Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2024, proposto da
Elsa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 564/2018 del 6.4.2018, notificata in forma esecutiva il 4.7.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IL AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che Elsa s.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’ottemperanza della “sentenza n.564/2018” nella parte in cui questo Tar ha condannato il Comune di Nardò “al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge”;
Rilevato che, con memoria difensiva in data 27.11.2025 la parte ricorrente ha riferito che l’Amministrazione comunale ha “provveduto a pagare le somme portate dalla sentenza oggetto di esecuzione solo in data 25.3.2025” e ha quindi insistito “per la condanna del civico Ente al pagamento delle spese del giudizio … tenuto conto del fatto che detta sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 4.7.2018”;
Considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che la soccombenza virtuale dell’Amministrazione - che ha provveduto a eseguire la sentenza soltanto a seguito del deposito del ricorso - comporta la condanna del Comune di Nardò al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AS, Presidente
IL AS, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AS | NI AS |
IL SEGRETARIO