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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 853/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 3.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 853/2023 R.G. promossa da con l'avv. GALA MARZIA Parte_1 parte attrice contro
Controparte_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) ha convenuto in giudizio la società Parte_2 Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) Accertata e Dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno tra la e la SI.ra , nel Controparte_2 Parte_1
periodo compreso tra il 29.03.2022 al 06.09.2022, con mansioni di cuoca inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione - Artigianato, condannare, per l'effetto, la società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, SI. Controparte_3
, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.345,13,
[...]
per i titoli dedotti nelle premesse, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e
pagina 2 di 7 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
con la rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
b) Predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. nei confronti della relativamente al TFR ed alle mensilità di agosto e Controparte_2
settembre 2022, nonchè dei ratei della 13ma mensilità;
c) Condannare la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa
da distrarsi a favore dell'intestata procuratrice, che si dichiara antistataria”.
La convenuta, regolarmente notificata, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con documenti e raccogliendo le testimonianze dei testi e Tes_1
Tes_
(udienza 20.2.2024), quindi, giunta alla cognizione dello scrivente, discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto.
La ricorrente ha allegato:
- di aver lavorato presso la convenuta senza alcuna soluzione di continuità dal
29.03.2022 al 06.09.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale, inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione – Artigianato, con mansioni di cuoca adibita al punto vendita sito in Ardea (RM), Viale San Lorenzo n.
10, presso l'esercizio commerciale adibito a ristorante, pasticceria, bar, panetteria denominato “Dolce e Salato”;
- che il rapporto è però effettivamente cessato il 6.9.2022, a seguito di licenziamento per
Parte_
- di aver lavorato a tempo pieno, ben oltre l'orario contrattuale di 27 ore settimanali, su pagina 3 di 7 turni alternati mattutini o pomeridiani, comprese domeniche e festivi, con giorno di riposo a rotazione;
- di aver “osservato pertanto il seguente orario di lavoro al cui rispetto era tenuta: dalle ore 7.00 alle ore 15.30 circa, con mezz'ora di pausa per il pranzo, nella settimana in cui svolgeva il turno di mattina;
e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 circa
(ma talvolta cessava anche alle ore 01.00), con una mezz'ora di pausa per la cena, nella settimana in cui svolgeva il turno pomeridiano, senza che fossero mai corrisposti i relativi straordinari”;
- di aver svolto “mansioni di cuoca nella cucina del locale della resistente sito in Ardea che svolgeva le plurime attività di ristorante, tavola calda, pasticceria, panificio e bar. Più specificatamente, si occupava di tutto quel che concerneva la cucina per il
ristorante e la tavola calda, ovvero preparava e friggeva i supplì e tutti i fritti, arrostiva i polli e preparava e cuoceva tutte le teglie che poi venivano esposte nella tavola calda la mattina (lasagne, paste varie, spezzatino, verdure, pollo e patate,
fettinea panate, ecc.), tagliava e preparava le verdure;
quando faceva il turno di pomeriggio, impallettava il riso per fare i supplì e gli arancini e componeva le crocchette di patate, oltre a predisporre il catering quando vi erano delle ordinazioni
(panini, tramezzini, stuzzichini vari, ecc.), (…) si occupava anche di pulire la cucina e di lavare le stoviglie in quanto nel locale non vi era il lavapiatti”;
- di non aver ricevuto le buste paga di agosto e settembre 2022, il TFR, “oltre a tutte le
differenze retributive derivanti dal diverso orario di lavoro svolto (tempo pieno anziché parziale), dai ratei di 13ma mensilità, ferie e festività, permessi, ecc.”, per un totale di € 6.345,13 di cui ai conteggi prodotti, di cui:
- € 3.518,14 per differenze relative alla retribuzione ordinaria;
- € 705,12 per incremento di retribuzione del lavoro domenicale;
pagina 4 di 7 - € 333,27 per differenze relative alla 13^ mensilità;
- € 86,29 per festività non godute;
- € 95,89 per incremento retributivo dovuto a lavoro festivo;
- € 919,02 per indennità sostitutiva delle ferie;
- € 687,40 per trattamento di fine rapporto.
Le allegazioni hanno trovato riscontro nei documenti e, soprattutto, nelle testimonianze raccolte.
La teste ha dichiarato: “non ho controversie in corso contro la Testimone_3
convenuta, per la quale ho lavorato nel 2022 per sei mesi, dalla fine di maggio e fino a dicembre, io facevo la lavapiatti, era principalmente un ristorante pizzeria e tavola calda, io avevo un orario dalle 7 alle 16.00 o 16.30 per sei gg a settimana, con riposo variabile
sempre e solo durante la settimana quindi io lavoravo sempre la domenica, la ricorrente era la cuoca, l'unica cuoca, ero solo affianco a lei nel turno, io le davo anche una mano, anche la ricorrente lavorava dalle 7 alle 16.00 o 16.30, sempre con lo stesso mio riposo
variabile, noi facevamo, entrambe, una settimana la mattina con l'orario che ho detto e una il pomeriggio dalle 14 (d'estate dalle 15, ossia nel periodo giugno, luglio e agosto) e fino alle 23.00, d'estate si finiva anche a mezzanotte o l'una. Il titolare era che era Per_1
in turno, a volte ci dava indicazioni e controllava il nostro lavoro. la ricorrente è andata via prima di me, per una discussione sul lavoro con ”. Per_1
Il teste ha dichiarato: “io ho iniziato a novembre 2020 e finito a Testimone_4
ottobre 2022, stavo in gastronomia come aiuto in cucina, avevo un orario su due turni, normalmente dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 23oo ma facevo molte ore in piu', la ricorrente era la mia responsabile, arrivava prima di me e staccava due o tre ore dopo, faceva anche
lei due turni, sia io che lei abbiamo lavorato tutte le domeniche, C'era che ci dava Per_1
indicazioni sul lavoro. sia io che la ricorrente abbiamo lavorato con continuità, la
pagina 5 di 7 ricorrente come cuoca”.
I testi escussi, indifferenti, a conoscenza dei fatti perché colleghi della ricorrente al tempo del rapporto per cui è causa, hanno confermato che la ha svolto le mansioni Pt_1
contrattuali ben oltre l'orario parziale formalizzato, a turni mattutini o pomeridiani, con giorni di riposo giornalieri e dunque lavorando anche le domeniche e i festivi.
Trova pertanto fondamento la domanda di pagamento di differenze retributive in base a conteggi che paiono effettuati sulla base del CCNL di categoria, detratto ovviamente il percepito in base all'orario indicato in busta paga.
La ricorrente ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro sia quanto al pagamento di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2022, sia per la consegna delle relative buste paga, sia per il pagamento delle differenze retributive, sia per il conseguente pagamento del TFR.
Sul datore di lavoro debitore gravava l'onere di dimostrare il pagamento o altro fatto estintivo o impeditivo. Rimanendo contumace, ha omesso di rendere la prova contraria richiesta.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento del dovuto alla ricorrente, che si è riservata di agire per le differenze contributive.
Le spese seguono la soccombenza, con la distrazione richiesta.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno tra la e la ricorrente Controparte_2 Parte_2
, nel periodo compreso tra il 29.03.2022 al 06.09.2022, con mansioni di
[...]
cuoca inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione – Artigianato;
2. condanna, per l'effetto, la società convenuta, nella persona del legale rappresentante pagina 6 di 7 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
6.345,13, per i titoli dedotti nelle premesse, con la rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
3. condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Marzia Gala, procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 853/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 2.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 3.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 853/2023 R.G. promossa da con l'avv. GALA MARZIA Parte_1 parte attrice contro
Controparte_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) ha convenuto in giudizio la società Parte_2 Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) Accertata e Dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno tra la e la SI.ra , nel Controparte_2 Parte_1
periodo compreso tra il 29.03.2022 al 06.09.2022, con mansioni di cuoca inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione - Artigianato, condannare, per l'effetto, la società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, SI. Controparte_3
, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.345,13,
[...]
per i titoli dedotti nelle premesse, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e
pagina 2 di 7 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
con la rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
b) Predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. nei confronti della relativamente al TFR ed alle mensilità di agosto e Controparte_2
settembre 2022, nonchè dei ratei della 13ma mensilità;
c) Condannare la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa
da distrarsi a favore dell'intestata procuratrice, che si dichiara antistataria”.
La convenuta, regolarmente notificata, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con documenti e raccogliendo le testimonianze dei testi e Tes_1
Tes_
(udienza 20.2.2024), quindi, giunta alla cognizione dello scrivente, discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto.
La ricorrente ha allegato:
- di aver lavorato presso la convenuta senza alcuna soluzione di continuità dal
29.03.2022 al 06.09.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale, inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione – Artigianato, con mansioni di cuoca adibita al punto vendita sito in Ardea (RM), Viale San Lorenzo n.
10, presso l'esercizio commerciale adibito a ristorante, pasticceria, bar, panetteria denominato “Dolce e Salato”;
- che il rapporto è però effettivamente cessato il 6.9.2022, a seguito di licenziamento per
Parte_
- di aver lavorato a tempo pieno, ben oltre l'orario contrattuale di 27 ore settimanali, su pagina 3 di 7 turni alternati mattutini o pomeridiani, comprese domeniche e festivi, con giorno di riposo a rotazione;
- di aver “osservato pertanto il seguente orario di lavoro al cui rispetto era tenuta: dalle ore 7.00 alle ore 15.30 circa, con mezz'ora di pausa per il pranzo, nella settimana in cui svolgeva il turno di mattina;
e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 circa
(ma talvolta cessava anche alle ore 01.00), con una mezz'ora di pausa per la cena, nella settimana in cui svolgeva il turno pomeridiano, senza che fossero mai corrisposti i relativi straordinari”;
- di aver svolto “mansioni di cuoca nella cucina del locale della resistente sito in Ardea che svolgeva le plurime attività di ristorante, tavola calda, pasticceria, panificio e bar. Più specificatamente, si occupava di tutto quel che concerneva la cucina per il
ristorante e la tavola calda, ovvero preparava e friggeva i supplì e tutti i fritti, arrostiva i polli e preparava e cuoceva tutte le teglie che poi venivano esposte nella tavola calda la mattina (lasagne, paste varie, spezzatino, verdure, pollo e patate,
fettinea panate, ecc.), tagliava e preparava le verdure;
quando faceva il turno di pomeriggio, impallettava il riso per fare i supplì e gli arancini e componeva le crocchette di patate, oltre a predisporre il catering quando vi erano delle ordinazioni
(panini, tramezzini, stuzzichini vari, ecc.), (…) si occupava anche di pulire la cucina e di lavare le stoviglie in quanto nel locale non vi era il lavapiatti”;
- di non aver ricevuto le buste paga di agosto e settembre 2022, il TFR, “oltre a tutte le
differenze retributive derivanti dal diverso orario di lavoro svolto (tempo pieno anziché parziale), dai ratei di 13ma mensilità, ferie e festività, permessi, ecc.”, per un totale di € 6.345,13 di cui ai conteggi prodotti, di cui:
- € 3.518,14 per differenze relative alla retribuzione ordinaria;
- € 705,12 per incremento di retribuzione del lavoro domenicale;
pagina 4 di 7 - € 333,27 per differenze relative alla 13^ mensilità;
- € 86,29 per festività non godute;
- € 95,89 per incremento retributivo dovuto a lavoro festivo;
- € 919,02 per indennità sostitutiva delle ferie;
- € 687,40 per trattamento di fine rapporto.
Le allegazioni hanno trovato riscontro nei documenti e, soprattutto, nelle testimonianze raccolte.
La teste ha dichiarato: “non ho controversie in corso contro la Testimone_3
convenuta, per la quale ho lavorato nel 2022 per sei mesi, dalla fine di maggio e fino a dicembre, io facevo la lavapiatti, era principalmente un ristorante pizzeria e tavola calda, io avevo un orario dalle 7 alle 16.00 o 16.30 per sei gg a settimana, con riposo variabile
sempre e solo durante la settimana quindi io lavoravo sempre la domenica, la ricorrente era la cuoca, l'unica cuoca, ero solo affianco a lei nel turno, io le davo anche una mano, anche la ricorrente lavorava dalle 7 alle 16.00 o 16.30, sempre con lo stesso mio riposo
variabile, noi facevamo, entrambe, una settimana la mattina con l'orario che ho detto e una il pomeriggio dalle 14 (d'estate dalle 15, ossia nel periodo giugno, luglio e agosto) e fino alle 23.00, d'estate si finiva anche a mezzanotte o l'una. Il titolare era che era Per_1
in turno, a volte ci dava indicazioni e controllava il nostro lavoro. la ricorrente è andata via prima di me, per una discussione sul lavoro con ”. Per_1
Il teste ha dichiarato: “io ho iniziato a novembre 2020 e finito a Testimone_4
ottobre 2022, stavo in gastronomia come aiuto in cucina, avevo un orario su due turni, normalmente dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 23oo ma facevo molte ore in piu', la ricorrente era la mia responsabile, arrivava prima di me e staccava due o tre ore dopo, faceva anche
lei due turni, sia io che lei abbiamo lavorato tutte le domeniche, C'era che ci dava Per_1
indicazioni sul lavoro. sia io che la ricorrente abbiamo lavorato con continuità, la
pagina 5 di 7 ricorrente come cuoca”.
I testi escussi, indifferenti, a conoscenza dei fatti perché colleghi della ricorrente al tempo del rapporto per cui è causa, hanno confermato che la ha svolto le mansioni Pt_1
contrattuali ben oltre l'orario parziale formalizzato, a turni mattutini o pomeridiani, con giorni di riposo giornalieri e dunque lavorando anche le domeniche e i festivi.
Trova pertanto fondamento la domanda di pagamento di differenze retributive in base a conteggi che paiono effettuati sulla base del CCNL di categoria, detratto ovviamente il percepito in base all'orario indicato in busta paga.
La ricorrente ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro sia quanto al pagamento di retribuzione per le mensilità di agosto e settembre 2022, sia per la consegna delle relative buste paga, sia per il pagamento delle differenze retributive, sia per il conseguente pagamento del TFR.
Sul datore di lavoro debitore gravava l'onere di dimostrare il pagamento o altro fatto estintivo o impeditivo. Rimanendo contumace, ha omesso di rendere la prova contraria richiesta.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento del dovuto alla ricorrente, che si è riservata di agire per le differenze contributive.
Le spese seguono la soccombenza, con la distrazione richiesta.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno tra la e la ricorrente Controparte_2 Parte_2
, nel periodo compreso tra il 29.03.2022 al 06.09.2022, con mansioni di
[...]
cuoca inquadrata nel livello A2 del CCNL Panificazione – Artigianato;
2. condanna, per l'effetto, la società convenuta, nella persona del legale rappresentante pagina 6 di 7 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
6.345,13, per i titoli dedotti nelle premesse, con la rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
3. condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Marzia Gala, procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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