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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024 e vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Forgione
-attrice-
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- convenuto contumace–
OGGETTO: domanda cancellazione trascrizione annotazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25.9.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava Parte_1 in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l´Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, - ritenere e dichiarare che la società (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig. , ha provveduto Controparte_2 all'integrale pagamento dell'intero prezzo pattuito tra le parti nel verbale di transazione e conciliazione di lite pendente (contestuale a verbale di udienza del
19/04/2016 – Procedimento civile numero di Ruolo Generale 1969/2015 Tribunale di Cassino Sezione Civile); - e per l'effetto, dichiarare il diritto della società Parte_1 alla cancellazione del riservato dominio, in favore del sig.
[...] CP_1
, gravante sugli immobili descritti in premessa”;
[...] considerato che , sebbene regolarmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si costituiva;
osservato che la causa, istruita con prova documentale e orale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024; rilevato il difetto dell'interesse ad agire della società attrice;
considerato che
colui che agisce in giudizio deve essere titolare dell'interesse attuale e concreto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sulla esatta portata di diritti (ex multis cfr. Cass. n. 2057/2019); considerato che nel caso di specie deve escludersi che la cancellazione dell'indicazione della condizione sospensiva (riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.) nell'atto di accordo giudiziale del 19.4.2016 non possa essere conseguito se non con l'intervento del giudice;
rilevato, invero, che l'attrice non ha allegato e provato l'opposizione del convenuto alla dichiarazione di cui all'art. 2668, comma 3, c.c. ed espressamente richiamata all'art. 4 dell'accordo del 19.4.2016 e, quindi, l'esistenza di uno stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza del diritto dedotto in giudizio;
osservato, invero, che dalle deduzioni della parte attrice non si evince né un contrasto delle parti in ordine all'avveramento della condizione sospensiva (il pagamento integrale del prezzo di vendita) né l'esistenza di fatti che impediscano la cancellazione dell'annotazione mediante la dichiarazione del convenuto;
rilevato, a conferma di ciò, che quest'ultimo, nel corso dell'interrogatorio formale del 5.12.2023, ha confermato le circostanze dedotte dalla parte attrice, senza alcuna contestazione;
ritenuto, quindi, non sussistente nel caso di specie l'interesse dell'attore all'azione ex art. 2668 c.c. intrapresa con il presente giudizio;
rilevato che il difetto di interesse non consente la trattazione nel merito della causa;
osservato, infine, quanto alle spese, che l'inammissibilità della domanda e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta comportano l'irripetibilità delle spese anticipate dalla parte attrice;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice per difetto di interesse;
2) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Cassino, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella