Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5120/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5120 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza dell'11 dicembre 2024 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Casieri, elett.te domiciliata in Manfredonia al Largo del Seminario
2, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
Nicoletta Gellotto Gentile e Michela De Padova, elett.te domiciliata in
Manfredonia alla Via Elio Vittorini 4, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del rappresentante p.t., _2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Rinaldo Soragnese, elett.te domiciliato in Foggia al Corso
Roma n. 9, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(C.F. ; CP_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 dicembre 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
1. In fatto, la IG.ra ha agito in giudizio esponendo che, il Parte_1
giorno 03.11.2017, verso le ore 16:20, si trovava a bordo, quale terza trasportata, dell'autovettura Opel Meriva tg. DP345VV, di colore nero, condotta dal proprietario IG. , mentre percorreva con direzione CP_3
da nord verso sud il tratto di strada costeggiante la S.S. n. 89 all'altezza del km 164,800, che collega Via Florio alla S.P. n. 57, in agro di Manfredonia
Località Bissanti, a velocità moderata e sul margine destro di tale stradina, quando veniva in collisione con la Smart tg. CF870BG, condotta e di proprietà della IG.ra , che percorreva la medesima strada, CP_1
bagnata, in direzione opposta, la quale perdeva il controllo della propria autovettura, invadendo l'altrui e opposta corsia di marcia e impattando la parte anteriore sinistra della predetta Opel. L'attrice ha sostenuto che, a causa ed in conseguenza di tale sinistro, asseritamente addebitabile esclusivamente alla , esitava danni e lesioni personali, a cui seguiva CP_1 un'interlocuzione a mezzo PEC tanto con la Compagnia _2
assicurativa del Pesante, quanto con la Compagnia della Controparte_4
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, chiedendo il risarcimento dei danni patiti, senza però ottenere alcun CP_1 riscontro positivo, tant'è che si procedeva ad invitare le controparti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Alla luce di tanto, parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità totale e o concorsuale del sinistro per cui è causa in causa in capo al soggetto responsabile;
b) accertate e dichiarare le lesioni ed tutti danni patrimoniali e non patrimoniali ed il loro l'importo , subiti da nel Parte_1
sinistro de quo, nella misura che sarà provata, determinata e quantificata nel corso del giudizio;
c) condannare per l'effetto l'accertato responsabile del sinistro, il sig.ra in solido con la , in persona CP_1 _2
del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni che saranno stati accertati e determinati, spese sostenute e documentate pari ad
€. 16.37,98 , ovvero ritenuti di giustizia, tenuto conto dell'accertata responsabilità, con gli interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, quale risarcimento di tutti i danni esitati dall'istante in occasione del sinistro di cui è causa, d) condannare, in caso di accertata responsabilità,
i convenuti escluso in solido tra loro al pagamento delle CP_3
spese e onorari del 4% ed I.V.A. 22%, come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, CP_1 sostenendo, in rito, che dalla lettura dell'atto di citazione non si potesse evincere quale tipo di azione intendesse proporre la danneggiata e che lo stesso fosse nullo per indeterminatezza del petitum e, nel merito, che la Opel del Pesante, viaggiando ad alta velocità, avesse occupato la sede stradale riservata alla circolazione dei veicoli provenienti dal senso opposto, così attingendo violentemente la parte antero-laterale sinistra della Smart della convenuta.
La ha così concluso chiedendo al Tribunale di: “1) In via CP_1 preliminare ed in rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione atteso che,
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dalla lettura dello stesso, non è dato evincere quale tipo di azione intenda proporre la danneggiata;
2) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
3) Nel merito rigettare le domande tutte formulate dell'attrice nei confronti della sig.ra in quanto infondate sia in fatto che in CP_1
diritto per i motivi di cui in premessa, accertando che alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta IG.ra e rigettando CP_1
quindi tutte le domande, ivi comprese quelle risarcitorie spiegate nei suoi confronti;
4) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva o prevalente responsabilità del convenuto IG. , nella causazione CP_3
del sinistro per cui è causa, condannare in via solidale il IG. CP_3
e la proprietario-conducente e compagnia Controparte_5
assicuratrice del veicolo Opel Meriva tg. DP345VV, a risarcire il danno sul veicolo Smart nella misura di € 4.704,95, come da preventivo che si allega, oltre al costo sostenuto per la rottamazione del veicolo e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo, e comunque nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, riservandosi di agire per il ristoro dei danni conseguenti alle lesioni personali subite;
5) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, _2 eccependo la nullità dell'atto introduttivo per incomprensione in merito all'azione risarcitoria intrapresa, e contestando al contempo la richiesta di parte attrice di una condanna solidale tra la medesima Compagnia assicurativa e la convenuta , nonostante non intercorresse alcun rapporto CP_1
obbligatorio tra le due parti. ha altresì evidenziato la totale _2
carenza di prova circa la sussistenza del concorrente e/o esclusivo grado di responsabilità da porsi a carico del IG. , che porterebbe ad una CP_3
dichiarazione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda oppure, in subordine, ad un rigetto della stessa.
