TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3120
TAR
Decreto cautelare 28 novembre 2024
>
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art.40 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 1,2, 8, 12,13, 14,15, 16; Violazione e falsa applicazioni di tutti gli accordi in materia di sciopero nei servizio pubblici essenziali; Eccesso di potere manifestatosi nei vizi sintomatici della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’illogicità e della contraddittorietà

    Il Tribunale ritiene che la Commissione di Garanzia abbia legittimamente esercitato il potere di segnalazione, avendo riscontrato la violazione della regola della rarefazione oggettiva da parte di altre organizzazioni sindacali e il conseguente rischio di pregiudizio grave e imminente ai diritti degli utenti. La motivazione dell’ordinanza di precettazione è ritenuta adeguata, poiché ha considerato la pluralità di scioperi, la concentrazione temporale, il rischio di adesioni non previste e l’impatto sulla mobilità e sicurezza degli utenti. La riduzione dello sciopero è considerata una misura congrua e proporzionale per contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionali della collettività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3120
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo