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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.12.2024
DA
– rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO ENZO Parte_1 ricorrente
CONTRO
CP_1 resistente contumace avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
27.11.2025:
1°) Dichiarare che, per effetto di usucapione, il sig. , è divenuto Parte_1 proprietario assoluto dei terreni siti in comune di Dignano, come meglio descritti in ricorso.
2°) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Udine la relativa trascrizione
e all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accertamento.
3°) Munirsi la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.12.2024 e validamente notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo l'accertamento dell'intervento acquisto, per usucapione ultraventennale, della piena proprietà dei terreni di cui al foglio n. 10 particelle nn. 481 e
685 (rispettivamente mq 2050 di bosco ceduo e mq 390 di relitto stradale) del Comune di
Dignano, entrambi intestati catastalmente alla resistente sig.ra , nata negli CP_1
1 Stato Uniti in data 31.05.1954, sconosciuta all'anagrafe e al registro AIRE del Comune di Dignano.
II) La causa è stata istruita, oltre che documentalmente (specie mediante integrazione della documentazione a specificazione della effettiva titolarità della particella n. 685 indicata come relitto stradale), anche mediante assunzione di due testimonianze sui capitoli di prova orale formulati dall'attore in ricorso. All'esito, parte ricorrente ha discusso la causa in data 27.11.2025 e il giudice ha trattenuto il procedimento in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
III) La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n.
1069/1985).
Applicando tali principi nel caso di specie, può dirsi che il ricorrente sia riuscito a dimostrare di aver esercitato, per oltre vent'anni, un potere di fatto continuo, pubblico e pacifico sui terreni oggetto di causa, senza che o i suoi eredi si siano mai CP_1 interessati o abbiano mai mosso contestazioni rispetto a ciò, avendo tali soggetti manifestato, di fatto, un complessivo disinteresse per il compendio immobiliare in esame.
Risultano particolarmente significative le seguenti circostanze:
- i testimoni, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che i terreni di cui alle particelle nn. 481 (bosco ceduto) e 685 (relitto stradale) del foglio
10 del Comune di Dignano (peraltro, confinanti con l'abitazione del ricorrente: teste
) sono stati coltivati, sfalciati e tenuti in ordine dal sig. per oltre Tes_1 Pt_1 vent'anni (anzi più di trent'anni: teste ), in modo esclusivo, pacifico ed Tes_1 ininterrotto, senza che nessuno abbia mai contestato tale utilizzo e tale signoria esercitata sui fondi dall'odierno ricorrente. In sintesi, i testimoni, frequentatori dei luoghi, hanno visto sui terreni in questione sempre e solo il sig. senza aver Pt_1 mai avuto contezza di contestazioni altrui e senza vedere nessun altro occuparsi di questi fondi;
2 - la resistente, nata negli Stati Uniti e sconosciuta all'anagrafe del Comune di Dignano, oltre che, a quanto consta, non iscritta all'AIRE, non si è costituita in giudizio, con ciò dimostrando non solo disinteresse per il compendio immobiliare, ma anche una implicita rinuncia a far valere atti impeditivi o limitativi della pretesa attorea;
- infine, quanto alla particella n. 685 (relitto stradale), a seguito delle richieste di chiarimento sollecitate dal giudice istruttore, il procuratore attoreo ha depositato (cfr. memoria dd. 16.09.2025) documentazione dalla quale si è potuto appurare che il mappale n. 685 è stato oggetto di frazionamento da parte del Comune di Dignano, che ne era proprietario, con assegnazione ai frontisti: nella fattispecie la sig.ra Pt_2
e poi alla figlia . E' stato altresì prodotto un foglio da cui parrebbe
[...] CP_1 potersi evincere che il in data 19.12.1998, aveva pagato pro quota le spese del Pt_1 frazionamento anzidetto del relitto stradale. Si è comunque appurato che l'attuale intestazione della particella è in capo alla odierna resistente (doc. 6), così fugando ogni dubbio circa la sospettata demanialità del bene.
IV) Nulla a titolo di spese di lite, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda di condanna al riguardo, ed in considerazione del peculiare contenuto della causa e della sostanziale non opposizione della resistente all'accoglimento dell'azione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha acquistato per usucapione Parte_1 la piena proprietà dei terreni siti in Comune di Dignano identificati al foglio n. 10 particelle nn. 481 e 685;
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente;
3) nulla a titolo di spese di lite.
Così deciso in Udine il 05/12/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.12.2024
DA
– rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO ENZO Parte_1 ricorrente
CONTRO
CP_1 resistente contumace avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
27.11.2025:
1°) Dichiarare che, per effetto di usucapione, il sig. , è divenuto Parte_1 proprietario assoluto dei terreni siti in comune di Dignano, come meglio descritti in ricorso.
2°) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Udine la relativa trascrizione
e all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accertamento.
3°) Munirsi la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.12.2024 e validamente notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo l'accertamento dell'intervento acquisto, per usucapione ultraventennale, della piena proprietà dei terreni di cui al foglio n. 10 particelle nn. 481 e
685 (rispettivamente mq 2050 di bosco ceduo e mq 390 di relitto stradale) del Comune di
Dignano, entrambi intestati catastalmente alla resistente sig.ra , nata negli CP_1
1 Stato Uniti in data 31.05.1954, sconosciuta all'anagrafe e al registro AIRE del Comune di Dignano.
II) La causa è stata istruita, oltre che documentalmente (specie mediante integrazione della documentazione a specificazione della effettiva titolarità della particella n. 685 indicata come relitto stradale), anche mediante assunzione di due testimonianze sui capitoli di prova orale formulati dall'attore in ricorso. All'esito, parte ricorrente ha discusso la causa in data 27.11.2025 e il giudice ha trattenuto il procedimento in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
III) La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va ricordato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n.
1069/1985).
Applicando tali principi nel caso di specie, può dirsi che il ricorrente sia riuscito a dimostrare di aver esercitato, per oltre vent'anni, un potere di fatto continuo, pubblico e pacifico sui terreni oggetto di causa, senza che o i suoi eredi si siano mai CP_1 interessati o abbiano mai mosso contestazioni rispetto a ciò, avendo tali soggetti manifestato, di fatto, un complessivo disinteresse per il compendio immobiliare in esame.
Risultano particolarmente significative le seguenti circostanze:
- i testimoni, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che i terreni di cui alle particelle nn. 481 (bosco ceduto) e 685 (relitto stradale) del foglio
10 del Comune di Dignano (peraltro, confinanti con l'abitazione del ricorrente: teste
) sono stati coltivati, sfalciati e tenuti in ordine dal sig. per oltre Tes_1 Pt_1 vent'anni (anzi più di trent'anni: teste ), in modo esclusivo, pacifico ed Tes_1 ininterrotto, senza che nessuno abbia mai contestato tale utilizzo e tale signoria esercitata sui fondi dall'odierno ricorrente. In sintesi, i testimoni, frequentatori dei luoghi, hanno visto sui terreni in questione sempre e solo il sig. senza aver Pt_1 mai avuto contezza di contestazioni altrui e senza vedere nessun altro occuparsi di questi fondi;
2 - la resistente, nata negli Stati Uniti e sconosciuta all'anagrafe del Comune di Dignano, oltre che, a quanto consta, non iscritta all'AIRE, non si è costituita in giudizio, con ciò dimostrando non solo disinteresse per il compendio immobiliare, ma anche una implicita rinuncia a far valere atti impeditivi o limitativi della pretesa attorea;
- infine, quanto alla particella n. 685 (relitto stradale), a seguito delle richieste di chiarimento sollecitate dal giudice istruttore, il procuratore attoreo ha depositato (cfr. memoria dd. 16.09.2025) documentazione dalla quale si è potuto appurare che il mappale n. 685 è stato oggetto di frazionamento da parte del Comune di Dignano, che ne era proprietario, con assegnazione ai frontisti: nella fattispecie la sig.ra Pt_2
e poi alla figlia . E' stato altresì prodotto un foglio da cui parrebbe
[...] CP_1 potersi evincere che il in data 19.12.1998, aveva pagato pro quota le spese del Pt_1 frazionamento anzidetto del relitto stradale. Si è comunque appurato che l'attuale intestazione della particella è in capo alla odierna resistente (doc. 6), così fugando ogni dubbio circa la sospettata demanialità del bene.
IV) Nulla a titolo di spese di lite, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda di condanna al riguardo, ed in considerazione del peculiare contenuto della causa e della sostanziale non opposizione della resistente all'accoglimento dell'azione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha acquistato per usucapione Parte_1 la piena proprietà dei terreni siti in Comune di Dignano identificati al foglio n. 10 particelle nn. 481 e 685;
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente;
3) nulla a titolo di spese di lite.
Così deciso in Udine il 05/12/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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