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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5981/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in qualità di titolare dell'impresa individuale DI DO SUPERMERCATI DI AR Parte_1
DI NI (C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Contra' Santo Stefano C.F._1
n. 15, presso e nello studio dell'Avv. POZZA PAOLO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' San Tomaso n. 34, presso e nello studio dell'Avv.
VA LU del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per l'importo di euro 175,58 oltre agli interessi moratori a favore di DI DO Supermercati di AR Di DO e contro
Controparte_1 in via principale e di merito, accogliersi l'opposizione e, per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023, R.G. n. 4935/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza per i motivi in atti e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente Parte_2 in via riconvenzionale e di merito, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1 favore di DI DO Supermercati di AR Di DO, in persona del suo titolare AR Di DO, la somma di euro 175,58 oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno del dovuto o della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023, R.G. n. 4935/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a DI Controparte_1
DO di AR Di DO, in persona del suo omonimo titolare, la somma di euro 5.000,00 o quella diversa che dovesse essere ritenuta dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ed a quella equitativamente quantificata dal Giudice ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo;
compensi di procuratore e spese completamente rifusi, con maggiorazione del 30%”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, richiamandosi ai propri atti, a mezzo dei quali chiedeva:
“In via preliminare concedere, per le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1863/2023, R.G. n. 4935/2023, del Tribunale di Vicenza, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ed essendo il credito portato dal predetto decreto ingiuntivo provato e incontestato nella sua legittimità e nel suo ammontare;
rigettarsi, per le ragioni sopra esposte, l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opponente relativamente alla somma di € 175,58 oggetto della domanda riconvenzionale proposta non sussistendo i relativi presupposti;
in via principale rigettarsi, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande proposte da Di Do Supermercati di AR Di DO in quanto infondate in fatto e in diritto e, accertato il diritto di credito di Controparte_1
pagina 2 di 7 portato dalla fattura n. 127/2022 e di cui al contratto del 17.03.2022, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023, R.G. n. 4935/2023, del Tribunale di Vicenza;
in ogni caso: accertata, all'esito del presente giudizio, la legittimità della pretesa creditoria di
[...] Controparte_ di cui alla sua fattura n. 127/2022, condannarsi Di Do Supermercati di AR di DO, in persona del titolare AR di DO, al pagamento della somma portata dalla predetta fattura, oltre a interessi moratori maturati e maturandi sino al saldo;
per tutto quanto esposto, rigettare siccome infondata e non provata la domanda riconvenzionale di € 175,58 proposta dall'opponente, ivi inclusa la domanda degli interessi moratori che non sarebbero in ogni caso dovuti stante la affermata natura del credito;
rigettare poiché infondata e non provata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti;
in ogni caso condannarsi Di Do Supermercati di AR di DO, in persona del titolare AR Di DO, al pagamento di tutte le spese e i compensi del presente giudizio e di queLL relativi alla fase monitoria, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Di Do Supermercati di AR Di DO (di seguito, breviter, Di Do) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva intimato il pagamento della somma di € 10.597,60 a titolo di corrispettivo per lavori di arredamento. L'opponente esponeva: di aver stipulato in data 10.11.2020 con
CU F.LL s.r.l. un contratto di fornitura dell'arredamento bar al costo di € 100.000,00 oltre i.v.a.; di aver contestualmente versato la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, ricevendo la relativa quietanza;
di aver poi versato l'intero prezzo pattuito, contraendo un finanziamento di € 40.000,00 e corrispondendo il saldo di € 60.000,00 mediante bonifici bancari;
di aver commissionato un'ulteriore fornitura del valore di € 9.824,42 già coperta dall' acconto iniziale;
di aver quindi complessivamente versato in eccedenza l'importo di € 175,58 che doveva essere restituito. Di Do chiedeva dunque che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che la controparte venisse condannata in via riconvenzionale a pagare la somma di € 175,58 oltre interessi moratori, nonché a risarcire il danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, CU F.LL s.r.l. replicava: che contestualmente alla sottoscrizione del contratto non era stata versata una somma di € 10.000,00 ma era stato consegnato un titolo in garanzia, poi non incassato, ed anzi restituito, in quanto l'acquirente aveva pagato correttamente l'importo concordato;
che infatti la controparte non aveva mai chiesto la fatturazione dell'asserito pagamento della somma di
€ 10.000,00 e aveva corrisposto l'intero prezzo della fornitura senza chiedere di conteggiare o pagina 3 di 7 compensare un qualsiasi acconto;
che se anche questo acconto fosse stato corrisposto, lo stesso riguarderebbe il solo primo contratto di fornitura, e non anche il secondo monitoriamente azionato.
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, formulata dalla società opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia la richiesta di ordinanza di ingiunzione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 175,58 oltre interessi. La causa veniva poi istruita mediante assunzione delle prove orali parzialmente ammesse, nonché mediante confronto ex art. 254 c.p.c. di due testimoni, e veniva rimessa quindi in decisione previa precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e previa assegnazione alle parti dei termini anticipati di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, a fronte dell'incontestata stipulazione ed esecuzione di due contratti di fornitura tra le parti costituite in causa, si deve rilevare che l'oggetto del contendere verte sull'effettiva corresponsione o meno di una somma di € 10.000,00 in eccedenza rispetto al pagamento dell'intero prezzo della prima fornitura. Secondo l'opponente tale corresponsione sarebbe avvenuta in contanti e a titolo di acconto, mentre secondo la società opposta sarebbe stato solo consegnato per tale importo un assegno in garanzia, poi non incassato e anzi restituito alla controparte.
È in atti una dichiarazione del 10.11.2020, e dunque contestuale alla stipulazione del primo contratto, sottoscritta in nome e per conto di CU F.LL s.r.l., recante la seguente dicitura: “Ricevuto euro
10.000,00 - diecimilaeuro - segue fattura” (doc. 3 attoreo). L'interpretazione letterale di tale dichiarazione induce il giudicante a ritenere maggiormente accreditata la ricostruzione attorea, in quanto non si fa riferimento né ad alcun assegno né a una dazione con funzione di garanzia, laddove per contro si prelude a una fatturazione compatibile con la tesi di un pagamento avvenuto a titolo, appunto, di acconto.
La dichiarazione in questione assume dunque i connotati di una quietanza di pagamento, la quale assume la valenza di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria in ordine alla circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo indicato con finalità solutoria (Cass. n. 5945/2023).
pagina 4 di 7 Invero, è stata anche ammessa la prova testimoniale articolata dalla società opposta per “dimostrare circostanze differenti [dall'asserito mancato pagamento dell'acconto], quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, comunque utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti” (Cass. n. 25213/2014). Detto altrimenti, è stata data a CU F.LL
s.r.l. la possibilità di dimostrare che la quietanza si riferisse piuttosto alla dazione di un assegno con finalità di garanzia, anziché di adempimento. Tale prova non è stata però utilmente fornita.
Va dichiarata infatti l'incapacità del teste socio della società opposta, il quale, Testimone_1
pur non essendo detentore formale di poteri di rappresentanza in nome e per conto della società medesima, tuttavia ha riconosciuto di aver sottoscritto in tale veste sia i contratti di fornitura stipulato con Di Do, sia la quietanza in esame, esercitando così poteri di rappresentanza di fatto di CU F.LL
s.r.l.
I restanti testi escussi, e , hanno invece reso deposizioni testimoniali Testimone_2 CP_2
contrastanti e inconciliabili, in quanto la prima ha affermato di aver assistito alla dazione della somma di
€ 10.000,00 a titolo di acconto e la seconda ha affermato di aver conservato un assegno a garanzia di pari importo fino al momento della sua restituzione all'opponente, a seguito del pagamento da parte di questa dell'intero prezzo della fornitura (cfr. verbale udienza del 21.2.2025). Orbene, non è possibile stabilire quale testimonianza sia maggiormente attendibile, in quanto entrambe hanno mantenuto una sufficiente coerenza interna anche dinanzi agli approfondimenti sollecitati dal giudicante, né è possibile superare il contrasto così creatosi sulla scorta di ulteriori elementi probatori acquisiti in corso di causa, per cui siffatte deposizioni rimangono inutilizzabili nel presente procedimento (“Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” – Cass. n. 4773/2015).
Così escluse dal quadro istruttorio le deposizioni testimoniali suddette, rimane all'esame del giudicante la sola quietanza rilasciata dalla società opposta, il cui tenore letterale supporta la fondatezza della pagina 5 di 7 ricostruzione attorea delle vicende intercorse tra le parti. Senza tralasciare di considerare che dell'assegno menzionato da CU F.LL s.r.l. non vi è alcuna traccia documentale, nemmeno in formato di fotocopia.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, si deve concludere che tra l'incontestato credito di € 9.824,42
(vantato dalla società opposta per l'esecuzione della seconda fornitura) e il controcredito di € 10.000,00
(maturato in capo all'opponente per non essere stato l'acconto de quo conteggiato nel saldo del prezzo concordato tra le parti per la prima fornitura) opera la compensazione di cui all'art. 1243 c.c., così come eccepita da Di Do, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di CU
F.LL s.r.l. al pagamento della residua eccedenza di € 175,58 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Non può comunque trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ritenendosi integrati presupposti di mala fede o colpa grave indicati dalla norma.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), esclusa la pur richiesta maggiorazione del 30% non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 4, c. 1 bis D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da Di Do Supermercati di AR Di DO e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.10.2023;
2. condanna CU F.LL s.r.l. al pagamento in favore di Di Do Supermercati di AR Di DO della somma di € 175,58 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda proposta da Di Do Supermercati di AR Di DO ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
pagina 6 di 7 4. condanna CU F.LL s.r.l. a rifondere in favore di Di Do Supermercati di AR Di DO le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA OL
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in qualità di titolare dell'impresa individuale DI DO SUPERMERCATI DI AR Parte_1
DI NI (C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Contra' Santo Stefano C.F._1
n. 15, presso e nello studio dell'Avv. POZZA PAOLO del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' San Tomaso n. 34, presso e nello studio dell'Avv.
VA LU del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per l'importo di euro 175,58 oltre agli interessi moratori a favore di DI DO Supermercati di AR Di DO e contro
Controparte_1 in via principale e di merito, accogliersi l'opposizione e, per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023, R.G. n. 4935/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza per i motivi in atti e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente Parte_2 in via riconvenzionale e di merito, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1 favore di DI DO Supermercati di AR Di DO, in persona del suo titolare AR Di DO, la somma di euro 175,58 oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno del dovuto o della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023, R.G. n. 4935/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a DI Controparte_1
DO di AR Di DO, in persona del suo omonimo titolare, la somma di euro 5.000,00 o quella diversa che dovesse essere ritenuta dal Giudice ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ed a quella equitativamente quantificata dal Giudice ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo;
compensi di procuratore e spese completamente rifusi, con maggiorazione del 30%”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, richiamandosi ai propri atti, a mezzo dei quali chiedeva:
“In via preliminare concedere, per le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1863/2023, R.G. n. 4935/2023, del Tribunale di Vicenza, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione ed essendo il credito portato dal predetto decreto ingiuntivo provato e incontestato nella sua legittimità e nel suo ammontare;
rigettarsi, per le ragioni sopra esposte, l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opponente relativamente alla somma di € 175,58 oggetto della domanda riconvenzionale proposta non sussistendo i relativi presupposti;
in via principale rigettarsi, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande proposte da Di Do Supermercati di AR Di DO in quanto infondate in fatto e in diritto e, accertato il diritto di credito di Controparte_1
pagina 2 di 7 portato dalla fattura n. 127/2022 e di cui al contratto del 17.03.2022, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1863/2023, R.G. n. 4935/2023, del Tribunale di Vicenza;
in ogni caso: accertata, all'esito del presente giudizio, la legittimità della pretesa creditoria di
[...] Controparte_ di cui alla sua fattura n. 127/2022, condannarsi Di Do Supermercati di AR di DO, in persona del titolare AR di DO, al pagamento della somma portata dalla predetta fattura, oltre a interessi moratori maturati e maturandi sino al saldo;
per tutto quanto esposto, rigettare siccome infondata e non provata la domanda riconvenzionale di € 175,58 proposta dall'opponente, ivi inclusa la domanda degli interessi moratori che non sarebbero in ogni caso dovuti stante la affermata natura del credito;
rigettare poiché infondata e non provata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti;
in ogni caso condannarsi Di Do Supermercati di AR di DO, in persona del titolare AR Di DO, al pagamento di tutte le spese e i compensi del presente giudizio e di queLL relativi alla fase monitoria, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Di Do Supermercati di AR Di DO (di seguito, breviter, Di Do) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 del 13.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva intimato il pagamento della somma di € 10.597,60 a titolo di corrispettivo per lavori di arredamento. L'opponente esponeva: di aver stipulato in data 10.11.2020 con
CU F.LL s.r.l. un contratto di fornitura dell'arredamento bar al costo di € 100.000,00 oltre i.v.a.; di aver contestualmente versato la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, ricevendo la relativa quietanza;
di aver poi versato l'intero prezzo pattuito, contraendo un finanziamento di € 40.000,00 e corrispondendo il saldo di € 60.000,00 mediante bonifici bancari;
di aver commissionato un'ulteriore fornitura del valore di € 9.824,42 già coperta dall' acconto iniziale;
di aver quindi complessivamente versato in eccedenza l'importo di € 175,58 che doveva essere restituito. Di Do chiedeva dunque che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che la controparte venisse condannata in via riconvenzionale a pagare la somma di € 175,58 oltre interessi moratori, nonché a risarcire il danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, CU F.LL s.r.l. replicava: che contestualmente alla sottoscrizione del contratto non era stata versata una somma di € 10.000,00 ma era stato consegnato un titolo in garanzia, poi non incassato, ed anzi restituito, in quanto l'acquirente aveva pagato correttamente l'importo concordato;
che infatti la controparte non aveva mai chiesto la fatturazione dell'asserito pagamento della somma di
€ 10.000,00 e aveva corrisposto l'intero prezzo della fornitura senza chiedere di conteggiare o pagina 3 di 7 compensare un qualsiasi acconto;
che se anche questo acconto fosse stato corrisposto, lo stesso riguarderebbe il solo primo contratto di fornitura, e non anche il secondo monitoriamente azionato.
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice rigettava sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, formulata dalla società opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia la richiesta di ordinanza di ingiunzione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 175,58 oltre interessi. La causa veniva poi istruita mediante assunzione delle prove orali parzialmente ammesse, nonché mediante confronto ex art. 254 c.p.c. di due testimoni, e veniva rimessa quindi in decisione previa precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e previa assegnazione alle parti dei termini anticipati di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, a fronte dell'incontestata stipulazione ed esecuzione di due contratti di fornitura tra le parti costituite in causa, si deve rilevare che l'oggetto del contendere verte sull'effettiva corresponsione o meno di una somma di € 10.000,00 in eccedenza rispetto al pagamento dell'intero prezzo della prima fornitura. Secondo l'opponente tale corresponsione sarebbe avvenuta in contanti e a titolo di acconto, mentre secondo la società opposta sarebbe stato solo consegnato per tale importo un assegno in garanzia, poi non incassato e anzi restituito alla controparte.
È in atti una dichiarazione del 10.11.2020, e dunque contestuale alla stipulazione del primo contratto, sottoscritta in nome e per conto di CU F.LL s.r.l., recante la seguente dicitura: “Ricevuto euro
10.000,00 - diecimilaeuro - segue fattura” (doc. 3 attoreo). L'interpretazione letterale di tale dichiarazione induce il giudicante a ritenere maggiormente accreditata la ricostruzione attorea, in quanto non si fa riferimento né ad alcun assegno né a una dazione con funzione di garanzia, laddove per contro si prelude a una fatturazione compatibile con la tesi di un pagamento avvenuto a titolo, appunto, di acconto.
La dichiarazione in questione assume dunque i connotati di una quietanza di pagamento, la quale assume la valenza di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria in ordine alla circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo indicato con finalità solutoria (Cass. n. 5945/2023).
pagina 4 di 7 Invero, è stata anche ammessa la prova testimoniale articolata dalla società opposta per “dimostrare circostanze differenti [dall'asserito mancato pagamento dell'acconto], quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, comunque utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti” (Cass. n. 25213/2014). Detto altrimenti, è stata data a CU F.LL
s.r.l. la possibilità di dimostrare che la quietanza si riferisse piuttosto alla dazione di un assegno con finalità di garanzia, anziché di adempimento. Tale prova non è stata però utilmente fornita.
Va dichiarata infatti l'incapacità del teste socio della società opposta, il quale, Testimone_1
pur non essendo detentore formale di poteri di rappresentanza in nome e per conto della società medesima, tuttavia ha riconosciuto di aver sottoscritto in tale veste sia i contratti di fornitura stipulato con Di Do, sia la quietanza in esame, esercitando così poteri di rappresentanza di fatto di CU F.LL
s.r.l.
I restanti testi escussi, e , hanno invece reso deposizioni testimoniali Testimone_2 CP_2
contrastanti e inconciliabili, in quanto la prima ha affermato di aver assistito alla dazione della somma di
€ 10.000,00 a titolo di acconto e la seconda ha affermato di aver conservato un assegno a garanzia di pari importo fino al momento della sua restituzione all'opponente, a seguito del pagamento da parte di questa dell'intero prezzo della fornitura (cfr. verbale udienza del 21.2.2025). Orbene, non è possibile stabilire quale testimonianza sia maggiormente attendibile, in quanto entrambe hanno mantenuto una sufficiente coerenza interna anche dinanzi agli approfondimenti sollecitati dal giudicante, né è possibile superare il contrasto così creatosi sulla scorta di ulteriori elementi probatori acquisiti in corso di causa, per cui siffatte deposizioni rimangono inutilizzabili nel presente procedimento (“Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” – Cass. n. 4773/2015).
Così escluse dal quadro istruttorio le deposizioni testimoniali suddette, rimane all'esame del giudicante la sola quietanza rilasciata dalla società opposta, il cui tenore letterale supporta la fondatezza della pagina 5 di 7 ricostruzione attorea delle vicende intercorse tra le parti. Senza tralasciare di considerare che dell'assegno menzionato da CU F.LL s.r.l. non vi è alcuna traccia documentale, nemmeno in formato di fotocopia.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, si deve concludere che tra l'incontestato credito di € 9.824,42
(vantato dalla società opposta per l'esecuzione della seconda fornitura) e il controcredito di € 10.000,00
(maturato in capo all'opponente per non essere stato l'acconto de quo conteggiato nel saldo del prezzo concordato tra le parti per la prima fornitura) opera la compensazione di cui all'art. 1243 c.c., così come eccepita da Di Do, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di CU
F.LL s.r.l. al pagamento della residua eccedenza di € 175,58 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Non può comunque trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ritenendosi integrati presupposti di mala fede o colpa grave indicati dalla norma.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), esclusa la pur richiesta maggiorazione del 30% non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 4, c. 1 bis D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da Di Do Supermercati di AR Di DO e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1863/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.10.2023;
2. condanna CU F.LL s.r.l. al pagamento in favore di Di Do Supermercati di AR Di DO della somma di € 175,58 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda proposta da Di Do Supermercati di AR Di DO ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
pagina 6 di 7 4. condanna CU F.LL s.r.l. a rifondere in favore di Di Do Supermercati di AR Di DO le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA OL
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