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La ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di emettere i _2 seguenti provvedimenti: “In via preliminare: - dichiarare la nullità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, per le motivazioni esposte in premessa;
In via principale: - rigettare la domanda attorea, per essere la stessa infondata in fatto non meno che in diritto e, comunque, non provata, con vittoria di spese e competenze di Giudizio;
In via subordinata: - in caso di accoglimento – pur parziale – della richiesta introduttiva, liquidare il danno sulla base delle risultanze processuali”.
, regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, è stato CP_3
dichiarato contumace.
Il Giudice, all'udienza del 11.12.2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Giova dare rilievo, innanzitutto, in rito, come nel corso del presente giudizio sia stata notificata una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., la quale ove accettata avrebbe comportato il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo. Tale rinuncia avrebbe dovuto quindi a tali fini essere accettata dalle altre parti costituite, le quali vantano un interesse alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, essendosi instaurato un regime di litisconsorzio necessario, logicamente tutte le parti avrebbero dovuto accettare tale rinuncia perché potesse spiegare effetti, tuttavia ciò non risulta essersi verificato. Non si potrebbe neanche procedere ad una riqualificazione di tale rinuncia a sopravvenuta carenza di interesse avendo le parti insistito, negli scritti difensivi e da ultimo nelle comparse ex art. 190 c.p.c., nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
3. Quanto all'inquadramento fattuale sia della domanda principale che della riconvenzionale va rilevato come le stesse attengano allo stesso sinistro e presentano una connessione di tipo oggettivo oltreché soggettivo. Tuttavia,
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essendo due domande autonome vanno esaminate nel necessario ordine processuale.
3.1. In ordine alla domanda formulata da parte attrice, in rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dai convenuti volte a tacciare di invalidità
l'atto di citazione.
3.1.1. In primis, sull'eccepita questione di nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, va rilevato come le carenze riscontrate nell'atto di citazione non possano condurre questo Giudice a pronunciarsi in accoglimento di tale eccezione, incidendo le stesse piuttosto sull'accoglibilità della domanda del merito alla luce delle carenze allegative. Difatti, per poter dichiarare la nullità, la carenza in ordine al petitum e alla causa petendi deve essere tale da impedire alle parti convenute l'esercizio di difesa (cfr. Cass. n.
17122/2013; Cass. n. 7097/2012; Cass n. 23929/2004). Nel caso di specie, sia la IG.ra sia la pur sostenendo che tali elementi CP_1 _2
fossero indeterminati, sono stati nelle condizioni di poter spiegare puntualmente le proprie difese e rassegnare le proprie conclusioni nel corso dell'intero giudizio, essendo loro chiaro tanto l'oggetto quanto le ragioni in fatto ed in diritto posti a fondamento della domanda attrice, attraverso l'esame complessivo dell'atto, allegati compresi, da cui risulta evidente il provvedimento richiesto al Giudice (accertamento e condanna), il bene che si vuole ottenere da parte convenuta (somma di danaro) e l'insieme dei fatti che costituiscono il diritto soggettivo fatto valere in giudizio (posizione di terzo trasportato durante il sinistro stradale). Con maggiore impegno esplicativo, il principio di diritto affermato nel caso di specie è il seguente:
“La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto
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riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. La valutazione, infatti, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservato al giudice del merito”
(Cassazione civile sez. un., 21/07/2009, n.16910).
