TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39591/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
1) Parte_1
Nata il 28/12/1971 a CATANIA (CT)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 MILANO ITALIA
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 03/08/1964 a ROSSANO (CS) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 1 2VEDUGGIO CON AN
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli:
: nato a [...] il [...], economicamente indipendente CP_2
: nata a [...] l'[...], economicamente indipendente Per_1
: nato a [...] in data [...], minorenne CP
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25 novembre 2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 13 maggio 2025
1.Disporsi l'affido super esclusivo di nato a [...] il [...] alla mamma con Persona_2 collocamento prevalente anche anagrafico presso l'abitazione della signora in Parte_1
Milano, Viale Ungheria n. 5;
2.Porre a carico del signor l'importo di 500,00 € mensili da versarsi in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Porre inoltre a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive del figlio secondo quanto prescritto dalle Linee Guida approvate dalla CdA Milano, da intendersi qui richiamate e trascritte;
4. Quanto al diritto di visita il padre potrà vedere con sé il minore anche durante le vacanze secondo
l'organizzazione tra loro concordata tenuto conto degli impegni scolastici del minore sotto la supervisione della madre affidataria super esclusiva
Con ogni più ampia riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno avuto una relazione dal 1990 conclusa nel 2021 da cui sono nati nata il 1 Per_3 gennaio 1993 il 5 aprile 1994 e nato il [...] al quale è stato Persona_4 CP diagnosticato, al terzo anno di vita, una disabilità relativa a deficit cognitivi
La ricorrente riferisce, nel proprio atto introduttivo depositato l'11 novembre 2024 , che il resistente dalla fine relazione (dal 2021) si è disinteressato totalmente del figlio minore , non solo non CP contribuendo al suo mantenimento, ma anche negando ogni cura o assistenza morale, e frequentazione.
La ricorrente riferisce che l'ex compagno è indifferente alle richieste e alle sollecitazioni di intervento sul minore da parte sua e dei figli più grandi e che avrebbe lasciato a carico della stessa una serie di debiti per omesso pagamento del canone di locazione (essendo all'epoca della convivenza intestatario della locazione della casa familiare di proprietà del Comune), oltre ad altri debiti sempre riguardanti la casa famigliare, quali: utenze e spese condominiali.
Perdurando il disinteresse del signor nei confronti del figlio minore, la ricorrente si Controparte_1
è rivolta all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la regolamentazione delle conseguenze ed economiche come, in udienza, dettagliate nelle conclusioni sopra trascritte.
In data 9 aprile 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOP delegato dal Tribunale confermando le allegazioni contenute in ricorso;
alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 13 maggio 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che
[...]
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione CP_1 dell'udienza ex art 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al Giudice onorario aggiungendo che
Il papà vede ogni tanto : più o -1 due volte al mese dipende. scusa l'ultima volta l'ha visto prima CP di è venuto sotto casa e sono stati un pò insieme. non dorme da lui e si mettono Per_5 CP
d'accordo loro due per vedersi.
i due figli più grandi li vede da adulti vedo un po' di più meno ma vedono loro. Per_1 Per_4
Noi due non ci sentiamo faccio tutto io per nostro figlio, firmo tutto io. Ovviamente per la carta
d'identità è dovuto venire ma poi basta. non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di nostro figlio a cui provvedo io integralmente.
Io faccio le pulizie Guadagno in busta circa 800 € al mese;
con la ditta faccio tutto regolare a volte faccio gli straordinari raramente arrotondo con altri lavoretti.
Percepisco l'intero assegno unico universale che è pari a 220/230 € al mese. ha un deficit di CP memoria ho fatto richiesta sia per le invalidità che per l'indennità di accompagnamento ma me
l'hanno respinta e adesso tramite il caf ho fatto ricorso. Ad oggi non prende niente.
Attualmente nella casa di viale Ungheria 5, che è una casa della mm con canone di 135 € al mese, si appoggia anche solitamente ci siamo solo io e . Per_1 CP
fa il secondo anno di pasticceria è autonomo nei movimenti anche se io lo controllo e controllo CP quello che fa;
a scuola ha un'insegnante di sostegno che è un'insegnante sulla classe
ADR va volentieri dal padre non chiede di andare di più e si organizzano loro in autonomia. CP hanno provato a fare delle vacanze insieme ma non sono andate bene perché il ragazzo non ha una buona relazione con la nuova compagna del mio ex.
