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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5941 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso,
D A
, nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Calliope Murianni sito in Taranto alla Via Corsica n. 25, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Liuzzi, sito in Talsano (TA) alla via Benvenuto
Cellini 9/d , che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 18.06.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2022, , premesso di aver contratto in data 19.06.1997 Parte_1 matrimonio concordatario con e che in costanza di matrimonio erano nati due figli, CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
25.10.2002) , esponeva che il Tribunale di Taranto con decreto n. 3754 / 2015 del 23.02.2015, aveva omologato la loro separazione consensuale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito.
Chiedeva, quindi , pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
confermando le condizioni stabilite in sede di separazione , prevedendo quindi ,in ordine
[...] agli aspetti economici , l'obbligo del di versarle la somma mensile di euro 600,00 complessivi CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per sé e dei due figli , divenuti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, in ragione di euro 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore ed euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (in ragione di euro 200,00 ciascuno), oltre assegni familiari. Domandava inoltre confermarsi l'obbligo del di pagare le utenze CP_1 mensili relative ai consumi dell'appartamento ove risiede la stessa unitamente ai figli e tutte le spese inerenti all'immobile, ivi compreso il condominio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo nulla statuirsi a titolo di mantenimento della moglie e dei figli ovvero, in subordine, prevedere un assegno di mantenimento tenendo in considerazione dello stato di bisogno dello stesso in quanto percettore unicamente di reddito di cittadinanza.
All'udienza presidenziale del 07.03.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale, emetteva i provvedimenti provvisori rideterminando in euro
270,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto da in favore del coniuge e dei CP_1 due figli nella misura di 1/3 ciascuno, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore , venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 15.05.2024 veniva accolta la richiesta della ricorrente di accertamento da parte della Guardia di Finanza della effettiva situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale di CP_1
(cfr informative pervenute in data 10.06.2024 )
[...]
All'udienza del 18.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 ***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto ritualmente emesso dal Tribunale di Taranto in data 23.02.2015, prodotto in atti.
Quanto ai figli delle parti , e rispettivamente di ventisei e ventitré anni, Per_1 Persona_2 nulla deve essere disposto circa il loro affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, avendo raggiunto la maggiore età.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Parte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge
3 richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di
4 dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che la ricorrente, attualmente di anni sessantasei , secondo quanto dalla stessa dichiarato all'udienza di comparizione del 07.03.2023 e non contestato, risulta essere disoccupata e percettrice di una pensione di invalidità di circa 600,00 euro mensili . Tale situazione peraltro risulta essere già risalente all'anno 2015, allorquando le parti hanno congiuntamente concordato le condizioni della separazione (cfr ricorso per separazione consensuale in atti ) . Da allora, secondo quanto documentato dalla ricorrente , il si è reso inadempiente nei confronti CP_1 suoi e dei figli non versando le somme dovute a titolo di mantenimento, producendo a riprova di ciò due sentenze di condanna per i reati ex art 570 e 570 bis cpc (cfr sentenza di condanna n.2323/2022 del 16.09.2022 ; sentenza di condanna n.3400/2022 del 14.11.2022).
La ricorrente ha rappresentato dunque di vivere in una situazione di precarietà economica , essendo disoccupata e dovendo far fronte alle spese quotidiane e a quelle legate alla sua patologia , che tuttavia riesce a fronteggiare grazie all'aiuto economico di amici e parenti . Ha evidenziato anche le forti difficoltà nell'occuparsi delle elementari necessità di vita dei figli che, sebbene maggiorenni, non risultano essere autonomi economicamente, continuando a vivere con la madre nell'abitazione sita in Taranto alla Via Lago Maggiore (cfr certificato di stato di famiglia in atti) .
Quanto al resistente, secondo quanto dallo stesso dichiarato all'udienza di comparizione del
07.03.2023, attualmente risulta essere disoccupato e percettore della somma mensile di euro 780,00
a titolo di reddito di cittadinanza. Tale circostanza risulta confermata dalle informative richieste alla
Guardia di Finanza e pervenute il 10.06.2024 , dalle quali è emerso che il non risulta avviato CP_1 ad attività lavorativa dal 01.01.2022 fino alla data odierna, ovvero giugno 2024, e dalle consultazioni del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e banca dati INPS è emerso che in riferimento al periodo d'imposta 2022 e 2023 ha percepito redditi esenti riconducibili ad erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza per euro circa 7.800,00 .
Quanto alla sua collocazione abitativa , il risulta risiedere presso un immobile sito in Taranto CP_1 alla Via Piave n. 52 in relazione al quale, secondo quanto dallo stesso dichiarato , paga un canone di euro 410,00 coperto in parte da un contributo del Comune , precisamente ha rappresentato in atti che dall'importo di euro 780,00 percepito a titolo di reddito di cittadinanza viene stornato l'importo di
5 euro 280,00 per il pagamento del canone di locazione (cfr verbale udienza del 07.03.2023; certificato stato di famiglia in atti del 20.10.2022) .
Alla luce di ciò, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di Pt_1
di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 90,00 mensili, confermando
[...] quanto statuito con ordinanza del 07.03.2023.
Tale statuizione appare opportuna in ragione dello stato di salute della ricorrente , di anni sessantasei, che non le consente di svolgere attività lavorativa , a differenza del resistente che , seppur disoccupato, non ha addotto impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa che verosimilmente deve ritenersi svolgere, seppur in modo non dichiarato, anche in ragione della sua più giovane età, avendo attualmente cinquant'anni. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, la durata del matrimonio (circa diciotto anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi il prevalente apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, sicchè appare ragionevole riconoscerle un assegno divorzile a titolo compensativo nella misura anzidetta.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli deve considerarsi l'età dei ragazzi e la circostanza che gli stessi , non avendo raggiunto una piena autosufficienza economica , continuano a vivere con la madre , verosimilmente unico punto fermo per i figli dopo la separazione essendosi occupata pressocchè da sola dei bisogni e delle esigenze degli stessi (cfr sentenze penali di condanna del in atti). CP_1
Appare quindi equo confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il CP_1 versamento alla ricorrente dell'importo di euro 180,00 complessivi (in ragione di euro 90,00 ciascuno) , come statuito con ordinanza del 07.03.2023 , oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla prole graveranno al 50% su entrambe le parti.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 19.06.1997 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
6 nato a [...] in data [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato CP_1 civile del Comune di Taranto dell'anno 1997 al n. 65, Parte II, Serie A, Ufficio 7;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Parte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile, CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 90,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dall'ordinanza del 07.03.2023 ;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 180,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e in ragione di euro 90,00 ciascuno , oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2 indici ISTAT, a far data dall'ordinanza del 07.03.2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 03.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5941 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso,
D A
, nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Calliope Murianni sito in Taranto alla Via Corsica n. 25, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Liuzzi, sito in Talsano (TA) alla via Benvenuto
Cellini 9/d , che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 18.06.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2022, , premesso di aver contratto in data 19.06.1997 Parte_1 matrimonio concordatario con e che in costanza di matrimonio erano nati due figli, CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
25.10.2002) , esponeva che il Tribunale di Taranto con decreto n. 3754 / 2015 del 23.02.2015, aveva omologato la loro separazione consensuale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito.
Chiedeva, quindi , pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
confermando le condizioni stabilite in sede di separazione , prevedendo quindi ,in ordine
[...] agli aspetti economici , l'obbligo del di versarle la somma mensile di euro 600,00 complessivi CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per sé e dei due figli , divenuti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, in ragione di euro 200,00 a titolo di mantenimento in suo favore ed euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (in ragione di euro 200,00 ciascuno), oltre assegni familiari. Domandava inoltre confermarsi l'obbligo del di pagare le utenze CP_1 mensili relative ai consumi dell'appartamento ove risiede la stessa unitamente ai figli e tutte le spese inerenti all'immobile, ivi compreso il condominio.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo nulla statuirsi a titolo di mantenimento della moglie e dei figli ovvero, in subordine, prevedere un assegno di mantenimento tenendo in considerazione dello stato di bisogno dello stesso in quanto percettore unicamente di reddito di cittadinanza.
All'udienza presidenziale del 07.03.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale, emetteva i provvedimenti provvisori rideterminando in euro
270,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto da in favore del coniuge e dei CP_1 due figli nella misura di 1/3 ciascuno, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore , venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 15.05.2024 veniva accolta la richiesta della ricorrente di accertamento da parte della Guardia di Finanza della effettiva situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale di CP_1
(cfr informative pervenute in data 10.06.2024 )
[...]
All'udienza del 18.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 ***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto ritualmente emesso dal Tribunale di Taranto in data 23.02.2015, prodotto in atti.
Quanto ai figli delle parti , e rispettivamente di ventisei e ventitré anni, Per_1 Persona_2 nulla deve essere disposto circa il loro affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, avendo raggiunto la maggiore età.
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Parte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge
3 richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di
4 dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
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Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che la ricorrente, attualmente di anni sessantasei , secondo quanto dalla stessa dichiarato all'udienza di comparizione del 07.03.2023 e non contestato, risulta essere disoccupata e percettrice di una pensione di invalidità di circa 600,00 euro mensili . Tale situazione peraltro risulta essere già risalente all'anno 2015, allorquando le parti hanno congiuntamente concordato le condizioni della separazione (cfr ricorso per separazione consensuale in atti ) . Da allora, secondo quanto documentato dalla ricorrente , il si è reso inadempiente nei confronti CP_1 suoi e dei figli non versando le somme dovute a titolo di mantenimento, producendo a riprova di ciò due sentenze di condanna per i reati ex art 570 e 570 bis cpc (cfr sentenza di condanna n.2323/2022 del 16.09.2022 ; sentenza di condanna n.3400/2022 del 14.11.2022).
La ricorrente ha rappresentato dunque di vivere in una situazione di precarietà economica , essendo disoccupata e dovendo far fronte alle spese quotidiane e a quelle legate alla sua patologia , che tuttavia riesce a fronteggiare grazie all'aiuto economico di amici e parenti . Ha evidenziato anche le forti difficoltà nell'occuparsi delle elementari necessità di vita dei figli che, sebbene maggiorenni, non risultano essere autonomi economicamente, continuando a vivere con la madre nell'abitazione sita in Taranto alla Via Lago Maggiore (cfr certificato di stato di famiglia in atti) .
Quanto al resistente, secondo quanto dallo stesso dichiarato all'udienza di comparizione del
07.03.2023, attualmente risulta essere disoccupato e percettore della somma mensile di euro 780,00
a titolo di reddito di cittadinanza. Tale circostanza risulta confermata dalle informative richieste alla
Guardia di Finanza e pervenute il 10.06.2024 , dalle quali è emerso che il non risulta avviato CP_1 ad attività lavorativa dal 01.01.2022 fino alla data odierna, ovvero giugno 2024, e dalle consultazioni del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e banca dati INPS è emerso che in riferimento al periodo d'imposta 2022 e 2023 ha percepito redditi esenti riconducibili ad erogazioni a titolo di reddito di cittadinanza per euro circa 7.800,00 .
Quanto alla sua collocazione abitativa , il risulta risiedere presso un immobile sito in Taranto CP_1 alla Via Piave n. 52 in relazione al quale, secondo quanto dallo stesso dichiarato , paga un canone di euro 410,00 coperto in parte da un contributo del Comune , precisamente ha rappresentato in atti che dall'importo di euro 780,00 percepito a titolo di reddito di cittadinanza viene stornato l'importo di
5 euro 280,00 per il pagamento del canone di locazione (cfr verbale udienza del 07.03.2023; certificato stato di famiglia in atti del 20.10.2022) .
Alla luce di ciò, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di Pt_1
di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 90,00 mensili, confermando
[...] quanto statuito con ordinanza del 07.03.2023.
Tale statuizione appare opportuna in ragione dello stato di salute della ricorrente , di anni sessantasei, che non le consente di svolgere attività lavorativa , a differenza del resistente che , seppur disoccupato, non ha addotto impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa che verosimilmente deve ritenersi svolgere, seppur in modo non dichiarato, anche in ragione della sua più giovane età, avendo attualmente cinquant'anni. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, la durata del matrimonio (circa diciotto anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi il prevalente apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, sicchè appare ragionevole riconoscerle un assegno divorzile a titolo compensativo nella misura anzidetta.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli deve considerarsi l'età dei ragazzi e la circostanza che gli stessi , non avendo raggiunto una piena autosufficienza economica , continuano a vivere con la madre , verosimilmente unico punto fermo per i figli dopo la separazione essendosi occupata pressocchè da sola dei bisogni e delle esigenze degli stessi (cfr sentenze penali di condanna del in atti). CP_1
Appare quindi equo confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il CP_1 versamento alla ricorrente dell'importo di euro 180,00 complessivi (in ragione di euro 90,00 ciascuno) , come statuito con ordinanza del 07.03.2023 , oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla prole graveranno al 50% su entrambe le parti.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 19.06.1997 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
6 nato a [...] in data [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello stato CP_1 civile del Comune di Taranto dell'anno 1997 al n. 65, Parte II, Serie A, Ufficio 7;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Parte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile, CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 90,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dall'ordinanza del 07.03.2023 ;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 180,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e in ragione di euro 90,00 ciascuno , oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2 indici ISTAT, a far data dall'ordinanza del 07.03.2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 03.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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