Decreto cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12724 del 2024, proposto da RA Unitaria di Base e Sindacato Generale di Base, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federconsumatori - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della ordinanza n. 200 T, adottata in data 26.11.2024 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata ordinata la riduzione a 4 ore dello sciopero generale nazionale nei seguenti servizi:
- limitatamente al settore del trasporto aereo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni GI e IL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, DL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali AS, DL AS, IA AS e CL con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni GI e IL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, DL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali AS, DL AS, IA AS e CL con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- limitatamente al settore del traporto marittimo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni GI e IL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, DL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali AS, DL AS, IA AS e CL con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, comunque connesso e/o dipendente, anche non conosciuto dalle ricorrenti ed espressamente la Deliberazione n. 24/406 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché, per quanto occorrer possa delle deliberazioni della Commissione di Garanzia nn. 03/134; 22/22; 22/279 e 22/280.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) Le ricorrenti organizzazioni sindacali RA Unitaria di Base (“ CUB ”) e Sindacato Generale di Base (“ SGB ”) hanno rappresentato di aver indetto, in data 16 ottobre 2024, uno sciopero generale di 24 ore per il giorno 29 novembre 2024.
1.1.) La Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (“ Commissione di Garanzia ”), con indicazione immediata del 24 ottobre 2024, resa ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) , della legge 12 giugno 1990, n. 146, segnalava la violazione della regola della rarefazione oggettiva in quanto per la medesima data del 29 novembre 2024 erano già stati indetti altri scioperi e, quindi, invitava CUB e SGB, da un lato, ad escludere dallo sciopero generale il settore del trasporto ferroviario passeggeri e merci, nonché il personale del Ministero della giustizia e, dall’altro, a riformulare le modalità attuative in relazione allo sciopero del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
CUB e SGB accoglievano l’invito della Commissione di Garanzia e, con nota del 12 novembre 2024, revocavano lo sciopero del personale dipendente di tutte le imprese attive nel settore del trasporto ferroviario, in quello del trasporto merci su rotaia, nonché del personale del Ministero della giustizia, altresì comunicando la modifica della articolazione oraria dello sciopero del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ( i.e. , dalle ore 8 alle ore 14).
1.2.) La Commissione di Garanzia, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, atteso che successivamente alla data del 16 ottobre 2024 anche GI, IL, AS, DL AS, AI AS e CL avevano indetto uno sciopero generale, con indicazione immediata del 12 novembre 2024 segnalava anche a tali organizzazioni sindacali la violazione della regola della rarefazione oggettiva rispetto a scioperi precedentemente proclamati, riguardanti i settori del trasporto ferroviario, del trasporto merci su rotaia, dell’amministrazione della Giustizia, del comparto Sanità, nonché la violazione della regola in materia di rarefazione prevista dalla delibera n. 22/279, limitatamente al trasporto passeggeri.
1.2.1.) Per quanto riguarda lo sciopero generale indetto da CIGL e IL, dette organizzazioni sindacali accoglievano solo parzialmente l’invito formulato dalla Commissione di Garanzia, confermando l’astensione per i dipendenti del Ministero della giustizia, del comparto Sanità, nonché per il personale del trasporto passeggeri.
La Commissione di Garanzia, pertanto, rivolgeva a tali organizzazioni sindacali un nuovo invito in data 19 novembre 2024 al quale, tuttavia, GI e IL non fornivano riscontro.
1.2.2.) Per ciò che concerne lo sciopero generale indetto da AS, DL AS, AI AS e CL, dette organizzazioni sindacali non accoglievano l’invito della Commissione di Garanzia e, con nota del 15 novembre 2024, comunicavano che “ lo sciopero generale proclamato in data 2 novembre 2024 è da intendersi quale atto di adesione a quello già proclamato in data 16 ottobre 2024 dalle OO.SS. CUB e SGB e che, quindi, non è accoglibile la richiesta di esclusione dei settori indicati ”.
1.3.) La Commissione di Garanzia, alla luce dell’accoglimento solo parziale dell’invito rivolto alle organizzazioni sindacali GI e IL, nonché del mancato accoglimento dell’invito rivolto alle organizzazioni sindacali AS, DL AS, AI AS e CL, con delibera n. 24/406 del 25 novembre 2024 adottata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990, segnalava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“ Mit ”) che:
- con la delibera n. 22/279 del 12 dicembre 2022 è stata ripristinata “ l’operatività della regola della rarefazione tra scioperi generali e tra scioperi generali e scioperi di settore limitatamente ai settori più vulnerabili, incluso quello dei trasporti, sul presupposto che i diritti costituzionalmente protetti degli utenti siano pregiudicati da un addensamento del numero di scioperi che può determinare la oggettiva compromissione della ‘continuità dei servizi pubblici di cui all’art. 1’ ”;
- con riguardo agli scioperi generali indetti per il 29 novembre 2024 “ la concentrazione delle astensioni che bloccano importanti segmenti del trasporto passeggeri ha posto un problema di contemperamento tra il diritto di sciopero – nelle forme semplificate individuate nella disciplina dello sciopero generale – e i diritti degli utenti, in relazione ad un contesto temporale caratterizzato da una complessa conflittualità legata anche alle vertenze in corso per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che, nel medesimo mese, hanno provocato altre azioni di sciopero riguardanti il servizio dei trasporti ”;
- le indicazioni immediate deliberate nei confronti delle organizzazioni sindacali GI, IL, AS, DL AS, AI AS e CL “ con invito ad escludere dagli scioperi generali proclamati i servizi del trasporto passeggeri in ossequio alla regola della rarefazione, non sono state accolte dai soggetti proclamanti ”;
- per gli scioperi generali indetti da più sigle sindacali e tutti concentrati per il 29 novembre 2024, con estensione anche al settore del trasporto passeggeri, il servizio di trasporto risultava compromesso con riguardo al trasporto aereo e al trasporto pubblico locale;
- “ la certezza del pregiudizio ai diritti della persona, che è al contempo grave (perché intacca beni essenziali della vita personale e di relazione) ed imminente, sulla base dei seguenti rilievi:
a) il numero di scioperi che si sovrappongono, proclamati da una pluralità di soggetti differenti;
b) la concentrazione in un medesimo lasso temporale di un insieme di azioni di sciopero aventi, per definizione, carattere universale e trasversale a tutti i servizi pubblici essenziali – sì da impedire di fatto ai cittadini di fruire delle offerte alternative normalmente praticabili nei mercati di riferimento, nonché di accedere a servizi interconnessi – con un inevitabile acutizzarsi dei pregiudizi per l’utenza, ben oltre il carattere fisiologico dei disagi arrecati dallo sciopero;
c) il fondato rischio di una cospicua adesione anche da parte di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali proclamanti, rispetto alle dinamiche fisiologiche ed ai dati storici di adesione con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali interessati dalle concomitanti adesioni, con conseguente aumento dell’imprevedibilità degli effetti, che si scarica in particolare sui cittadini utenti dei servizi ”;
- che per scongiurare il rilevato pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati fosse “ necessario limitare la durata delle azioni di sciopero che si sono sovrapposte nei settori del trasporto passeggeri ”, indicando la riduzione a 4 ore degli scioperi nei settori del trasporto passeggeri come possibile misura che il Mit avrebbe potuto adottare, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 8 e 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990.
1.4.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 25 novembre 2024, invitava le organizzazioni sindacali che avevano indetto gli scioperi generali a valutarne la riduzione a 4 ore (cfr. doc. 8 della produzione delle OO.SS. ricorrenti).
1.4.1.) CUB e SGB, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, con nota del 26 novembre 2024 confermavano al Mit l’astensione per l’intera giornata lavorativa del 29 novembre 2024.
1.5.) Il Mit, con l’ordinanza n. 200 T del 26 novembre 2024, ordinava la riduzione a 4 ore (dalle 9:00 alle 13:00) dello sciopero generale del 29 novembre 2024 limitatamente al settore del trasporto aereo, a quello del trasporto pubblico locale e a quello del trasporto marittimo (cfr. doc. 10 della produzione delle OO.SS. ricorrenti).
1.5.1.) Il Mit, in particolare, decideva di esercitare il proprio potere di precettazione tenuto conto che:
- “ gli effetti dello sciopero si riverberano anche sul traffico veicolare con ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulle emissioni ambientali, anche tenuto conto della sua fissazione nell’ultimo giorno lavorativo della settimana, connotata da maggiori flussi di traffico ”;
- “ la possibilità che si determini, nonostante le fasce orarie di garanzia di pieno servizio, una criticità tale da non consentire, nell’arco di un’intera giornata, di avvalersi di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando, in tal modo, un danno eccedente quello già grave stimabile per gli utenti che utilizzano i servizi di trasporto passeggeri ”;
- “ la partecipazione ai richiamati scioperi sarà consistente ” alla luce di quanto già occorso in occasione di scioperi indetti da organizzazioni sindacali altamente rappresentative;
- “ in relazione allo sciopero proclamato, la realizzazione del contemperamento fra diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti non può ritenersi garantita, per quanto, pur in presenza di azioni di sciopero concentrate e nonostante le prestazioni indispensabili da assicurare nel corso delle astensioni, non risulta, comunque, salvaguardata la possibilità per il cittadino utente di usufruire in massima sicurezza di servizi minimi ed alternativi per un esteso arco temporale ”;
- “ le astensioni collettive previste per il giorno 29 novembre 2024 non garantiscono un’adeguata protezione dell’interesse diffuso della collettività a godere con continuità del servizio pubblico di trasporto ed incidono in tal modo sul godimento dello stesso diritto da parte di un considerevole bacino di utenza ”;
- sussisteva la “ gravità del periculum di pregiudizio grave e imminente al diritto alla mobilità delle persone e le pesanti penalizzazioni alla circolazione nella giornata del 29 novembre 2024 ”.
2.) Le organizzazioni sindacali ricorrenti, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico motivo di ricorso, hanno impugnato l’ordinanza di precettazione del Mit n. 200 T del 26 novembre 2024, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne hanno chiesto l’annullamento.
2.1.) Con l’unico motivo di ricorso articolato da CUB e SGB è stata contestata la legittimità dell’ordinanza di precettazione del Mit per “ Violazione dell’art.40 della Costituzione.; Violazione e falsa applicazione della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 1,2, 8, 12,13, 14,15, 16; Violazione e falsa applicazioni di tutti gli accordi in materia di sciopero nei servizio pubblici essenziali; Eccesso di potere manifestatosi nei vizi sintomatici della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’illogicità e della contraddittorietà ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata lamentata l’illegittimità della disposta riduzione dello sciopero generale a sole 4 ore per i settori del trasporto passeggeri in quanto la circostanza per cui vi fosse il rischio di una cospicua adesione dei lavoratori non risulterebbe sufficiente a comprovare la sussistenza del rischio di pregiudizio ai diritti costituzionalmente garantiti degli utenti.
La contestata misura adottata dal Mit, inoltre, neppure potrebbe essere giustificata sulla scorta della presunta violazione della regola della rarefazione oggettiva da parte di altre organizzazioni sindacali che avevano indetto uno sciopero generale per la medesima giornata del 29 novembre 2024, in quanto i lavoratori avrebbero comunque potuto aderire allo sciopero legittimamente indetto da CUB e SGB. Peraltro, la Commissione di Garanzia, con la delibera n. 46 del 12 marzo 2003 aveva ritenuto che il principio di rarefazione oggettiva non potesse trovare applicazione in caso di adesione ad uno sciopero già proclamato e/o in caso di proclamazione di altro sciopero nella medesima data, trattandosi di ipotesi nelle quali non sarebbe risultata oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1 della legge n. 146/1990.
Ad avviso delle organizzazioni sindacali ricorrenti, nella fattispecie in esame risulterebbero illegittime le contestazioni sulla violazione dell’obbligo di rarefazione oggettiva da parte delle altre sigle sindacali che avevano proclamato uno sciopero generale per il giorno 29 novembre 2024, successivamente a quello indetto da CUB e SGB, poiché in contrasto con le decisioni della Commissione di Garanzia e con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990.
Oltretutto, risulterebbe illegittimo l’operato del Mit e della Commissione di Garanzia nella misura in cui la riduzione dello sciopero generale nei termini di cui alla gravata ordinanza n. 200 T del 26 novembre 2024 è stata disposta per la condotta assunta da altre sigle sindacali.
Risulterebbe, poi, violato il disposto di cui all’articolo 8 della legge n. 146/1990, disposizione, questa, che prevede che per ridurre il rischio di disagio agli utenti il Ministero competente può anche disporre l’unificazione delle astensioni collettive già proclamate; l’impugnata ordinanza di precettazione, quindi, risulterebbe illegittima anche perché priva di una reale motivazione che ne possa giustificare l’adozione.
Ad avviso delle ricorrenti CUB e SGB, nel caso di specie difetterebbero anche i presupposti normativi previsti dall’articolo 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990 per l’intervento della Commissione di Garanzia, nonché quelli di cui all’articolo 8 della medesima legge per l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero delegato, atteso che lo sciopero generale indetto per il 29 novembre 2024 era suscettibile di provocare unicamente i normali disagi di una astensione collettiva dal lavoro, senza dare la stura ad alcun fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente per i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3.) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
4.) Il Presidente della Terza Sezione di questo Tribunale, con decreto n. 5374 del 28 novembre 2024, ha respinto l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte proposta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.
5.) Le amministrazioni resistenti, con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso in esame, concludendo per la sua reiezione.
6.) CUB e SGB, con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, hanno controdedotto all’eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, hanno specificato le proprie doglianze e hanno instato per l’accoglimento del ricorso.
7.) Le amministrazioni resistenti, con istanza depositata in data 17 novembre 2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della presente controversia sulla base degli atti e scritti depositati nel corso del giudizio.
8.) All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Il Collegio, in particolare, non ritiene meritevoli di pregio le doglianze che le organizzazioni sindacali hanno articolato con l’unico motivo di ricorso proposto, relativamente alla asserita violazione della legge n. 146/1990, per ciò che concerne la prospettata insussistenza delle condizioni legali per l’esercizio del potere di segnalazione da parte della Commissione di Garanzia, nonché per l’adozione dell’ordinanza di precettazione da parte del Mit, e al dedotto difetto di motivazione del gravato provvedimento ministeriale.
2.1. In proposito, occorre innanzitutto rilevare come in base all’art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, laddove sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio del diritto di sciopero, il potere di precettazione possa essere esercitato dall’Autorità competente: i) su segnalazione della Commissione (esercizio eteroindotto); ovvero ii) di propria iniziativa nei casi di necessità e urgenza.
2.2. Orbene, nel caso di specie ricorre l’ipotesi di esercizio eteroindotto del potere di precettazione.
Infatti, come esposto in narrativa, la Commissione di Garanzia – dopo aver constato che in seguito alla proclamazione dello sciopero generale da parte di CUB e SGB, altre organizzazioni sindacali altamente rappresentative avevano indetto ulteriori scioperi generali per la medesima data del 29 novembre 2024, incidenti anche sul settore del trasporto passeggeri – stante il parziale accoglimento dell’invito “ ad escludere dagli scioperi generali proclamati i servizi del trasporto passeggeri in ossequio alla regola della rarefazione ” rivolto con precipue indicazioni immediate deliberate nei confronti di GI e IL, nonché l’integrale non accoglimento del medesimo invito rivolto a AS, DL AS, AI AS e CL, ha segnalato al Mit la situazione affinché valutasse di adottare un provvedimento di precettazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 146/1990, altresì indicando, quale possibile misura applicabile, la riduzione della durata oraria degli scioperi proclamati per il 29 novembre 2024 nei settori del trasporto passeggeri, ivi inclusi quelli indetti da CUB e SGB.
2.3. La Commissione di Garanzia, con la segnalazione n. 24/406 del 25 novembre 2024, ha legittimamente esercitato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990, il potere propedeutico all’eventuale intervento di precettazione da parte dell’Autorità governativa.
Diversamente da quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, la violazione della regola della rarefazione oggettiva da parte di GI e IL, AS, DL AS, AI AS e CL, con riguardo agli scioperi generali indetti per il 29 novembre 2024, in uno con il non accoglimento – ovvero con l’accoglimento solo parziale per le sole GI e IL – delle indicazioni immediate tese a escludere dalla protesta i settori del trasporto passeggeri, costituivano valide ragioni per l’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990, avendo la Commissione di Garanzia ravvisato, con ampia e adeguata motivazione, la sussistenza di un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 146/1990.
2.3.1. Per ciò che concerne la asserita non pertinenza dei richiami alla violazione della regola della rarefazione oggettiva, quanto dedotto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti non risulta meritevole di pregio, poiché la richiamata delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 – citata, peraltro, anche nel testo della segnalazione n. 24/406 del 25 novembre 2024, è stata superata dalla delibera n. 22/279, con la quale la Commissione di Garanzia ha rivisto la propria posizione sulla concentrazione di plurimi scioperi generali indetti per la medesima data, ripristinando l’operatività della regola della rarefazione oggettiva limitatamente ai settori più vulnerabili, ivi incluso quello dei trasporti che era destinato ad essere significativamente inciso dagli scioperi generali indetti per il 29 novembre 2024.
2.3.2. Per ciò che riguarda, invece, la ricorrenza del presupposto normativo dell’imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione di Garanzia ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di esercitare il proprio potere di segnalazione propedeutico alla precettazione ministeriale.
