TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 782/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASU ANDREA attore e
(C.F. e CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. GILBERTO C.F._3
OG e dall'avv. MATANGHEDDU ILARIA FILOMENA MARIA convenuti e attori in via riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: a) previa ricostruzione dell'esatta consistenza dell'asse ereditario ivi ricomprendendo anche il Camper mod. C.F._4
MB316CD1T35, trg. BX689TF, disporre lo scioglimento della comunione e ordinare la divisione del compendio ereditario composto dalle seguenti unità immobiliari : 1). unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2; 2) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub.
4, piano T.; 3) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via
Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub. 6, piano 1°; 4) - unità immobiliare adibita a garage sita nella Via Rosas, n. 41, F. 29, Part. 233, Sub. 1, piano
T; 5) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci,
n. 49, F. 29 Part. 761, sub.1, piano T.; 6) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°; 7) – Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 120; 8) -
Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 152; 9) – unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Boccherini n. 25, F. 29, Part. 761,
Sub. 7, piano T.; 10) – terreno sito in Loc. Margine Rosso, F. 33, Mapp.
313; 11) – terreno distinto al F. 29 mapp. 2482; 12) – terreno distinto al F.
37 mapp. 116; 13) - terreno distinto al F. 37 mapp. 123; 14) – unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404; 15) – terreno distinto al F. 54 mapp.li 42, 402, 530, 531 e meglio descritte nel certificato notarile allegato al n. 1 del menzionato atto introduttivo;
b) per l'effetto, formare le quote di ciascuno dei coeredi e attribuirle agli stessi: in via principale, includendo nella quota dell'odierno attore l'intera quota ideale dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31,
Mapp. 827, sub. 2, nonché l'attribuzione dell'intera quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404, oltre a eventuali quote di ulteriori beni fino a concorrenza con il valore della propria quota ereditaria e/o con addebito dell'eventuale eccedenza;
c) in subordine, qualora i convenuti non fossero disposti a dare assenso a quanto sopra, formare quote di pari valore con addebito di eventuali eccedenze;
d) in via
pag. 2/23 di ulteriore subordine, disporre la vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote;
e) accertare e dichiarare che i coeredi e non CP_1 Parte_2
hanno mai corrisposto all'odierno attore la quota dei relativi frutti civili a lui spettanti e derivanti dalle locazioni dei seguenti immobili locati : 1) - unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn,
F. 31, Mapp. 827, sub. 2; 2) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub. 4, piano T.; 3) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29
Part. 761, sub.1, piano T.; 4) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°; dall'apertura della successione a oggi e per, l'effetto, dichiarare la debenza dei frutti civili in corrispondenza di tale godimento e condannarli in solido al pagamento dell'importo pari a Euro 52.710,66 per le annualità
2011 -2020 oltre ai frutti civili maturati in corso di causa che ammontano per le annualità 2021 -2024 a Euro 1 9 . 1 7 7 , 3 2 (come da dichiarazioni dei redditi che si allegano). f) accertare e dichiarare che il coerede sig. ha goduto in via esclusiva dell'unità immobiliare adibita Parte_2
a civile abitazione sita nella Via Boccherini n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T. a far data dalla apertura della successione del sig. Per_1
a tutt'oggi, senza corrispondere alcun canone agli altri
[...]
comproprietari e, per l'effetto, dichiarare la debenza dei frutti civili in corrispondenza a tale godimento, condannando il sig. al Parte_2
pagamento dei detti frutti civili in favore dell'attore, pro quota;
g) dichiarare in via definitiva l'improcedibilità delle domande riconvenzionali come da ordinanza già resa in data 16 dicembre 2021, per non aver
pag. 3/23 ottemperato i convenuti alla presentazione della domanda di mediazione nel termine loro assegnato;
h) rigettare ogni avversa domanda formulata dai convenuti;
i) insiste affinché il Giudice Voglia disporre Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare la comoda divisibilità degli immobili in compendio, il valore degli stessi ai fini della formazione delle quote e dei rispettivi lotti, ribadendo la volontà dell'odierno attore, così come espressa alla superiore lett. b), di vedere inclusa nella propria quota
l'intera quota ideale dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2, nonché l'attribuzione dell'intera quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54,
Mapp. 404, oltre a eventuali quote di ulteriori beni fino a concorrenza con il valore della propria quota ereditaria e/o con addebito dell'eventuale eccedenza. Con riserva di nomina di un proprio C.T.P. l) condannare le parti convenute, anche in ragione della mancata adesione alla mediazione obbligatoria esperita dall'attore, alle spese e onorari del presente giudizio,
e alle spese di mediazione, con spese di divisione a carico della massa e quelle relative ad eventuali opposizioni o contestazioni a carico dei soccombenti”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE - Rigettare quanto esposto e richiesto in atto di citazione da controparte in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto. -Accertare l'esatta consistenza dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del sig.
collazionando i beni immobili e le somme di denaro che Persona_1
sono stati elargiti o trasferiti a vario titolo agli eredi. - Per l'effetto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria formando le quote per
pag. 4/23 ciascun coerede. -Accertare e dichiarare che il sig. non Parte_1
ha mai sostenuto alcuna spese per la manutenzione dei beni ereditari e previa determinazione delle spese in corso di causa condannarlo al rimborso in favore degli aventi diritto IN VIA RICONVENZIONALE -
Accertare e dichiarare che il sig. ha percepito dal padre Parte_1
elargizioni in denaro per la costruzione ed avviamento Persona_1
della sua attività pari ad € 68258,04 o di quanto verrà determinato nel corso del processo e determinarne l'imputazione all'asse ereditario tramite collazione -Accertare e dichiarare che la vendita dell'immobile resa con atto pubblico del 28/01/2005 rep.n. 123470 racc.18679 rogante notaio dott. con cui è stata trasferita la proprietà dell'immobile Persona_2
sita in Quartu Sant'Elena alla via Merello n.68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06
è una vendita effettuata con simulazione assoluta e pertanto nulla in quanto carente di tutti gli elementi essenziali della vendita e nel contempo dichiarare la nullità del negozio dissimulato della donazione in quanto carente di uno dei suoi elementi essenziali per le ragioni di cui in espositiva. - Per l'effetto accertare e dichiarare che l'immobile in possesso del sig. è stato locato e previa determinazione dei canoni Parte_1
percepiti condannarlo al pagamento in favore dei coeredi dei relativi frutti
-Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto uti Parte_2
dominus per oltre vent'anni senza turbative nel possesso l'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in
Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita 320,20 e che lo stesso ha maturato su detto bene l'usucapione e per l'effetto sottrarre alla massa ereditaria detto immobile. In subordine -Accertare e dichiarare
pag. 5/23 che il sig. ha trasformato a sue spese quello che oggi è Parte_2
l'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub.
7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita
320,2 da garage e cortile come risulta dalle visure catastali. Si insiste, in ogni caso, affinché il Giudice Voglia disporre Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare la divisibilità degli immobili in compendio, il valore degli stessi ai fini della formazione delle quote e dei rispettivi lotti, con riserva di nomina di un proprio C.T.P. accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute e come accertate in corso di causa. -Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e innanzi l'intestato Tribunale, Parte_2 CP_1
esponendo di essere proprietario in comunione ereditaria pro indiviso con la madre ed il fratello dei seguenti CP_1 Parte_2
immobili tutti ubicati nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA):
a) - unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2;
b) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F.
29, Part. 3322, Sub. 4, piano T.;
c) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Marconi, n.
264, F. 29, Part. 3322, Sub. 6, piano 1°;
d) - unità immobiliare adibita a garage sita nella Via Rosas, n. 41, F. 29,
Part. 233, Sub. 1, piano T;
pag. 6/23 e) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n.
49, F. 29 Part. 761, sub.1, piano T.;
f) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n.
49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°;
g) – Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 120;
h) - Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 152;
i) – unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Boccherini
n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T.;
j) – terreno sito in Loc. Margine Rosso, F. 33, Mapp. 313; k) – terreno distinto al F. 29 mapp. 2482;
l) – terreno distinto al F. 37 mapp. 116;
m) - terreno distinto al F. 37 mapp. 123;
n) – unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404;
o) – terreno distinto al F. 54 mapp.li 42, 402, 530, 531; pervenuti per successione legittima del padre , deceduto il Persona_1
16.4.2011.
Non essendo stato trovato un accordo tra le parti per la divisione bonaria dell'eredità, l'attore invocava lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione dell'asse.
L'attore esponeva anche che, dall'apertura della successione in poi, alcuni immobili compresi nell'asse erano stati locati a terzi senza che gli venissero corrisposti i relativi frutti civili, sempre riscossi dai convenuti. Gli immobili locati -meglio specificati alle lettere a), b), e), f) dell'elenco precedente- hanno prodotto annualmente le rendite di cui alla tabella seguente (riportata a pag. 3 della citazione) dalla quale si evincono le rendite annuali e le quote spettanti all'attore e da questi mai ricevute:
pag. 7/23 Inoltre, l'attore esponeva che il fratello occupava Parte_2
l'immobile specificato alla lettera i) di cui all'elenco che precede, adibito a sede legale della G.D. COSTRUZIONI s.r.l., della quale egli è titolare e amministratore, senza aver mai corrisposto alcun canone di locazione agli altri eredi.
L'attore, infine, chiedeva che fosse compresa nella sua quota l'intera proprietà dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via
Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2, nonché la quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404, con addebito dell'eventuale eccedenza. Quanto sopra, anche a motivo del fatto che il locale commerciale sito nella via Merello è posto al piano terra di un fabbricato le cui ulteriori unità immobiliari site al primo e secondo piano, risultano già di proprietà esclusiva dell'attore, mentre il terreno distinto al
F. 54, Mapp. 404, è già posseduto dall'attore in forza di contratto di pag. 8/23 comodato d'uso stipulato in data 22 giugno 2009, registrato in data 2 luglio
2009, nel quale sorge l'attività commerciale del predetto attore.
Si costituivano i convenuti, i quali ricostruivano la consistenza dell'asse ereditario del defunto come segue: Persona_1
A) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub. 6 sita in Quartu S.elena via G Marconi n. 264 cat A/3 cl 3 vani 8 Contro rendita 578,43, casa di famiglia, residenza della sig.ra La proprietà è Contro così distribuita 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 36.441,00 valore dell'intero € 72882,00
B) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita Contro 320,20. la proprietà è così suddivisa: 1/3 per la sig.ra 1/3 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 40.345,00 valore Pt_2
dell'intero € 40.345,00.
C) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 1 sita in Quartu S.elena via Gramsci n. 49 cat A/2 cl 4 vani 5,5 rendita Contro 440,28. La proprietà è così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 27.738 valore Pt_2
dell'intero € 55.476.
D) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 4 sita in Quartu S.elena via Gramsci n.49 cat A/2 cl 4 vani 5 rendita Contro 400,25,.la proprietà è così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 25.216 valore Pt_2
dell'intero € 50.432.
E) immobile censito al catasto al foglio 29 part. 233 sub1 sita in Quartu
S.elena via Rosas cat C/6 cl 1 mq 19 rendita 33,36.la proprietà è così
pag. 9/23 Contro suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore Pt_2
della quota ereditaria € 2102,00 valore dell'intero € 4204,00.
F) immobile censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub 4 sita in Quartu
S.elena via G. Marconi cat C/1 cl 8 mq. 195 rendita 6233,89.la proprietà è Contro così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 133.530,00 valore dell'intero € 267.060,20.
G ) immobile censito al catasto al foglio 31 part. 827 sub2 sito in Quartu
S.elena via Merello cat C/1 cl 7 mq 51,00 rendita 1401,25 .la proprietà è Contro così suddivisa:4/6 per la sig.ra e 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 30.015,00 valore dell'intero € 60.030.
H) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio 9 particella 120 Categoria mandarinetto Classe 2 Metri superficie 0.15.00 rendita catastale 8,52 quota di proprietà 500/1000 località sa serrixedda;
I) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio 9 particella 152 Categoria vigneto Classe 2 Metri superficie 0.10.25 rendita catastale 10,06 quota di proprietà 500/1000 loc sa serrixedda;
L) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
33 particella 313 Categoria seminativo. Classe 2 Metri superficie 0.07.75 rendita catastale 3,00 quota di proprietà 1000/1000;
M) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
29 particella 2482 Categoria vigneto Classe 2 Metri superficie 0.01.42 rendita catastale 1,39 quota di proprietà 500/1000;
N) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
37 particella 116 Categoria seminativo. Classe 4 Metri superficie 0.07.10 rendita catastale 0,73 quota di proprietà 500/1000;
pag. 10/23 O) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
37 particella 123 Categoria mandorletto. Classe 4 Metri superficie 0.40.55 rendita catastale 14,66 quota di proprietà 500/1000;
P) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
29 particella 404;
Q) Immobili sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
54 particella 42, 402 530, 531.
Esponevano ancora che i redditi da locazione dei beni compresi nell'asse Contro ereditario erano stati percepito soltanto dalla la quale aveva sostenuto le spese connesse alla gestione dei detti beni, con il solo concorso del figlio e senza alcuna partecipazione dell'attore. Chiedevano quindi Pt_2
disporsi C.T.U. per determinare l'indennità loro spettante per le migliorie apportate ai beni compresi nell'asse ereditario. invocava inoltre l'intervenuto acquisto per usucapione, in Parte_2
proprio favore, dell'immobile adibito a sede della sua società, avendolo posseduto uti dominus e non uti condominus dal 2000.
Del pari in via riconvenzionale, i convenuti allegavano che il contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc. 18679 per notar Per_2
, con il quale essi avevano venduto all'attore la proprietà di un
[...]
immobile di civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena alla via Merello n.
68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06, per il prezzo di € 29.300, era stato concluso per un corrispettivo esiguo, calcolato ai soli valori catastali del cespite, che non era stato mai corrisposto. Trattavasi dunque di atto simulato, dissimulante una donazione, soggetta a collazione.
pag. 11/23 Inoltre, i convenuti esponevano che l'attore aveva ricevuto dal padre, in vita dello stesso, la somma complessiva di lire 132.166.000 nell'arco di tempo che va da aprile 1994 a dicembre 1996, mediante una serie di pagamenti eseguiti direttamente a lui ovvero a ditte e soggetti che avevano svolto alcune opere finalizzate all'avvio della predetta attività. Anche di tali somme, costituenti donazione, invocavano la collazione.
Infine, in merito all'immobile di cui al punto o) della citazione, i convenuti eccepivano che esso risulta intestato anche a , CP_2 CP_3
e , eredi di , e su di esso è stata CP_4 Controparte_5 Persona_3
trascritta domanda giudiziale di rivendicazione in favore dei germani e contro , conclusa poi con Persona_1 CP_6 Persona_3
sentenza di accoglimento del Tribunale di Cagliari n. 2744/09, che tuttavia non era stato possibile trascrivere a fronte delle modifiche che hanno interessato, nel tempo, i mappali oggetto della causa.
Su tali premesse, i convenuti aderivano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo che fosse attribuita:
- a l'intera quota dell'immobile adibito a civile abitazione Parte_3
sito in Quartu Sant'Elena alla via Marconi n.264 ove la stessa risiede, distinto in catasto al foglio 29 part. 273 sub. 6, nonché l'intera quota il locale commerciale sito in Quartu Sant'Elena alla via Marconi n.266 censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub 4;
- a l'intera quota dell'immobile di civile abitazione Parte_2
censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via
Boccherini n.25 cat A/2 in quanto ivi insiste la sua attività lavorativa.
In via riconvenzionale, chiedevano la collazione delle donazioni ricevute in vita dall'attore, pari ad € 68258,04 e la nullità della donazione dissimulata pag. 12/23 dall'atto di vendita del 28/01/2005, con condanna dell'attore alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile che ne aveva costituito oggetto;
sempre in via riconvenzionale, chiedeva Parte_2
accertarsi l'intervenuto acquisto, in suo favore, della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita
320,20 per usucapione.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma. c.p.c. ed ammessi l'interrogatorio formale e la prova testi dedotti dall'attore nell'atto di citazione, nonché la prova testimoniale dedotta nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c.; venivano altresì ammesse le prove per testi articolate da parte convenuta nelle seconde memeorie ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capi 2, 3, 13, 14, 15, con esclusione dei capi 1, 4, 5, 6, 7, 9, e 12 in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, 8, 10, 11 in quanto generici e privi dell'indicazione della spesa sostenuta. All'udienza del 14.6.2023 veniva dato atto della mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale ed alle successive udienze venivano escussi i testi, , Testimone_1 [...]
, e All'udienza Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
dell'11.7.2024 il giudice istruttore, ritenuto necessario decidere con sentenza non definitiva tutte le questioni prodromiche alla divisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 aprile 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 05.11.2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte,
pag. 13/23 precisando le sue conclusioni. La parte convenuta depositava le pèroprie note soltanto il 4.11.2025.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente va affermata la procedibilità delle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006). Va conseguentemente revocata l'ordinanza del 16.12.2021, assunta dal giudice istruttore prima dell'intervento delle Sezioni Unite sopra richiamato, e rigettata l'eccezione di improcedibilità delle stesse formulata dall'attore.
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto dato atto che, a seguito della mancata risposta dei convenuti all'interpello loro deferito dall'attore, devono ritenersi definitivamente accertate le circostanze di fatto di cui ai capitoli indicati in atto di citazione, e dunque che:
- e hanno percepito per intero i canoni CP_1 Parte_2
di locazione degli immobili di cui alla tabella sopra riportata;
pag. 14/23 - ha occupato dal 2011 in poi, in via esclusiva, Parte_2
l'immobile adibito a civile abitazione, ubicato in Quartu Sant'Elena nella Via Boccherini, n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T., senza corrispondere alcuna somma agli altri coeredi;
- ha percepito in contanti i canoni mensili relativi agli CP_1
immobili di cui alle lettere e) e f) elencati in citazione, locati rispettivamente al e alla di lei madre . Tes_4 Persona_4
Quanto sopra, da un lato cristallizza:
1) il credito dell'attore verso gli altri coeredi, derivante dalla mancata percezione della sua quota dei redditi da locazione degli immobili inclusi nell'asse ereditario, pari ad € 52,710,66 oltre interessi dalla notificazione della citazione;
2) il debito della verso la massa ereditaria, pari ai canoni da lei percepiti in contanti.
Dall'altro lato, esclude che si possa configurare alcuna usucapione in favore del convenuto avendo egli occupato il cespite ove Parte_2
ha sede la sua attività, ed oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, soltanto dal 2011 e dunque da un periodo inferiore al ventennio, essendo la presente causa iniziata nel 2021.
Le prove testimoniali hanno confermato, rispettivamente:
- che l'attore ha personalmente estinto il debito assunto verso Tes_1
per la realizzazione dell'autolavaggio (teste ,
[...] Testimone_1
sentito all'udienza del 6.7.2023: “ADR: confermo che Pt_1
ha restituito l'intera somma”);
[...]
- che la a percepito in contanti i canoni di locazione degli alloggi locati a e (teste sentita Tes_4 Persona_4 Tes_4
pag. 15/23 all'udienza del 9.11.2023: “Nella mia attuale abitazione in via
Antonio Gramsci n.49 piano terra, abitazione che prima era intestata a mia madre e poi volturata a me dopo la Persona_4
sua morte, sia io che mia madre i canoni li abbiamo versati a
[...]
in quanto unica locatrice del contratto in essere. CP_1
Sull'immobile sito in via Gramsci n 49 al piano primo, questo è stato locato a me dal 2017 fino al 2019 dalla , del periodo CP_1
precedente nulla so. Il pagamento avveniva in contanti”);
- alcune delle opere relative all'autolavaggio gestito dall'attore erano state eseguite dagli altri testi, e Testimone_3 Testimone_2
e pagate dal padre (testi suindicati). Tes_5 Persona_1
Sulla base delle predette risultanze istruttorie, deve pervenirsi al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto per assenza del relativo presupposto temporale. Parte_2
Del pari, va rigettata la domanda di collazione delle somme asseritamente donate, in vita, da all'attore per la realizzazione Persona_1
dell'autolavaggio di cui alla comparsa di risposta, in parte perché il predetto attore ha personalmente estinto il debito, come confermato dal teste , in parte perché trattavasi di somme non precisate, Testimone_1
concernenti lavorazioni eseguite dagli altri testi escussi, Testimone_3
e Testimone_2 Tes_5
Per quanto concerne gli assegni allegati alla comparsa di risposta (cfr. doc.
13) essi risultano in parte direttamente emessi dal de cuius in favore di terzi, e solo in parte girati dall'attore.
I pagamenti eseguiti direttamente dal a terzi non possono Persona_1
essere considerati come donazioni eseguite in favore del figlio , in Pt_1
pag. 16/23 difetto di altri riscontri a conferma di tale assunto. Non è a tal fine sufficiente la circostanza (allegata ma non provata) che si tratterebbe di pagamenti eseguiti per la realizzazione dell'impianto di autolavaggio, poiché tale destinazione non implica automaticamente che le erogazioni di denaro abbiano carattere liberare, ben potendo esse essere collegate a titoli diversi. Sul punto, va evidenziato che, atteso il carattere “neutro” dell'assegno bancario, che in ragione della sua astrazione può essere fondato su rapporti causali di diverso genere, a titolo oneroso o gratuito, la prova del collegamento certo dei titoli allegati alla memoria di risposta dei convenuti ad una erogazione a contenuto liberale spettava ai predetti, che vi avevano interesse, e non è stata conseguita, né tantomeno offerta.
I soli titoli che risultano emessi direttamente in favore di Parte_1
sono i seguenti:
- assegno n.0010140461 del 05/09/1995 dell'importo di £ 1.500.000 girato per l'incasso da;
Parte_1
- assegno n.0010140477 del 20/03/1996 dell'importo di £ 19.000.000
a e da questi girato ad Autoequip Lavaggi;
Parte_1
- assegno n.0010140477 del 25/03/1996 dell'importo di £ 6.400.000 a e da questi girato ad Autoequip Lavaggi;
Parte_1
- assegno n.0010180541 del 01/04/1996 dell'importo di £ 30.000.000 girato l'incasso da;
Parte_1
per un importo totale di lire 56.900.000 corrispondenti ad € 29.386,40.
Anche in relazione a tali titoli, tuttavia, gli attori in riconvenzionale non hanno offerto la prova che si trattava di erogazioni a contenuto liberale. La mera consegna di un titolo di credito, infatti, è come detto un atto a causa neutra, che può fondarsi su rapporti causali di diversa natura, la cui prova pag. 17/23 spetta a colui che intende far valere l'esistenza, rispettivamente, del carattere oneroso, o gratuito, di detto rapporto sottostante. In assenza di detta prova, la sola circostanza che sia stato consegnato, o incassato, un titolo di credito non costituisce prova dell'esistenza di una donazione, né dimostra l'obbligo di restituzione della somma, poiché l'efficacia probatoria derivante dalla documentazione dell'emissione, e del pagamento, dell'assegno bancario vale solo per dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo portato nel titolo, e non anche per documentarne la causa.
Inoltre, va rigettata la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc. 18679 per notar , con il quale i convenuti hanno venduto all'attore la Persona_2
proprietà di un immobile di civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena alla via Merello n. 68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06, per il prezzo di € 29.300.
In primis, gli attori in via riconvenzionale non hanno offerto la prova dell'asserita esiguità del corrispettivo. In secundis, ed in ogni caso, va ribadito che “In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007, Rv.
597716; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006, Rv. 589833;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7021 del 27/07/1994, Rv. 487539; Cass. Sez. 2,
pag. 18/23 Sentenza n. 4071 del 19/02/2008, Rv. 602030; detta prova non può essere fornita né mediante interrogatorio formale della parte interessata: cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017, Rv. 643369 né mediante confessione della stessa: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del
05/04/2022, Rv. 664375). La limitazione si applica anche agli eredi, che subentrano nella posizione giuridica del de cuius e dunque non sono terzi, a meno che si versi nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18434 del 08/06/2022, Rv. 665107) ovvero qualora l'erede agisca in qualità di legittimario con l'azione di riduzione per lesione di legittima (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306). In entrambe tali ipotesi –la seconda delle quali non ricorre nel caso specifico– la prova della natura simulata del negozio deve essere comunque data dalla parte che vi ha interesse, la quale non può soltanto limitarsi ad affermare la detta circostanza. Nel caso di specie, gli attori in via riconvenzionale non hanno dimostrato in alcun modo la pretesa natura simulata del contratto di vendita di cui si discute, nel quale le parti hanno convenuto la regolamentazione del corrispettivo. Corrispettivo che, peraltro, risulta esser stato versato, essendo stata prodotta in atti quietanza in data 2.3.2005, a firma dei convenuti, attestante l'intervenuto saldo del prezzo pattuito, mediante apposito mutuo erogato da CA CA (come previsto nel contratto: cfr. all. 8 e 9 alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Del resto, va anche evidenziato che la sola allegazione del mancato versamento del corrispettivo di una compravendita non implica affatto che l'operazione negoziale sia stata posta in essere per dissimulare una donazione, ponendosi piuttosto come circostanza rilevante sul ben diverso pag. 19/23 piano dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del predetto atto di compravendita.
Il rigetto della domanda di simulazione del contratto di compravendita del
28.1.2005 implica il rigetto della domanda, dipendente, di nullità del contratto di donazione asseritamente dissimulato, della cui esistenza non vi
è prova, nonché di quella, del pari dipendente, condanna dell'attore alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile che ne ha costituito oggetto.
Va invece accolta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 52.710,66 da essi percepita dopo la morte del de cuius come frutti civili degli immobili caduti in successione e non versata all'attore. Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, competono interessi e rivalutazione dalla notificazione dell'atto di citazione sino al saldo.
Va del pari accolta la domanda di accertamento del debito di CP_1
verso la massa ereditaria delle somme dalla medesima percepite da Tes_4
e a titolo di canoni di locazione per il godimento,
[...] Persona_4
rispettivamente, dell'appartamento sito in via Antonio Gramsci n. 49, primo piano, distinto al F. 29 Part. 761, sub.4, e di quello sito in via
Antonio Gramsci n. 49, piano terra, distinto al F. 29 Part. 761, sub.1, a decorrere dall'apertura della successione di ovvero Persona_1
dall'inizio dei corrispondenti rapporti locativi, se stipulati successivamente.
Anche su detta somma competono, in favore della massa, interessi e rivalutazione da ciascun singolo pagamento al saldo.
Infine, va accertato che tutte le somme derivanti dalla locazione degli immobili compresi nell'asse ereditario, a decorrere dalla notificazione pag. 20/23 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, appartengono alla massa ereditaria del defunto . Persona_1
Il giudizio dovrà invece proseguire, come da separata ordinanza, per Contro l'accertamento dell'importo del debito della erso la massa, derivante dalla percezione dei canoni locativi dei due immobili di via Gramsci n. 49 di cui anzidetto, per la ricostruzione della consistenza dell'asse ereditario del defunto e la formazione delle relative quote Persona_1
divisionali con gli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in via principale da ei confronti di Parte_1 CP_1
e ed in via riconvenzionale dai secondi nei Parte_2
confronti del primo, così provvede:
1) dichiara la procedibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
2) rigetta la domanda di usucapione proposta da in Parte_2
relazione all'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio
29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita 320,20;
3) rigetta la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc.
18679 per notar e le domande, da essa dipendenti, di Persona_2
nullità del contratto di donazione asseritamente dissimulato e di condanna dell'attore al pagamento dei frutti civili dell'immobile compravenduto;
pag. 21/23 4) rigetta la domanda di collazione nell'asse ereditario del defunto
dell'immobile oggetto del predetto contratto e Persona_1
delle donazioni asseritamente ricevute in vita del defunto dall'attore;
5) condanna e tra loro in solido, al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 52.710,66 Parte_1
con interessi e rivalutazione dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo;
6) accerta che è debitrice della massa ereditaria delle CP_1
somme percepite da e a titolo di canoni Tes_4 Persona_4
di locazione per il godimento, rispettivamente, dell'appartamento sito in via Antonio Gramsci n. 49, primo piano, distinto al F. 29 Part. 761, sub.4, e di quello sito in via Antonio Gramsci n. 49, piano terra, distinto al F. 29 Part. 761, sub.1, a decorrere dall'apertura della successione di ovvero dall'inizio dei Persona_1
corrispondenti rapporti locativi, se stipulati successivamente, con interessi e rivalutazione da ciascun singolo pagamento sino al saldo;
7) accerta che tutte le somme derivanti dalla locazione degli immobili compresi nell'asse ereditario, a decorrere dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, appartengono alla massa ereditaria del defunto;
Persona_1
8) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
FA OL
pag. 22/23 pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 782/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA OL, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASU ANDREA attore e
(C.F. e CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. GILBERTO C.F._3
OG e dall'avv. MATANGHEDDU ILARIA FILOMENA MARIA convenuti e attori in via riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: a) previa ricostruzione dell'esatta consistenza dell'asse ereditario ivi ricomprendendo anche il Camper mod. C.F._4
MB316CD1T35, trg. BX689TF, disporre lo scioglimento della comunione e ordinare la divisione del compendio ereditario composto dalle seguenti unità immobiliari : 1). unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2; 2) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub.
4, piano T.; 3) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via
Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub. 6, piano 1°; 4) - unità immobiliare adibita a garage sita nella Via Rosas, n. 41, F. 29, Part. 233, Sub. 1, piano
T; 5) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci,
n. 49, F. 29 Part. 761, sub.1, piano T.; 6) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°; 7) – Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 120; 8) -
Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 152; 9) – unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Boccherini n. 25, F. 29, Part. 761,
Sub. 7, piano T.; 10) – terreno sito in Loc. Margine Rosso, F. 33, Mapp.
313; 11) – terreno distinto al F. 29 mapp. 2482; 12) – terreno distinto al F.
37 mapp. 116; 13) - terreno distinto al F. 37 mapp. 123; 14) – unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404; 15) – terreno distinto al F. 54 mapp.li 42, 402, 530, 531 e meglio descritte nel certificato notarile allegato al n. 1 del menzionato atto introduttivo;
b) per l'effetto, formare le quote di ciascuno dei coeredi e attribuirle agli stessi: in via principale, includendo nella quota dell'odierno attore l'intera quota ideale dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31,
Mapp. 827, sub. 2, nonché l'attribuzione dell'intera quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404, oltre a eventuali quote di ulteriori beni fino a concorrenza con il valore della propria quota ereditaria e/o con addebito dell'eventuale eccedenza;
c) in subordine, qualora i convenuti non fossero disposti a dare assenso a quanto sopra, formare quote di pari valore con addebito di eventuali eccedenze;
d) in via
pag. 2/23 di ulteriore subordine, disporre la vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote;
e) accertare e dichiarare che i coeredi e non CP_1 Parte_2
hanno mai corrisposto all'odierno attore la quota dei relativi frutti civili a lui spettanti e derivanti dalle locazioni dei seguenti immobili locati : 1) - unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn,
F. 31, Mapp. 827, sub. 2; 2) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F. 29, Part. 3322, Sub. 4, piano T.; 3) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29
Part. 761, sub.1, piano T.; 4) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n. 49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°; dall'apertura della successione a oggi e per, l'effetto, dichiarare la debenza dei frutti civili in corrispondenza di tale godimento e condannarli in solido al pagamento dell'importo pari a Euro 52.710,66 per le annualità
2011 -2020 oltre ai frutti civili maturati in corso di causa che ammontano per le annualità 2021 -2024 a Euro 1 9 . 1 7 7 , 3 2 (come da dichiarazioni dei redditi che si allegano). f) accertare e dichiarare che il coerede sig. ha goduto in via esclusiva dell'unità immobiliare adibita Parte_2
a civile abitazione sita nella Via Boccherini n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T. a far data dalla apertura della successione del sig. Per_1
a tutt'oggi, senza corrispondere alcun canone agli altri
[...]
comproprietari e, per l'effetto, dichiarare la debenza dei frutti civili in corrispondenza a tale godimento, condannando il sig. al Parte_2
pagamento dei detti frutti civili in favore dell'attore, pro quota;
g) dichiarare in via definitiva l'improcedibilità delle domande riconvenzionali come da ordinanza già resa in data 16 dicembre 2021, per non aver
pag. 3/23 ottemperato i convenuti alla presentazione della domanda di mediazione nel termine loro assegnato;
h) rigettare ogni avversa domanda formulata dai convenuti;
i) insiste affinché il Giudice Voglia disporre Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare la comoda divisibilità degli immobili in compendio, il valore degli stessi ai fini della formazione delle quote e dei rispettivi lotti, ribadendo la volontà dell'odierno attore, così come espressa alla superiore lett. b), di vedere inclusa nella propria quota
l'intera quota ideale dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2, nonché l'attribuzione dell'intera quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54,
Mapp. 404, oltre a eventuali quote di ulteriori beni fino a concorrenza con il valore della propria quota ereditaria e/o con addebito dell'eventuale eccedenza. Con riserva di nomina di un proprio C.T.P. l) condannare le parti convenute, anche in ragione della mancata adesione alla mediazione obbligatoria esperita dall'attore, alle spese e onorari del presente giudizio,
e alle spese di mediazione, con spese di divisione a carico della massa e quelle relative ad eventuali opposizioni o contestazioni a carico dei soccombenti”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE - Rigettare quanto esposto e richiesto in atto di citazione da controparte in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto. -Accertare l'esatta consistenza dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del sig.
collazionando i beni immobili e le somme di denaro che Persona_1
sono stati elargiti o trasferiti a vario titolo agli eredi. - Per l'effetto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria formando le quote per
pag. 4/23 ciascun coerede. -Accertare e dichiarare che il sig. non Parte_1
ha mai sostenuto alcuna spese per la manutenzione dei beni ereditari e previa determinazione delle spese in corso di causa condannarlo al rimborso in favore degli aventi diritto IN VIA RICONVENZIONALE -
Accertare e dichiarare che il sig. ha percepito dal padre Parte_1
elargizioni in denaro per la costruzione ed avviamento Persona_1
della sua attività pari ad € 68258,04 o di quanto verrà determinato nel corso del processo e determinarne l'imputazione all'asse ereditario tramite collazione -Accertare e dichiarare che la vendita dell'immobile resa con atto pubblico del 28/01/2005 rep.n. 123470 racc.18679 rogante notaio dott. con cui è stata trasferita la proprietà dell'immobile Persona_2
sita in Quartu Sant'Elena alla via Merello n.68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06
è una vendita effettuata con simulazione assoluta e pertanto nulla in quanto carente di tutti gli elementi essenziali della vendita e nel contempo dichiarare la nullità del negozio dissimulato della donazione in quanto carente di uno dei suoi elementi essenziali per le ragioni di cui in espositiva. - Per l'effetto accertare e dichiarare che l'immobile in possesso del sig. è stato locato e previa determinazione dei canoni Parte_1
percepiti condannarlo al pagamento in favore dei coeredi dei relativi frutti
-Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto uti Parte_2
dominus per oltre vent'anni senza turbative nel possesso l'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in
Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita 320,20 e che lo stesso ha maturato su detto bene l'usucapione e per l'effetto sottrarre alla massa ereditaria detto immobile. In subordine -Accertare e dichiarare
pag. 5/23 che il sig. ha trasformato a sue spese quello che oggi è Parte_2
l'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub.
7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita
320,2 da garage e cortile come risulta dalle visure catastali. Si insiste, in ogni caso, affinché il Giudice Voglia disporre Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare la divisibilità degli immobili in compendio, il valore degli stessi ai fini della formazione delle quote e dei rispettivi lotti, con riserva di nomina di un proprio C.T.P. accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute e come accertate in corso di causa. -Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e innanzi l'intestato Tribunale, Parte_2 CP_1
esponendo di essere proprietario in comunione ereditaria pro indiviso con la madre ed il fratello dei seguenti CP_1 Parte_2
immobili tutti ubicati nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA):
a) - unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2;
b) - unità immobiliare locale commerciale sita nella Via Marconi, n. 264, F.
29, Part. 3322, Sub. 4, piano T.;
c) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Marconi, n.
264, F. 29, Part. 3322, Sub. 6, piano 1°;
d) - unità immobiliare adibita a garage sita nella Via Rosas, n. 41, F. 29,
Part. 233, Sub. 1, piano T;
pag. 6/23 e) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n.
49, F. 29 Part. 761, sub.1, piano T.;
f) - unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Gramsci, n.
49, F. 29 Part. 761, sub.4, piano 1°;
g) – Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 120;
h) - Terreno sito in Loc. Serrixedda, F. 9, Mapp. 152;
i) – unità immobiliare adibita a civile abitazione sita nella Via Boccherini
n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T.;
j) – terreno sito in Loc. Margine Rosso, F. 33, Mapp. 313; k) – terreno distinto al F. 29 mapp. 2482;
l) – terreno distinto al F. 37 mapp. 116;
m) - terreno distinto al F. 37 mapp. 123;
n) – unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404;
o) – terreno distinto al F. 54 mapp.li 42, 402, 530, 531; pervenuti per successione legittima del padre , deceduto il Persona_1
16.4.2011.
Non essendo stato trovato un accordo tra le parti per la divisione bonaria dell'eredità, l'attore invocava lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione dell'asse.
L'attore esponeva anche che, dall'apertura della successione in poi, alcuni immobili compresi nell'asse erano stati locati a terzi senza che gli venissero corrisposti i relativi frutti civili, sempre riscossi dai convenuti. Gli immobili locati -meglio specificati alle lettere a), b), e), f) dell'elenco precedente- hanno prodotto annualmente le rendite di cui alla tabella seguente (riportata a pag. 3 della citazione) dalla quale si evincono le rendite annuali e le quote spettanti all'attore e da questi mai ricevute:
pag. 7/23 Inoltre, l'attore esponeva che il fratello occupava Parte_2
l'immobile specificato alla lettera i) di cui all'elenco che precede, adibito a sede legale della G.D. COSTRUZIONI s.r.l., della quale egli è titolare e amministratore, senza aver mai corrisposto alcun canone di locazione agli altri eredi.
L'attore, infine, chiedeva che fosse compresa nella sua quota l'intera proprietà dell'unità immobiliare adibita a locale commerciale sita nella Via
Merello, sn, F. 31, Mapp. 827, sub. 2, nonché la quota ideale pari a 1/2 dell'unità immobiliare distinta al F. 54, Mapp. 404, con addebito dell'eventuale eccedenza. Quanto sopra, anche a motivo del fatto che il locale commerciale sito nella via Merello è posto al piano terra di un fabbricato le cui ulteriori unità immobiliari site al primo e secondo piano, risultano già di proprietà esclusiva dell'attore, mentre il terreno distinto al
F. 54, Mapp. 404, è già posseduto dall'attore in forza di contratto di pag. 8/23 comodato d'uso stipulato in data 22 giugno 2009, registrato in data 2 luglio
2009, nel quale sorge l'attività commerciale del predetto attore.
Si costituivano i convenuti, i quali ricostruivano la consistenza dell'asse ereditario del defunto come segue: Persona_1
A) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub. 6 sita in Quartu S.elena via G Marconi n. 264 cat A/3 cl 3 vani 8 Contro rendita 578,43, casa di famiglia, residenza della sig.ra La proprietà è Contro così distribuita 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 36.441,00 valore dell'intero € 72882,00
B) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita Contro 320,20. la proprietà è così suddivisa: 1/3 per la sig.ra 1/3 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 40.345,00 valore Pt_2
dell'intero € 40.345,00.
C) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 1 sita in Quartu S.elena via Gramsci n. 49 cat A/2 cl 4 vani 5,5 rendita Contro 440,28. La proprietà è così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 27.738 valore Pt_2
dell'intero € 55.476.
D) immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 4 sita in Quartu S.elena via Gramsci n.49 cat A/2 cl 4 vani 5 rendita Contro 400,25,.la proprietà è così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore della quota ereditaria € 25.216 valore Pt_2
dell'intero € 50.432.
E) immobile censito al catasto al foglio 29 part. 233 sub1 sita in Quartu
S.elena via Rosas cat C/6 cl 1 mq 19 rendita 33,36.la proprietà è così
pag. 9/23 Contro suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Valore Pt_2
della quota ereditaria € 2102,00 valore dell'intero € 4204,00.
F) immobile censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub 4 sita in Quartu
S.elena via G. Marconi cat C/1 cl 8 mq. 195 rendita 6233,89.la proprietà è Contro così suddivisa: 4/6 per la sig.ra 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 133.530,00 valore dell'intero € 267.060,20.
G ) immobile censito al catasto al foglio 31 part. 827 sub2 sito in Quartu
S.elena via Merello cat C/1 cl 7 mq 51,00 rendita 1401,25 .la proprietà è Contro così suddivisa:4/6 per la sig.ra e 1/6 cadauno per i fratelli Pt_2
Valore della quota ereditaria € 30.015,00 valore dell'intero € 60.030.
H) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio 9 particella 120 Categoria mandarinetto Classe 2 Metri superficie 0.15.00 rendita catastale 8,52 quota di proprietà 500/1000 località sa serrixedda;
I) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio 9 particella 152 Categoria vigneto Classe 2 Metri superficie 0.10.25 rendita catastale 10,06 quota di proprietà 500/1000 loc sa serrixedda;
L) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
33 particella 313 Categoria seminativo. Classe 2 Metri superficie 0.07.75 rendita catastale 3,00 quota di proprietà 1000/1000;
M) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
29 particella 2482 Categoria vigneto Classe 2 Metri superficie 0.01.42 rendita catastale 1,39 quota di proprietà 500/1000;
N) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
37 particella 116 Categoria seminativo. Classe 4 Metri superficie 0.07.10 rendita catastale 0,73 quota di proprietà 500/1000;
pag. 10/23 O) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
37 particella 123 Categoria mandorletto. Classe 4 Metri superficie 0.40.55 rendita catastale 14,66 quota di proprietà 500/1000;
P) immobile sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
29 particella 404;
Q) Immobili sito in Quartu Sant'Elena catastalmente identificata al foglio
54 particella 42, 402 530, 531.
Esponevano ancora che i redditi da locazione dei beni compresi nell'asse Contro ereditario erano stati percepito soltanto dalla la quale aveva sostenuto le spese connesse alla gestione dei detti beni, con il solo concorso del figlio e senza alcuna partecipazione dell'attore. Chiedevano quindi Pt_2
disporsi C.T.U. per determinare l'indennità loro spettante per le migliorie apportate ai beni compresi nell'asse ereditario. invocava inoltre l'intervenuto acquisto per usucapione, in Parte_2
proprio favore, dell'immobile adibito a sede della sua società, avendolo posseduto uti dominus e non uti condominus dal 2000.
Del pari in via riconvenzionale, i convenuti allegavano che il contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc. 18679 per notar Per_2
, con il quale essi avevano venduto all'attore la proprietà di un
[...]
immobile di civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena alla via Merello n.
68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06, per il prezzo di € 29.300, era stato concluso per un corrispettivo esiguo, calcolato ai soli valori catastali del cespite, che non era stato mai corrisposto. Trattavasi dunque di atto simulato, dissimulante una donazione, soggetta a collazione.
pag. 11/23 Inoltre, i convenuti esponevano che l'attore aveva ricevuto dal padre, in vita dello stesso, la somma complessiva di lire 132.166.000 nell'arco di tempo che va da aprile 1994 a dicembre 1996, mediante una serie di pagamenti eseguiti direttamente a lui ovvero a ditte e soggetti che avevano svolto alcune opere finalizzate all'avvio della predetta attività. Anche di tali somme, costituenti donazione, invocavano la collazione.
Infine, in merito all'immobile di cui al punto o) della citazione, i convenuti eccepivano che esso risulta intestato anche a , CP_2 CP_3
e , eredi di , e su di esso è stata CP_4 Controparte_5 Persona_3
trascritta domanda giudiziale di rivendicazione in favore dei germani e contro , conclusa poi con Persona_1 CP_6 Persona_3
sentenza di accoglimento del Tribunale di Cagliari n. 2744/09, che tuttavia non era stato possibile trascrivere a fronte delle modifiche che hanno interessato, nel tempo, i mappali oggetto della causa.
