Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Dall'Aglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Piazzale della Macina 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura - U.T.G. di Parma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma datato 10/09/2025, codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 10/09/2025, di revoca di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale;
- nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso e comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa TE TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Parma in data 10 settembre 2025.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Parma.
Con ordinanza n. 44 del 12 febbraio 2026, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando: “ Considerato che, come dedotto da parte ricorrente (v. memoria del 6 febbraio 2026) e non contestato dall’Amministrazione resistente, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata caricata dalla Prefettura sul Portale “ALI”, ma non risulta inoltrata da parte del sistema la relativa (e necessaria) comunicazione via pec al richiedente o al datore di lavoro ”. È stato quindi sospeso il provvedimento impugnato ed è stato ordinato all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria, provvedendo a comunicare all’interessato un ulteriore preavviso di revoca, e di adottare un nuovo provvedimento di conferma o di revoca di quello gravato.
In data 18 marzo 2026, la Prefettura di Parma ha prodotto agli atti del giudizio una relazione, in cui espone di aver provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, segnalando peraltro che il ricorrente risulta già titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, le parti hanno chiesto concordemente che si dichiari la cessazione della materia del contendere, definendo il giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per come richiesto concordemente dalle parti, essendo sopraggiunto in data 5 marzo 2026 un nuovo nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Tenuto conto del complessivo andamento della controversia, le spese di lite possono essere compensate, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite, salva – a carico dell’Amministrazione – la rifusione al ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
TE TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE TO | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.