolo CP_2 contrattuale con effetti retroattivi, l'imbarcazione ora detenuta dal va restituita al Parte_1 proprietario.
Quanto alla richiesta della concedente di ottenere una somma pari ai canoni scaduti e non pagati da settembre 2022 sino alla presente pronuncia in cui si dichiara la risoluzione e degli interessi maturati, nonché i canoni a scadere e del prezzo dell'opzione di acquisto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione sez. III 1581/2020) osserva che nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno (Sez. 3 - , Sentenza n. 29020 del 13/11/2018, Rv. 651636 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010, Rv. 615189 - 01); che, peraltro, mentre è ben vero che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.) (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014, Rv. 632261 - 01), è altresì vero che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 - 02); che, in definitiva, l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi;
con la conseguenza che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401 - 01).
Ebbene, applicando tali principi va rigettata allora la domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi maturati, di tutti i canoni ancora a scadere (in linea capitale), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché di tutte le spese anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario
15 alla vendita pur essendo prevista clausola contrattuale, poiché la stessa attribuisce a parte concedente un valore superiore rispetto a quello che otterrebbe se il contratto avesse regolare esecuzione.
Bisogna considerare che la parte trattiene le rate già pagate come convenuto dalle CP_2 parti ex art. 1526 comma 2 c.c. a titolo di indennità. Dal piano di ammortamento risulta che alla data della risoluzione sarebbe stata versata la somma di euro 95.916,56 (80.640 per canone iniziale tramite valore altro natante e assegno e restanti 15.276,56 per rate pagate) su un importo finanziato pari a 240.000.
Bisogna osservare che parte non è costituita rispetto alla domanda della Parte_1 CP_2 e non ha presentato specifica domanda riconvenzionale;
non può considerarsi tale la domanda contenuta nella citazione di cui al giudizio 407/2023, poiché quella richiesta di restituzione dei canoni aveva altra causa petendi (risoluzione del contratto per vizi di conformità del bene).
Si osserva, in ogni caso, che la domanda restitutoria se riterrà di presentarla il potrà Parte_1 trovare ulteriore valutazione considerato anche che solo con la restituzione del bene, potranno considerarsi altre circostanze per valutare una riduzione ulteriore della somma ad equità ex art- 1526 comma 2 c.c., tenuto conto dell'effettiva durata del periodo in cui il ha goduto del bene, Parte_1 della sua usura, del prezzo di vendita che ne ricaverà il concedente, posto che la disposizione contrattuale richiamata altresì prevede che “Qualora il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene sia superiore alla somma complessiva ancora dovuta al Locatore a norma del periodo precedente, il Conduttore avrà diritto di ricevere dal Locatore il pagamento di una somma pari al residuo del corrispettivo che questi avrà ricavato dalla predetta vendita. Qualora, invece, il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore come sopra, il Locatore conserverà, per la misura residua, il suo diritto di credito nei confronti del Conduttore”.
Senza alcun dubbio però la richiesta di pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione, canoni futuri e prezzo di opzione d'acquisto va rigettata essendo la richiesta eccessiva ex art. 1384 c.c. Cont considerato che la trattiene la proprietà del natante (Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28022) che ha un valore iniziale di 240mila euro e che è stato acquistato con un versamento di un maxi canone iniziale da parte del di circa 80mila Parte_1 euro.
Quanto alla richiesta di condannare al pagamento delle spese per il recupero del bene e la messa in vendita, le stesse sono al momento non determinabili. I rapporti tra le parti successivi alla restituzione del bene, compresa una compensazione tra ricavato vendita e spese sostenute dal locatore, potranno essere determinati solo ad avvenuta restituzione del natante. La richiesta di condanna va quindi rigettata, non essendovi certezza al momento dei presupposti invocati. Cont Va quindi rigettata la domanda di diretta a condannare al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione (ossia i canoni di € 1.175,12 al mese scaduti dal 5/9/2022 fino alla dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto), degli interessi di mora maturati, di tutti i canoni - in linea capitale - ancora a scadere (da calcolarsi come da piano di ammortamento, che si produce sub n. 16), del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (pari all'1% del prezzo di acquisto IVA inclusa), nonché di tutte le spese che saranno anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da
[...]
per il grave inadempimento del , il quale per l'effetto va condannato alla CP_2 Parte_1 immediata restituzione alla dell'imbarcazione concessagli in locazione CP_2 finanziaria. Cont Ogni altra richiesta di pagamento della va rigettata per le ragioni indicate.
16 SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite vanno valutate in rapporto alle domande presentate.
Parte attrice deve a parte convenuta le spese del presente Parte_1 Controparte_10 giudizio n.r.g. 407/2023, che si liquidano in euro 7.000,00 per fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale, applicati i parametri minimi per il valore della causa, poiché soccombente ex art. 91 c.p.c.
Con riferimento alle domande tra e considerato il parziale Parte_1 CP_2 Cont accoglimento delle domande di , si ritiene di condannare al pagamento degli esborsi Parte_1 pari ad euro 786,00 e a metà delle spese per onorari del giudizio per euro 3.500,00.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in persona del giudice ER RO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t. e , in persona del l.r.p.t., e sulla domanda proposta da CP_2 CP_2
[...
nei confronti di , così provvede: Parte_1
- RIGETTA tutte le domande proposte da nel giudizio NRG 407/2023 Parte_1 nei confronti di in persona del l.r.p.t. e nei confronti di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t.; CP_2
- ACCOGLIE la domanda di risoluzione del contratto di leasing proposta da CP_2
[...
, in persona del l.r.p.t. nel giudizio qui riunito NRG 5901/2023 nei confronti di
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
1) DICHIARA la risoluzione del contratto di leasing in atti del 5.9.2021 tra CP_2
[...
, in persona del l.r.p.t., e per grave inadempimento del Parte_1 Parte_1 e di conseguenza:
[...]
- CONDANNA all'immediata restituzione in favore di Parte_1 [...] ell'imbarcazione concessagli in locazione finanziaria ovvero yacht a motore CP_2 marca modello Next 285, anno costruzione 2021, no. di scafo ITRNIN8048G121, CP_5 battente bandiera italiana;
- RIGETTA ogni altra domanda di pagamento proposta da , in persona CP_2 del l.r.p.t. nei confronti di . Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge;
- CONDANNA a rimborsare in favore di , in Parte_1 CP_8 persona del l.r.p.t., la somma di euro 786,00 versata a titolo di esborsi e la somma di euro 3.500,00 a titolo di metà degli onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 07.10.2025
Il Giudice
ER RO
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