TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AL ON, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 200/2024 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
1) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Ale l'avv. ONE presso il cui studio in Imperia alla piazza De Amicis n.26 n.29 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Ales ll'avv. ONE presso il cui studio in Imperia alla piazza De Amicis n.26 n.29 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato CP_2 C.F._3 GI cui alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
4) (CF: ), contumace CP_3 C.F._4
– parti convenute –
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici e Parte_1 CP_1 «Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Previa, per l'occorrenza modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice Ill.mo in data 19.06.2024 nella parte in cui non ammette alcuni dei capitoli di prova orale dedotti e dei testimoni indicati, nonché la consulenza tecnica d'ufficio dedotti e richiesti nella seconda memoria ex art. 171-ter; e previa assunzione di dette prove non ammesse e proposte nella seconda memoria ex art. 171-ter, c.p.c., istanze trascritte in calce al – e riproposte con il - presente atto, e per il cui accoglimento e assunzione si insiste con il presente atto;
Accertare che tutti i gravi danni esposti e lamentati nella premessa del presente Persona_ atto e meglio illustrati nella perizia redatta dall'Ing. di Imperia (ns. doc. 13) nel giudizio ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. nr. 1195/2021 r.g.a.c. (ns. doc. 29), nonché alla relazione tecnica 18.05.2021 geom. (ns. doc. 15), alle quali ci si richiama, sono dovuti ad CP_4 esclusivi fatto e colpa delle convenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 o in subordine dell'art. 2051 c.c. o in ulteriore subordine dell'art. 2043 c.c. e/o come per legge, per le ragioni, i fatti ed i titoli meglio indicati in atto di citazione e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. della scrivente difesa, oltre che nei predetti elaborati peritali (ns. docc. 13, 29 e 15); E conseguentemente dichiarare tenute e condannar nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente in [...] CP_2 C.F._3 e 15 e nata a [...] il [...], cod. fisc. residente in [...], in solido, CP_3 C.F._4 singolarmente, o comunque come per legge: ad eseguire a proprie esclusive cura e spese le opere occorrenti ad eliminare le cause delle Per infiltrazioni e degli altri fenomeni lamentati e meglio descritti nelle prodotte perizie a firma geom. e Ing. (ns. docc. 13, 29 e CP_4 15); a risarcire alle concludenti i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da esse come in premessa patiti e patiendi (fino alla data in cui le cause delle infiltrazioni non saranno eliminate) a causa di tutto quanto sopra lamentato ed esposto, il tutto, nella somma di euro 103.640,00 (di cui € 18.000,00 per danni da deprezzamento;
€ 24.400,00 per danni futuri per spese da sostenere;
€ 9.160,00 per spese di riparazione della Lancia Delta integrale;
€ 6.240,00 canoni pagati a dal 1.9.2020 al 14.05.2025; € 33.000,00 canoni del Parte_2 box (secondo valore OMI) dal 01.01.2016 al maggio 2025 (danni da mancato godimento del box), e/o nella diversa, maggiore o minore somma che si chiede venga liquidata da codesto Tribunale Ill.mo, anche in via equitativa;
Con ogni somma sopraindicata e richiesta con il presente atto, con rivalutazione e gli interessi compensativi o, in subordine, legali, dal 1.1.2016 al saldo;
In ogni caso con vittoria e rifusione delle spese del presente giudizio, incluse le spese del giudizio ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. nr. 1195/2021 r.g.a.c. promosso ante
1 dott. AL ON causam da avanti il Tribunale di Imperia, nonché le spese di C.T.U. e C.T.P. del predetto giudizio di A.T.P. e, ove il Giudice Parte_1 Ill.mo ritenesse di licenziarla, anche di quelle di C.T.U. e C.T.P. del presente giudizio»
⁃ per la parte convenuta CP_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa chiamata del CTU a chiarimenti ovvero licenziamento di integrazione della svolta CTU volta a) ad individuare e precisare le cause delle infiltrazioni lamentate dalle attrici;
b) in ipotesi di accertata ricorrenza di plurime cause, individuare il grado di incidenza causale delle stesse in relazione alle infiltrazioni lamentate dalle attrici;
c) accertare il ruolo causale o concausale del dilavamento delle acque rivenienti dal piazzale pertinenziale al fabbricato denominato in Controparte_5 danno della proprietà della convenuta, precisando se tale dilavamento sia naturale ovvero se lo scolo naturale, sia sotto il profilo quantitativo che avuto riguardo all'aumento della velocità di corrivazione, risulti aggravato da opere realizzate dall'uomo dichiarare inammissibile la domanda proposta dalle attrici. In via di mero subordine respingere ogni domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dalle attrici e di condanna risarcitoria dalle stesse proposte poiché infondate in fatto ed in diritto, ovvero, in via di ulteriore e gradato subordine, accogliere le domande avversarie nei limiti dei criteri di ripartizione dettati dall'art.1126 cod.civ. Vinte le spese ed i compensi del giudizio»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e rispettivamente nuda proprietaria e Parte_1 CP_1 usufruttuaria del box auto sito in Imperia alla via santa Lucia n.176 (censito a CF Imperia, sez. Oneglia, F.7/Part.1331/Sub. 6/Cl.11/cons.36mq e sup.cat.mq44/ren.87,38), Controparte_6 concesso in comodato a per uso deposito, lamentati, a far data Parte_1 dall'anno 2015, fenomeni infiltrativi che avevano interessato il soffitto/solaio/pareti del box, provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, con terrazza pertinenziale (censita a CF Imperia, sez. Oneglia, F.7/part.617/Sub.5/Zona Cens.1/Cat /Cons.7 vani/Ren. € 723,04), CP_7 di proprietà di e come da CTU in ATP, che avevano CP_2 CP_3 cagionato ingenti danni all'immobile ed ai beni in esso depositati, l'inutilizzabilità ed il deprezzamento dello stesso, quantificati in una somma non inferiore ad € 53.320,00 (€ 18.000 per il deprezzamento dell'immobile; € 24.000 per la esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle cause e degli effetti dannosi delle infiltrazioni;
€ 10.920 per perdita di canone di affitto dell'immobile), dedotta una responsabilità di e ex art. 2018 cc, in ragione degli obblighi assunti CP_2 CP_3
c taio del 2.6.1990/notaio Per_2 Per_3
45850/1996/Notaio Re del 23.3.2005, ex art. 2051 cc, in quanto custodi qualificate dell'unità immobiliare sovrastante ed ex art. 2043 cc avendo realizzato opere in violazione delle regole di generale cautela, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il e per sentirle condannare, in CP_2 CP_3 solido tra loro, alla esecuzione delle opere volte ad eliminare le cause delle infilrazioni, come meglio descritte nella CTP e CTU in ATP, nonché pagamento in loro favore della somma di € 53.320,00, oltre interessi e rivalutazione e ulteriori danni patiendi da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese, comprese quelle del giudizio per ATP. 1.1) Si costituiva in giudizio che, contestato che la relazione di CP_2
CTU in ATP aveva suffragato le allegazioni avversarie, non essendo giunto ad una risposta certa, allegata la infondatezza della domanda risarcitoria (i) per difetto del preteso inadempimento contrattuale, atteso che le previsioni riportate negli atti notarili versati in causa non consentivano di inferire che gli oneri manutentivi della terrazza, che fungeva da lastrico solare, e della sua impermeabilizzazione fossero da porsi a carico di chi ne risultava proprietario (art. 1218 cc), (ii) in ragione della circostanza che il custode del lastrico solare era l'insieme dei proprietari che traevano utilità dalla terrazza (art. 2051 cc) e (iii) per difetto di adeguato probatorio (art. 2043 cc), dedotta la inammissibilità della domanda volta alla esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, atteso che versavasi in ipotesi di Condominio con conseguente necessità di delibere assembleari autorizzative con le maggioranze 2 dott. AL ON calibrate sulle previsioni di cui all'art. 1126 cc, invocato un concorso colposo delle attrici e dell'altro proprietario dell'autorimessa coperta dalla terrazza CP_5 oggetto di contesa, contestata la individuazione delle categorie di danno rivendicato e la sua quantificazione, instava, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in via subordinata, per il rigetto delle domande attoree, in via di ulteriore subordine, per l'accoglimento delle domande attoree nei limiti dei criteri di ripartizione di cui all'art. 1126 cc, con vittoria di spese e compensi. 1.2) Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP ante causam RG 1195/2021, assunta la prova orale (interpello e testi di parte attrice: CP_3 CP_2
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Parte_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, e , la causa veniva trattenuta in decisione
[...] Testimone_8 Testimone_9 nell'udienza figurata del 14.05.2025 previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189 cpc.
(2) sulla eccezione preliminari svolte da parte convenuta. e sono CP_2 CP_3 passivamente legittimate rispetto all'azione risarcitoria svolta da e Controparte_8
in ragione: (i) della proprietà, per eredità da CP_1 Persona_4 dell'unità immobiliare con terrazza pertinenziale posta sopra il box di proprietà attorea (docc. 6/7/8/9/10/11/12 di parte attorea), asserita fonte dei dedotti fenomeni infiltrativi;
(ii) del possesso ed utilizzazione dell'unità immobiliare con terrazza pertinenziale posta sopra il box di proprietà attorea (docc. 13/14 di parte attorea), asserita fonte dei dedotti fenomeni infiltrativi. 2.1) Ugualmente è priva di pregio l'asserita inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea di eliminazione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni attorea, non essendo, per la natura condominiale del danno, le uniche legittimate passivamente, ma solo litisconsorti necessari. Anche quand'anche si trattasse di un condominio, è pacifica la natura solidale ex art. 2055, co.1, cc della responsabilità aquiliana dei proprietari di una terrazza di copertura di un edificio che si fonda all'art. 2051 cc, con la conseguenza che il danneggiato può agire nei confronti di uno o più responsabili, chiedendo a ciascuno o a tutti l'intero risarcimento. Invero, il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà non si sottare alla CP_9 regola della responsabilità solidale ex art. 2055, co.1, cc, norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicchè devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili. 2.2) La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini, come rilevato dal giudice di legittimità (cass. n. 25802/2024; cass. n. 516/2022), va qualificata nell'ambito della responsabilità aquiliana, ex art. 2051 cc, con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cc, sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla CP_5 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, co.
1. n.4, cc, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, co.1, n.4, cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cass. UU n.9449/2016). Ricostruito il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati in termini di solidarietà ex art. 2055 cc, con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza l'obbligo di citare in giudizio gli altri.
3 dott. AL ON (3) la causa delle infiltrazioni nel box attoreo. Sul punto, non si può prescindere dagli esiti della CTU in ATP: «è chiaro che (le cause dei danni) sono da ricercarsi nella mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti al garage, sia a livello di solaio, sia nella zona particolarmente delicata di contatto tra terrazza e terreno-muro a monte. A detta di parte attrice, le infiltrazioni sono iniziate dopo le opere di sistemazione della terrazza, eseguite da parte convenuta. Data l'estensione degli effetti, è da ritenersi molto probabile una situazione di concause che hanno innescato la percolazione delle infiltrazioni, delle quali si citano le seguenti:
1. Mancanza di tenuta generale della guaina impermeabilizzante piana sulla terrazza, posta sotto il pavimento, sia per vetustà propria, sia per deterioramento diffuso causato dai lavori di posa delle nuove piastrelle. Non risulta infatti che sia stato in tal sede eseguito un restauro o comunque una verifica ed eventuale adeguamento della vecchia guaina o similare.
2. Probabile rottura dell'effetto impermeabilizzante preesistente in corrispondenza del piano di spiccato del nuovo contromuro ornamentale in pietra. Detto manufatto è infatti eseguito direttamente sul piano della terrazza (sul solaio o comunque molto vicino ad esso), con ovvi effetti di peso (si consideri che il carico aggiunto è valutabile in circa 2.500 kg a metro cubo di muratura, quindi non trascurabile) influenti sulla compressione delle impermeabilizzazioni sottostanti che, come già detto, sono quelle vecchie già preesistenti. All'interno del contromuro realizzato è anche presente almeno una tubazione dell'acquedotto, che sfocia in un rubinetto a parete, altro motivo di preoccupazione per possibili perdite, questa volta di acque condotte e non meteoriche, visto che non si rilevano idonei ammortizzatori di deformazioni/dilatazioni a protezione del tubo. Al rubinetto è allegato un tubo mobile di irrigazione-lavaggio della terrazza. Inoltre, sempre a tergo del contromuro è anche presente il passaggio di un cavo elettrico, con relativo tubo. Si segnala infine la presenza chiara fessura di distacco tra il contromuro nuovo e il vecchio muro di sostegno, fessura estesa a tutto il paramento interno. Cio' crea quindi una inevitabile raccolta di acque che confluiscono alla base, cioè a livello del solaio, creando una situazione di accumulo proprio nella tratta sovrastante le infiltrazioni del box.
3. Punti di ancoraggio dei montanti della pergotenda, realizzati con tassellatura e probabile foro della impermeabilizzazione.
4. Recente rivestimento ornamentale in pietra della parte dell'edificio laterale, posto anche esso su solaio, quindi con conseguenti problematiche di tipo puntuale a carico delle vecchie sottostanti impermeabilizzazioni (non risultano al riguardo eseguiti rinforzi o comunque adeguamenti e protezioni dei corrispondenti tratti di guaine). Al riguardo si indica che sono state notate delle ampie zone umide ben rimarcate, corrispondenti a tale nuovo rivestimento in pietra, anche perché nelle immediate vicinanze è presente uno scarico delle acque del tetto (messicani del terrazzo) A tergo del rivestimento pare anche presente una linea di impianto elettrico desumibile dalla scatola inserita in nicchia e non è da escludere la corrispondente presenza di linee differenziali di infiltrazione» (pagg. 19/20), nonché la eliminazione dei barbacani presenti nel muro sul corretto defluire delle acque: «non è ovviamente visibile se e quanti barbacani sul vecchio muro di sostegno siano presenti a tergo del contromuro nuovo. Vista la parte di vecchio muro ancora a vista è però supponibile che vi fossero dei barbacani presenti e liberi, mentre ora sono stati occlusi o almeno non più liberi di scaricare come un tempo. E' chiaro che un conto è uno scarico libero e “a cielo aperto”, come da situazione preesistente, un altro conto è un convogliamento in sezione ristretta e occlusa, nell'angusto spazio tra i due muri nella configurazione di un punto di particolare criticità per lo smaltimento e di conseguenza per creare percorsi infiltranti». 3.1) Il CTU in ATP, ha, dunque, individuato in una serie di concause, naturali (la vetustà) e umane (realizzazione di contromuri che insistono sull'impermeabilizzazione della terrazza che copre il box, il cui peso ha lesionato l'impermeabilizzazione; fissaggio di una pergotenda con punti di ancoraggio dei montanti, realizzati con tassellatura e probabile foro della impermeabilizzazione;
rivestimento ornamentale in pietra della parte dell'edificio laterale senza eseguire rinforzi o comunque adeguamenti e protezioni dei corrispondenti tratti di guaine;
eliminazione
4 dott. AL ON dei barbacani presenti nel muro sul corretto defluire delle acque), la causa scatenante la percolazione delle infiltrazioni nel box di proprietà attorea. 3.1.1) All'evidenza, le condizioni ambientali ed i fattori naturali che connotavano la realtà fisica sulla quale ha interagito la condotta dei convenuti non erano sufficienti, secondo il principio del più probabile che non, a determinare l'evento dannoso indipendentemente dal comportamento degli stessi. Invece, non potendo quelle condizioni (vetustà) potevano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno lamentato dalle parti attrici e comprovato dal CTU in ATP, e CP_3 CP_2 sono responsabili per intero di tutte le conseguenze dal loro comportamento,
[...] attivo ed omissivo, scaturenti secondo la normalità «non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile» (cass. 5737/2023). Pertanto, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), «non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio» (cass. 5737/2023). 3.2) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa del percolamento è da individuarsi nella mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti il garage, sia a livello di solaio, sia nella zona di contatto tra terrazza e terreno–muro a monte, dovuta ad una serie di concause comunque attribuibili ed imputabili, in quanto custodi qualificati, a condotte, attive ed omissione dei proprietari.
(4) sulla responsabilità delle parti convenute. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
5 dott. AL ON connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 4.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra le infiltrazioni all'interno del box degli attori e la mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti di proprietà e nel possesso delle parti convenute, che erano, e sono, titolari di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 4.1.1) e quale proprietari dell'unità immobiliare con CP_3 CP_2 terrazza pertinenziale sovrastante il box in proprietà attorea, erano (e sono) entrambi titolari di una posizione di garanzia, originaria e/o derivata, con funzione di protezione (con lo scopo di preservare i beni giuridici da tutti i pericoli che potevano minacciarne l'integrità, quale che fosse la fonte da cui scaturivano) e di controllo (con lo scopo quello di neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che potevano esserne minacciati), rilevante ex art. 2051 cc. e CP_3 CP_2 proprietari/committenti/esecutori/custodi, non saranno chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato, in qualità di custodi, ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva, unicamente nell'ipotesi in cui dimostrino il caso fortuito, cosa non verificatasi nel caso di specie.
6 dott. AL ON 4.2) In ogni caso, nella specie non è stata offerta la prova della sussistenza di un condominio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1126 cc. 4.3) Alla luce delle superiori considerazioni, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute in ordine agli eventi dannosi di cui sopra («I danni riscontarti paiono evidenti e chiaramente visibili: si tratta di infiltrazioni dirette, provenienti dal solaio a da tergo del vano, in fondo. In particolare si riscontrano grandi macchie e infiorescenze sia a soffitto sia nella parete di fondo, sia nei tramezzi nel tratto più a monte Si segnala che le infiltrazioni hanno portato anche a rendere visibili a soffitto le orditure dei travetti, che sono particolarmente lunghi (circa 9.00 metri), segno di progressivo imbibimento di buona parte delle orditure. L'intercapedine di fondo, delimitata da una parete in mattoni, è stata visionata tramite lo scasso di una apertura e non si denotano tracce di umidità sul paramento esterno del muro di contenimento in c.a.», CTU in ATP, pagg. 15 e ss), la domanda attorea va accolta nei termini e limiti di cui appresso. Le suesposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine all'invocato disposto normativo di cui all'art. 2043 cc, tenuto conto del carattere speciale della fattispecie di responsabilità delle cose in custodia
(5) i danni risarcibili. Le parti convenute devono, dunque, essere condannate alla esecuzione delle opere di completa eliminazione delle infiltrazioni, alla verifica della integrità strutturale del solaio e degli elementi staticamente portanti, con eventuale ripristino di funzionalità statica ove risulti ridotta dagli eventi per cui è causa ed al ripristino delle finiture edilizie ammalorate dall'acqua. L'esecuzione dei predetti passaggi assorbe sia la domanda risarcitoria da deprezzamento del box, quantificato dal CTU in ATP in € 18.000,00, come ritenuto dal CTU in ATP laddove, alla pagina 26, testualmente si legge «Detto deprezzamento è in oggi molto rilevante e potrà essere riassorbito, nel senso di un ritorno ai valori ordinari di mercato immobiliare, solo a seguito di tre passaggi ….» sia quella relativa al risarcimento del danno consistente nelle spese da sostenersi, in ragione delle comprovate infiltrazioni, per la riparazione del box, quantificati dal CTU in ATP in € 20.000,00 oltre IVA al 22% (complessivi € 24.400) 5.1) Va risarcito il danno patrimoniale costituito dalle somme erogate dalle parti attrici per la locazione del box di nel periodo dal 1.9.2020 all'aprile del 2025, Parte_2 quantificato in € 6.720,00 (€ 120,00 x 56 mesi) che, all'evidenza, copre l'asserito danno da perdita della facoltà di godimento e disponibilità del box. 5.2) Va risarcito il danno patrimoniale per le spese di riparazione della Lancia Delta Integrale, pari ad € 7.500,00 + IVA al 22% (complessivi € 9.160,00). 5.5) Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Poiché la CTU ha quantificato il danno il giorno di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dalla data di deposito della sentenza ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione
7 dott. AL ON del danno risarcibile, ex art. 1284, co.4, cc vanno calcolati a far data da oggi all'effettivo soddisfo.
(6) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.1) In ragione della soccombenza, e devono essere CP_3 CP_2 dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in solido tra loro, a e Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, cos n CP_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(7) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU in ATP vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
8 dott. AL ON (a) accerta la responsabilità la responsabilità solidale di e CP_3 CP_2
nella causazione degli eventi dannosi occorsi in dan at
[...] to: (1) condanna e in solido tra loro, alla esecuzione CP_3 CP_2 delle opere di com i ioni, alla verifica della integrità strutturale del solaio e degli elementi staticamente portanti, con eventuale ripristino di funzionalità statica ove risulti ridotta dagli eventi per cui è causa ed al ripristino delle finiture edilizie ammalorate dall'acqua, come da CTU in ATP;
(2) condanna CP_3 e a corrispondere alle parti attrici, in solido tra lor CP_2 ri no patrimoniale, la somma di euro 15.880,00, oltre accessori come in motivazione (b) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_3 CP_2 loro, in favor delle spese di giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in comple cu compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (c) pone le spese di CTU in ATP definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro (D) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 7 giugno 2025
Il Giudice dott. AL ON (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. AL ON
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AL ON, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 200/2024 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
1) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Ale l'avv. ONE presso il cui studio in Imperia alla piazza De Amicis n.26 n.29 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Ales ll'avv. ONE presso il cui studio in Imperia alla piazza De Amicis n.26 n.29 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato CP_2 C.F._3 GI cui alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
4) (CF: ), contumace CP_3 C.F._4
– parti convenute –
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici e Parte_1 CP_1 «Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Previa, per l'occorrenza modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice Ill.mo in data 19.06.2024 nella parte in cui non ammette alcuni dei capitoli di prova orale dedotti e dei testimoni indicati, nonché la consulenza tecnica d'ufficio dedotti e richiesti nella seconda memoria ex art. 171-ter; e previa assunzione di dette prove non ammesse e proposte nella seconda memoria ex art. 171-ter, c.p.c., istanze trascritte in calce al – e riproposte con il - presente atto, e per il cui accoglimento e assunzione si insiste con il presente atto;
Accertare che tutti i gravi danni esposti e lamentati nella premessa del presente Persona_ atto e meglio illustrati nella perizia redatta dall'Ing. di Imperia (ns. doc. 13) nel giudizio ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. nr. 1195/2021 r.g.a.c. (ns. doc. 29), nonché alla relazione tecnica 18.05.2021 geom. (ns. doc. 15), alle quali ci si richiama, sono dovuti ad CP_4 esclusivi fatto e colpa delle convenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 o in subordine dell'art. 2051 c.c. o in ulteriore subordine dell'art. 2043 c.c. e/o come per legge, per le ragioni, i fatti ed i titoli meglio indicati in atto di citazione e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. della scrivente difesa, oltre che nei predetti elaborati peritali (ns. docc. 13, 29 e 15); E conseguentemente dichiarare tenute e condannar nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente in [...] CP_2 C.F._3 e 15 e nata a [...] il [...], cod. fisc. residente in [...], in solido, CP_3 C.F._4 singolarmente, o comunque come per legge: ad eseguire a proprie esclusive cura e spese le opere occorrenti ad eliminare le cause delle Per infiltrazioni e degli altri fenomeni lamentati e meglio descritti nelle prodotte perizie a firma geom. e Ing. (ns. docc. 13, 29 e CP_4 15); a risarcire alle concludenti i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da esse come in premessa patiti e patiendi (fino alla data in cui le cause delle infiltrazioni non saranno eliminate) a causa di tutto quanto sopra lamentato ed esposto, il tutto, nella somma di euro 103.640,00 (di cui € 18.000,00 per danni da deprezzamento;
€ 24.400,00 per danni futuri per spese da sostenere;
€ 9.160,00 per spese di riparazione della Lancia Delta integrale;
€ 6.240,00 canoni pagati a dal 1.9.2020 al 14.05.2025; € 33.000,00 canoni del Parte_2 box (secondo valore OMI) dal 01.01.2016 al maggio 2025 (danni da mancato godimento del box), e/o nella diversa, maggiore o minore somma che si chiede venga liquidata da codesto Tribunale Ill.mo, anche in via equitativa;
Con ogni somma sopraindicata e richiesta con il presente atto, con rivalutazione e gli interessi compensativi o, in subordine, legali, dal 1.1.2016 al saldo;
In ogni caso con vittoria e rifusione delle spese del presente giudizio, incluse le spese del giudizio ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. nr. 1195/2021 r.g.a.c. promosso ante
1 dott. AL ON causam da avanti il Tribunale di Imperia, nonché le spese di C.T.U. e C.T.P. del predetto giudizio di A.T.P. e, ove il Giudice Parte_1 Ill.mo ritenesse di licenziarla, anche di quelle di C.T.U. e C.T.P. del presente giudizio»
⁃ per la parte convenuta CP_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa chiamata del CTU a chiarimenti ovvero licenziamento di integrazione della svolta CTU volta a) ad individuare e precisare le cause delle infiltrazioni lamentate dalle attrici;
b) in ipotesi di accertata ricorrenza di plurime cause, individuare il grado di incidenza causale delle stesse in relazione alle infiltrazioni lamentate dalle attrici;
c) accertare il ruolo causale o concausale del dilavamento delle acque rivenienti dal piazzale pertinenziale al fabbricato denominato in Controparte_5 danno della proprietà della convenuta, precisando se tale dilavamento sia naturale ovvero se lo scolo naturale, sia sotto il profilo quantitativo che avuto riguardo all'aumento della velocità di corrivazione, risulti aggravato da opere realizzate dall'uomo dichiarare inammissibile la domanda proposta dalle attrici. In via di mero subordine respingere ogni domanda di condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dalle attrici e di condanna risarcitoria dalle stesse proposte poiché infondate in fatto ed in diritto, ovvero, in via di ulteriore e gradato subordine, accogliere le domande avversarie nei limiti dei criteri di ripartizione dettati dall'art.1126 cod.civ. Vinte le spese ed i compensi del giudizio»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e rispettivamente nuda proprietaria e Parte_1 CP_1 usufruttuaria del box auto sito in Imperia alla via santa Lucia n.176 (censito a CF Imperia, sez. Oneglia, F.7/Part.1331/Sub. 6/Cl.11/cons.36mq e sup.cat.mq44/ren.87,38), Controparte_6 concesso in comodato a per uso deposito, lamentati, a far data Parte_1 dall'anno 2015, fenomeni infiltrativi che avevano interessato il soffitto/solaio/pareti del box, provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, con terrazza pertinenziale (censita a CF Imperia, sez. Oneglia, F.7/part.617/Sub.5/Zona Cens.1/Cat /Cons.7 vani/Ren. € 723,04), CP_7 di proprietà di e come da CTU in ATP, che avevano CP_2 CP_3 cagionato ingenti danni all'immobile ed ai beni in esso depositati, l'inutilizzabilità ed il deprezzamento dello stesso, quantificati in una somma non inferiore ad € 53.320,00 (€ 18.000 per il deprezzamento dell'immobile; € 24.000 per la esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle cause e degli effetti dannosi delle infiltrazioni;
€ 10.920 per perdita di canone di affitto dell'immobile), dedotta una responsabilità di e ex art. 2018 cc, in ragione degli obblighi assunti CP_2 CP_3
c taio del 2.6.1990/notaio Per_2 Per_3
45850/1996/Notaio Re del 23.3.2005, ex art. 2051 cc, in quanto custodi qualificate dell'unità immobiliare sovrastante ed ex art. 2043 cc avendo realizzato opere in violazione delle regole di generale cautela, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il e per sentirle condannare, in CP_2 CP_3 solido tra loro, alla esecuzione delle opere volte ad eliminare le cause delle infilrazioni, come meglio descritte nella CTP e CTU in ATP, nonché pagamento in loro favore della somma di € 53.320,00, oltre interessi e rivalutazione e ulteriori danni patiendi da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese, comprese quelle del giudizio per ATP. 1.1) Si costituiva in giudizio che, contestato che la relazione di CP_2
CTU in ATP aveva suffragato le allegazioni avversarie, non essendo giunto ad una risposta certa, allegata la infondatezza della domanda risarcitoria (i) per difetto del preteso inadempimento contrattuale, atteso che le previsioni riportate negli atti notarili versati in causa non consentivano di inferire che gli oneri manutentivi della terrazza, che fungeva da lastrico solare, e della sua impermeabilizzazione fossero da porsi a carico di chi ne risultava proprietario (art. 1218 cc), (ii) in ragione della circostanza che il custode del lastrico solare era l'insieme dei proprietari che traevano utilità dalla terrazza (art. 2051 cc) e (iii) per difetto di adeguato probatorio (art. 2043 cc), dedotta la inammissibilità della domanda volta alla esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, atteso che versavasi in ipotesi di Condominio con conseguente necessità di delibere assembleari autorizzative con le maggioranze 2 dott. AL ON calibrate sulle previsioni di cui all'art. 1126 cc, invocato un concorso colposo delle attrici e dell'altro proprietario dell'autorimessa coperta dalla terrazza CP_5 oggetto di contesa, contestata la individuazione delle categorie di danno rivendicato e la sua quantificazione, instava, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in via subordinata, per il rigetto delle domande attoree, in via di ulteriore subordine, per l'accoglimento delle domande attoree nei limiti dei criteri di ripartizione di cui all'art. 1126 cc, con vittoria di spese e compensi. 1.2) Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP ante causam RG 1195/2021, assunta la prova orale (interpello e testi di parte attrice: CP_3 CP_2
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Parte_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, e , la causa veniva trattenuta in decisione
[...] Testimone_8 Testimone_9 nell'udienza figurata del 14.05.2025 previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189 cpc.
(2) sulla eccezione preliminari svolte da parte convenuta. e sono CP_2 CP_3 passivamente legittimate rispetto all'azione risarcitoria svolta da e Controparte_8
in ragione: (i) della proprietà, per eredità da CP_1 Persona_4 dell'unità immobiliare con terrazza pertinenziale posta sopra il box di proprietà attorea (docc. 6/7/8/9/10/11/12 di parte attorea), asserita fonte dei dedotti fenomeni infiltrativi;
(ii) del possesso ed utilizzazione dell'unità immobiliare con terrazza pertinenziale posta sopra il box di proprietà attorea (docc. 13/14 di parte attorea), asserita fonte dei dedotti fenomeni infiltrativi. 2.1) Ugualmente è priva di pregio l'asserita inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea di eliminazione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni attorea, non essendo, per la natura condominiale del danno, le uniche legittimate passivamente, ma solo litisconsorti necessari. Anche quand'anche si trattasse di un condominio, è pacifica la natura solidale ex art. 2055, co.1, cc della responsabilità aquiliana dei proprietari di una terrazza di copertura di un edificio che si fonda all'art. 2051 cc, con la conseguenza che il danneggiato può agire nei confronti di uno o più responsabili, chiedendo a ciascuno o a tutti l'intero risarcimento. Invero, il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà non si sottare alla CP_9 regola della responsabilità solidale ex art. 2055, co.1, cc, norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicchè devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili. 2.2) La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini, come rilevato dal giudice di legittimità (cass. n. 25802/2024; cass. n. 516/2022), va qualificata nell'ambito della responsabilità aquiliana, ex art. 2051 cc, con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cc, sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla CP_5 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, co.
1. n.4, cc, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, co.1, n.4, cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cass. UU n.9449/2016). Ricostruito il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati in termini di solidarietà ex art. 2055 cc, con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza l'obbligo di citare in giudizio gli altri.
3 dott. AL ON (3) la causa delle infiltrazioni nel box attoreo. Sul punto, non si può prescindere dagli esiti della CTU in ATP: «è chiaro che (le cause dei danni) sono da ricercarsi nella mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti al garage, sia a livello di solaio, sia nella zona particolarmente delicata di contatto tra terrazza e terreno-muro a monte. A detta di parte attrice, le infiltrazioni sono iniziate dopo le opere di sistemazione della terrazza, eseguite da parte convenuta. Data l'estensione degli effetti, è da ritenersi molto probabile una situazione di concause che hanno innescato la percolazione delle infiltrazioni, delle quali si citano le seguenti:
1. Mancanza di tenuta generale della guaina impermeabilizzante piana sulla terrazza, posta sotto il pavimento, sia per vetustà propria, sia per deterioramento diffuso causato dai lavori di posa delle nuove piastrelle. Non risulta infatti che sia stato in tal sede eseguito un restauro o comunque una verifica ed eventuale adeguamento della vecchia guaina o similare.
2. Probabile rottura dell'effetto impermeabilizzante preesistente in corrispondenza del piano di spiccato del nuovo contromuro ornamentale in pietra. Detto manufatto è infatti eseguito direttamente sul piano della terrazza (sul solaio o comunque molto vicino ad esso), con ovvi effetti di peso (si consideri che il carico aggiunto è valutabile in circa 2.500 kg a metro cubo di muratura, quindi non trascurabile) influenti sulla compressione delle impermeabilizzazioni sottostanti che, come già detto, sono quelle vecchie già preesistenti. All'interno del contromuro realizzato è anche presente almeno una tubazione dell'acquedotto, che sfocia in un rubinetto a parete, altro motivo di preoccupazione per possibili perdite, questa volta di acque condotte e non meteoriche, visto che non si rilevano idonei ammortizzatori di deformazioni/dilatazioni a protezione del tubo. Al rubinetto è allegato un tubo mobile di irrigazione-lavaggio della terrazza. Inoltre, sempre a tergo del contromuro è anche presente il passaggio di un cavo elettrico, con relativo tubo. Si segnala infine la presenza chiara fessura di distacco tra il contromuro nuovo e il vecchio muro di sostegno, fessura estesa a tutto il paramento interno. Cio' crea quindi una inevitabile raccolta di acque che confluiscono alla base, cioè a livello del solaio, creando una situazione di accumulo proprio nella tratta sovrastante le infiltrazioni del box.
3. Punti di ancoraggio dei montanti della pergotenda, realizzati con tassellatura e probabile foro della impermeabilizzazione.
4. Recente rivestimento ornamentale in pietra della parte dell'edificio laterale, posto anche esso su solaio, quindi con conseguenti problematiche di tipo puntuale a carico delle vecchie sottostanti impermeabilizzazioni (non risultano al riguardo eseguiti rinforzi o comunque adeguamenti e protezioni dei corrispondenti tratti di guaine). Al riguardo si indica che sono state notate delle ampie zone umide ben rimarcate, corrispondenti a tale nuovo rivestimento in pietra, anche perché nelle immediate vicinanze è presente uno scarico delle acque del tetto (messicani del terrazzo) A tergo del rivestimento pare anche presente una linea di impianto elettrico desumibile dalla scatola inserita in nicchia e non è da escludere la corrispondente presenza di linee differenziali di infiltrazione» (pagg. 19/20), nonché la eliminazione dei barbacani presenti nel muro sul corretto defluire delle acque: «non è ovviamente visibile se e quanti barbacani sul vecchio muro di sostegno siano presenti a tergo del contromuro nuovo. Vista la parte di vecchio muro ancora a vista è però supponibile che vi fossero dei barbacani presenti e liberi, mentre ora sono stati occlusi o almeno non più liberi di scaricare come un tempo. E' chiaro che un conto è uno scarico libero e “a cielo aperto”, come da situazione preesistente, un altro conto è un convogliamento in sezione ristretta e occlusa, nell'angusto spazio tra i due muri nella configurazione di un punto di particolare criticità per lo smaltimento e di conseguenza per creare percorsi infiltranti». 3.1) Il CTU in ATP, ha, dunque, individuato in una serie di concause, naturali (la vetustà) e umane (realizzazione di contromuri che insistono sull'impermeabilizzazione della terrazza che copre il box, il cui peso ha lesionato l'impermeabilizzazione; fissaggio di una pergotenda con punti di ancoraggio dei montanti, realizzati con tassellatura e probabile foro della impermeabilizzazione;
rivestimento ornamentale in pietra della parte dell'edificio laterale senza eseguire rinforzi o comunque adeguamenti e protezioni dei corrispondenti tratti di guaine;
eliminazione
4 dott. AL ON dei barbacani presenti nel muro sul corretto defluire delle acque), la causa scatenante la percolazione delle infiltrazioni nel box di proprietà attorea. 3.1.1) All'evidenza, le condizioni ambientali ed i fattori naturali che connotavano la realtà fisica sulla quale ha interagito la condotta dei convenuti non erano sufficienti, secondo il principio del più probabile che non, a determinare l'evento dannoso indipendentemente dal comportamento degli stessi. Invece, non potendo quelle condizioni (vetustà) potevano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno lamentato dalle parti attrici e comprovato dal CTU in ATP, e CP_3 CP_2 sono responsabili per intero di tutte le conseguenze dal loro comportamento,
[...] attivo ed omissivo, scaturenti secondo la normalità «non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile» (cass. 5737/2023). Pertanto, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), «non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio» (cass. 5737/2023). 3.2) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa del percolamento è da individuarsi nella mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti il garage, sia a livello di solaio, sia nella zona di contatto tra terrazza e terreno–muro a monte, dovuta ad una serie di concause comunque attribuibili ed imputabili, in quanto custodi qualificati, a condotte, attive ed omissione dei proprietari.
(4) sulla responsabilità delle parti convenute. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
5 dott. AL ON connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 4.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra le infiltrazioni all'interno del box degli attori e la mancata tenuta delle impermeabilizzazioni sovrastanti di proprietà e nel possesso delle parti convenute, che erano, e sono, titolari di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 4.1.1) e quale proprietari dell'unità immobiliare con CP_3 CP_2 terrazza pertinenziale sovrastante il box in proprietà attorea, erano (e sono) entrambi titolari di una posizione di garanzia, originaria e/o derivata, con funzione di protezione (con lo scopo di preservare i beni giuridici da tutti i pericoli che potevano minacciarne l'integrità, quale che fosse la fonte da cui scaturivano) e di controllo (con lo scopo quello di neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che potevano esserne minacciati), rilevante ex art. 2051 cc. e CP_3 CP_2 proprietari/committenti/esecutori/custodi, non saranno chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato, in qualità di custodi, ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva, unicamente nell'ipotesi in cui dimostrino il caso fortuito, cosa non verificatasi nel caso di specie.
6 dott. AL ON 4.2) In ogni caso, nella specie non è stata offerta la prova della sussistenza di un condominio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1126 cc. 4.3) Alla luce delle superiori considerazioni, accertata la responsabilità solidale delle parti convenute in ordine agli eventi dannosi di cui sopra («I danni riscontarti paiono evidenti e chiaramente visibili: si tratta di infiltrazioni dirette, provenienti dal solaio a da tergo del vano, in fondo. In particolare si riscontrano grandi macchie e infiorescenze sia a soffitto sia nella parete di fondo, sia nei tramezzi nel tratto più a monte Si segnala che le infiltrazioni hanno portato anche a rendere visibili a soffitto le orditure dei travetti, che sono particolarmente lunghi (circa 9.00 metri), segno di progressivo imbibimento di buona parte delle orditure. L'intercapedine di fondo, delimitata da una parete in mattoni, è stata visionata tramite lo scasso di una apertura e non si denotano tracce di umidità sul paramento esterno del muro di contenimento in c.a.», CTU in ATP, pagg. 15 e ss), la domanda attorea va accolta nei termini e limiti di cui appresso. Le suesposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine all'invocato disposto normativo di cui all'art. 2043 cc, tenuto conto del carattere speciale della fattispecie di responsabilità delle cose in custodia
(5) i danni risarcibili. Le parti convenute devono, dunque, essere condannate alla esecuzione delle opere di completa eliminazione delle infiltrazioni, alla verifica della integrità strutturale del solaio e degli elementi staticamente portanti, con eventuale ripristino di funzionalità statica ove risulti ridotta dagli eventi per cui è causa ed al ripristino delle finiture edilizie ammalorate dall'acqua. L'esecuzione dei predetti passaggi assorbe sia la domanda risarcitoria da deprezzamento del box, quantificato dal CTU in ATP in € 18.000,00, come ritenuto dal CTU in ATP laddove, alla pagina 26, testualmente si legge «Detto deprezzamento è in oggi molto rilevante e potrà essere riassorbito, nel senso di un ritorno ai valori ordinari di mercato immobiliare, solo a seguito di tre passaggi ….» sia quella relativa al risarcimento del danno consistente nelle spese da sostenersi, in ragione delle comprovate infiltrazioni, per la riparazione del box, quantificati dal CTU in ATP in € 20.000,00 oltre IVA al 22% (complessivi € 24.400) 5.1) Va risarcito il danno patrimoniale costituito dalle somme erogate dalle parti attrici per la locazione del box di nel periodo dal 1.9.2020 all'aprile del 2025, Parte_2 quantificato in € 6.720,00 (€ 120,00 x 56 mesi) che, all'evidenza, copre l'asserito danno da perdita della facoltà di godimento e disponibilità del box. 5.2) Va risarcito il danno patrimoniale per le spese di riparazione della Lancia Delta Integrale, pari ad € 7.500,00 + IVA al 22% (complessivi € 9.160,00). 5.5) Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Poiché la CTU ha quantificato il danno il giorno di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dalla data di deposito della sentenza ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione
7 dott. AL ON del danno risarcibile, ex art. 1284, co.4, cc vanno calcolati a far data da oggi all'effettivo soddisfo.
(6) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.1) In ragione della soccombenza, e devono essere CP_3 CP_2 dichiarate tenute e condannate a rimborsare, in solido tra loro, a e Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, cos n CP_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(7) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU in ATP vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
8 dott. AL ON (a) accerta la responsabilità la responsabilità solidale di e CP_3 CP_2
nella causazione degli eventi dannosi occorsi in dan at
[...] to: (1) condanna e in solido tra loro, alla esecuzione CP_3 CP_2 delle opere di com i ioni, alla verifica della integrità strutturale del solaio e degli elementi staticamente portanti, con eventuale ripristino di funzionalità statica ove risulti ridotta dagli eventi per cui è causa ed al ripristino delle finiture edilizie ammalorate dall'acqua, come da CTU in ATP;
(2) condanna CP_3 e a corrispondere alle parti attrici, in solido tra lor CP_2 ri no patrimoniale, la somma di euro 15.880,00, oltre accessori come in motivazione (b) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_3 CP_2 loro, in favor delle spese di giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in comple cu compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (c) pone le spese di CTU in ATP definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro (D) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 7 giugno 2025
Il Giudice dott. AL ON (sottoscritta con firma digitale)
9 dott. AL ON