Art. 9. (Commissioni centrali per il personale)
Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dal direttore generale o da un suo sostituto;
b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;
c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;
b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.
I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dal direttore generale o da un suo sostituto;
b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;
c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;
b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.
I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.