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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2950/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Maria Parte_1
Cirillo e Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come Controparte_1
da procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Manna e Riccardo Fuso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 2.7.2024 , dipendente di Parte_1
inquadrato nel IV livello, ha proposto appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1
1261/2024, del 18.2.2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta all'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore V livello del CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate a decorrere dall'1.9.2010 ed alla condanna della convenuta società al pagamento delle relative differenze retributive.
L'appellante ha censurato la decisione per l'errata valutazione delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, che avevano, a suo dire, confermato gli elementi caratterizzanti l'attività espletata di specialista di attività tecniche integrate e di tutte le circostanze dedotte in ricorso;
il Tribunale, inoltre, non aveva dato preminente rilievo alle caratteristiche del profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate inserito nella declaratoria contrattuale del V livello.
Evidenziata, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla società convenuta, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, di: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del
CCNL di categoria, il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01.09.2010 con ogni conseguenza giuridica ed economica ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ad inquadrare al ricorrente nella qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01.09.2010 con ogni conseguenza giuridica ed economica ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio”, con vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha resistito al gravame sostenendone l'infondatezza ed invocandone il rigetto;
in via subordinata, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti e dei contributi e quella decennale del diritto al superiore inquadramento.
All'udienza dell'11.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto ne limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare. Parte appellante censura la decisione di rigetto, in quanto adottata sulla base di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle declaratorie contrattuali.
Il collegio, conformemente all'orientamento già espresso da questa stessa Corte con le varie sentenze richiamate e prodotte in atti da parte appellante in ordine all'inquadramento spettante ai cd. tecnici on field svolgenti mansioni analoghe a quelle dell'odierno appellante, sentenze che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., reputa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale con la decisione in questa sede impugnata, fondata la domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e declaratoria del diritto al superiore inquadramento, sia pure con decorrenza diversa da quella rivendicata dal lavoratore.
Infatti, l'istruttoria testimoniale svolta in primo grado, complessivamente considerata, ha consentito di accertare, con il dovuto grado di attendibilità, che, a decorrere dall'1.1.2014, i compiti svolti dal si sostanziavano non solo nella risoluzione delle anomalie (malfunzionamenti o guasti), Pt_1
come previsto per il tecnico di IV livello, ma anche nello svolgimento di interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, attività questa tipica del livello superiore e precisamente della figura dello “specialista di attività tecniche integrate”, inquadrato nel V livello.
Al IV livello del CCNL Telecomunicazioni, posseduto dal , appartengono i lavoratori che Pt_1
“in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Tra i profili del IV livello c'è quello di 'Specialista di attività tecniche' , ovvero “...
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Diversamente, il V livello reclamato comprende “le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per
l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Esso include nei profili professionali lo “specialista di attività tecniche integrate”, ovvero il
“Lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza di specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di
ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione del software)”.
Come è pacifico tra le parti, le attività svolte dalla figura professionale di “tecnico on field” possono avere gradi di autonomia e specializzazione alquanto diversi ed in tal senso si giustifica l'inquadramento nei diversi livelli previsti dalla declaratoria contrattuale.
Sul punto si osserva, come sostenuto da parte appellante, che le parti collettive hanno valorizzato, in particolare, lo svolgimento delle attività presso il cliente finale evidentemente perché oggettivamente indicativo di un più elevato livello di professionalità; che esse non hanno individuato una tipologia particolare di cliente finale, che, pertanto, può essere tanto un'abitazione privata che, ad esempio, una banca o un ospedale;
che l'acronimo ICT implica l'operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, id est sulla linea telefonica e linea dati;
che la configurazione e riconfigurazione dei software deve essere evidentemente rapportata al tipo di attività in questione.
Orbene, a fronte delle analitiche allegazioni delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, la contestazione della società non ha riguardato il fatto – che può quindi ritenersi pacifico
– che l'appellante operi sia sulla linea tradizionale che su quella moderna integrata (linea dati o internet), né che provveda ad interventi di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, con piena autonomia, come peraltro confermato anche dai testi escussi.
La declaratoria contrattuale non richiede una autonomia decisionale, ma una adeguata autonomia, che è sempre una autonomia di tipo tecnico ed operativo.
Ciò posto, passando ad esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado, osserva il collegio che le deposizioni rese dai testi esaminati appaiono attendibili e coerenti tra loro.
Il teste di parte ricorrente , inquadrato nel V livello, ha affermato che il Testimone_1
, dopo aver frequentato corsi organizzati dall'azienda e dopo un considerevole periodo di Pt_1
affiancamento allo stesso avviato nel 2012 e protrattosi nel 2013, ha iniziato a svolgere da Tes_1
solo le stesse mansioni del teste: “costruivamo impianti, riparavamo impianti di linea tradizionale ADSL, oppure con diversi tipi di fibra”, oltre ad attività di attivazione e assistenza tecnica per prodotti presso i clienti privati.
Quanto al teste , inquadrato nel quinto livello dal 2009, costui ha riferito: “Io e il Testimone_2
ricorrente abbiamo sempre svolto la stessa mansione di tecnici di rete di accesso telefonico, ci occupiamo di tutto quello che concerne le attivazioni delle linee telefoniche, comprese anche internet e configurazione di piccoli device, ci occupiamo di tutto quello che concerne le offerte di telefonia e facciamo anche attività di manutenzione e guasti lungo le linee telefoniche e internet, anche all'interno delle case. … Il ricorrente, quando abbiamo lavorato insieme, era in grado di configurare e riconfigurare i router, i nostri router di base sono già configurati. Spesso nei pacchetti aziendali che andiamo ad installare è necessario installare manualmente televisioni, telefoni, delle volte anche delle caldaie. …. Con il collega ricorrente mi sono occupato di installazione di rete internet in fibra misto rame (FTTCAB), esiste anche la fibra pura (FTTH) ma non sono mai andato con il ricorrente ad installarla perché su quel tipo di fibra c'è bisogno di una specializzazione superiore. Il primo tipo di fibra è FTTCAB, mentre quella pura è FTTH. … Noi abbiamo una APP dove arrivano le richieste di intervento, divise in delivery e richieste di manutenzione. A seconda del tipo di guasto, seguivamo dei protocolli prestabiliti oppure avevamo una certa autonomia nella valutazione. Sia io che il ricorrente abbiamo fatto dei corsi per fare questi interventi. ADR Abbiamo una strumentazione per capire qual è il problema, che consiste in misuratori di isolamento per determinare se la linea esterna ha efficienza per dare il servizio al cliente e il Golden modem per determinare altri tipi di guasti. Il ricorrente era in grado di usare entrambi gli strumenti, li avevamo in dotazione. … Io e il ricorrente abbiamo lavorato per clienti micro business, per piccole attività commerciali o per privati, negli enti no. ADR Al termine degli interventi facevamo anche un collaudo, certificavamo il buon funzionamento della rete. ADR Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2013 fino a circa un anno fa”.
Come è emerso dall'istruttoria svolta, il ricorrente, odierno appellante, non si limitava ad intervenire su anomalie o guasti, ma provvedeva anche, con adeguata autonomia, all'attivazione di linee telefoniche e internet, alla configurazione e riconfigurazione di modem, router, pc del cliente per installare servizi e prodotti, attività che, per quanto detto in precedenza, rappresenta il discrimine tra le due categorie di inquadramento.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e per l'affermazione del diritto al superiore inquadramento rivendicato.
Quanto alla decorrenza, tenuto anche conto della necessaria formazione del lavoratore sia teorica che sul campo, deve ritenersi, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado e in particolare delle dichiarazioni del teste di parte ricorrente, , esaminato all'udienza del Testimone_1 14.9.2022, che solo a partire dall'1.1.2014, dopo un periodo di affiancamento con il collega
, il abbia svolto in pienezza e in autonomia le mansioni di specialista di attività Tes_1 Pt_1 tecniche integrate (“ Il ricorrente già aveva svolto in passato lavori specialistici, cioè dava un supporto a noi tecnici che stavamo fuori, che eravamo a lavorare presso i clienti. Lui si trovava in ufficio alla sede . Faceva parte del gruppo di lavoro che dava supporto ai tecnici che CP_1
lavoravano fuori. Il ricorrente rispondeva al telefono ai guasti al numero 187, e operava da remoto per operazioni che noi tecnici non potevamo fare se non da remoto. Quello che ho riferito si riferisce al periodo antecedente al 2012. Già dal 2012 e poi nel 2013 ha fatto affiancamento con me, poi dopo l'affiancamento nel 2013 ha cominciato ad uscire anche da solo. Lavoravamo nelle stesse zone, per esempio nella zona industriale di Salerno, e ci sentivamo anche al telefono.
, , Pontecagnano. Io e anche il ricorrente avevamo la stessa mansione, Emai_1 Email_2
costruivamo impianti, riparavamo impianti di linea tradizionale ADSL, oppure con diversi tipi di fibra”; cfr. verbale del 14.9.2022).
Accertato a decorrere dall'1.1.2014 lo svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al V livello e il diritto alle relative differenze retributive, il diritto all'inquadramento deve essere, invece, riconosciuto a far data dall'1.7.2014, tenuto conto delle previsioni dell'art. 2103 c.c. (“Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”)e dell'art. 24 del CCNL TLC, che così recita: “Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di livello superiore hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purché la somma dei singoli periodi, nell'arco massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio al 6° livello professionale e mesi sei per il passaggio agli altri livelli professionali”.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, va dichiarato il diritto del al superiore inquadramento nel V livello del Pt_1
CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate dall'1.7.2014
e condannata la società appellata al pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione dello svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
3. Va, infatti, respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla convenuta e riproposta in questo grado. Sul punto non può che richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la recente sentenza, intervenuta in corso di causa, pubblicata in data 06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Questa Corte territoriale intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Ed invero, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio
è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 13932/2024).
Applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte al caso in esame e tenuto conto che il rapporto di lavoro dell'odierno appellante non risulta cessato, deve concludersi che i crediti maturati dal lavoratore a far data dall'1.1.2014 non siano estinti, decorrendo il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto e non risultando gli stessi già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Neppure risulta maturata, in quanto interrotta dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., la prescrizione decennale eccepita dalla società in relazione all'accertamento del diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento.
Quanto alla eccezione di prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali, è sufficiente rilevare che in sede di gravame (cfr. conclusioni rassegnate nel ricorso in appello) il lavoratore non ha riproposto la domanda, formulata solo in primo grado e, comunque, in assenza del contraddittore , di “versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi CP_2 contributi” (cfr. conclusioni rassegnate in primo).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto del al superiore inquadramento nel V livello del Pt_1
CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate dall'1.7.2014
e condannata la società appellata al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
Sez. Lav. n. 11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che, “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”. In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del giudizio con accoglimento parziale della domanda e tenuto conto dell'esito difforme del doppio grado, del contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di merito e della natura seriale della controversia, si reputa giustificata la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore dichiarato della causa e delle attività svolte in ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'inquadramento nel quinto livello del ccnl per il personale delle imprese Parte_1
esercenti servizi di telecomunicazione con la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”
a decorrere dall'1.7.2014 e condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, somme da quantificarsi in separato giudizio;
compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna alla Controparte_1
rifusione della residua parte, che liquida in euro 1.800,00 per il primo grado e in euro 1.325,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, l'11.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'11.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2950/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Maria Parte_1
Cirillo e Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come Controparte_1
da procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Manna e Riccardo Fuso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 2.7.2024 , dipendente di Parte_1
inquadrato nel IV livello, ha proposto appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1
1261/2024, del 18.2.2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta all'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore V livello del CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate a decorrere dall'1.9.2010 ed alla condanna della convenuta società al pagamento delle relative differenze retributive.
L'appellante ha censurato la decisione per l'errata valutazione delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, che avevano, a suo dire, confermato gli elementi caratterizzanti l'attività espletata di specialista di attività tecniche integrate e di tutte le circostanze dedotte in ricorso;
il Tribunale, inoltre, non aveva dato preminente rilievo alle caratteristiche del profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate inserito nella declaratoria contrattuale del V livello.
Evidenziata, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla società convenuta, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, di: “Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del
CCNL di categoria, il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01.09.2010 con ogni conseguenza giuridica ed economica ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ad inquadrare al ricorrente nella qualifica di “Specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° del vigente CCNL già a far data dal 01.09.2010 con ogni conseguenza giuridica ed economica ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive, nessuna esclusa, per paga base, contingenza, terzo elemento, indennità, straordinario, ferie, festività ecc., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio”, con vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha resistito al gravame sostenendone l'infondatezza ed invocandone il rigetto;
in via subordinata, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti e dei contributi e quella decennale del diritto al superiore inquadramento.
All'udienza dell'11.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto ne limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare. Parte appellante censura la decisione di rigetto, in quanto adottata sulla base di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle declaratorie contrattuali.
Il collegio, conformemente all'orientamento già espresso da questa stessa Corte con le varie sentenze richiamate e prodotte in atti da parte appellante in ordine all'inquadramento spettante ai cd. tecnici on field svolgenti mansioni analoghe a quelle dell'odierno appellante, sentenze che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., reputa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale con la decisione in questa sede impugnata, fondata la domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e declaratoria del diritto al superiore inquadramento, sia pure con decorrenza diversa da quella rivendicata dal lavoratore.
Infatti, l'istruttoria testimoniale svolta in primo grado, complessivamente considerata, ha consentito di accertare, con il dovuto grado di attendibilità, che, a decorrere dall'1.1.2014, i compiti svolti dal si sostanziavano non solo nella risoluzione delle anomalie (malfunzionamenti o guasti), Pt_1
come previsto per il tecnico di IV livello, ma anche nello svolgimento di interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, attività questa tipica del livello superiore e precisamente della figura dello “specialista di attività tecniche integrate”, inquadrato nel V livello.
Al IV livello del CCNL Telecomunicazioni, posseduto dal , appartengono i lavoratori che Pt_1
“in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
Tra i profili del IV livello c'è quello di 'Specialista di attività tecniche' , ovvero “...
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Diversamente, il V livello reclamato comprende “le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per
l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Esso include nei profili professionali lo “specialista di attività tecniche integrate”, ovvero il
“Lavoratore che, oltre a svolgere tutte le attività di “addetto ad attività tecniche/specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza di specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di
ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione del software)”.
Come è pacifico tra le parti, le attività svolte dalla figura professionale di “tecnico on field” possono avere gradi di autonomia e specializzazione alquanto diversi ed in tal senso si giustifica l'inquadramento nei diversi livelli previsti dalla declaratoria contrattuale.
Sul punto si osserva, come sostenuto da parte appellante, che le parti collettive hanno valorizzato, in particolare, lo svolgimento delle attività presso il cliente finale evidentemente perché oggettivamente indicativo di un più elevato livello di professionalità; che esse non hanno individuato una tipologia particolare di cliente finale, che, pertanto, può essere tanto un'abitazione privata che, ad esempio, una banca o un ospedale;
che l'acronimo ICT implica l'operatività su servizi integrati di informatica e telefonia, id est sulla linea telefonica e linea dati;
che la configurazione e riconfigurazione dei software deve essere evidentemente rapportata al tipo di attività in questione.
Orbene, a fronte delle analitiche allegazioni delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, la contestazione della società non ha riguardato il fatto – che può quindi ritenersi pacifico
– che l'appellante operi sia sulla linea tradizionale che su quella moderna integrata (linea dati o internet), né che provveda ad interventi di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, con piena autonomia, come peraltro confermato anche dai testi escussi.
La declaratoria contrattuale non richiede una autonomia decisionale, ma una adeguata autonomia, che è sempre una autonomia di tipo tecnico ed operativo.
Ciò posto, passando ad esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado, osserva il collegio che le deposizioni rese dai testi esaminati appaiono attendibili e coerenti tra loro.
Il teste di parte ricorrente , inquadrato nel V livello, ha affermato che il Testimone_1
, dopo aver frequentato corsi organizzati dall'azienda e dopo un considerevole periodo di Pt_1
affiancamento allo stesso avviato nel 2012 e protrattosi nel 2013, ha iniziato a svolgere da Tes_1
solo le stesse mansioni del teste: “costruivamo impianti, riparavamo impianti di linea tradizionale ADSL, oppure con diversi tipi di fibra”, oltre ad attività di attivazione e assistenza tecnica per prodotti presso i clienti privati.
Quanto al teste , inquadrato nel quinto livello dal 2009, costui ha riferito: “Io e il Testimone_2
ricorrente abbiamo sempre svolto la stessa mansione di tecnici di rete di accesso telefonico, ci occupiamo di tutto quello che concerne le attivazioni delle linee telefoniche, comprese anche internet e configurazione di piccoli device, ci occupiamo di tutto quello che concerne le offerte di telefonia e facciamo anche attività di manutenzione e guasti lungo le linee telefoniche e internet, anche all'interno delle case. … Il ricorrente, quando abbiamo lavorato insieme, era in grado di configurare e riconfigurare i router, i nostri router di base sono già configurati. Spesso nei pacchetti aziendali che andiamo ad installare è necessario installare manualmente televisioni, telefoni, delle volte anche delle caldaie. …. Con il collega ricorrente mi sono occupato di installazione di rete internet in fibra misto rame (FTTCAB), esiste anche la fibra pura (FTTH) ma non sono mai andato con il ricorrente ad installarla perché su quel tipo di fibra c'è bisogno di una specializzazione superiore. Il primo tipo di fibra è FTTCAB, mentre quella pura è FTTH. … Noi abbiamo una APP dove arrivano le richieste di intervento, divise in delivery e richieste di manutenzione. A seconda del tipo di guasto, seguivamo dei protocolli prestabiliti oppure avevamo una certa autonomia nella valutazione. Sia io che il ricorrente abbiamo fatto dei corsi per fare questi interventi. ADR Abbiamo una strumentazione per capire qual è il problema, che consiste in misuratori di isolamento per determinare se la linea esterna ha efficienza per dare il servizio al cliente e il Golden modem per determinare altri tipi di guasti. Il ricorrente era in grado di usare entrambi gli strumenti, li avevamo in dotazione. … Io e il ricorrente abbiamo lavorato per clienti micro business, per piccole attività commerciali o per privati, negli enti no. ADR Al termine degli interventi facevamo anche un collaudo, certificavamo il buon funzionamento della rete. ADR Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2013 fino a circa un anno fa”.
Come è emerso dall'istruttoria svolta, il ricorrente, odierno appellante, non si limitava ad intervenire su anomalie o guasti, ma provvedeva anche, con adeguata autonomia, all'attivazione di linee telefoniche e internet, alla configurazione e riconfigurazione di modem, router, pc del cliente per installare servizi e prodotti, attività che, per quanto detto in precedenza, rappresenta il discrimine tra le due categorie di inquadramento.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e per l'affermazione del diritto al superiore inquadramento rivendicato.
Quanto alla decorrenza, tenuto anche conto della necessaria formazione del lavoratore sia teorica che sul campo, deve ritenersi, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado e in particolare delle dichiarazioni del teste di parte ricorrente, , esaminato all'udienza del Testimone_1 14.9.2022, che solo a partire dall'1.1.2014, dopo un periodo di affiancamento con il collega
, il abbia svolto in pienezza e in autonomia le mansioni di specialista di attività Tes_1 Pt_1 tecniche integrate (“ Il ricorrente già aveva svolto in passato lavori specialistici, cioè dava un supporto a noi tecnici che stavamo fuori, che eravamo a lavorare presso i clienti. Lui si trovava in ufficio alla sede . Faceva parte del gruppo di lavoro che dava supporto ai tecnici che CP_1
lavoravano fuori. Il ricorrente rispondeva al telefono ai guasti al numero 187, e operava da remoto per operazioni che noi tecnici non potevamo fare se non da remoto. Quello che ho riferito si riferisce al periodo antecedente al 2012. Già dal 2012 e poi nel 2013 ha fatto affiancamento con me, poi dopo l'affiancamento nel 2013 ha cominciato ad uscire anche da solo. Lavoravamo nelle stesse zone, per esempio nella zona industriale di Salerno, e ci sentivamo anche al telefono.
, , Pontecagnano. Io e anche il ricorrente avevamo la stessa mansione, Emai_1 Email_2
costruivamo impianti, riparavamo impianti di linea tradizionale ADSL, oppure con diversi tipi di fibra”; cfr. verbale del 14.9.2022).
Accertato a decorrere dall'1.1.2014 lo svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al V livello e il diritto alle relative differenze retributive, il diritto all'inquadramento deve essere, invece, riconosciuto a far data dall'1.7.2014, tenuto conto delle previsioni dell'art. 2103 c.c. (“Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”)e dell'art. 24 del CCNL TLC, che così recita: “Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di livello superiore hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purché la somma dei singoli periodi, nell'arco massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio al 6° livello professionale e mesi sei per il passaggio agli altri livelli professionali”.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello del lavoratore, va dichiarato il diritto del al superiore inquadramento nel V livello del Pt_1
CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate dall'1.7.2014
e condannata la società appellata al pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione dello svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
3. Va, infatti, respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla convenuta e riproposta in questo grado. Sul punto non può che richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la recente sentenza, intervenuta in corso di causa, pubblicata in data 06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Questa Corte territoriale intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Ed invero, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio
è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 13932/2024).
Applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte al caso in esame e tenuto conto che il rapporto di lavoro dell'odierno appellante non risulta cessato, deve concludersi che i crediti maturati dal lavoratore a far data dall'1.1.2014 non siano estinti, decorrendo il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto e non risultando gli stessi già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Neppure risulta maturata, in quanto interrotta dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., la prescrizione decennale eccepita dalla società in relazione all'accertamento del diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento.
Quanto alla eccezione di prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali, è sufficiente rilevare che in sede di gravame (cfr. conclusioni rassegnate nel ricorso in appello) il lavoratore non ha riproposto la domanda, formulata solo in primo grado e, comunque, in assenza del contraddittore , di “versamento in favore dell'ente previdenziale competente dei relativi CP_2 contributi” (cfr. conclusioni rassegnate in primo).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto del al superiore inquadramento nel V livello del Pt_1
CCNL di settore con il profilo professionale di specialista di attività tecniche integrate dall'1.7.2014
e condannata la società appellata al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
Sez. Lav. n. 11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che, “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”. In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del giudizio con accoglimento parziale della domanda e tenuto conto dell'esito difforme del doppio grado, del contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di merito e della natura seriale della controversia, si reputa giustificata la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore dichiarato della causa e delle attività svolte in ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'inquadramento nel quinto livello del ccnl per il personale delle imprese Parte_1
esercenti servizi di telecomunicazione con la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”
a decorrere dall'1.7.2014 e condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'1.1.2014, somme da quantificarsi in separato giudizio;
compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna alla Controparte_1
rifusione della residua parte, che liquida in euro 1.800,00 per il primo grado e in euro 1.325,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, l'11.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone