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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1690/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1690/2024
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Pattarone, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Simona Marcocci in sostituzione dell'avv. Moling Manuel e per parte opposta l'avv. Michele Porcacchia in sostituzione dell'avv. Longarini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Gop
Roberto Pattarone
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1690/2024 R.G. Affari Civili
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, il sig. rappresentata e difesa, in forza di delega in calce Parte_2 in atti, dall'Avv. Manuel Moling con domicilio eletto presso il di lui studio sito in Bolzano (BZ), alla
Via Alto Adige 19.
-opponente
E
, P.I. - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2 C.F._1
Massimo Longarini in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Terni, via Fratini n. 55.
-opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal resente verbale nella parte che precede.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.500/2024, emesso dal CP_1
Tribunale di Terni per il pagamento della somma di €. 18.117,33, oltre a interessi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la parziale estinzione del debito della società attrice nei confronti dell'impresa individuale , in ragione dei pagamenti già CP_1 effettuati, per un importo complessivo di Euro 6.000,46 (Euro 5.000,46 per la fattura n. 14 del
20.09.2022 e Euro 1.000,00 per la fattura n. 3 del 24.02.2023);
2. Per l'effetto, dichiarare nullo o comunque inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 500/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Terni, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, R.G. n. 1346/2024, notificato alla società esponente in data 22.08.2024, con relativa e consequenziale revoca dello stesso
“. Parte opponente riferiva che la pretesa creditoria risultava inesatta nel suo ammontare, nella misura in cui non teneva conto del parziale adempimento da parte della società opponente;
che aveva già corrisposto all'opposta parte del debito fatto valere, cosicché la somma richiesta appariva sovrastimata e non corrispondente al reale debito residuo;
che con riferimento all'esatta fattura, la n. 14 del
20.09.2022, aveva provveduto nel primo semestre del 2023 al completo saldo dell'importo, pari ad
Euro 5.000,46; che, parte opposta aveva richiesto l'ingiunzione di pagamento per un asserito debito pari ad Euro 1422,91, di cui la fattura n. 3 del 24.02.2023, che risultava inesatto, in quanto non teneva conto dell'avvenuta corresponsione in data 11.10.2023 di una somma pari ad Euro 1000,00 quale pagamento parziale della predetta fattura.
Si costituiva che riconosceva la bontà delle contestazioni avversarie per quanto l'errore CP_1 nella rivendicazione dell'importo oggetto di ricorso trovava la propria fonte nella mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento, peraltro privo di qualsiasi indicazione alla fattura oggetto di saldo. Cio' premesso la ditta opposta si riportava alla causa petendi ed al petitum del ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva che il Tribunale confermasse il decreto ingiuntivo opposto nella minor somma dovuta in ragione dei parziali pagamenti effettuati, per i quali si chiedeva la condanna al pagamento della società opponente.
Con ordinanza del 25.3.2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente ad € 6.00,46 poi, a seguito di istanza per correzione di errore materiale, modificato in € 12.116,87, con provvedimento assunto all'udienza del 20.5.2025.
La causa, istruita documentalmente e per prova testimoniale, è stata assegnata a questo giudice in data
15.7.2025 subentrato al precedente giudicante. pagina 3 di 4 Nel merito della pretesa creditoria non emergono ragioni di contestazione da parte del soggetto ingiunto.
La controversia ha ruotato attorno al sostanziale riconoscimento del credito da parte dell'opponente limitato, però, alla minor somma in virtù dei pagamenti parziali avvenuti “per un importo complessivo di Euro 6.000,46 (Euro 5.000,46 per la fattura n. 14 del 20.09.2022 e Euro 1.000,00 per la fattura n. 3 del 24.02.2023)” (v. pag.4 della prima memoria ex art 171-ter c.p.c.), come confermato dagli estratti contabili sub doc. 2 del fascicolo dell'opponente. Per cui “il credito azionato da risulta CP_1 parzialmente estinto in ragione dell'adempimento del debitore, con conseguente riduzione della somma dovuta dalla società all'opposta da Euro 18.117,33 a Euro 12.116,87.”(v.pagg.2 e 3 Parte_1 dell'atto di citazione).
D'altronde, la stessa parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso il saldo parziale da parte della Parte_1
Ne consegue che l'avvenuta riduzione del credito deve ritenersi fatto pacifico e, dunque, incontestato, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione, residuando la pretesa creditoria ad €
12.116,87, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il parziale pagamento avvenuto induce a compensare le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna alla rifusione della restante parte, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.500/2024 e condanna Parte_1
a pagare € 12.116,87 a oltre interessi dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite nella CP_1 misura di 1/3 e condanna a pagare la restante parte nella misura di € 3.384,6, Parte_1 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 2 ottobre 2025
Il Gop Roberto Pattarone
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1690/2024
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Pattarone, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Simona Marcocci in sostituzione dell'avv. Moling Manuel e per parte opposta l'avv. Michele Porcacchia in sostituzione dell'avv. Longarini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Gop
Roberto Pattarone
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1690/2024 R.G. Affari Civili
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, il sig. rappresentata e difesa, in forza di delega in calce Parte_2 in atti, dall'Avv. Manuel Moling con domicilio eletto presso il di lui studio sito in Bolzano (BZ), alla
Via Alto Adige 19.
-opponente
E
, P.I. - C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2 C.F._1
Massimo Longarini in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Terni, via Fratini n. 55.
-opposta
Oggetto: vendita di cose mobili.
Trattenuta in decisione sulle conclusioni come dal resente verbale nella parte che precede.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.500/2024, emesso dal CP_1
Tribunale di Terni per il pagamento della somma di €. 18.117,33, oltre a interessi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la parziale estinzione del debito della società attrice nei confronti dell'impresa individuale , in ragione dei pagamenti già CP_1 effettuati, per un importo complessivo di Euro 6.000,46 (Euro 5.000,46 per la fattura n. 14 del
20.09.2022 e Euro 1.000,00 per la fattura n. 3 del 24.02.2023);
2. Per l'effetto, dichiarare nullo o comunque inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 500/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Terni, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, R.G. n. 1346/2024, notificato alla società esponente in data 22.08.2024, con relativa e consequenziale revoca dello stesso
“. Parte opponente riferiva che la pretesa creditoria risultava inesatta nel suo ammontare, nella misura in cui non teneva conto del parziale adempimento da parte della società opponente;
che aveva già corrisposto all'opposta parte del debito fatto valere, cosicché la somma richiesta appariva sovrastimata e non corrispondente al reale debito residuo;
che con riferimento all'esatta fattura, la n. 14 del
20.09.2022, aveva provveduto nel primo semestre del 2023 al completo saldo dell'importo, pari ad
Euro 5.000,46; che, parte opposta aveva richiesto l'ingiunzione di pagamento per un asserito debito pari ad Euro 1422,91, di cui la fattura n. 3 del 24.02.2023, che risultava inesatto, in quanto non teneva conto dell'avvenuta corresponsione in data 11.10.2023 di una somma pari ad Euro 1000,00 quale pagamento parziale della predetta fattura.
Si costituiva che riconosceva la bontà delle contestazioni avversarie per quanto l'errore CP_1 nella rivendicazione dell'importo oggetto di ricorso trovava la propria fonte nella mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento, peraltro privo di qualsiasi indicazione alla fattura oggetto di saldo. Cio' premesso la ditta opposta si riportava alla causa petendi ed al petitum del ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva che il Tribunale confermasse il decreto ingiuntivo opposto nella minor somma dovuta in ragione dei parziali pagamenti effettuati, per i quali si chiedeva la condanna al pagamento della società opponente.
Con ordinanza del 25.3.2025, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente ad € 6.00,46 poi, a seguito di istanza per correzione di errore materiale, modificato in € 12.116,87, con provvedimento assunto all'udienza del 20.5.2025.
La causa, istruita documentalmente e per prova testimoniale, è stata assegnata a questo giudice in data
15.7.2025 subentrato al precedente giudicante. pagina 3 di 4 Nel merito della pretesa creditoria non emergono ragioni di contestazione da parte del soggetto ingiunto.
La controversia ha ruotato attorno al sostanziale riconoscimento del credito da parte dell'opponente limitato, però, alla minor somma in virtù dei pagamenti parziali avvenuti “per un importo complessivo di Euro 6.000,46 (Euro 5.000,46 per la fattura n. 14 del 20.09.2022 e Euro 1.000,00 per la fattura n. 3 del 24.02.2023)” (v. pag.4 della prima memoria ex art 171-ter c.p.c.), come confermato dagli estratti contabili sub doc. 2 del fascicolo dell'opponente. Per cui “il credito azionato da risulta CP_1 parzialmente estinto in ragione dell'adempimento del debitore, con conseguente riduzione della somma dovuta dalla società all'opposta da Euro 18.117,33 a Euro 12.116,87.”(v.pagg.2 e 3 Parte_1 dell'atto di citazione).
D'altronde, la stessa parte opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso il saldo parziale da parte della Parte_1
Ne consegue che l'avvenuta riduzione del credito deve ritenersi fatto pacifico e, dunque, incontestato, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione, residuando la pretesa creditoria ad €
12.116,87, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il parziale pagamento avvenuto induce a compensare le spese di lite nella misura di 1/3 con condanna alla rifusione della restante parte, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.500/2024 e condanna Parte_1
a pagare € 12.116,87 a oltre interessi dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite nella CP_1 misura di 1/3 e condanna a pagare la restante parte nella misura di € 3.384,6, Parte_1 oltre le spese generali del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene, immediatamente depositata in cancelleria.
Terni, 2 ottobre 2025
Il Gop Roberto Pattarone
pagina 4 di 4