TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 544 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza dell'1.4.25
e vertente
T R A
( , ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Aucelli, Parte_3 C.F._3
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in
Montecalvo Irpino al Corso Vittorio Emanuele, n. 16.
RICORRENTI
E
( , nato ad [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._4
Montecalvo Irpino, alla Contrada Corsano, n. 12
INTERDICENDO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Interdizione.
CONCLUSIONI: I ricorrenti: pronunziarsi l'interdizione; il P.M. come da atto in data 8.4.25.
1 FATTO E DIRITTO
, genitori dell'interdicendo, e sorella Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'interdicendo, hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di , essendo quest'ultimo Controparte_1
incapace di intendere e di volere in quanto affetto da « Complessa Sindrome Polimalformativa con grave
ritardo mentale, difficoltà della deglutizione con ipersalivazione e dispepsia, limitazione funzionale
braccio dx, modesta insufficienza renale e calcolosi vie urinarie».
Ai sensi dell'art. 473bis.53 CPC è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 1.4.25.
In data 21.3.25 sono state depositate le dichiarazioni di non opposizione dei soggetti legittimati ex art. 473 bis 52 co 2 CPC.
Nella detta udienza, esaminato l'interdicendo, ed ascoltata la sola madre dell'interdicendo, è stata indicata ex art. 419 CC tutore provvisorio , sorella di , in sostituzione del Parte_3 CP_1
padre, a causa di problemi di salute di quest' ultimo.
Ritenuto superfluo svolgere ulteriori attività istruttorie, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
La domanda di interdizione va accolta.
è affetta da «ritardo mentale profondo in soggetto con malformazioni multiple » Controparte_1
(così il certificato medico ASL del 10.3.14).
In atti è versato il verbale di verifica della commissione medica dell'Inps del 24.3.14 con cui è stata ribadita la sussistenza dei requisiti di invalidità, (portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.92, n. 104), con necessità di assistenza continua e con previsione di indennità di accompagnamento.
All'esame personale, svolto all'udienza dell'1.4.25, l'interdicendo ha mostrato di potersi mettere in relazione con l'interlocutore solo in maniera approssimativa.
Dalla documentazione medica prodotta, proveniente anche da strutture pubbliche, risulta
[...]
è affetto da patologie, a carattere irreversibile e progressivo, che lo pongono in una CP_1
condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi, con necessità di assistenza continua.
Tali emergenze, di cui non è dato revocare in dubbio l'attendibilità, rendono superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
2 Ad avviso del Tribunale risulta infatti provato che si trova nelle condizioni volute Controparte_1
dall'art. 414 CC perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che l''ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già
al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (cfr. Cass. 17962/2015).
L'art. 414 CC subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa e dell'esame dell'interdicendo, è lecito concludere che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al resistente, il quale non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno forme di efficace collaborazione.
Lo strumento della amministrazione di sostegno sarebbe strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale di . Controparte_1
Va infatti evidenziato che il tutore (art 357 CC) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato
(patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di assumere la cura della persona, sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Nella specie, come in precedenza esposto, non è assolutamente in grado di Controparte_1
provvedere alla gestione della propria quotidianità.
E' pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 346 CC gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore dell'interdetto.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione
3 delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di nato ad [...] il [...], residente in Controparte_1
Montecalvo Irpino, alla Contrada Corsano, n.12, in quanto affetto da abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge ed, in particolare, per la tempestiva degli atti al G.T. in sede per la nomina del tutore e del protutore;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 10.4.25
IL PRESIDENTE Est.
(dott. Ennio Ricci)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 544 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza dell'1.4.25
e vertente
T R A
( , ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Aucelli, Parte_3 C.F._3
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in
Montecalvo Irpino al Corso Vittorio Emanuele, n. 16.
RICORRENTI
E
( , nato ad [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._4
Montecalvo Irpino, alla Contrada Corsano, n. 12
INTERDICENDO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Interdizione.
CONCLUSIONI: I ricorrenti: pronunziarsi l'interdizione; il P.M. come da atto in data 8.4.25.
1 FATTO E DIRITTO
, genitori dell'interdicendo, e sorella Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'interdicendo, hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di , essendo quest'ultimo Controparte_1
incapace di intendere e di volere in quanto affetto da « Complessa Sindrome Polimalformativa con grave
ritardo mentale, difficoltà della deglutizione con ipersalivazione e dispepsia, limitazione funzionale
braccio dx, modesta insufficienza renale e calcolosi vie urinarie».
Ai sensi dell'art. 473bis.53 CPC è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 1.4.25.
In data 21.3.25 sono state depositate le dichiarazioni di non opposizione dei soggetti legittimati ex art. 473 bis 52 co 2 CPC.
Nella detta udienza, esaminato l'interdicendo, ed ascoltata la sola madre dell'interdicendo, è stata indicata ex art. 419 CC tutore provvisorio , sorella di , in sostituzione del Parte_3 CP_1
padre, a causa di problemi di salute di quest' ultimo.
Ritenuto superfluo svolgere ulteriori attività istruttorie, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
La domanda di interdizione va accolta.
è affetta da «ritardo mentale profondo in soggetto con malformazioni multiple » Controparte_1
(così il certificato medico ASL del 10.3.14).
In atti è versato il verbale di verifica della commissione medica dell'Inps del 24.3.14 con cui è stata ribadita la sussistenza dei requisiti di invalidità, (portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.92, n. 104), con necessità di assistenza continua e con previsione di indennità di accompagnamento.
All'esame personale, svolto all'udienza dell'1.4.25, l'interdicendo ha mostrato di potersi mettere in relazione con l'interlocutore solo in maniera approssimativa.
Dalla documentazione medica prodotta, proveniente anche da strutture pubbliche, risulta
[...]
è affetto da patologie, a carattere irreversibile e progressivo, che lo pongono in una CP_1
condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi, con necessità di assistenza continua.
Tali emergenze, di cui non è dato revocare in dubbio l'attendibilità, rendono superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
2 Ad avviso del Tribunale risulta infatti provato che si trova nelle condizioni volute Controparte_1
dall'art. 414 CC perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che l''ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già
al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (cfr. Cass. 17962/2015).
L'art. 414 CC subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa e dell'esame dell'interdicendo, è lecito concludere che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al resistente, il quale non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno forme di efficace collaborazione.
Lo strumento della amministrazione di sostegno sarebbe strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale di . Controparte_1
Va infatti evidenziato che il tutore (art 357 CC) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato
(patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di assumere la cura della persona, sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Nella specie, come in precedenza esposto, non è assolutamente in grado di Controparte_1
provvedere alla gestione della propria quotidianità.
E' pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 346 CC gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore dell'interdetto.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione
3 delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di nato ad [...] il [...], residente in Controparte_1
Montecalvo Irpino, alla Contrada Corsano, n.12, in quanto affetto da abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge ed, in particolare, per la tempestiva degli atti al G.T. in sede per la nomina del tutore e del protutore;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 10.4.25
IL PRESIDENTE Est.
(dott. Ennio Ricci)
4