Dette ragioni, nel caso di specie, sono state individuate: i) nella pluralità di scioperi generali sovrapposti, proclamati da differenti organizzazioni sindacali; ii) nella concentrazione di scioperi di carattere generale, come tali suscettibili di incidere in maniera universale e trasversale su tutti i servizi pubblici essenziali, sì da impedire ai cittadini di fruire di offerte alternative e di accedere ai servizi interconnessi, con amplificazione dei pregiudizi per l’utenza oltre la fisiologica soglia del disagio arrecato dalle astensioni collettive dal lavoro; iii) nel rischio di cospicua adesione allo sciopero anche da parte di lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali proclamanti.
Orbene, ad avviso del Collegio, le motivazioni poste dalla Commissione di Garanzia a fondamento della contestata deliberazione n. 24/406 del 25 novembre 2024 risultano pertinenti rispetto alla tipologia di vaglio ad essa demandato dalla legge, in quanto atte a far emergere come le peculiarità della situazione che si era venuta a creare a causa della violazione della regola della rarefazione oggettiva fosse tale da esporre la libertà di movimento dei cittadini a quell’imminente rischio di pregiudizio che il legislatore ha inteso neutralizzare con l’attribuzione del potere amministrativo previsto dall’articolo 13, comma 1, lett. f) , della legge n. 146/1990.
3. Il Collegio neppure ritiene meritevole di pregio il profilo di doglianza con il quale è stata contestata la legittimità dell’ordinanza di precettazione impugnata per difetto di motivazione, con precipuo riguardo al profilo inerente alla sussistenza di un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3.1. In proposito, giova rilevare che in base a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa “ Per dare inizio al procedimento di precettazione non è necessaria poi l’attualità del pregiudizio, ma è sufficiente che questo sia potenziale; l’Autorità cioè deve compiere una valutazione di probabilità e potenzialità dell’evento dannoso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 371/1995; T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 571/1993).
Ciò è del resto connaturale alla finalità stessa del potere in questione – essendo l’ordinanza di precettazione un “rimedio” di ultima istanza – il cui esercizio mira a neutralizzare, in un’ottica anticipatoria della tutela, il concretizzarsi del rischio, insito nella situazione di pericolo che l’Autorità governativa è chiamata a fronteggiare, che i diritti della persona ( recte , dell’utenza) costituzionalmente tutelati possano subire una lesione a causa dello svolgimento della concreta azione di protesta collettiva.
3.2. Il potere di precettazione risulta finalizzato a tutelare i diritti di rango costituzionale degli utenti correlati alla necessità di fruire di servizi pubblici essenziali.
Per tale ragione, l’Autorità governativa, attraverso la precettazione, è legittimata a incidere sulle modalità di svolgimento delle azioni di protesta collettiva, in modo da assicurare che il livello delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali sia tale da non procurare un grave pregiudizio ai diritti costituzionalmente garantiti dell’utenza, tenuto conto delle specificità della situazione concreta.
3.3. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dunque, non può che trovare applicazione anche nella presente fattispecie quanto affermato da questo Tribunale con riguardo a un caso che, al pari di quello in esame, riguardava una astensione collettiva dal lavoro che interessava il settore del trasporto passeggeri.
In particolare, è stato affermato che “ qualora si concentri in un medesimo e ben ristretto lasso temporale un insieme di azioni di sciopero, tutte relative ad un unico settore di servizio pubblico –sì da impedire di fatto ai cittadini di fruire delle offerte alternative normalmente praticabili in tal mercato di riferimento–, si determina di per sé non il pericolo, ma addirittura la certezza del pregiudizio ai diritti della persona, che è al contempo grave (perché intacca beni essenziali della vita personale e di relazione) ed imminente […]” (cfr. T.A.R. Lazio, III- ter , sent. n. 4811/2005).
3.4. diversamente da quanto prospettato dalle OO.SS. ricorrenti, la gravata ordinanza non si limita a fare riferimento alle pesanti penalizzazioni alla circolazione, ma fornisce una puntuale, ancorché sintetica, motivazione in relazione al pericolo di pregiudizio per i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, e ciò sotto plurimi aspetti.
3.5. Partendo dal presupposto metodologico che una corretta valutazione dell’ordinanza impugnata non possa essere svolta parcellizzando atomisticamente le valutazioni complessivamente svolte dall’Autorità ministeriale, risultando per converso imprescindibile che la sua parte motiva venga unitariamente considerata, il Collegio ritiene di dover porre in rilievo come il Mit abbia precipuamente apprezzato le potenziali ricadute negative degli scioperi in questione sul “ diritto alla mobilità della persona ”.
Tale apprezzamento non risulta essere stato svolto in astratto, essendo invece il portato della valutazione e complessiva considerazione della concreta situazione fattuale venutasi a creare.
La motivazione sul punto fornita dal Mit, pur scontando i limiti derivanti dalla necessità di operare scelte amministrative sulla base di valutazioni di tipo prognostico – tali in quanto tese, ex lege , a prevenire un pericolo di un pregiudizio e non, invece, a gestire le conseguenze di un pregiudizio già occorso – risulta coerente ed adeguata rispetto alle criticità segnalate dalla Commissione di Garanzia e poi autonomamente apprezzate dal Ministero resistente, tenuto conto che, da un lato, è stata specificamente escluso che le prestazioni indispensabili da assicurare fossero sufficienti ad evitare il vulnus al diritto alla mobilità degli utenti e, dall’altro, è stata data autonoma rilevanza ad uno dei principali aspetti connessi alla fruizione dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del trasporto passeggeri, ossia l’utilizzo in situazione di massima sicurezza dei servizi minimi.
3.6. In proposito, il Ministero ha evidenziato che la realizzazione di azioni di sciopero concentrate non avrebbe assicurato agli utenti la possibilità di fruire in sicurezza non solo dei servizi minimi, ma anche di quelli alternativi nell’ambito dei settori del trasporto passeggeri interessati dallo sciopero, peraltro per un esteso arco temporale.
È stata inoltre espressamente considerata la possibilità che, nonostante le fasce orarie di garanzia, l’attuazione dello sciopero, così come indetto, potesse essere tale da determinare criticità che non avrebbero consentito agli utenti di avvalersi, lungo tutto l’arco della giornata, di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando così un danno eccedente quello stimabile per gli utenti che utilizzano i servizi di trasporto passeggeri.
Tali considerazioni, invero, risultano pertinenti e condivisibili, tenuto conto che nel caso di specie a venire in considerazione era una pluralità di scioperi generali contestualmente incidenti su plurimi settori del comparto del trasporto passeggeri, peraltro indetti da organizzazioni sindacali altamente rappresentative, con conseguente elevata probabilità di una massiccia astensione dal lavoro dei dipendenti dei settori interessati, come rilevato dal Mit e dalla Commissione di Garanzia nei gravati provvedimenti.
Per tali ragioni, quindi, la contestazione della violazione della regola della rarefazione oggettiva da parte della Commissione di Garanzia assume una pregnante rilevanza, legittimando pienamente l’operato del Mit e la valutazione concretamente operata in relazione alle specificità del caso in esame.
La circostanza per cui la condotta assunta da CUB e SGB – che, come esposto in precedenza, si erano conformate alle indicazioni della Commissione di Garanzia – non poteva valere a renderle immuni dal provvedimento di precettazione adottato dal Mit, in quanto l’attuazione della protesta sindacale che avevano indetto si sarebbe sovrapposta a quella, illegittima, successivamente proclamata dalle altre sigle sindacali, amplificandone gli effetti potenzialmente pregiudizievoli per i diritti dell’utenza.
4. Ad avviso del Collegio, dunque, tanto la Commissione di Garanzia, quanto il Mit, hanno sostanziato in modo sufficientemente idoneo sia la gravità del pregiudizio per il diritto dei passeggeri alla libera e sicura circolazione, sia l’imminenza del pregiudizio, da intendersi come rapporto di stretta e immediata derivazione di quest’ultimo dall’agitazione collettiva.
Risulta, pertanto, essere stata adeguatamente svolta, da parte dell’Autorità governativa, la valutazione della fattispecie concreta e della idoneità dell’ordinanza di precettazione a garantire i diritti minimi dell’utenza (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 2784/1999).
5. L’ordinanza di precettazione impugnata, riducendo la durata dello sciopero, ha quindi contemperato in modo congruo e proporzionale tale diritto con i bisogni della collettività, a loro volta basati su diritti costituzionali di rango pari a quello esercitato dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, come peraltro espressamente affermato nella predetta ordinanza, nella parte in cui il Mit ha ritenuto “ necessario garantire l’equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento del diritto alla libera circolazione, entrambi costituzionalmente garantiti ”.
6. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.
7. Sussistono, nondimeno, giusti motivi, connessi alla peculiarità e alla parziale novità della fattispecie, che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
UC RO, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RO | LE ST |
IL SEGRETARIO