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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 7390/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Rachele Dabraio
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Andrea Aletta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 3.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. L'abitazione familiare sita in
Roma via Vittorio Marimpietri n. 6, è assegnata con quanto in essa contenuto alla signora Pt_1
mentre il marito se ne è allontanato trasferendosi in Via delle Azzorre 281, asportando i propri Per_ effetti personali;
3. I figli, e entrambi studenti universitari, maggiorenni ma non Per_1
economicamente autosufficienti, rimarranno collocati con la madre presso la casa familiare in
Roma con il diritto – dovere del padre di vederli e tenerli con sé prendendo accordi direttamente con i medesimi;
4. Il padre corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
500,00 mensili (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla 2 medesima intestato ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Sondrio codice Iban
[...]X49; Tale importo verrà automaticamente aumentato secondo gli indici istat 5. Il marito, inoltre, corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie documentate e che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e che saranno liquidate a semplice presentazione di ricevuta e/o fattura entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'esborso;
6. In ogni caso, per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie e per la loro relativa individuazione i signori e onde prevenire occasioni di conflitto, Pt_1 Pt_2
dichiarano di accettare integralmente il protocollo di intesa intercorso tra il Tribunale civile di
Roma e l'ordine degli avvocati di Roma in data 17/12/2014. 7. Il signor inoltre Pt_2 corrisponderà alla moglie la somma pari ad € 300,00 a titolo di contribuzione per il pagamento delle spese per la locazione;
8. Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono economicamente indipendenti e dichiarano di non avere pretese economiche reciproche da rivolgersi l'un l'altro per il proprio mantenimento.
9. Darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
(AR) il 5.10.1966 e , nato a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2
integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 01811, parte II,
Serie A02);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi