TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2462
TAR
Decreto presidenziale 9 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa elettorale e Costituzionale

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per mancata prova di resistenza, dato che il recupero dei voti contestati non sarebbe sufficiente a modificare l'esito elettorale. La ricorrente non ha dimostrato l'interesse ad agire neanche per un posizionamento migliore tra i non eletti.

  • Rigettato
    Violazione normativa elettorale per annullamento di schede

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per mancata prova di resistenza.

  • Rigettato
    Violazione della par condicio e distorsione del voto

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per mancata prova di resistenza e genericità delle doglianze.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa elettorale e Costituzionale

    Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per mancata prova di resistenza.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di accesso agli atti

    La censura è infondata poiché le Amministrazioni non hanno la disponibilità materiale dei documenti richiesti, che sono custoditi presso i Comuni e i Tribunali. La condotta delle Amministrazioni è stata collaborativa e l'indicazione dei costi e dei luoghi di deposito costituisce corretta applicazione della normativa sull'accesso agli atti. La ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di accedere ai documenti o la necessità di ottenerne copia integrale.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di accesso agli atti

    La censura è infondata poiché le Amministrazioni non hanno la disponibilità materiale dei documenti richiesti, che sono custoditi presso i Comuni e i Tribunali. La condotta delle Amministrazioni è stata collaborativa e l'indicazione dei costi e dei luoghi di deposito costituisce corretta applicazione della normativa sull'accesso agli atti. La ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di accedere ai documenti o la necessità di ottenerne copia integrale.

  • Rigettato
    Richiesta istruttoria esplorativa

    La richiesta istruttoria è inammissibile in quanto vaga, meramente esplorativa e volta a colmare le lacune di allegazione fattuale e di prova del ricorso. La ricorrente non ha indicato le sezioni interessate né quantificato i voti contestati per ciascuna di esse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2462
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2462
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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