Su tali premesse, i convenuti aderivano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo che fosse attribuita:
- a l'intera quota dell'immobile adibito a civile abitazione Parte_3
sito in Quartu Sant'Elena alla via Marconi n.264 ove la stessa risiede, distinto in catasto al foglio 29 part. 273 sub. 6, nonché l'intera quota il locale commerciale sito in Quartu Sant'Elena alla via Marconi n.266 censito al catasto al foglio 29 part. 273 sub 4;
- a l'intera quota dell'immobile di civile abitazione Parte_2
censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via
Boccherini n.25 cat A/2 in quanto ivi insiste la sua attività lavorativa.
In via riconvenzionale, chiedevano la collazione delle donazioni ricevute in vita dall'attore, pari ad € 68258,04 e la nullità della donazione dissimulata pag. 12/23 dall'atto di vendita del 28/01/2005, con condanna dell'attore alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile che ne aveva costituito oggetto;
sempre in via riconvenzionale, chiedeva Parte_2
accertarsi l'intervenuto acquisto, in suo favore, della piena proprietà dell'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio 29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita
320,20 per usucapione.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma. c.p.c. ed ammessi l'interrogatorio formale e la prova testi dedotti dall'attore nell'atto di citazione, nonché la prova testimoniale dedotta nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c.; venivano altresì ammesse le prove per testi articolate da parte convenuta nelle seconde memeorie ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capi 2, 3, 13, 14, 15, con esclusione dei capi 1, 4, 5, 6, 7, 9, e 12 in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti, 8, 10, 11 in quanto generici e privi dell'indicazione della spesa sostenuta. All'udienza del 14.6.2023 veniva dato atto della mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale ed alle successive udienze venivano escussi i testi, , Testimone_1 [...]
, e All'udienza Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
dell'11.7.2024 il giudice istruttore, ritenuto necessario decidere con sentenza non definitiva tutte le questioni prodromiche alla divisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 aprile 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 05.11.2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte,
pag. 13/23 precisando le sue conclusioni. La parte convenuta depositava le pèroprie note soltanto il 4.11.2025.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente va affermata la procedibilità delle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio secondo cui “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006). Va conseguentemente revocata l'ordinanza del 16.12.2021, assunta dal giudice istruttore prima dell'intervento delle Sezioni Unite sopra richiamato, e rigettata l'eccezione di improcedibilità delle stesse formulata dall'attore.
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto dato atto che, a seguito della mancata risposta dei convenuti all'interpello loro deferito dall'attore, devono ritenersi definitivamente accertate le circostanze di fatto di cui ai capitoli indicati in atto di citazione, e dunque che:
- e hanno percepito per intero i canoni CP_1 Parte_2
di locazione degli immobili di cui alla tabella sopra riportata;
pag. 14/23 - ha occupato dal 2011 in poi, in via esclusiva, Parte_2
l'immobile adibito a civile abitazione, ubicato in Quartu Sant'Elena nella Via Boccherini, n. 25, F. 29, Part. 761, Sub. 7, piano T., senza corrispondere alcuna somma agli altri coeredi;
- ha percepito in contanti i canoni mensili relativi agli CP_1
immobili di cui alle lettere e) e f) elencati in citazione, locati rispettivamente al e alla di lei madre . Tes_4 Persona_4
Quanto sopra, da un lato cristallizza:
1) il credito dell'attore verso gli altri coeredi, derivante dalla mancata percezione della sua quota dei redditi da locazione degli immobili inclusi nell'asse ereditario, pari ad € 52,710,66 oltre interessi dalla notificazione della citazione;
2) il debito della verso la massa ereditaria, pari ai canoni da lei percepiti in contanti.
Dall'altro lato, esclude che si possa configurare alcuna usucapione in favore del convenuto avendo egli occupato il cespite ove Parte_2
ha sede la sua attività, ed oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, soltanto dal 2011 e dunque da un periodo inferiore al ventennio, essendo la presente causa iniziata nel 2021.
Le prove testimoniali hanno confermato, rispettivamente:
- che l'attore ha personalmente estinto il debito assunto verso Tes_1
per la realizzazione dell'autolavaggio (teste ,
[...] Testimone_1
sentito all'udienza del 6.7.2023: “ADR: confermo che Pt_1
ha restituito l'intera somma”);
[...]
- che la a percepito in contanti i canoni di locazione degli alloggi locati a e (teste sentita Tes_4 Persona_4 Tes_4
pag. 15/23 all'udienza del 9.11.2023: “Nella mia attuale abitazione in via
Antonio Gramsci n.49 piano terra, abitazione che prima era intestata a mia madre e poi volturata a me dopo la Persona_4
sua morte, sia io che mia madre i canoni li abbiamo versati a
[...]
in quanto unica locatrice del contratto in essere. CP_1
Sull'immobile sito in via Gramsci n 49 al piano primo, questo è stato locato a me dal 2017 fino al 2019 dalla , del periodo CP_1
precedente nulla so. Il pagamento avveniva in contanti”);
- alcune delle opere relative all'autolavaggio gestito dall'attore erano state eseguite dagli altri testi, e Testimone_3 Testimone_2
e pagate dal padre (testi suindicati). Tes_5 Persona_1
Sulla base delle predette risultanze istruttorie, deve pervenirsi al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto per assenza del relativo presupposto temporale. Parte_2
Del pari, va rigettata la domanda di collazione delle somme asseritamente donate, in vita, da all'attore per la realizzazione Persona_1
dell'autolavaggio di cui alla comparsa di risposta, in parte perché il predetto attore ha personalmente estinto il debito, come confermato dal teste , in parte perché trattavasi di somme non precisate, Testimone_1
concernenti lavorazioni eseguite dagli altri testi escussi, Testimone_3
e Testimone_2 Tes_5
Per quanto concerne gli assegni allegati alla comparsa di risposta (cfr. doc.
13) essi risultano in parte direttamente emessi dal de cuius in favore di terzi, e solo in parte girati dall'attore.
I pagamenti eseguiti direttamente dal a terzi non possono Persona_1
essere considerati come donazioni eseguite in favore del figlio , in Pt_1
pag. 16/23 difetto di altri riscontri a conferma di tale assunto. Non è a tal fine sufficiente la circostanza (allegata ma non provata) che si tratterebbe di pagamenti eseguiti per la realizzazione dell'impianto di autolavaggio, poiché tale destinazione non implica automaticamente che le erogazioni di denaro abbiano carattere liberare, ben potendo esse essere collegate a titoli diversi. Sul punto, va evidenziato che, atteso il carattere “neutro” dell'assegno bancario, che in ragione della sua astrazione può essere fondato su rapporti causali di diverso genere, a titolo oneroso o gratuito, la prova del collegamento certo dei titoli allegati alla memoria di risposta dei convenuti ad una erogazione a contenuto liberale spettava ai predetti, che vi avevano interesse, e non è stata conseguita, né tantomeno offerta.
I soli titoli che risultano emessi direttamente in favore di Parte_1
sono i seguenti:
- assegno n.0010140461 del 05/09/1995 dell'importo di £ 1.500.000 girato per l'incasso da;
Parte_1
- assegno n.0010140477 del 20/03/1996 dell'importo di £ 19.000.000
a e da questi girato ad Autoequip Lavaggi;
Parte_1
- assegno n.0010140477 del 25/03/1996 dell'importo di £ 6.400.000 a e da questi girato ad Autoequip Lavaggi;
Parte_1
- assegno n.0010180541 del 01/04/1996 dell'importo di £ 30.000.000 girato l'incasso da;
Parte_1
per un importo totale di lire 56.900.000 corrispondenti ad € 29.386,40.
Anche in relazione a tali titoli, tuttavia, gli attori in riconvenzionale non hanno offerto la prova che si trattava di erogazioni a contenuto liberale. La mera consegna di un titolo di credito, infatti, è come detto un atto a causa neutra, che può fondarsi su rapporti causali di diversa natura, la cui prova pag. 17/23 spetta a colui che intende far valere l'esistenza, rispettivamente, del carattere oneroso, o gratuito, di detto rapporto sottostante. In assenza di detta prova, la sola circostanza che sia stato consegnato, o incassato, un titolo di credito non costituisce prova dell'esistenza di una donazione, né dimostra l'obbligo di restituzione della somma, poiché l'efficacia probatoria derivante dalla documentazione dell'emissione, e del pagamento, dell'assegno bancario vale solo per dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo portato nel titolo, e non anche per documentarne la causa.
Inoltre, va rigettata la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc. 18679 per notar , con il quale i convenuti hanno venduto all'attore la Persona_2
proprietà di un immobile di civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena alla via Merello n. 68 identificata al catasto al fg.31 mapp.827 sub.1 piano t-1-2 cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita 253,06, per il prezzo di € 29.300.
In primis, gli attori in via riconvenzionale non hanno offerto la prova dell'asserita esiguità del corrispettivo. In secundis, ed in ogni caso, va ribadito che “In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007, Rv.
597716; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006, Rv. 589833;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7021 del 27/07/1994, Rv. 487539; Cass. Sez. 2,
pag. 18/23 Sentenza n. 4071 del 19/02/2008, Rv. 602030; detta prova non può essere fornita né mediante interrogatorio formale della parte interessata: cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017, Rv. 643369 né mediante confessione della stessa: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del
05/04/2022, Rv. 664375). La limitazione si applica anche agli eredi, che subentrano nella posizione giuridica del de cuius e dunque non sono terzi, a meno che si versi nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18434 del 08/06/2022, Rv. 665107) ovvero qualora l'erede agisca in qualità di legittimario con l'azione di riduzione per lesione di legittima (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306). In entrambe tali ipotesi –la seconda delle quali non ricorre nel caso specifico– la prova della natura simulata del negozio deve essere comunque data dalla parte che vi ha interesse, la quale non può soltanto limitarsi ad affermare la detta circostanza. Nel caso di specie, gli attori in via riconvenzionale non hanno dimostrato in alcun modo la pretesa natura simulata del contratto di vendita di cui si discute, nel quale le parti hanno convenuto la regolamentazione del corrispettivo. Corrispettivo che, peraltro, risulta esser stato versato, essendo stata prodotta in atti quietanza in data 2.3.2005, a firma dei convenuti, attestante l'intervenuto saldo del prezzo pattuito, mediante apposito mutuo erogato da CA CA (come previsto nel contratto: cfr. all. 8 e 9 alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Del resto, va anche evidenziato che la sola allegazione del mancato versamento del corrispettivo di una compravendita non implica affatto che l'operazione negoziale sia stata posta in essere per dissimulare una donazione, ponendosi piuttosto come circostanza rilevante sul ben diverso pag. 19/23 piano dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del predetto atto di compravendita.
Il rigetto della domanda di simulazione del contratto di compravendita del
28.1.2005 implica il rigetto della domanda, dipendente, di nullità del contratto di donazione asseritamente dissimulato, della cui esistenza non vi
è prova, nonché di quella, del pari dipendente, condanna dell'attore alla corresponsione dei frutti civili dell'immobile che ne ha costituito oggetto.
Va invece accolta la domanda di condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 52.710,66 da essi percepita dopo la morte del de cuius come frutti civili degli immobili caduti in successione e non versata all'attore. Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, competono interessi e rivalutazione dalla notificazione dell'atto di citazione sino al saldo.
Va del pari accolta la domanda di accertamento del debito di CP_1
verso la massa ereditaria delle somme dalla medesima percepite da Tes_4
e a titolo di canoni di locazione per il godimento,
[...] Persona_4
rispettivamente, dell'appartamento sito in via Antonio Gramsci n. 49, primo piano, distinto al F. 29 Part. 761, sub.4, e di quello sito in via
Antonio Gramsci n. 49, piano terra, distinto al F. 29 Part. 761, sub.1, a decorrere dall'apertura della successione di ovvero Persona_1
dall'inizio dei corrispondenti rapporti locativi, se stipulati successivamente.
Anche su detta somma competono, in favore della massa, interessi e rivalutazione da ciascun singolo pagamento al saldo.
Infine, va accertato che tutte le somme derivanti dalla locazione degli immobili compresi nell'asse ereditario, a decorrere dalla notificazione pag. 20/23 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, appartengono alla massa ereditaria del defunto . Persona_1
Il giudizio dovrà invece proseguire, come da separata ordinanza, per Contro l'accertamento dell'importo del debito della erso la massa, derivante dalla percezione dei canoni locativi dei due immobili di via Gramsci n. 49 di cui anzidetto, per la ricostruzione della consistenza dell'asse ereditario del defunto e la formazione delle relative quote Persona_1
divisionali con gli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in via principale da ei confronti di Parte_1 CP_1
e ed in via riconvenzionale dai secondi nei Parte_2
confronti del primo, così provvede:
1) dichiara la procedibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
2) rigetta la domanda di usucapione proposta da in Parte_2
relazione all'immobile di civile abitazione censito al catasto al foglio
29 part. 761 sub. 7 sita in Quartu S.Elena via Boccherini n.25 cat A/2 cl 4 vani 4 rendita 320,20;
3) rigetta la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di compravendita del 28/01/2005 rep. n. 123470 racc.
18679 per notar e le domande, da essa dipendenti, di Persona_2
nullità del contratto di donazione asseritamente dissimulato e di condanna dell'attore al pagamento dei frutti civili dell'immobile compravenduto;
pag. 21/23 4) rigetta la domanda di collazione nell'asse ereditario del defunto
dell'immobile oggetto del predetto contratto e Persona_1
delle donazioni asseritamente ricevute in vita del defunto dall'attore;
5) condanna e tra loro in solido, al CP_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 52.710,66 Parte_1
con interessi e rivalutazione dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo;
6) accerta che è debitrice della massa ereditaria delle CP_1
somme percepite da e a titolo di canoni Tes_4 Persona_4
di locazione per il godimento, rispettivamente, dell'appartamento sito in via Antonio Gramsci n. 49, primo piano, distinto al F. 29 Part. 761, sub.4, e di quello sito in via Antonio Gramsci n. 49, piano terra, distinto al F. 29 Part. 761, sub.1, a decorrere dall'apertura della successione di ovvero dall'inizio dei Persona_1
corrispondenti rapporti locativi, se stipulati successivamente, con interessi e rivalutazione da ciascun singolo pagamento sino al saldo;
7) accerta che tutte le somme derivanti dalla locazione degli immobili compresi nell'asse ereditario, a decorrere dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, appartengono alla massa ereditaria del defunto;
Persona_1
8) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
FA OL
pag. 22/23 pag. 23/23