CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno15.9.2025 tra (cod. fisc.: ) ED EDIM. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro Pt_2 P.IVA_1 tempore, , elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia n. 28, Parte_3 presso lo studio degli avv. Roberto Bottacchiari (cod. fisc.: C.F._2
) e (cod. fisc.: ), che le rap-
[...] Parte_4 CodiceFiscale_3 presentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), domiciliato presso Parte_5 CodiceFiscale_4
l'indirizzo digitale dell'avv. Diva Pennacchia (cod. fisc.: C.F._5
(p.e.c.: , che lo rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato -
OGGETTO: azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - Sez. Spec. Impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Parte_6 CP_1 Parte_2
Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi so- pra esposti, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 9645/2022, pubblicata il 17 giugno 2022, del Tri- bunale Ordinario di Roma, sez. XVI imprese, Giudice Dott. Ruggiero, R.G. 12359/2019, repert. n. 12142/2022 del 17/06/2022, non notificata): (…)
- in via principale, dichiarare infondata la domanda proposta dall'attore in primo grado e conseguentemente rigettarla, ordinando la Parte_5 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado ef- fettuata su richiesta d (e della Sentenza impugnata, laddove Parte_5 effettuata);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria ecce- Parte_5 zione, deduzione ed istanza disattesa, per tutti i motivi esposti nel presente atto: (…)
In Via principale
- rigettare l'appello proposto dalle controparti, perché totalmente infondato ed inammissibile, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 9645/2022, pub- blicata il 17.06.2022, emessa nel giudizio n. 12359/2019 R.G. Trib. di Roma Sez. XVI Specializzata per le Imprese;
con ogni conseguente provvedimento di legge;
- rigettare, in ogni caso l'avversa domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. e della Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
FATTI E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_5
e la chiedendo di dichiarare la sussistenza Parte_1 CP_1 Parte_2
“nell'atto del 20.06.2017, Rep. n. 16470, Racc. n. 8265, a rogito Notaio denominato Persona_1 Controparte_2
recante delibera di aumento del capitale mediante
[...] conferimento di complesso immobiliare", trascritto il 22.06.2017 ai nn. Reg. Part. 48955 e 73416 Reg. Generale presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 ed in pari data ai
2 nn. 29376 Reg. Generale e 20235 Reg. Part. presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 2 tutti i requi- siti ed i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia nella parte relativa al conferimento dei beni tutti in natura che alla costituzione del diritto di abitazione ed uso dell'immobile come me- glio descritto in narrativa e, conseguentemente, revocarlo totalmente e di- chiararlo inefficace ex art 2901 c.c. e segg. nei confronti d Controparte_3
sui beni immobili, analiticamente descritti come da conclusioni rasse-
[...] gnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, siti sia nel Comune di Formello sia in quello di Roma. A sostegno dell'azione revo- catoria ordinaria esercitata, l'attore, premesso che:
- con sentenza n. 10816/2017 del 29.5.2017, munita di formula esecutiva in data 27.6.2017, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: "- Condanna a corrispondere all'attore Parte_1
l'importo di euro 560.964,27 oltre interessi dalla dazione Parte_5 delle singole somme al saldo;
- Condanna a pagare Parte_1 all'attore le spese di lite per complessivi euro Parte_5
13.000,00 di cui 2.000,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase intro- duttiva, euro 5.500,00 per quella istruttoria ed euro 4.000,00 per la deci- sione. Accessori”;
- con atto a rogito notaio del 20.6.2017 (rep. n. 16470; Persona_1 racc. n. 8265), denominato Controparte_2
recante delibera di aumento del capitale mediante
[...] conferimento di complesso immobiliare", trascritto il 22.6.2017 presso l'Uf- ficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 (R.P. n. 48955; R.G. n. 73416) quanto agli immobili siti in Roma ed in pari data presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pub- blicità immobiliare di Roma 2 (R.G. n. 29376; R.P. n. 20235) quanto all'im- mobile sito nel Comune di Formello, ha conferito alla Parte_1
. con sede in Roma, Via Cassia n. 1821/P, di cui la stessa è CP_1 Parte_2 divenuta socia per una quota di proprietà pari al 90% (attualmente elevata al 100%) tutti i beni immobili di cui era piena proprietaria e, precisamente i beni descritti nelle conclusioni di cui sopra cui per brevità si rimanda, siti nei Comuni di Roma e Formello;
3 - mediante il suddetto atto, con l'asserito intento di ripianare perdite della
. derivanti dal bilancio di esercizio 2016 per € 757,00 e di € CP_1 Parte_2
8.668,00 per l'esercizio precedente, la società ha deliberato: (i) di utilizzare le riserve statutarie pari ad € 75,00 e di ridurre il capitale da € 10.000,00 ad € 1.180,00, con assorbimento della residua perdita di pari importo;
(ii) previa rinuncia al diritto di opzione e sottoscrizione da parte degli originari soci, un aumento di capitale da € 1.180,00 ad € 10.000,00, sottoscritto da parte del terzo, , mediante conferimento degli immobili di Parte_1 proprietà della stessa, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, fo- glio 38, particella n. 542, sub 503 e particelle n. 676 e n. 677 e al Catasto
Fabbricati del Comune di Formello, foglio 17, particella n. 178, sub 502, valutati in complessivi € 16.500,00 al netto degli oneri e passività ed al netto del diritto di abitazione ed uso, imputando l'eccedenza del valore pari ad € 7.600,00 al patrimonio sociale mediante creazione di un apposito fondo, e quindi liberando il disposto aumento di capitale mediante conferi- mento in natura ai sensi dell'art. 2481-bis c.c.; (iii) di aumentare ulterior- mente il capitale da € 10.000,00 ad € 11.800,00, da offrire in sottoscrizione sempre al terzo mediante conferimento in natura del compendio immobiliare censito al Catasto Terreni del Comune di Roma, foglio 38, particella 1964, sub 8 e sub 18, corrispondenti al valore complessivo di € 2000.00 al netto degli oneri e passività e di imputare l'eccedenza di € 400,00 a patrimonio mediante creazione di un apposito fondo sotto la voce conto futuro aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura degli immobili;
ha dedotto come fosse fin troppo evidente che l'atto suindicato - stipulato appena ventidue giorni dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato al pagamento della somma di Parte_1
€ 560.964,27 in favore di - fosse preordinato unicamente Parte_5
a sottrarre illegittimamente il patrimonio della predetta alla garanzia di cui all'art. 2740 c.c., chiedendone dunque la revocatoria ex art. 2901 c.c. nella sua totalità, anche relativamente alla costituzione del diritto di abitazione vitalizio e del diritto di uso parimenti vitalizio dei mobili che la corredano nell'immobile sopra descritto.
In data 23.9.2019 si sono costituite nel giudizio di primo grado le conve- nute, che hanno contestato gli assunti dell'attore e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta. 4 Con sentenza n. 9645/2022 del 17.6.2022 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ha “1. Acco[lto] la domanda e, per l'ef- fetto, dichiara[to] inefficace nei confronti dell'attore l'atto del 20.06.2017, Rep. n. 16470, Racc. n. 8265, a rogito Notai denominato Persona_1
"VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA recante delibera di aumento del capitale mediante conferimento di complesso immo- biliare", trascritto il 22.06.2017 ai nn. Reg. Part. 48955 e 73416 Reg. Ge- nerale presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 ed in pari data ai nn. 29376 Reg. Generale e 20235 Reg. Part. presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pub- blicità immobiliare di Roma 2; 2. Condanna[to] i convenuti in solido al paga- mento delle spese processuali, liquidate in € 20.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dell'attore, avv. Diva Pennacchia”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e la . che hanno svolto le censure riportate Parte_1 CP_1 Parte_2 di seguito e hanno concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha conte- Parte_5 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello, rilevato come l'attore Parte_5 abbia fondato l'azione revocatoria sul presupposto che, con la sentenza n.
10816/2017 del 29.5.2017, il Tribunale di Roma avesse condannato
[...]
a corrispondergli l'importo di € 560.964,27, oltre interessi Parte_7
e spese legali;
e considerato come tale sentenza sia stata totalmente rifor- mata in secondo grado (in integrale accoglimento dell'appello proposto da
); le appellanti deducono che, “atteso che ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. l'azione revocatoria può essere esperita dal «creditore», ne conse- gue che, non essendo (come accertato e dichiarato dalla Corte d'Appello di Roma) creditore di alcunché nei confronti di Parte_5 CP_4
(della quale, anzi, […] egli è debitore di quasi quarantamila Euro oltre
[...] oneri e accessori di legge), difetta completamente il presupposto principale di tale azione revocatoria, con conseguente necessità di rigettare la domanda (di revocatoria) proposta d in primo grado”. Parte_5
5 Il motivo è privo di pregio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito che si assume messo in pericolo dall'atto dispositivo, quanto alle possibilità di satisfazione coattiva, sia già certo, determinato nel suo ammontare ed esigibile, né che esso sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito, anche eventuale (cfr. Cass. civ., S.U., 18.5.2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. II, 24.2.2000, n. 2104; Cass. civ., Sez. II, 29.10.1999, n. 12144).
Peraltro, nel caso in esame, il credito dedotto da a fonda- Parte_5 mento della propria legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. risultava, al momento della proposizione dell'azione revocatoria, certo, li- quido ed esigibile. Non determina il venire meno della legittimazione dell'odierno appellato all'azione revocatoria ordinaria nei confronti di
[...]
, la circostanza – pure allegata e documentata da parte ap- Parte_7 pellante (v. doc. n. 29 del fascicolo di parte appellata) – per cui la sentenza che riconosce tale credito è stata integralmente riformata in sede di appello. Ciò non perché allega di avere proposto ricorso per cassa- Parte_5 zione avverso detta decisione, non essendo dunque ancora concluso il giu- dizio volto a conseguire l'accertamento giudiziale del credito dedotto dall'appellato, quanto perché – come si è detto – sussiste in ogni caso una ragione di credito, anche eventuale, dell'odierno appellato: per non essere tale, o più tale, parte appellante avrebbe dovuto allegare e provare il pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
È vero, allora, che il giudice di primo grado ha ritenuto che, “ai fini dell'azione revocatoria, non sussistono dubbi sulla esistenza del credito dell'attore”. Al contempo, però, tale statuizione della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma risulta ultronea alla luce di quanto si è detto in ordine alla legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria, che non richiede la certezza del credito la cui soddisfazione in sede esecutiva è reso più difficile dall'atto posto in essere dal proprio debitore e di cui si domanda venga dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
6 3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistenti gli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria proposta da e quindi accolto la stessa. Parte_5
Anche tale secondo motivo non è fondato.
3.1. Con riguardo alla sussistenza della consapevolezza da parte di
[...]
di arrecare danno alle ragioni di credito di il Parte_1 Parte_5 giudice di prime cure ha ritenuto come, “Ai fini dell'azione revocatoria, non sussistono dubbi sulla (…) piena conoscenza del debito da parte della con- venuta, già parte nel giudizio contenzioso sfociato nella sentenza posta a base del credito vantato dall'attore”.
La censura svolta da parte appellante avverso tale statuizione si sostanzia nella contestazione della sussistenza del credito dell'odierno appellato nei confronti di , laddove ad assumere rilevanza è semmai la Parte_6 conoscenza da parte di quest'ultima originaria convenuta della ragione di credito vantata dall'originario attore. E la sussistenza in capo ad Parte_8 laponte della consapevolezza della sussistenza di una ragione di credito van- tata da nei suoi confronti consegue all'essere stata parte Parte_5 del giudizio azionato dall'odierno appellato innanzi al Tribunale di Roma, in cui è stata resa la suddetta sentenza n. 10816/2017 del 29.5.2017 che ha riconosciuto tale diritto di credito e ha condannato detta odierna appellante al pagamento, come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado.
Non esclude tale consapevolezza la circostanza che, in seguito (vale a dire, in un momento successivo a quello in cui è stato posto in essere tale atto),
l'accertamento giudiziale del credito dedotto dall'originario attore nell'intro- durre il giudizio e la condanna al pagamento dello stesso siano venuti meno per la riforma in appello della sentenza sopra richiamata.
3.2. e la . censurano la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Parte_2 grado anche laddove ha ritenuto che “non sussistono dubbi sulla maggiore difficoltà di soddisfazione del creditore dato il mutamento di natura del pa- trimonio passato da immobiliare a partecipazione societaria, dotato di mag- giore alea ed incertezza essendo il valore di quest'ultima condizionato dalla situazione economica-finanziaria-patrimoniale della Società”. In particolare, le appellanti deducono che “tale atto non era idoneo ad arrecare, e infatti non aveva arrecato, alcun pregiudizio alle ragioni d . Parte_5
7 Prima di tale atto, era proprietaria di beni immobili che – Parte_1 secondo quanto dedotto dalla stessa e documentato dalla perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. (applicabile alla società a responsabilità limitata in ragione del richiamo operato dall'art. 2481-bis, co. 1, c.c.) – avevano com- plessivamente un valore di mercato pari ad € 920.300,00, ma erano gravati da un debito residuo in virtù di mutui ipotecari (contratti molti anni prima: rispettivamente nel 2008, 2012 e 2007) per complessivi € 887.848,70, e quindi il loro valore (al netto delle passività) era di poco più di € 30.000,00. Secondo parte appellante, a seguito del compimento del summenzionato atto le ragioni di erano rimaste sostanzialmente intatte (se Parte_5 non addirittura migliorate) atteso che era divenuta tito- Parte_1 lare di una partecipazione al capitale sociale (peraltro, poco dopo divenuta totalitaria), in quanto tale facente parte della sfera patrimoniale dell'asserito debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., in una società che proprio grazie all'in- tervento di aveva una solida situazione economica e fi- Parte_1 nanziaria. Società che, peraltro, di fatto non svolgeva attività a particolare rischio imprenditoriale, circostanza che garantirebbe – in buona sostanza – la conservazione del suo patrimonio.
Di contro, poiché l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valu- tazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.9.2021, n. 26310; Cass. civ., Sez. III, 9.3.2006, n. 5105). Sotto tale pro- filo, ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realiz- zazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.10.1999, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, 8.7.1998, n. 6676).
8 In particolare, anche un mutamento qualitativo – e non solo quantitativo – del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficol- tosa l'esazione del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.4.2025, n. 11296).
Nel caso in esame, non pare si possa porre in dubbio che un mutamento della composizione del patrimonio di tale per cui questa Parte_1 non era più proprietaria di un compendio immobiliare, ma soltanto di una partecipazione, per quanto quasi totalitaria (del 90%), del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, renda più difficoltoso per i suoi credi- tori, e nella specie per conseguire soddisfazione di un loro Parte_5 eventuale credito nei suoi confronti. Al riguardo, è sufficiente considerare il diverso mercato degli immobili rispetto a quello di partecipazioni sociali, pe- raltro di società non negoziate in mercati regolamentati, per convenire sull'avvenuto mutamente qualitativo del patrimonio del debitore tale da avere reso oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito.
3.3. Con riguardo alla consapevolezza (del pregiudizio che veniva asserita- mente arrecato alle ragioni di da parte del terzo, il giudice Parte_5 di primo grado, premesso che “La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incen- surabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (vds. Cass. N. 16221/2019)”, ha individuato due ordini di circostanze note da cui ritenere la conoscenza della scientia damni in capo alla . Ha ritenuto, CP_1 Parte_2 specificamente, che, in primo luogo, “E' indubbio che la Società cui sono stati conferiti tutti i beni della convenuta fosse pienamente consapevole della di- minuzione della garanzia patrimoniale della convenuta stessa essendosi quest'ultima spogliata di tutto il suo patrimonio, peraltro, in presenza di una serie di debiti collegati ai mutui stipulati per il loro acquisto”; in secondo luogo, “le modalità di conferimento dei beni e le modifiche statutarie operate per consentire una proprietà dell'intera partecipazione societaria della con- venuta, blindando i beni per evitare che terzi potessero ingerirsi nella Società stessa”.
In ragione di quanto sopra osservato con riguardo alla rilevanza, al fine di ritenere sussistente la pericolosità dell'atto impugnato in termini di una pos- sibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, è di tutta evidenza come le due circostanze sopra indicate
9 assumano carattere indiziario al fine di ritenere sussistente in capo alla
. la consapevolezza che il conferimento di immobili al suo pa- CP_1 Parte_2 trimonio da parte di , a prescindere se avesse riguardo Parte_1
l'intero compendio immobiliare di proprietà di questo o della maggior parte, in ogni caso rendesse più difficoltosa per i suoi creditori la soddisfazione delle proprie ragioni. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è suffi- ciente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patri- moniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15.10.2021, n. 28423; Cass. civ., Sez. I, 5.7.2013, n. 16825).
Ne consegue che – con tutta evidenza – si deve ritenere sussistente, con riguardo al conferimento dei beni immobili di proprietà di Parte_1 al patrimonio della . la consapevolezza non solo da parte della CP_1 Parte_2 prima, ma anche di quest'ultima, che la conferente stesse così rendendo più difficoltoso ai propri creditori, e quindi anche ad conseguire Parte_5 la soddisfazione dei loro crediti nei suoi confronti.
4. Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche per non avere ammesso i mezzi istruttori articolati dall'allora parte convenuta, deducendo come gli stessi “avrebbero aiutato il Giudice di prime cure (a fortiori, visto che, come è emerso in sentenza, intendeva procedere per presunzioni) ad accertare l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria”.
Anche tale censura non merita accoglimento.
e la non indicano, tuttavia, quali circo- Parte_6 CP_1 Parte_2 stanze, tra quelle capitolate, avrebbero consentito di ritenere insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria esercitata da E questo Parte_5 potrebbe fondare una valutazione di inammissibilità della censura svolta da tali appellanti. Ad ogni buon conto, è sufficiente un esame delle circostanze capitolate per ritenere infondata nel merito la censura in esame.
Le seguenti circostanze:
10 “1. Le riferiva che l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa Parte_1
rep. 16470 racc. 8265) era stato d e Persona_1 Parte_9 poi dalla stessa posto in essere al fine di arrecare pregiudizio a Parte_5
2. l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. Persona_1
8265) era stato da e poi dalla stessa posto in essere al Parte_9 fine di arrecare pregiudizio Parte_5
3. l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. Persona_1
8265) rendeva il patrimonio di non aggredibile, o più difficil- Parte_1 mente aggredibile, da eventuali creditori (e quindi anche d ”; Parte_5 capitolate dall'odierna parte appellante con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., depositata nl giudizio di primo grado, sono invero inam- missibili. Infatti, con i riportati primi tre capitoli di prova l'originaria parte convenuta ha intesto provare non tanto le circostanze in sé, che sono paci- fiche e documentate in atti, quanto la valutazione che ne conseguirebbe, vale a dire che l'atto di conferimento non era stato posto in essere per sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale di e che lo stesso non lo Parte_5 danneggiava.
Parimenti valutativa è la circostanza di cui al capitolo 4. di tale memoria, vale a dire:
poneva in essere l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa Parte_1 rep. 16470 racc. 8265) con l'unico intento di dare luogo a una Persona_1 migliore organizzazione del proprio patrimonio, mantenendone inalterata la consi- stenza”.
E ciò a parte l'opinabilità della valutazione insita in tale capitolazione, vale a dire la non modifica della consistenza del patrimonio della debitrice.
Quanto, poi, alle successive tre circostanze capitolate, ossia:
“5. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. era a conoscenza del fatto Controparte_5 CP_6 ch avesse dei debiti e in particolare che ne avesse nei confronti Parte_1
d Parte_5
6 e quindi l.r.p.t era a conoscenza del credito, Controparte_5 CP_7 CP_6 di nei confronti di , per € 560.964,27 oltre Parte_5 Parte_1 interessi e spese legali (di cui alla sentenza n. 10816/2017 del 29 maggio 2017 del Tribunale Ordinario di Roma, sez. IX, Dott. Andrea Postiglione, R.G. 53540/2013);
7. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. era a conoscenza del pre- Controparte_5 CP_6 giudizio che l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. Persona_1
16470 racc. 8265) arrecava a;
Parte_5
11 sono irrilevanti ai fini della decisione, non venendo in rilievo – come pari- menti si è chiarito sopra – la consapevolezza da parte del terzo delle ragioni creditorie dell'odierno appellato, ma in generale della diminuzione della ga- ranzia patrimoniale per i creditori conseguente al conferimento di tali immo- bili al capitale sociale.
Anche le ulteriori circostanze capitale dall'odierna parte appellante, che si riportano qui di seguito per opportuna completezza:
8 e quindi l'A.U. e l.r.p.t prima di porre in essere l'atto Controparte_5 CP_6 del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. 8265), Persona_1 aveva effettuato tutte le verifiche possibili, anche tramite ispezioni ipotecarie, rela- tivamente agli immobili che sarebbero stati conferiti i Controparte_5
9. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. poneva in essere l'atto del Controparte_5 CP_6
20 giugno 2017 (Notaio Dott.ss rep. 16470 racc. 8265) poiché, Persona_1
a causa della stratificazione di considerevoli perdite, dall'ultimo esercizio e da quelli precedenti, si era trovata costretta a cercare aliunde un nuovo socio che potesse sottoscrivere e liberare il necessario aumento di capitale per ricostituire quello mi- nimo legale (onde evitare lo scioglimento) e poi anche quello ulteriore;
10. il valore degli immobili (l'appartamento facente parte del fabbricato distinto con il numero 6 dell'Isola 105, facente parte del comprensorio in condominio denomi- nato "Isole 103 e 105", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15; l'appar- tamento e il box auto pertinenziale facenti parte del fabbricato indicato con la sigla "B/5", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, isola "102", 2° lotto; il villino a schiera facente parte del complesso edilizio sito in località Le Rughe, avente accesso da Viale America n. 25 e da Via del Brasile n. 8, in Formello, RM) era pari, nel mese di giugno 2017, al valore indicato nella relazione giurata allegata come doc. 4 (del fascicolo di parte convenuta) che le si mostra;
11. il valore del conferimento (degli immobili - indicati nel capitolo che precede – in avvenuto con atto del 20 giugno 2017 era pari, nel mese di Controparte_5 giugno 2017, al valore indicato nella relazione giurata allegata come doc. 4 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
12. il valore degli immobili (l'appartamento facente parte del fabbricato distinto con il numero 6 dell'Isola 105, facente parte del comprensorio in condominio denomi- nato "Isole 103 e 105", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15; l'appar- tamento e il box auto pertinenziale facenti parte del fabbricato indicato con la sigla "B/5", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, isola "102", 2° lotto;
il villino a schiera facente parte del complesso edilizio sito in località Le Rughe, avente accesso da Viale America n. 25 e da Via del Brasile n. 8, in Formello, RM) è pari al valore indicato nella relazione di stima allegata come doc. 6 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
12 13. il valore del conferimento (degli immobili - indicati nel capitolo che precede – i avvenuto con atto del 20 giugno 2017 sarebbe al momento pari Controparte_5 al valore indicato nella relazione di stima allegata come doc. 6 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
14. nel periodo in cui Lei aveva occasione di incontrare (all'in- Parte_1 circa 2008-2010), quest'ultima riferiva a Lei e a che aveva inten- Parte_5 zione di dare luogo a una migliore organizzazione del proprio patrimonio, tra l'altro conferendo la proprietà dei propri immobili in una società;
15. Lei è a conoscenza del fatto che ed stipu- Parte_5 Parte_1 larono un contratto di mutuo e, se sì, in che termini;
16. nel periodo in cui Lei aveva occasione di incontrare (all'in- Parte_1 circa 2008-2010), Lei ha ascoltato promettere ad Parte_1 Persona_2 che gli avrebbe restituito delle somme da lui ricevute in prestito e, se sì, quali
[...] somme e in che data;
17. negli anni 2008-2010, fece numerosi regali, di notevole va- Parte_5 lore, a;
Parte_1
18. tutte le somme che, per quanto a Sua conoscenza, consegnò Parte_5
a negli anni 2008-2010 erano dei regali da parte del facoltoso Parte_1 alla fidanzat ”; Parte_5 Parte_1 sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
5. In conclusione, l'appello proposto da e dalla . Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza n. 9645/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Pt_2
Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.6.2022 deve essere riget- tato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, e devono essere distratte in favore dell'avv. Diva Pennacchia, dichiaratasene antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Al riguardo, è opportuno evidenziare come il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.2.2020, n. 3697; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.5.2014, n.
10089; Cass. civ., Sez. I, 17.3.2004, n. 5402). Si deve ritenere, pertanto, che il valore della presente causa sia pari ad “euro 560.964,27 oltre interessi dalla dazione delle singole somme al saldo”.
13 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e dalla . Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 9645/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.6.2022; condanna e la in solido tra loro, a Parte_1 CP_1 Parte_2 rimborsare ad le spese del presente grado di giudizio, che Parte_5 liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Diva Pennacchia, dichiaratasi antistata- ria;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181037.
Roma,15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
14
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno15.9.2025 tra (cod. fisc.: ) ED EDIM. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro Pt_2 P.IVA_1 tempore, , elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia n. 28, Parte_3 presso lo studio degli avv. Roberto Bottacchiari (cod. fisc.: C.F._2
) e (cod. fisc.: ), che le rap-
[...] Parte_4 CodiceFiscale_3 presentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), domiciliato presso Parte_5 CodiceFiscale_4
l'indirizzo digitale dell'avv. Diva Pennacchia (cod. fisc.: C.F._5
(p.e.c.: , che lo rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato -
OGGETTO: azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - Sez. Spec. Impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Parte_6 CP_1 Parte_2
Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi so- pra esposti, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 9645/2022, pubblicata il 17 giugno 2022, del Tri- bunale Ordinario di Roma, sez. XVI imprese, Giudice Dott. Ruggiero, R.G. 12359/2019, repert. n. 12142/2022 del 17/06/2022, non notificata): (…)
- in via principale, dichiarare infondata la domanda proposta dall'attore in primo grado e conseguentemente rigettarla, ordinando la Parte_5 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado ef- fettuata su richiesta d (e della Sentenza impugnata, laddove Parte_5 effettuata);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria ecce- Parte_5 zione, deduzione ed istanza disattesa, per tutti i motivi esposti nel presente atto: (…)
In Via principale
- rigettare l'appello proposto dalle controparti, perché totalmente infondato ed inammissibile, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 9645/2022, pub- blicata il 17.06.2022, emessa nel giudizio n. 12359/2019 R.G. Trib. di Roma Sez. XVI Specializzata per le Imprese;
con ogni conseguente provvedimento di legge;
- rigettare, in ogni caso l'avversa domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. e della Sentenza impugnata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
FATTI E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_5
e la chiedendo di dichiarare la sussistenza Parte_1 CP_1 Parte_2
“nell'atto del 20.06.2017, Rep. n. 16470, Racc. n. 8265, a rogito Notaio denominato Persona_1 Controparte_2
recante delibera di aumento del capitale mediante
[...] conferimento di complesso immobiliare", trascritto il 22.06.2017 ai nn. Reg. Part. 48955 e 73416 Reg. Generale presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 ed in pari data ai
2 nn. 29376 Reg. Generale e 20235 Reg. Part. presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 2 tutti i requi- siti ed i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia nella parte relativa al conferimento dei beni tutti in natura che alla costituzione del diritto di abitazione ed uso dell'immobile come me- glio descritto in narrativa e, conseguentemente, revocarlo totalmente e di- chiararlo inefficace ex art 2901 c.c. e segg. nei confronti d Controparte_3
sui beni immobili, analiticamente descritti come da conclusioni rasse-
[...] gnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, siti sia nel Comune di Formello sia in quello di Roma. A sostegno dell'azione revo- catoria ordinaria esercitata, l'attore, premesso che:
- con sentenza n. 10816/2017 del 29.5.2017, munita di formula esecutiva in data 27.6.2017, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: "- Condanna a corrispondere all'attore Parte_1
l'importo di euro 560.964,27 oltre interessi dalla dazione Parte_5 delle singole somme al saldo;
- Condanna a pagare Parte_1 all'attore le spese di lite per complessivi euro Parte_5
13.000,00 di cui 2.000,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase intro- duttiva, euro 5.500,00 per quella istruttoria ed euro 4.000,00 per la deci- sione. Accessori”;
- con atto a rogito notaio del 20.6.2017 (rep. n. 16470; Persona_1 racc. n. 8265), denominato Controparte_2
recante delibera di aumento del capitale mediante
[...] conferimento di complesso immobiliare", trascritto il 22.6.2017 presso l'Uf- ficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 (R.P. n. 48955; R.G. n. 73416) quanto agli immobili siti in Roma ed in pari data presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pub- blicità immobiliare di Roma 2 (R.G. n. 29376; R.P. n. 20235) quanto all'im- mobile sito nel Comune di Formello, ha conferito alla Parte_1
. con sede in Roma, Via Cassia n. 1821/P, di cui la stessa è CP_1 Parte_2 divenuta socia per una quota di proprietà pari al 90% (attualmente elevata al 100%) tutti i beni immobili di cui era piena proprietaria e, precisamente i beni descritti nelle conclusioni di cui sopra cui per brevità si rimanda, siti nei Comuni di Roma e Formello;
3 - mediante il suddetto atto, con l'asserito intento di ripianare perdite della
. derivanti dal bilancio di esercizio 2016 per € 757,00 e di € CP_1 Parte_2
8.668,00 per l'esercizio precedente, la società ha deliberato: (i) di utilizzare le riserve statutarie pari ad € 75,00 e di ridurre il capitale da € 10.000,00 ad € 1.180,00, con assorbimento della residua perdita di pari importo;
(ii) previa rinuncia al diritto di opzione e sottoscrizione da parte degli originari soci, un aumento di capitale da € 1.180,00 ad € 10.000,00, sottoscritto da parte del terzo, , mediante conferimento degli immobili di Parte_1 proprietà della stessa, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, fo- glio 38, particella n. 542, sub 503 e particelle n. 676 e n. 677 e al Catasto
Fabbricati del Comune di Formello, foglio 17, particella n. 178, sub 502, valutati in complessivi € 16.500,00 al netto degli oneri e passività ed al netto del diritto di abitazione ed uso, imputando l'eccedenza del valore pari ad € 7.600,00 al patrimonio sociale mediante creazione di un apposito fondo, e quindi liberando il disposto aumento di capitale mediante conferi- mento in natura ai sensi dell'art. 2481-bis c.c.; (iii) di aumentare ulterior- mente il capitale da € 10.000,00 ad € 11.800,00, da offrire in sottoscrizione sempre al terzo mediante conferimento in natura del compendio immobiliare censito al Catasto Terreni del Comune di Roma, foglio 38, particella 1964, sub 8 e sub 18, corrispondenti al valore complessivo di € 2000.00 al netto degli oneri e passività e di imputare l'eccedenza di € 400,00 a patrimonio mediante creazione di un apposito fondo sotto la voce conto futuro aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura degli immobili;
ha dedotto come fosse fin troppo evidente che l'atto suindicato - stipulato appena ventidue giorni dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato al pagamento della somma di Parte_1
€ 560.964,27 in favore di - fosse preordinato unicamente Parte_5
a sottrarre illegittimamente il patrimonio della predetta alla garanzia di cui all'art. 2740 c.c., chiedendone dunque la revocatoria ex art. 2901 c.c. nella sua totalità, anche relativamente alla costituzione del diritto di abitazione vitalizio e del diritto di uso parimenti vitalizio dei mobili che la corredano nell'immobile sopra descritto.
In data 23.9.2019 si sono costituite nel giudizio di primo grado le conve- nute, che hanno contestato gli assunti dell'attore e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta. 4 Con sentenza n. 9645/2022 del 17.6.2022 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ha “1. Acco[lto] la domanda e, per l'ef- fetto, dichiara[to] inefficace nei confronti dell'attore l'atto del 20.06.2017, Rep. n. 16470, Racc. n. 8265, a rogito Notai denominato Persona_1
"VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA recante delibera di aumento del capitale mediante conferimento di complesso immo- biliare", trascritto il 22.06.2017 ai nn. Reg. Part. 48955 e 73416 Reg. Ge- nerale presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1 ed in pari data ai nn. 29376 Reg. Generale e 20235 Reg. Part. presso l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio - Servizio di Pub- blicità immobiliare di Roma 2; 2. Condanna[to] i convenuti in solido al paga- mento delle spese processuali, liquidate in € 20.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dell'attore, avv. Diva Pennacchia”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e la . che hanno svolto le censure riportate Parte_1 CP_1 Parte_2 di seguito e hanno concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha conte- Parte_5 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello, rilevato come l'attore Parte_5 abbia fondato l'azione revocatoria sul presupposto che, con la sentenza n.
10816/2017 del 29.5.2017, il Tribunale di Roma avesse condannato
[...]
a corrispondergli l'importo di € 560.964,27, oltre interessi Parte_7
e spese legali;
e considerato come tale sentenza sia stata totalmente rifor- mata in secondo grado (in integrale accoglimento dell'appello proposto da
); le appellanti deducono che, “atteso che ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. l'azione revocatoria può essere esperita dal «creditore», ne conse- gue che, non essendo (come accertato e dichiarato dalla Corte d'Appello di Roma) creditore di alcunché nei confronti di Parte_5 CP_4
(della quale, anzi, […] egli è debitore di quasi quarantamila Euro oltre
[...] oneri e accessori di legge), difetta completamente il presupposto principale di tale azione revocatoria, con conseguente necessità di rigettare la domanda (di revocatoria) proposta d in primo grado”. Parte_5
5 Il motivo è privo di pregio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito che si assume messo in pericolo dall'atto dispositivo, quanto alle possibilità di satisfazione coattiva, sia già certo, determinato nel suo ammontare ed esigibile, né che esso sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito, anche eventuale (cfr. Cass. civ., S.U., 18.5.2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. II, 24.2.2000, n. 2104; Cass. civ., Sez. II, 29.10.1999, n. 12144).
Peraltro, nel caso in esame, il credito dedotto da a fonda- Parte_5 mento della propria legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. risultava, al momento della proposizione dell'azione revocatoria, certo, li- quido ed esigibile. Non determina il venire meno della legittimazione dell'odierno appellato all'azione revocatoria ordinaria nei confronti di
[...]
, la circostanza – pure allegata e documentata da parte ap- Parte_7 pellante (v. doc. n. 29 del fascicolo di parte appellata) – per cui la sentenza che riconosce tale credito è stata integralmente riformata in sede di appello. Ciò non perché allega di avere proposto ricorso per cassa- Parte_5 zione avverso detta decisione, non essendo dunque ancora concluso il giu- dizio volto a conseguire l'accertamento giudiziale del credito dedotto dall'appellato, quanto perché – come si è detto – sussiste in ogni caso una ragione di credito, anche eventuale, dell'odierno appellato: per non essere tale, o più tale, parte appellante avrebbe dovuto allegare e provare il pas- saggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
È vero, allora, che il giudice di primo grado ha ritenuto che, “ai fini dell'azione revocatoria, non sussistono dubbi sulla esistenza del credito dell'attore”. Al contempo, però, tale statuizione della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma risulta ultronea alla luce di quanto si è detto in ordine alla legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria, che non richiede la certezza del credito la cui soddisfazione in sede esecutiva è reso più difficile dall'atto posto in essere dal proprio debitore e di cui si domanda venga dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.
6 3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistenti gli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria proposta da e quindi accolto la stessa. Parte_5
Anche tale secondo motivo non è fondato.
3.1. Con riguardo alla sussistenza della consapevolezza da parte di
[...]
di arrecare danno alle ragioni di credito di il Parte_1 Parte_5 giudice di prime cure ha ritenuto come, “Ai fini dell'azione revocatoria, non sussistono dubbi sulla (…) piena conoscenza del debito da parte della con- venuta, già parte nel giudizio contenzioso sfociato nella sentenza posta a base del credito vantato dall'attore”.
La censura svolta da parte appellante avverso tale statuizione si sostanzia nella contestazione della sussistenza del credito dell'odierno appellato nei confronti di , laddove ad assumere rilevanza è semmai la Parte_6 conoscenza da parte di quest'ultima originaria convenuta della ragione di credito vantata dall'originario attore. E la sussistenza in capo ad Parte_8 laponte della consapevolezza della sussistenza di una ragione di credito van- tata da nei suoi confronti consegue all'essere stata parte Parte_5 del giudizio azionato dall'odierno appellato innanzi al Tribunale di Roma, in cui è stata resa la suddetta sentenza n. 10816/2017 del 29.5.2017 che ha riconosciuto tale diritto di credito e ha condannato detta odierna appellante al pagamento, come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado.
Non esclude tale consapevolezza la circostanza che, in seguito (vale a dire, in un momento successivo a quello in cui è stato posto in essere tale atto),
l'accertamento giudiziale del credito dedotto dall'originario attore nell'intro- durre il giudizio e la condanna al pagamento dello stesso siano venuti meno per la riforma in appello della sentenza sopra richiamata.
3.2. e la . censurano la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Parte_2 grado anche laddove ha ritenuto che “non sussistono dubbi sulla maggiore difficoltà di soddisfazione del creditore dato il mutamento di natura del pa- trimonio passato da immobiliare a partecipazione societaria, dotato di mag- giore alea ed incertezza essendo il valore di quest'ultima condizionato dalla situazione economica-finanziaria-patrimoniale della Società”. In particolare, le appellanti deducono che “tale atto non era idoneo ad arrecare, e infatti non aveva arrecato, alcun pregiudizio alle ragioni d . Parte_5
7 Prima di tale atto, era proprietaria di beni immobili che – Parte_1 secondo quanto dedotto dalla stessa e documentato dalla perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. (applicabile alla società a responsabilità limitata in ragione del richiamo operato dall'art. 2481-bis, co. 1, c.c.) – avevano com- plessivamente un valore di mercato pari ad € 920.300,00, ma erano gravati da un debito residuo in virtù di mutui ipotecari (contratti molti anni prima: rispettivamente nel 2008, 2012 e 2007) per complessivi € 887.848,70, e quindi il loro valore (al netto delle passività) era di poco più di € 30.000,00. Secondo parte appellante, a seguito del compimento del summenzionato atto le ragioni di erano rimaste sostanzialmente intatte (se Parte_5 non addirittura migliorate) atteso che era divenuta tito- Parte_1 lare di una partecipazione al capitale sociale (peraltro, poco dopo divenuta totalitaria), in quanto tale facente parte della sfera patrimoniale dell'asserito debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., in una società che proprio grazie all'in- tervento di aveva una solida situazione economica e fi- Parte_1 nanziaria. Società che, peraltro, di fatto non svolgeva attività a particolare rischio imprenditoriale, circostanza che garantirebbe – in buona sostanza – la conservazione del suo patrimonio.
Di contro, poiché l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valu- tazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.9.2021, n. 26310; Cass. civ., Sez. III, 9.3.2006, n. 5105). Sotto tale pro- filo, ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realiz- zazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.10.1999, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, 8.7.1998, n. 6676).
8 In particolare, anche un mutamento qualitativo – e non solo quantitativo – del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficol- tosa l'esazione del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.4.2025, n. 11296).
Nel caso in esame, non pare si possa porre in dubbio che un mutamento della composizione del patrimonio di tale per cui questa Parte_1 non era più proprietaria di un compendio immobiliare, ma soltanto di una partecipazione, per quanto quasi totalitaria (del 90%), del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, renda più difficoltoso per i suoi credi- tori, e nella specie per conseguire soddisfazione di un loro Parte_5 eventuale credito nei suoi confronti. Al riguardo, è sufficiente considerare il diverso mercato degli immobili rispetto a quello di partecipazioni sociali, pe- raltro di società non negoziate in mercati regolamentati, per convenire sull'avvenuto mutamente qualitativo del patrimonio del debitore tale da avere reso oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito.
3.3. Con riguardo alla consapevolezza (del pregiudizio che veniva asserita- mente arrecato alle ragioni di da parte del terzo, il giudice Parte_5 di primo grado, premesso che “La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incen- surabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (vds. Cass. N. 16221/2019)”, ha individuato due ordini di circostanze note da cui ritenere la conoscenza della scientia damni in capo alla . Ha ritenuto, CP_1 Parte_2 specificamente, che, in primo luogo, “E' indubbio che la Società cui sono stati conferiti tutti i beni della convenuta fosse pienamente consapevole della di- minuzione della garanzia patrimoniale della convenuta stessa essendosi quest'ultima spogliata di tutto il suo patrimonio, peraltro, in presenza di una serie di debiti collegati ai mutui stipulati per il loro acquisto”; in secondo luogo, “le modalità di conferimento dei beni e le modifiche statutarie operate per consentire una proprietà dell'intera partecipazione societaria della con- venuta, blindando i beni per evitare che terzi potessero ingerirsi nella Società stessa”.
In ragione di quanto sopra osservato con riguardo alla rilevanza, al fine di ritenere sussistente la pericolosità dell'atto impugnato in termini di una pos- sibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, è di tutta evidenza come le due circostanze sopra indicate
9 assumano carattere indiziario al fine di ritenere sussistente in capo alla
. la consapevolezza che il conferimento di immobili al suo pa- CP_1 Parte_2 trimonio da parte di , a prescindere se avesse riguardo Parte_1
l'intero compendio immobiliare di proprietà di questo o della maggior parte, in ogni caso rendesse più difficoltosa per i suoi creditori la soddisfazione delle proprie ragioni. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, infatti, è suffi- ciente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patri- moniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15.10.2021, n. 28423; Cass. civ., Sez. I, 5.7.2013, n. 16825).
Ne consegue che – con tutta evidenza – si deve ritenere sussistente, con riguardo al conferimento dei beni immobili di proprietà di Parte_1 al patrimonio della . la consapevolezza non solo da parte della CP_1 Parte_2 prima, ma anche di quest'ultima, che la conferente stesse così rendendo più difficoltoso ai propri creditori, e quindi anche ad conseguire Parte_5 la soddisfazione dei loro crediti nei suoi confronti.
4. Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche per non avere ammesso i mezzi istruttori articolati dall'allora parte convenuta, deducendo come gli stessi “avrebbero aiutato il Giudice di prime cure (a fortiori, visto che, come è emerso in sentenza, intendeva procedere per presunzioni) ad accertare l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria”.
Anche tale censura non merita accoglimento.
e la non indicano, tuttavia, quali circo- Parte_6 CP_1 Parte_2 stanze, tra quelle capitolate, avrebbero consentito di ritenere insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria esercitata da E questo Parte_5 potrebbe fondare una valutazione di inammissibilità della censura svolta da tali appellanti. Ad ogni buon conto, è sufficiente un esame delle circostanze capitolate per ritenere infondata nel merito la censura in esame.
Le seguenti circostanze:
10 “1. Le riferiva che l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa Parte_1
rep. 16470 racc. 8265) era stato d e Persona_1 Parte_9 poi dalla stessa posto in essere al fine di arrecare pregiudizio a Parte_5
2. l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. Persona_1
8265) era stato da e poi dalla stessa posto in essere al Parte_9 fine di arrecare pregiudizio Parte_5
3. l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. Persona_1
8265) rendeva il patrimonio di non aggredibile, o più difficil- Parte_1 mente aggredibile, da eventuali creditori (e quindi anche d ”; Parte_5 capitolate dall'odierna parte appellante con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., depositata nl giudizio di primo grado, sono invero inam- missibili. Infatti, con i riportati primi tre capitoli di prova l'originaria parte convenuta ha intesto provare non tanto le circostanze in sé, che sono paci- fiche e documentate in atti, quanto la valutazione che ne conseguirebbe, vale a dire che l'atto di conferimento non era stato posto in essere per sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale di e che lo stesso non lo Parte_5 danneggiava.
Parimenti valutativa è la circostanza di cui al capitolo 4. di tale memoria, vale a dire:
poneva in essere l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa Parte_1 rep. 16470 racc. 8265) con l'unico intento di dare luogo a una Persona_1 migliore organizzazione del proprio patrimonio, mantenendone inalterata la consi- stenza”.
E ciò a parte l'opinabilità della valutazione insita in tale capitolazione, vale a dire la non modifica della consistenza del patrimonio della debitrice.
Quanto, poi, alle successive tre circostanze capitolate, ossia:
“5. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. era a conoscenza del fatto Controparte_5 CP_6 ch avesse dei debiti e in particolare che ne avesse nei confronti Parte_1
d Parte_5
6 e quindi l.r.p.t era a conoscenza del credito, Controparte_5 CP_7 CP_6 di nei confronti di , per € 560.964,27 oltre Parte_5 Parte_1 interessi e spese legali (di cui alla sentenza n. 10816/2017 del 29 maggio 2017 del Tribunale Ordinario di Roma, sez. IX, Dott. Andrea Postiglione, R.G. 53540/2013);
7. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. era a conoscenza del pre- Controparte_5 CP_6 giudizio che l'atto del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. Persona_1
16470 racc. 8265) arrecava a;
Parte_5
11 sono irrilevanti ai fini della decisione, non venendo in rilievo – come pari- menti si è chiarito sopra – la consapevolezza da parte del terzo delle ragioni creditorie dell'odierno appellato, ma in generale della diminuzione della ga- ranzia patrimoniale per i creditori conseguente al conferimento di tali immo- bili al capitale sociale.
Anche le ulteriori circostanze capitale dall'odierna parte appellante, che si riportano qui di seguito per opportuna completezza:
8 e quindi l'A.U. e l.r.p.t prima di porre in essere l'atto Controparte_5 CP_6 del 20 giugno 2017 (Notaio Dott.ssa rep. 16470 racc. 8265), Persona_1 aveva effettuato tutte le verifiche possibili, anche tramite ispezioni ipotecarie, rela- tivamente agli immobili che sarebbero stati conferiti i Controparte_5
9. e quindi l'A.U. e l.r.p.t. poneva in essere l'atto del Controparte_5 CP_6
20 giugno 2017 (Notaio Dott.ss rep. 16470 racc. 8265) poiché, Persona_1
a causa della stratificazione di considerevoli perdite, dall'ultimo esercizio e da quelli precedenti, si era trovata costretta a cercare aliunde un nuovo socio che potesse sottoscrivere e liberare il necessario aumento di capitale per ricostituire quello mi- nimo legale (onde evitare lo scioglimento) e poi anche quello ulteriore;
10. il valore degli immobili (l'appartamento facente parte del fabbricato distinto con il numero 6 dell'Isola 105, facente parte del comprensorio in condominio denomi- nato "Isole 103 e 105", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15; l'appar- tamento e il box auto pertinenziale facenti parte del fabbricato indicato con la sigla "B/5", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, isola "102", 2° lotto; il villino a schiera facente parte del complesso edilizio sito in località Le Rughe, avente accesso da Viale America n. 25 e da Via del Brasile n. 8, in Formello, RM) era pari, nel mese di giugno 2017, al valore indicato nella relazione giurata allegata come doc. 4 (del fascicolo di parte convenuta) che le si mostra;
11. il valore del conferimento (degli immobili - indicati nel capitolo che precede – in avvenuto con atto del 20 giugno 2017 era pari, nel mese di Controparte_5 giugno 2017, al valore indicato nella relazione giurata allegata come doc. 4 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
12. il valore degli immobili (l'appartamento facente parte del fabbricato distinto con il numero 6 dell'Isola 105, facente parte del comprensorio in condominio denomi- nato "Isole 103 e 105", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15; l'appar- tamento e il box auto pertinenziale facenti parte del fabbricato indicato con la sigla "B/5", sito nel Comune di Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, isola "102", 2° lotto;
il villino a schiera facente parte del complesso edilizio sito in località Le Rughe, avente accesso da Viale America n. 25 e da Via del Brasile n. 8, in Formello, RM) è pari al valore indicato nella relazione di stima allegata come doc. 6 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
12 13. il valore del conferimento (degli immobili - indicati nel capitolo che precede – i avvenuto con atto del 20 giugno 2017 sarebbe al momento pari Controparte_5 al valore indicato nella relazione di stima allegata come doc. 6 (del fascicolo di parte convenuta) che Le si mostra;
14. nel periodo in cui Lei aveva occasione di incontrare (all'in- Parte_1 circa 2008-2010), quest'ultima riferiva a Lei e a che aveva inten- Parte_5 zione di dare luogo a una migliore organizzazione del proprio patrimonio, tra l'altro conferendo la proprietà dei propri immobili in una società;
15. Lei è a conoscenza del fatto che ed stipu- Parte_5 Parte_1 larono un contratto di mutuo e, se sì, in che termini;
16. nel periodo in cui Lei aveva occasione di incontrare (all'in- Parte_1 circa 2008-2010), Lei ha ascoltato promettere ad Parte_1 Persona_2 che gli avrebbe restituito delle somme da lui ricevute in prestito e, se sì, quali
[...] somme e in che data;
17. negli anni 2008-2010, fece numerosi regali, di notevole va- Parte_5 lore, a;
Parte_1
18. tutte le somme che, per quanto a Sua conoscenza, consegnò Parte_5
a negli anni 2008-2010 erano dei regali da parte del facoltoso Parte_1 alla fidanzat ”; Parte_5 Parte_1 sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
5. In conclusione, l'appello proposto da e dalla . Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza n. 9645/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Pt_2
Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.6.2022 deve essere riget- tato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, e devono essere distratte in favore dell'avv. Diva Pennacchia, dichiaratasene antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Al riguardo, è opportuno evidenziare come il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.2.2020, n. 3697; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.5.2014, n.
10089; Cass. civ., Sez. I, 17.3.2004, n. 5402). Si deve ritenere, pertanto, che il valore della presente causa sia pari ad “euro 560.964,27 oltre interessi dalla dazione delle singole somme al saldo”.
13 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e dalla . Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 9645/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 17.6.2022; condanna e la in solido tra loro, a Parte_1 CP_1 Parte_2 rimborsare ad le spese del presente grado di giudizio, che Parte_5 liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Diva Pennacchia, dichiaratasi antistata- ria;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181037.
Roma,15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
14