ADR Io non ho nessuna difficoltà a che vado in vacanza con suo papà o trascorra con lui del CP tempo quindi vorrei che fossero loro due ad accordarsi direttamente. Come ho detto le difficoltà sorgono per incompatibilità tra e la nuova compagna del papà e se la devono gestire loro. CP
La casa è già intestata a me quindi non ho bisogno dell'assegnazione
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
( quantomeno) dalla separazione di fatto del 2021, il padre non ha rapporti continuativi con il minore disabile né provvede in alcun modo alle sue necessità economiche avendo abbandonato la famiglia in una gravissima situazione debitoria. Solo grazie all'aiuto economico dei figli maggiorenni la ricorrente riesce a garantire a una vita dignitosa. CP
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, ritenuto che la latitanza paterna da tutto quello che riguarda il minore non può tradursi in stalli decisionali in danno di , la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere CP accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che tenuto conto dell'età del ragazzo (quest'anno 16 anni ) del fatto che le frequentazioni con il padre sono sempre avvenute con le modalità direttamente concordate tra ed il genitore CP come richiesto dalla madre affidataria esclusiva ed in continuità con la situazione di fatto creata dal 2021, incontrerà il padre prendendo accordi direttamente con lui anche con CP riferimento a periodi più prolungati di frequentazione ferma la supervisione ed il ruolo di indirizzo della madre;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre, , svolge attività Parte_1 lavorativa per la società “Il Carro” con sede in Paullo, come operaia part-time, percependo uno stipendio mensile di circa euro 700/800 € che, solo grazie agli straordinari arriva a circa euro 1.000,00 al mese. La sig.ra non possiede beni immobili o mobili Parte_1 registrati. È intestataria di Carta Flash nominativa sulla quale le vengono accreditati gli Part stipendi. E' assegnataria dell'immobile di viale Ungheria 5, di proprietà della per la quale paga un con canone di 135 € al mese in cui vive con il minore. Percepisce l'intero assegno unico universale è pari a 220/230 € al mese il padre, , secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività Controparte_1 lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, per la società Rekeep Rail s.r.l., corrente in Zola Predosa (BO) via U. Poli n. 4, che si occupa della pulizia sui treni, percependo un assegno mensile netto di circa euro percependo un assegno mensile netto di circa euro
1.500,00/1.600,00.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 16 anni i da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio in euro 350,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla CP madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2024. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità del novembre del 2024 - il ricorso stato depositato il giorno 11.11.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli
[...] Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: 1. , nato a [...] in data [...], in via esclusiva alla madre, Per_6 Persona_2 Parte_1
, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica,
[...] nell'abitazione di signora in Milano, Viale Ungheria n. 5 e che eserciterà Parte_1 in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il padre possa incontrare e prendendo accordi direttamente con lui anche CP con riferimento a periodi più prolungati di frequentazione, ferma la supervisione ed il ruolo di indirizzo della madre;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di novembre 2024, al mantenimento del figlio minore versando alla madre, CP
, entro il 20 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre Parte_1 rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2025;
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite. Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonete Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
1) Parte_1
Nata il 28/12/1971 a CATANIA (CT)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 MILANO ITALIA
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 03/08/1964 a ROSSANO (CS) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 1 2VEDUGGIO CON AN
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli:
: nato a [...] il [...], economicamente indipendente CP_2
: nata a [...] l'[...], economicamente indipendente Per_1
: nato a [...] in data [...], minorenne CP
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25 novembre 2025
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 13 maggio 2025
1.Disporsi l'affido super esclusivo di nato a [...] il [...] alla mamma con Persona_2 collocamento prevalente anche anagrafico presso l'abitazione della signora in Parte_1
Milano, Viale Ungheria n. 5;
2.Porre a carico del signor l'importo di 500,00 € mensili da versarsi in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Porre inoltre a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive del figlio secondo quanto prescritto dalle Linee Guida approvate dalla CdA Milano, da intendersi qui richiamate e trascritte;
4. Quanto al diritto di visita il padre potrà vedere con sé il minore anche durante le vacanze secondo
l'organizzazione tra loro concordata tenuto conto degli impegni scolastici del minore sotto la supervisione della madre affidataria super esclusiva
Con ogni più ampia riserva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno avuto una relazione dal 1990 conclusa nel 2021 da cui sono nati nata il 1 Per_3 gennaio 1993 il 5 aprile 1994 e nato il [...] al quale è stato Persona_4 CP diagnosticato, al terzo anno di vita, una disabilità relativa a deficit cognitivi
La ricorrente riferisce, nel proprio atto introduttivo depositato l'11 novembre 2024 , che il resistente dalla fine relazione (dal 2021) si è disinteressato totalmente del figlio minore , non solo non CP contribuendo al suo mantenimento, ma anche negando ogni cura o assistenza morale, e frequentazione.
La ricorrente riferisce che l'ex compagno è indifferente alle richieste e alle sollecitazioni di intervento sul minore da parte sua e dei figli più grandi e che avrebbe lasciato a carico della stessa una serie di debiti per omesso pagamento del canone di locazione (essendo all'epoca della convivenza intestatario della locazione della casa familiare di proprietà del Comune), oltre ad altri debiti sempre riguardanti la casa famigliare, quali: utenze e spese condominiali.
Perdurando il disinteresse del signor nei confronti del figlio minore, la ricorrente si Controparte_1
è rivolta all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la regolamentazione delle conseguenze ed economiche come, in udienza, dettagliate nelle conclusioni sopra trascritte.
In data 9 aprile 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOP delegato dal Tribunale confermando le allegazioni contenute in ricorso;
alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 13 maggio 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che
[...]
, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione CP_1 dell'udienza ex art 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al Giudice onorario aggiungendo che
Il papà vede ogni tanto : più o -1 due volte al mese dipende. scusa l'ultima volta l'ha visto prima CP di è venuto sotto casa e sono stati un pò insieme. non dorme da lui e si mettono Per_5 CP
d'accordo loro due per vedersi.
i due figli più grandi li vede da adulti vedo un po' di più meno ma vedono loro. Per_1 Per_4
Noi due non ci sentiamo faccio tutto io per nostro figlio, firmo tutto io. Ovviamente per la carta
d'identità è dovuto venire ma poi basta. non mi ha mai dato nulla per il mantenimento di nostro figlio a cui provvedo io integralmente.
Io faccio le pulizie Guadagno in busta circa 800 € al mese;
con la ditta faccio tutto regolare a volte faccio gli straordinari raramente arrotondo con altri lavoretti.
Percepisco l'intero assegno unico universale che è pari a 220/230 € al mese. ha un deficit di CP memoria ho fatto richiesta sia per le invalidità che per l'indennità di accompagnamento ma me
l'hanno respinta e adesso tramite il caf ho fatto ricorso. Ad oggi non prende niente.
Attualmente nella casa di viale Ungheria 5, che è una casa della mm con canone di 135 € al mese, si appoggia anche solitamente ci siamo solo io e . Per_1 CP
fa il secondo anno di pasticceria è autonomo nei movimenti anche se io lo controllo e controllo CP quello che fa;
a scuola ha un'insegnante di sostegno che è un'insegnante sulla classe
ADR va volentieri dal padre non chiede di andare di più e si organizzano loro in autonomia. CP hanno provato a fare delle vacanze insieme ma non sono andate bene perché il ragazzo non ha una buona relazione con la nuova compagna del mio ex.
ADR Io non ho nessuna difficoltà a che vado in vacanza con suo papà o trascorra con lui del CP tempo quindi vorrei che fossero loro due ad accordarsi direttamente. Come ho detto le difficoltà sorgono per incompatibilità tra e la nuova compagna del papà e se la devono gestire loro. CP
La casa è già intestata a me quindi non ho bisogno dell'assegnazione
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
( quantomeno) dalla separazione di fatto del 2021, il padre non ha rapporti continuativi con il minore disabile né provvede in alcun modo alle sue necessità economiche avendo abbandonato la famiglia in una gravissima situazione debitoria. Solo grazie all'aiuto economico dei figli maggiorenni la ricorrente riesce a garantire a una vita dignitosa. CP
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato, ritenuto che la latitanza paterna da tutto quello che riguarda il minore non può tradursi in stalli decisionali in danno di , la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere CP accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che tenuto conto dell'età del ragazzo (quest'anno 16 anni ) del fatto che le frequentazioni con il padre sono sempre avvenute con le modalità direttamente concordate tra ed il genitore CP come richiesto dalla madre affidataria esclusiva ed in continuità con la situazione di fatto creata dal 2021, incontrerà il padre prendendo accordi direttamente con lui anche con CP riferimento a periodi più prolungati di frequentazione ferma la supervisione ed il ruolo di indirizzo della madre;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre, , svolge attività Parte_1 lavorativa per la società “Il Carro” con sede in Paullo, come operaia part-time, percependo uno stipendio mensile di circa euro 700/800 € che, solo grazie agli straordinari arriva a circa euro 1.000,00 al mese. La sig.ra non possiede beni immobili o mobili Parte_1 registrati. È intestataria di Carta Flash nominativa sulla quale le vengono accreditati gli Part stipendi. E' assegnataria dell'immobile di viale Ungheria 5, di proprietà della per la quale paga un con canone di 135 € al mese in cui vive con il minore. Percepisce l'intero assegno unico universale è pari a 220/230 € al mese il padre, , secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività Controparte_1 lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, per la società Rekeep Rail s.r.l., corrente in Zola Predosa (BO) via U. Poli n. 4, che si occupa della pulizia sui treni, percependo un assegno mensile netto di circa euro percependo un assegno mensile netto di circa euro
1.500,00/1.600,00.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 16 anni i da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio in euro 350,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla CP madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2024. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità del novembre del 2024 - il ricorso stato depositato il giorno 11.11.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli
[...] Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: 1. , nato a [...] in data [...], in via esclusiva alla madre, Per_6 Persona_2 Parte_1
, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica,
[...] nell'abitazione di signora in Milano, Viale Ungheria n. 5 e che eserciterà Parte_1 in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il padre possa incontrare e prendendo accordi direttamente con lui anche CP con riferimento a periodi più prolungati di frequentazione, ferma la supervisione ed il ruolo di indirizzo della madre;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di novembre 2024, al mantenimento del figlio minore versando alla madre, CP
, entro il 20 di ogni mese l'importo di € 350,00 mensili oltre Parte_1 rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2025;
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite. Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonete Dott. Laura Maria Cosmai