3.1.2. Sull'ulteriore eccezione di nullità per l'impossibilità di inquadrare quale sia l'azione intrapresa da parte attrice, premesso che ella ha specificato di quale tipo di azione si trattasse nelle memorie di cui all'art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. e nei susseguenti scritti, trattandosi di un profilo di qualificazione giuridica della domanda, attinente al merito della vicenda, preme ricordare che il suddetto potere spetta sempre al Giudice, in ossequio al principio cardine “iura novit curia” ex art. 113 co. 1 c.p.c., implicante la possibilità per il Giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposto al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. Cass. n. 27745/2023).
Nel caso in esame, l'azione promossa dalla IG.ra è Parte_1 senz'altro qualificabile ai sensi dell'art. 141 C.d.A., avendo agito contro la
Compagnia assicurativa del veicolo sul quale asserisce fosse a bordo al momento del sinistro. La predetta norma consente al terzo trasportato danneggiato di venire risarcito “in anticipo” direttamente dall'impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n.
35318/2022). Pertanto, essendo stata la domanda specificata e ribadita dall'attore negli scritti difensivi e qualificata dal Giudice come azione ex art.
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141 C.d.A., non può – ancora una volta – trovare accoglimento la sollevata eccezione.
3.1.3. Sull'eccezione, poi ulteriormente sollevata da , in merito _2 all'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in ragione della totale carenza di prova, va chiarito come quest'ultimo profilo rilevi nel merito della decisione, ma non preclude la proponibilità/procedibilità della domanda dato che l'improponibilità è dichiarata laddove la domanda non possa essere introdotta per la mancanza di un requisito ritenuto dal legislatore costitutivo del diritto di agire, mentre si configura l'improcedibilità quando la parte non compie gli atti di impulso necessari per far proseguire il giudizio (cfr. Cass.
S.U. n. 8240/2020; n. 8241/2020). Di conseguenza, anche tale eccezione è da rigettare, essendo nel pieno diritto di agire ed avendo la Parte_1
stessa invitato le controparti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ottemperando così a quanto richiesto dalla legge a pena di improcedibilità.
3.2. Nel merito, la domanda attorea risulta infondata e va pertanto rigettata per i motivi di seguito esposti. ha dedotto che si trovava quale terza trasportata Parte_1 nell'autovettura Opel Meriva, condotta dal proprietario CP_3
quando veniva impattata dalla Smart di , riportando lesioni CP_1
personali, non specificate o quantificate, sul fronte sia psicologico che fisico, risarcibili da compagnia assicurativa del vettore, ai sensi _2 dell'art. 141 C.d.A. Tali deduzioni non trovano però un riscontro in quanto la domanda, così come precisata nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e ribadita negli scritti che sono seguiti, tesa ad accertare e dichiarare che l'attrice fosse terza trasportata nell'auto di e, per l'effetto, a CP_3
condannare al risarcimento dei danni che sarebbero asserita _2
conseguenza del sinistro, non risulta provata. Difatti, pur essendo vero che agendo ai sensi dell'art. 141 C.d.A. non rileva la responsabilità di chi conduce l'auto assicurata (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022), al fine di conseguire una
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pronuncia di accertamento in ordine alla qualità di terzo trasportato e di condanna al risarcimento del danno vanno dimostrati comunque tutti gli elementi costitutivi della domanda. Con maggiore impegno esplicativo,
l'istante deve assolvere all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine all'invocata fattispecie risarcitoria per i danni nonostante l'agevolazione riconosciuta dal 141 cod ass in ordine all'accertamento delle responsabilità. In sostanza il terzo trasportato asseritamente danneggiato deve circostanziare la sua qualità nel determinato sinistro di cui è causa specificando in quale posizione si trovasse all'interno del veicolo, se avesse o meno la cintura di sicurezza, il tipo di lesioni riportate, il fatto di sinistro ovvero l'evento (an), ed il nesso di causalità giuridica, espressione del legame giuridico tra l'evento lesivo e le conseguenze che ne siano effettiva conseguenza. Nell'atto introduttivo del tutto generico e vago e nei seguenti scritti difensivi, parte attrice non ha fornito alcuna allegazione specifica né prova rilevante di tali specifici elementi né ha formulato richieste istruttorie idonee o ammissibili: infatti, articolare mezzi istruttori, come la richiesta di disporsi una CTU, senza specificare nell'atto di citazione elementi dai quali desumere la possibile compatibilità causale tra evento e danni conseguenza non permette all'ausiliario di indagare il nesso di causalità ed i danni subiti, rendendola di fatto uno strumento meramente esplorativo e violativo del principio dispositivo ex art 115 cpc. Tra l'altro nel caso di specie non è nemmeno stata fornita una consulenza tecnica di parte con valenza integrativa delle scarne allegazioni di fatto. Da tanto e dalla non riscontrabilità di quanto dedotto in ordine ai paventati danni oggetto di giudizio, la domanda non può che essere rigettata, non potendosi indagare in altro modo gli elementi costitutivi dell'invocato danno e non potendosi a tali condizioni neppure disporre una consulenza d'ufficio che rivestirebbe carattere esplorativo, essendo tesa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, colmando così le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n.
26048/2023; Cass. n. 31886/2019).
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Così come non si può accogliere la richiesta di accertamento di fatti generici in ordine al sinistro, che non lo rendono riscontrabile, e dei solo asseriti conseguenti danni, allo stesso modo non può darsi seguito alla pretesa di quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attrice, vista la superficialità e vaghezza delle allegazioni fornite dalla stessa in ordine alle circostanze del sinistro. Nel caso di specie, la mancata quantificazione dei danni subiti, e il non aver fornito criteri di valutazione per la quantificazione dei medesimi, pur non gettando le basi per una dichiarazione di nullità, deve condurre ad un rigetto della domanda nel merito per totale genericità, non potendosi chiedere al Giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (cfr. Cass. n. 19447/2017): infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (cfr. Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 27447/2011) e, al contempo, si chiede al danneggiato di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. In conclusione, chiedere al Giudice una valutazione equitativa del danno non può compensare la genericità delle allegazioni di parte attrice, poiché questo potere del giudicante non ha una valenza né surrogatoria della prova del danno né compensativa tesa a sopperire alla difficoltà di una dimostrazione del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno (cfr. Cass. n. 10393/2017).
Alla luce di quanto precedentemente esposto, la domanda formulata così come esposta in citazione è da rigettare nella sua interezza. Le allegazioni dell'attrice sono infatti talmente generiche - non avendo la Parte_1
stessa né circostanziato in modo specifico la sua concreta condizione di terzo trasportato, né descritto in modo concreto i pregiudizi di sui si chiede ristoro e l'effettività del nesso di causalità in mancanza della descrizione di una dinamica precisa della sua posizione e condizione all'interno del veicolo né del sinistro, né allegato o provato la misura o i criteri materiali secondo i quali
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quantificare i lamentati danni sofferti, né fornito elementi di possible riscontro in ordine alla riferibilità stessa alla dinamica del danno evento degli stessi danni conseguenza, né in ordine all'effettiva entità –, tutti elementi che non consentono a questo Giudice, in risposta alle conclusioni rassegnate, di accertare e dichiarare che la medesima sia stata effettivamente danneggiata in conseguenza del sinistro in questione, per l'effetto, impedendo qualsivoglia condanna nei confronti dell al risarcimento dei medesimi ai _2 sensi dell'art. 141 C.d.A. Occore, infatti, ribadire sul punto come sebbene l'art
141 riconosca un'agevolazione al terzo trasportato rispetto alla risarcibilità dei danni, esautorandolo ai fini dell'accoglimento della domanda dall'accertamento delle responsabilità, tuttavia non lo esima dall'onere di allegazione e prova in ordine a tutti gli ulteriori elementi integrativi relativi alla fattispecie di danno, non potendosi che risarcire solo i danni effettivamente esistenti che siano diretta conseguenza del fatto, ovvero del sinistro, effettivamente riscontrabile per come dedotto in giudizio nonché effettivamente causativo degli invocati danni conseguenza.
3.3. In ordine alla domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dalla convenuta , la quale chiede a sua volta la condanna di CP_1 CP_3
e al risarcimento dei danni patiti per il medesimo
[...] _2
sinistro, la stessa risulta anch'essa infondata e da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
Ella agisce in qualità di soggetto proprietario del veicolo Smart coinvolto nel sinistro, invocando sia l'art. 2054 co. 2 c.c. nei confronti di sia CP_3
l'azione diretta ex art. 144 C.d.A contro deducendo come il _2
, alla guida ad elevata velocità della propria Opel Meriva, attingesse CP_3
violentemente la predetta Smart. Tale deduzione risulta infondata, non potendosi nel caso di specie ascrivere la responsabilità né esclusiva né concorrente del sinistro al IG. . Ciò in quanto la stessa CP_3
ha fornito in giudizio la prova contraria, a lei sfavorevole, ossia il CP_1 rapporto dell'incidente redatto dalla Compagnia di Manfredonia della Legione
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Carabinieri Puglia, intervenuti subito dopo il fatto, che recita quanto segue:
“Giova precisare che dai rilievi foto planimetrici, nonché dalla posizione dei veicoli è emerso che il veicolo “A” OPEL MERIVA mentre percorreva la strada in Località Bissanti con direzione di marcia da Via Florio alla SP 57 zona Grotta Scaloria, impattava con il veicolo “B” con CP_6
direzione di marcia dalla SP 57 zona Grotta Scaloria a Via Florio che subito dopo aver effettuato una semicurva destrorsa, causa manto stradale bagnato invadeva la corsia opposta finendo rovinosamente la propria corsa contro il veicolo “A”. Sul luogo non vi erano tracce di frenate nonché testimoni in grado di riferire sulla esatta dinamica del sinistro stradale.” Da tale prova precostituita, sorretta da elementi logici coerenti, emerge come la causazione del sinistro sia “secondo il più probabile che non” addebitabile all'esclusiva condotta di guida della IG.ra , la quale non ha fornito elementi CP_1
di prova né allegazioni idonei a superare la predetta ricostruzione.
Invero, la convenuta, a sostegno della tesi avanzata in atti secondo cui sarebbe stato il ad aver invaso la corsia di marcia opposta, avendo i CP_3
Carabinieri recepite solo le dichiarazioni di quest'ultimo e redatto un verbale non pienamente compatibile con la dinamica, non ha articolato idonei mezzi istruttori al fine di ribaltare la responsabilità ascrittale. La richiesta di ammissione di prova testimoniale è stata rigettata poiché dal rapporto del sinistro, di cui sopra, si evince espressamente che sul luogo non vi fossero testimoni in grado di riferire sulla dinamica del sinistro oltreché alla luce della genericità dei capi articolati. È stata altresì correttamente negata la richiesta di disporsi una CTU volta alla ricostruzione della dinamica e, conseguentemente, a smentire quanto riportato dai Carabinieri in mancanza di un principio di allegazione e prova sul quale far operare l'ausiliario: giova ricordare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, essendo volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr.
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Cass. n. 6155/2009). Nel caso di specie, questo Giudice non ha ritenuto doveroso disporre la nomina di un CTU in quanto agli atti già risulta una prova tale da permettere di ascrivere la piena responsabilità del sinistro alla stessa , ossia il verbale redatto dai Carabinieri di Manfredonia, CP_1
di cui non si ha motivo di dubitare, a maggior ragione che la ricostruzione del sinistro stradale è stata fatta sulla base di rilievi foto planimetrici e della posizione dei veicoli riscontrata nell'immediatezza dei fatti. A fronte di tanto la convenuta attrice in riconvenzionale non ha allegato e provato elementi di senso contrario che potessero essere sottoposti all'attenzione di un ausiliario al fine di poter esprimere una valutazione tecnica di senso difforme da quanto emerso nell'immediatezza dei fatti.
In conclusione, alla luce delle allegazioni probatorie in atti, che escludono la possibilità di attribuire la responsabilità, anche solo parziale, del sinistro in capo al IG. , questo Giudice non può accogliere la domanda CP_3
riconvenzionale formulata in comparsa di risposta dalla convenuta
[...]
, che appare la responsabile esclusiva del sinistro. CP_1
4. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra e , in considerazione del Parte_1 CP_1
principio di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c. Al riguardo, in merito alla liquidazione delle spese legali della si evidenzia di _2
aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. rigetta la domanda formulata da parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
b. rigetta la domanda riconvenzionale per le ragioni esposte in parte motiva;
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c. compensa integralmente tra e le Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, nulla disponendo anche nei confronti del convenuto contumace, tuttavia condannando le stesse a rimborsare, in favore di per le spese di lite del presente giudizio che _2
qui si liquidano, l'importo di complessivo di € 6.794,00 (pari ad €
3.397,00 ciascuna) per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge.
Così deciso in Foggia, il 13/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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