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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della UC, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 401 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo della UC alla via Angelo C.F._2
Rubino n. 43 presso lo studio dell'avv. Aldo Gagliotta, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della UC;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 30/7/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 2 ottobre 1993 e che dal matrimonio erano nati i figli Per_1
a Vallo della UC (SA) il 4/7/1994, il 10 marzo 1997 a Vallo della
[...] Persona_2 UC (SA), nata il [...] in [...] ed al contempo Persona_3 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 29/4/2025 i coniugi comparivano davanti al Tribunale, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano congiuntamente di modificare alcune delle condizioni originariamente formulate nel ricorso (“…. A questo punto i coniugi chiedono le modifiche di cui agli accordi: “3. Il Signor si impegna a versare alla signora entro il giorno 5 di ciascun Parte_2 Parte_3 mese un assegno di mantenimento di euro 100,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli e ad evitare qualsia atto di reciproca intromissione e violazione della privacy”; “6. La IG collocherà la propria residenza presso Parte_1 la casa di contrada Isca 16 piano secondo in Ceraso, mentre il signor rimarrà nella propria Parte_4 residenza, al medesimo indirizzo, primo piano”).
Il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, come successivamente modificare e ritenuto che le stesse conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, anche alla luce del contenuto del verbale di udienza del 29/4/2025, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (
1. i coniugi, che ormai hanno costituito nuclei familiari separati, di comune accordo la Sig.ra e il sig. si Parte_1 Parte_2 sono trasferiti in due abitazioni distinti e separati, situati rispettivamente in Contrada Isca,16 di Ceraso(SA), continueranno a vivere separatamente, la sig.ra in Via .
2. I figli, maggiorenni ed economicamente Parte_1 autosufficiente, invece, rimarranno a vivere nelle seguenti residenze.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per mantenimento ed alimenti, si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli ed a evitare qualsiasi atto di reciproca intromissione e violazione della privacy.
4. Le spese mediche ed straordinarie dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione del patrimonio mobiliare.
6. La sig.ra collocherà la propria Parte_1 residenza presso la casa di Via Nazionaledi Ceraso (SA), il sig. rimarrà nella propria residenza Parte_2 presso la casa familiare in Contrada Isca,16 di Ceraso(SA).
7. Il sig. si farà carico di tutte le Parte_2 spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti all'abitazione Contrada Isca,16 di Ceraso(SA). 8.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. con successiva modifica nel senso che segue “…. A questo punto i coniugi chiedono le modifiche di cui agli accordi: “3. Il Signor si impegna a versare alla signora entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_3 ciascun mese un assegno di mantenimento di euro 100,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli e ad evitare qualsia atto di reciproca intromissione e violazione della privacy”; “6. La IG collocherà la propria residenza presso Parte_1 la casa di contrada Isca 16 piano secondo in Ceraso, mentre il signor rimarrà nella propria Parte_4 residenza, al medesimo indirizzo, primo piano”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della UC – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come successivamente modificate nel corso dell'udienza del 29/4/2025, e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della UC, 30 maggio 2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della UC, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 401 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo della UC alla via Angelo C.F._2
Rubino n. 43 presso lo studio dell'avv. Aldo Gagliotta, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della UC;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 30/7/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 2 ottobre 1993 e che dal matrimonio erano nati i figli Per_1
a Vallo della UC (SA) il 4/7/1994, il 10 marzo 1997 a Vallo della
[...] Persona_2 UC (SA), nata il [...] in [...] ed al contempo Persona_3 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 29/4/2025 i coniugi comparivano davanti al Tribunale, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano congiuntamente di modificare alcune delle condizioni originariamente formulate nel ricorso (“…. A questo punto i coniugi chiedono le modifiche di cui agli accordi: “3. Il Signor si impegna a versare alla signora entro il giorno 5 di ciascun Parte_2 Parte_3 mese un assegno di mantenimento di euro 100,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli e ad evitare qualsia atto di reciproca intromissione e violazione della privacy”; “6. La IG collocherà la propria residenza presso Parte_1 la casa di contrada Isca 16 piano secondo in Ceraso, mentre il signor rimarrà nella propria Parte_4 residenza, al medesimo indirizzo, primo piano”).
Il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, come successivamente modificare e ritenuto che le stesse conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, anche alla luce del contenuto del verbale di udienza del 29/4/2025, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (
1. i coniugi, che ormai hanno costituito nuclei familiari separati, di comune accordo la Sig.ra e il sig. si Parte_1 Parte_2 sono trasferiti in due abitazioni distinti e separati, situati rispettivamente in Contrada Isca,16 di Ceraso(SA), continueranno a vivere separatamente, la sig.ra in Via .
2. I figli, maggiorenni ed economicamente Parte_1 autosufficiente, invece, rimarranno a vivere nelle seguenti residenze.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per mantenimento ed alimenti, si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli ed a evitare qualsiasi atto di reciproca intromissione e violazione della privacy.
4. Le spese mediche ed straordinarie dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione del patrimonio mobiliare.
6. La sig.ra collocherà la propria Parte_1 residenza presso la casa di Via Nazionaledi Ceraso (SA), il sig. rimarrà nella propria residenza Parte_2 presso la casa familiare in Contrada Isca,16 di Ceraso(SA).
7. Il sig. si farà carico di tutte le Parte_2 spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti all'abitazione Contrada Isca,16 di Ceraso(SA). 8.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. con successiva modifica nel senso che segue “…. A questo punto i coniugi chiedono le modifiche di cui agli accordi: “3. Il Signor si impegna a versare alla signora entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_3 ciascun mese un assegno di mantenimento di euro 100,00 da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
i coniugi si impegnano a mantenere buoni rapporti sia tra di loro che con i figli e ad evitare qualsia atto di reciproca intromissione e violazione della privacy”; “6. La IG collocherà la propria residenza presso Parte_1 la casa di contrada Isca 16 piano secondo in Ceraso, mentre il signor rimarrà nella propria Parte_4 residenza, al medesimo indirizzo, primo piano”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della UC – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come successivamente modificate nel corso dell'udienza del 29/4/2025, e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della UC, 30 maggio 2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni