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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1238/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Botindari ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù in Via Giovanni XXIII n.
7, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti formulati dall' con provvedimenti del 31.01.2023 e conseguentemente CP_1
annullare i relativi provvedimenti e dichiarare la legittimità delle somme percepite per il periodo intercorrente da giugno 2020 ad aprile 2021 ( pari ad
€. 5. 373,32) e da agosto 2021 a gennaio 2023 (pari ad €. 11.415,07). Deduceva, in particolare, che lo stesso Ente previdenziale con i provvedimenti impugnati del 31.01.2023 revocava la prestazione del reddito di cittadinanza precedentemente erogata, con contestuale richiesta di ripetizione delle somme già percepite con la seguente motivazione
“…mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg …”.
A sostegno delle proprie difese, evidenziava di aver tempestivamente provveduto ad inoltrare in data 03.10.2022 modello RDC/PDC – Com Esteso all'atto dell'assunzione della figlia (all.4), nonché Persona_1
successivamente, in data 18.01.2023, Modello RDC/PDC – Rinuncia, dichiarando la rinuncia dei beneficiari alla prestazione suddetta (all. 5).
Lamentava, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti di indebito impugnati e, nel merito, insisteva per il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione in esame.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l. 28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola, sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura. A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, “Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi”.
Segnatamente, per ciò che attiene l'aspetto economico relativo al nucleo familiare dell'istante, a norma dell'art. 3 viene specificato che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La normativa sottolinea la compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare con l'erogazione della prestazione specificando, tuttavia, che i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività, devono essere comunicati all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa, pena la decadenza dal benefico. Peraltro, l'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/19 prevede che “quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ”.
Orbene, la documentazione ritualmente versata in atti dalla ricorrente non è idonea ad integrare i requisiti richiesti dalla normativa.
Dalla produzione di parte ricorrente, non è possibile dedurre che la stessa avesse i requisiti per usufruire del sussidio economico revocato e dunque non risulta la prova della illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, non avendo quest'ultima allegato alcuna certificazione tributaria dalla quale possa evincersi la corrispondenza tra le dichiarazioni rese in sede di domanda e la permanenza delle condizioni per tutta la durata dell'erogazione.
Si precisa, infatti, che il Modello RDC/PDC – Com Esteso (all. 4 fascicolo parte ricorrente) prodotto al fine di giustificare l'avvenuta comunicazione della variazione occupazionale della figlia è del 03.10.2022, Persona_1 ossia di oltre un anno dalla percezione del primo periodo di indebito ( giugno
2020- aprile 2021) e del secondo periodo di indebito ( agosto 2021- gennaio
2023) e che lo stesso non contiene alcun riferimento temporale al fine di documentare l'avvenuto inoltro entro il termine dei 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa normativamente previsto.
La stessa parte ricorrente, inoltre, omette al riguardo di depositare eventuali
UNILAV e modelli ISEE necessari al fine di dimostrare di essere nelle condizioni richieste per legge per la concessione del RDC.
Nessun valore probatorio, inoltre, può essere riconosciuto al Modello
RDC/PDC- Rinuncia dei beneficiari (all. 5 fascicolo parte ricorrente) del
18.01.2023, in seno al quale si legge “si invia modulo di rinuncia della pratica di reddito di cittadinanza in quanto l'assistita ha iniziato un contratto di lavoro presso l'I.C. Francesco IN Palumbo di Castelbuono fino al 31.08.2023” in quanto valevole ex post e non per le prestazioni già erogate dal mese di agosto
2021 al mese di gennaio 2023.
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass.
n.2739/2016; Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato di essere nelle condizioni richieste per legge per la concessione del RDC.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di allegazione della prova da parte della ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione richiesta, deve affermarsi la legittimità del provvedimento di revoca, nonché il diritto dell' di ripetere quanto CP_1
erogato nei provvedimenti impugnati alla luce del già richiamato art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/19.
Le spese, stante la dichiarazione ex art 152 disp. att. versata in atti, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1238/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Botindari ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cefalù in Via Giovanni XXIII n.
7, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- resistente contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità degli indebiti formulati dall' con provvedimenti del 31.01.2023 e conseguentemente CP_1
annullare i relativi provvedimenti e dichiarare la legittimità delle somme percepite per il periodo intercorrente da giugno 2020 ad aprile 2021 ( pari ad
€. 5. 373,32) e da agosto 2021 a gennaio 2023 (pari ad €. 11.415,07). Deduceva, in particolare, che lo stesso Ente previdenziale con i provvedimenti impugnati del 31.01.2023 revocava la prestazione del reddito di cittadinanza precedentemente erogata, con contestuale richiesta di ripetizione delle somme già percepite con la seguente motivazione
“…mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg …”.
A sostegno delle proprie difese, evidenziava di aver tempestivamente provveduto ad inoltrare in data 03.10.2022 modello RDC/PDC – Com Esteso all'atto dell'assunzione della figlia (all.4), nonché Persona_1
successivamente, in data 18.01.2023, Modello RDC/PDC – Rinuncia, dichiarando la rinuncia dei beneficiari alla prestazione suddetta (all. 5).
Lamentava, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti di indebito impugnati e, nel merito, insisteva per il riconoscimento del diritto alla percezione della prestazione in esame.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l. 28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola, sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura. A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, “Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi”.
Segnatamente, per ciò che attiene l'aspetto economico relativo al nucleo familiare dell'istante, a norma dell'art. 3 viene specificato che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La normativa sottolinea la compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare con l'erogazione della prestazione specificando, tuttavia, che i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività, devono essere comunicati all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa, pena la decadenza dal benefico. Peraltro, l'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/19 prevede che “quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ”.
Orbene, la documentazione ritualmente versata in atti dalla ricorrente non è idonea ad integrare i requisiti richiesti dalla normativa.
Dalla produzione di parte ricorrente, non è possibile dedurre che la stessa avesse i requisiti per usufruire del sussidio economico revocato e dunque non risulta la prova della illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, non avendo quest'ultima allegato alcuna certificazione tributaria dalla quale possa evincersi la corrispondenza tra le dichiarazioni rese in sede di domanda e la permanenza delle condizioni per tutta la durata dell'erogazione.
Si precisa, infatti, che il Modello RDC/PDC – Com Esteso (all. 4 fascicolo parte ricorrente) prodotto al fine di giustificare l'avvenuta comunicazione della variazione occupazionale della figlia è del 03.10.2022, Persona_1 ossia di oltre un anno dalla percezione del primo periodo di indebito ( giugno
2020- aprile 2021) e del secondo periodo di indebito ( agosto 2021- gennaio
2023) e che lo stesso non contiene alcun riferimento temporale al fine di documentare l'avvenuto inoltro entro il termine dei 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa normativamente previsto.
La stessa parte ricorrente, inoltre, omette al riguardo di depositare eventuali
UNILAV e modelli ISEE necessari al fine di dimostrare di essere nelle condizioni richieste per legge per la concessione del RDC.
Nessun valore probatorio, inoltre, può essere riconosciuto al Modello
RDC/PDC- Rinuncia dei beneficiari (all. 5 fascicolo parte ricorrente) del
18.01.2023, in seno al quale si legge “si invia modulo di rinuncia della pratica di reddito di cittadinanza in quanto l'assistita ha iniziato un contratto di lavoro presso l'I.C. Francesco IN Palumbo di Castelbuono fino al 31.08.2023” in quanto valevole ex post e non per le prestazioni già erogate dal mese di agosto
2021 al mese di gennaio 2023.
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che "nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass.
n.2739/2016; Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato di essere nelle condizioni richieste per legge per la concessione del RDC.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di allegazione della prova da parte della ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione richiesta, deve affermarsi la legittimità del provvedimento di revoca, nonché il diritto dell' di ripetere quanto CP_1
erogato nei provvedimenti impugnati alla luce del già richiamato art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/19.
Le spese, stante la dichiarazione ex art 152 disp. att. versata in atti, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo