Art. 16.
Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sara' versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilita' nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sara' versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilita' nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.