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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2693/2021 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SAMMARTANO GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 10.05.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 18, parte II, serie A, uff. 1, anno 2014, e che dalla loro unione erano nati due figli: (23.02.2015) e Per_1
(23.09.2020). Per_2
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa delle ingerenze della famiglia d'origine della moglie, divenute insostenibili allorché la aveva deciso di trasferirsi con il figlio a Trapani, CP_1
allontanandosi dalla città di Augusta, ove il nucleo risiedeva per ragioni lavorative.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione dei bambini presso il domicilio materno.
Chiedeva di poter vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali e nel fine settimana, durante i periodi di permanenza a
Trapani; quanto alle principali festività, chiedeva l'adozione del principio dell'alternanza e, per le vacanze estive, di poter trascorrere con i figli due settimane anche non continuative.
Sosteneva di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli, anche dopo la separazione di fatto, e si dichiarava disponibile a contribuire nella misura di € 600,00 mensili (di cui € 300,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, deduceva che, nel periodo di permanenza del nucleo ad
Augusta, “stanti le condizioni malsane e di isolamento in cui il marito la costringeva a vivere unitamente al figlioletto”, si era determinata a rientrare pagina 2 di 15 a Trapani presso la propria famiglia d'origine, anche al fine di migliorare le precarie condizioni di salute del piccolo . Per_1
Aggiungeva che successivamente i coniugi avevano deciso di comune accordo “che la moglie e il figlio sarebbero rimasti a Trapani e che il li avrebbe raggiunti nei fine settimana”; lamentava, tuttavia, Parte_1
che il marito si era rifiutato di reperire un immobile confacente ai bisogni della famiglia ed anche che il medesimo aveva sempre assunto atteggiamenti denigratori ed autoritari nei suoi confronti, tali da aver determinato l'irrimediabile frattura dell'unione coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Imputava al ricorrente l'abbandono del tetto coniugale, preceduto dal volontario trasferimento dello stesso a Roma per motivi lavorativi quando il figlio minore aveva solo pochi mesi.
Lamentava che, a seguito della separazione di fatto, il Parte_1
aveva esercitato in maniera discontinua il proprio diritto di frequentare i figli minori, sovente avendo disatteso gli incontri ed essendosi resa necessaria la mediazione tra i rispettivi legali.
Non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori;
precisava, però, l'inopportunità di prevedere i pernottamenti del secondogenito con il padre, attesa la tenera età, nonché la convenienza di conferire incarico ai Servizi sociali affinché coadiuvassero il ripristino del rapporto padre/figli.
Descriveva il marito come l'unico tra i due a percepire un reddito e, quindi, considerati anche i tempi di permanenza della prole presso di sé, chiedeva di porre a carico del ricorrente un assegno pari ad € 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo.
In via riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del Parte_1
l'obbligo di corrisponderle € 500,00 al mese per far fronte al proprio mantenimento, sull'assunto che la coppia aveva convenuto, fin dai tempi del pagina 3 di 15 fidanzamento, che soltanto il marito si sarebbe fatto carico del mantenimento dell'intera famiglia.
Con successiva memoria integrativa del 7.06.2022, modificava le conclusioni originarie, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della prole minore.
*****
Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.03.2022, disponeva l'affido condiviso della prole minore con previsione del domicilio prevalente presso la madre e consentiva “al genitore non collocatario, nelle settimane in cui si trova a Trapani, di incontrare e vedere i figli almeno per tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, senza facoltà di pernottamento”, con preavviso di almeno una settimana, onde poter organizzare gli incontri.
Nella stessa sede, venivano incaricati i Servizi Sociali ed il
Consultorio familiare di riferire sulle condizioni di vita dei minori e di suggerire il regime di affido e visita più indicato per lo sviluppo psicofisico della prole.
Inoltre, il veniva onerato di versare mensilmente alla Parte_1
moglie la somma complessiva di € 900,00 (di cui € 700,00 per i figli ed €
200,00 per la moglie) e di sostenere il 70% delle spese straordinarie.
In corso di causa, le parti pervenivano ad un accordo riguardante la strutturazione del diritto di visita (cfr. verbale del 18.01.2023: “le parti concordano nel prevedere che il sig. possa contattare Parte_1
telefonicamente i minori alle ore 18:00 i giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ed alle ore 19:30 i giorni di lunedì e giovedì, con impegno a richiamare il coniuge in caso di impedimento dei bambini. In relazione alle volte in cui il verrà a Trapani – previa Parte_1
comunicazione almeno 7 giorni prima – l'impegno a tenere con sé
pagina 4 di 15 prelevandolo all'uscita da scuola, con riconsegna alle ore Per_1
20:00. Quanto a il padre preleverà il minore alle ore 17:00 con Per_2
riconsegna alle 20:00”), di cui veniva disposta la temporanea ed immediata operatività.
Constatata tuttavia la perdurante conflittualità tra le parti e le difficoltà nella relazione affettiva tra il e i figli, venivano disposti Parte_1 ulteriori approfondimenti a cura del Coordinamento di Psicologia giuridica, veniva avviato un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché disposta la presa in carico del minore a cura del servizio di N.P.I.A. Per_1
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia da tempo divenuta intollerabile.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e le dichiarazioni delle parti, più volte liberamente sentite nel corso del giudizio.
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori. In quest'ottica, detto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass.
Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice
pagina 5 di 15 deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale che del figlio minore.
Nel caso di specie, dagli interventi sociosanitari demandati, è inizialmente emerso che “ il più piccolo dei fratellini non sembra Per_2
conoscere la figura paterna ed il suo nome, chiamandolo nonno, mentre
mostra sentimenti di rabbia, sfiducia ed apparente rifiuto verso Per_1
la figura paterna, che fanno propendere per un bisogno di una elaborazione di tale vissuto, al fine di una ricostruzione del legame con il padre” (cfr. rel.
UOS Psg del 17.10.2023).
Successivamente, in esito all'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporti psicologici finalizzati alla graduale reintegrazione della figura paterna nella vita della prole, si è potuto dare atto di un apprezzabile riavvicinamento, apparso comunque necessitante di potenziamento (cfr. rel. UOS Psg del 24.09.2024: “Il signor Parte_1 afferma che in tale occasione ha portato un regalo ad , il quale, Per_1
dopo un'iniziale sorriso, ha chiesto alla mamma se potesse aprirlo, mentre
pagina 6 di 15 si è lanciato al collo ricordando, a dire di quest'ultimo, che aveva Per_2 giocato con lui in occasione del compleanno del fratello, avvenuto a febbraio u.s.”).
Merita poi di essere segnalata l'apertura in corso di causa mostrata dal figlio (cfr. rel. NPIA del 23.09.2024: “Rispetto alla relazione Per_1
con la figura paterna, non si è mai mostrato respingente e Per_1
oppositivo. Sebbene non predisposto alla relazione con il padre, ha comunque evidenziato apertura agli incontri e al dialogo. Inoltre, ha affermato che se non risponde alle telefonate o alle videochiamate a volte è perché “sto facendo delle cose”, facendo riferimento ai compiti o al gioco, che non vuole interrompere”).
Tuttavia, addotte ragioni lavorative da parte del padre, non si è potuto strutturare un soldo percorso di incontri protetti, per la graduale ricostruzione della affettività: così, diversamente da quanto auspicato dagli operatori sociosanitari, la relazione non si è positivamente evoluta, tanto che, da ultimo lo stesso “ specifica che “non mi vuole Parte_1 Per_1 né vedere né sentire”. Quest'ultimo, a dire dello stesso, nel successivo incontro, che si è svolto nella palestra dove il ragazzino pratica il karate, uscito dall'area di allenamento, avrebbe girato lo sguardo dall'altra parte per non salutarlo” (cfr. rel. UOS Psg del 19.03.2025).
Il più recente aggiornamento sul nucleo rende poi conto di un'aderenza solo formale da parte del e della al percorso Parte_1 CP_1
di sostegno alla genitorialità: se, infatti, in un primo momento hanno verbalmente accolto i suggerimenti relativi “all'individuazione di momenti funzionali al confronto in merito ai bambini, che esulassero dagli appuntamenti telefonici quotidiani padre-figli, al fine di rendere più fluida la comunicazione tra questi”, di fatto hanno poi ridotto “i loro spazi comunicativi agli incontri congiunti con la scrivente, all'interno dei quali i signori hanno rappresentato le mancanze dell'altro, facendo riferimento al
pagina 7 di 15 passato e riproponendo una dinamica comunicativa e relazionale poco funzionale”. Siffatte dinamiche hanno condotto gli operatori demandati ad escludere “ulteriori margini di lavoro nel sostegno alla genitorialità” (cfr. rel UOS Psg del 19.03.2025).
Il modello relazionale instauratosi nella coppia all'atto della disgregazione, pur non avendo compromesso la capacità di ciascun coniuge di accudimento dei figli, è caratterizzato dalla “presenza di una conflittualità non adeguatamente elaborata che non favorisce l'instaurarsi nella coppia genitoriale un clima di fiducia reciproca e di rispetto” (cfr. rel
NPIA cit.).
Detta oggettiva condizione di stallo giustifica, a parere del Collegio, permanendo l'incomunicabilità tra le parti, la possibilità di esercizio disgiunto della genitorialità, con affido esclusivo (sì da evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse dei minori divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze dei piccoli, assicurando loro un ambiente che comunque viene definito adeguato e supportivo), sebbene con dei temperamenti.
Ed infatti, le rigidità anche individuate su costei, la tendenza alla sclerotizzazione delle relazioni senza adeguata capacità di riconoscere la eventuale necessità di un mutamento nelle modalità di esercizio della genitorialità, nell'esclusivo interesse di e impongono Per_1 Per_2
di mantenere in capo ad entrambi i genitori, anche nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione, la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per i figli quali scelta della scuola, viaggi con pernottamento, residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute della prole minore.
pagina 8 di 15 Nel superiore interesse di , visibilmente provato dalla Per_1 disgregazione dell'unione familiare, si rende poi necessaria la conferma del percorso psicologico in suo sostegno già attivato.
Detto monitoraggio appare necessario al fine di prevenire rischi di chiusure autoreferenziali nelle dinamiche diadiche madre/figlio, nonché per assicurare il mantenimento della cooperazione psicoeducativa con un operatore terzo di prossimità, cui eventualmente affiancare pertinenti progetti di supporto pedagogico e di svago extradomiciliare, che verranno elaborati in sinergia con operatori sanitari nell'interesse del minore medesimo.
Detto intervento esterno deve sicuramente mantenersi, essendo funzionale anche ad una futura ripresa di una positiva relazione tra il minore, il mondo esterno ed eventualmente anche con il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di controllo degli impulsi nella attuale condizione – sicuramente frustrante - (cfr. sul punto quanto emerso le dichiarazioni della teste rese all'udienza del 25.09.2024: “Mia figlia è Tes_1
scesa per dire di avere un poco di pazienza e lui ha iniziato a urlare in modo aggressivo e io mi sono affacciata e ha urlato anche contro di me.
Mia figlia ha avuto paura ed è salita, e nel frattempo lui ha cominciato a dare pugni al portone dicendo che lo avrebbe buttato giù. A quel punto mi vedevo costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, che lo hanno calmato e hanno fatto scendere il grande … A quel punto mia figlia ha proposto di fare fare merenda ai bambini: non lo avesse mai fatto: alla presenza dei figli minori, lui minacciava e offendeva mia figlia CP_1
utilizzando la seguente espressione <<ma cosa vuoi qua te ne>
[...]
devi andare pezza di cretina 32. si avvicinava a mia figlia CP_1
, le afferrava il polso strattonandola e le urlava << >>,
[...] Pt_2
spaventando entrambi i figli, i quali scoppiavano a piangere”).
pagina 9 di 15 Detto percorso, che potrà essere svolto anche presso il luogo di residenza del , avrà ad oggetto anche le capacità di vero Parte_1
riconoscimento delle difficoltà emotive del figlio, del rispetto delle funzioni cogenitoriali ed in definitiva di una capacità di mettersi in discussione nell'esclusivo interesse del figlio.
Detta valutazione e detti interventi di sostegno, pertanto, si pongono come necessari anche ai fini del vaglio sul diritto di visita.
A tale riguardo, il Collegio non può che prendere atto della ferma opposizione del minore , allo stato reiteratamente verbalizzata, a Per_1
frequentare e finanche ad avere contatti telefonici con il padre.
Naturalmente, tale opposizione e la sofferenza ad essa riconosciuta e retrostante non può non essere tenuta in considerazione ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . Per_1
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di
N.P.I.A., come sopra anticipato, attesa la necessità di un vaglio sulla rispondenza del regime al suo superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio.
Del resto, il rifiuto manifestato da , lungi dal potersi Per_1
ascrivere ad un'unica causa efficiente, come invece affermato dal ricorrente, va ricondotto ad entrambi i genitori, giacché entrambi, sebbene in modo molto diverso, hanno concorso all'originarsi e consolidarsi dello stesso.
Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno, sotto altro profilo, sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in luoghi pubblici (come finora avvenuto) e previa adeguata preparazione di pagina 10 di 15 , da parte del servizio di N.P.I.A., e del positivo riscontro da Per_1 parte degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_3
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_4 Per_5
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, le parti, vanno invitate a seguire ogni percorso individuale che permetta loro di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze, circa il benessere dei minori, nonché, in caso di attivazione di percorsi su base volontaria da parte dei genitori, circa la loro cooperazione.
Analogamente, in difetto di accordo andrà gestita la situazione di che, sebbene caratterizzato da un positivo e non sovrastrutturato Per_2
slancio verso la figura paterna, non ha avuto modo di instaurare e coltivare un rapporto con il padre, che possa pertanto allo stato svolgersi in incontri prolungati, attesa la distanza che li ha separati fin dalla tenera età.
pagina 11 di 15 E' comunque auspicabile lo svolgimento di incontri protetti in presenza (o in luogo pubblico con persone di fiducia di entrambi) almeno una volta al mese, per garantire continuità nel processo di riavvicinamento.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
*****
Quanto al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue comprovate capacità professionali e considerato che, allo stato, risulta totalmente eliso il tempo di contribuzione diretta, il Tribunale reputa equo imporre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole
[...] minore nella complessiva misura di € 800,00 rivalutabili (€ 400,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito, rimangono a carico dei genitori nella diversa misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, stante la divergenza tra le posizioni economiche e redditi fissi disponibili, come emerso all'esito delle verifiche di polizia tributaria.
A questo proposito, quanto all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, com'è noto, il giudice istruttore, innanzitutto, è tenuto a procedere alla disamina comparativa dei redditi nella disponibilità di entrambi i coniugi, al fine di rintracciare potenziali disparità. In secondo luogo, deve verifica se l'istante dispone o meno di risorse patrimoniali in pagina 12 di 15 grado di assicurare il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Da ultimo, deve tener conto dell'abilità dell'istante al lavoro sulla base delle condizioni psico-fisiche in cui versa e delle capacità attestate (ad es. titoli di studio o pregresse esperienze lavorative, ecc.), nonché dell'apporto fornito alla famiglia.
Dovendo far applicazione dei criteri sopramenzionati al caso di specie e dovendo, altresì, tenere in considerazione gli esiti degli accertamenti tributari svolti, si osserva quanto segue.
Da essi è dato evincere, per un verso, la entità delle entrate del
, sempre prevalenti in relazione alle uscite, pur presenti, e che Parte_1
pertanto giustificano l'impossibilità di accogliere integralmente le richieste della resistente.
In relazione all'apporto fornito alla famiglia, è emersa la attuale esclusività dei compiti di gestione organizzazione ed accudimento della prole in capo alla madre;
sul piano strettamente economico, è emersa una capacità reddituale della ricorrente, ma solo parziale: è infatti vero che costei ha percepito redditi, ma molto modesti.
Quanto alla rinvenuta giacenza bancaria, appare verosimile la ricostruzione offerta, nonché l'incidenza di economie di spesa derivanti dalla relazione con il ramo di ascendenti dal lato materno;
considerando, poi, la necessità di reperire una abitazione al fine di assicurare stabile dimora ai figli, detta giacenza non può assurgere a causa idonea ad escludere la necessità di un contributo dal coniuge separato con più congrue risorse: contributo che, considerando le parziali capacità sopra inquadrate, appare equo fissare in € 150,00 mensili rivalutabili.
*****
Infine, le spese del giudizio, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti
[...] Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 10.05.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 18, parte II, serie A, uff. 1, anno 2014;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, tuttavia con condivisione tra i genitori della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando anche anteriormente gli incontri ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva ed a cooperare con i servizi delegati;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo di € 800,00, rivalutabili, al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, nonché € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento della stessa;
CP_1
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole secondo il pagina 14 di 15 protocollo sottoscritto con il COA, nella misura di cui in parte motiva;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13.5.25
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2693/2021 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SAMMARTANO GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 10.05.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 18, parte II, serie A, uff. 1, anno 2014, e che dalla loro unione erano nati due figli: (23.02.2015) e Per_1
(23.09.2020). Per_2
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa delle ingerenze della famiglia d'origine della moglie, divenute insostenibili allorché la aveva deciso di trasferirsi con il figlio a Trapani, CP_1
allontanandosi dalla città di Augusta, ove il nucleo risiedeva per ragioni lavorative.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione dei bambini presso il domicilio materno.
Chiedeva di poter vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali e nel fine settimana, durante i periodi di permanenza a
Trapani; quanto alle principali festività, chiedeva l'adozione del principio dell'alternanza e, per le vacanze estive, di poter trascorrere con i figli due settimane anche non continuative.
Sosteneva di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli, anche dopo la separazione di fatto, e si dichiarava disponibile a contribuire nella misura di € 600,00 mensili (di cui € 300,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
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Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, deduceva che, nel periodo di permanenza del nucleo ad
Augusta, “stanti le condizioni malsane e di isolamento in cui il marito la costringeva a vivere unitamente al figlioletto”, si era determinata a rientrare pagina 2 di 15 a Trapani presso la propria famiglia d'origine, anche al fine di migliorare le precarie condizioni di salute del piccolo . Per_1
Aggiungeva che successivamente i coniugi avevano deciso di comune accordo “che la moglie e il figlio sarebbero rimasti a Trapani e che il li avrebbe raggiunti nei fine settimana”; lamentava, tuttavia, Parte_1
che il marito si era rifiutato di reperire un immobile confacente ai bisogni della famiglia ed anche che il medesimo aveva sempre assunto atteggiamenti denigratori ed autoritari nei suoi confronti, tali da aver determinato l'irrimediabile frattura dell'unione coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Imputava al ricorrente l'abbandono del tetto coniugale, preceduto dal volontario trasferimento dello stesso a Roma per motivi lavorativi quando il figlio minore aveva solo pochi mesi.
Lamentava che, a seguito della separazione di fatto, il Parte_1
aveva esercitato in maniera discontinua il proprio diritto di frequentare i figli minori, sovente avendo disatteso gli incontri ed essendosi resa necessaria la mediazione tra i rispettivi legali.
Non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori;
precisava, però, l'inopportunità di prevedere i pernottamenti del secondogenito con il padre, attesa la tenera età, nonché la convenienza di conferire incarico ai Servizi sociali affinché coadiuvassero il ripristino del rapporto padre/figli.
Descriveva il marito come l'unico tra i due a percepire un reddito e, quindi, considerati anche i tempi di permanenza della prole presso di sé, chiedeva di porre a carico del ricorrente un assegno pari ad € 1.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo.
In via riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del Parte_1
l'obbligo di corrisponderle € 500,00 al mese per far fronte al proprio mantenimento, sull'assunto che la coppia aveva convenuto, fin dai tempi del pagina 3 di 15 fidanzamento, che soltanto il marito si sarebbe fatto carico del mantenimento dell'intera famiglia.
Con successiva memoria integrativa del 7.06.2022, modificava le conclusioni originarie, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della prole minore.
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Il Presidente, a seguito dell'audizione delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.03.2022, disponeva l'affido condiviso della prole minore con previsione del domicilio prevalente presso la madre e consentiva “al genitore non collocatario, nelle settimane in cui si trova a Trapani, di incontrare e vedere i figli almeno per tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, senza facoltà di pernottamento”, con preavviso di almeno una settimana, onde poter organizzare gli incontri.
Nella stessa sede, venivano incaricati i Servizi Sociali ed il
Consultorio familiare di riferire sulle condizioni di vita dei minori e di suggerire il regime di affido e visita più indicato per lo sviluppo psicofisico della prole.
Inoltre, il veniva onerato di versare mensilmente alla Parte_1
moglie la somma complessiva di € 900,00 (di cui € 700,00 per i figli ed €
200,00 per la moglie) e di sostenere il 70% delle spese straordinarie.
In corso di causa, le parti pervenivano ad un accordo riguardante la strutturazione del diritto di visita (cfr. verbale del 18.01.2023: “le parti concordano nel prevedere che il sig. possa contattare Parte_1
telefonicamente i minori alle ore 18:00 i giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ed alle ore 19:30 i giorni di lunedì e giovedì, con impegno a richiamare il coniuge in caso di impedimento dei bambini. In relazione alle volte in cui il verrà a Trapani – previa Parte_1
comunicazione almeno 7 giorni prima – l'impegno a tenere con sé
pagina 4 di 15 prelevandolo all'uscita da scuola, con riconsegna alle ore Per_1
20:00. Quanto a il padre preleverà il minore alle ore 17:00 con Per_2
riconsegna alle 20:00”), di cui veniva disposta la temporanea ed immediata operatività.
Constatata tuttavia la perdurante conflittualità tra le parti e le difficoltà nella relazione affettiva tra il e i figli, venivano disposti Parte_1 ulteriori approfondimenti a cura del Coordinamento di Psicologia giuridica, veniva avviato un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché disposta la presa in carico del minore a cura del servizio di N.P.I.A. Per_1
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
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Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia da tempo divenuta intollerabile.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e le dichiarazioni delle parti, più volte liberamente sentite nel corso del giudizio.
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori. In quest'ottica, detto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass.
Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice
pagina 5 di 15 deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, nel corso del giudizio sono stati svolti numerosi approfondimenti e proposti diversi interventi di sostegno, sia a beneficio della coppia genitoriale che del figlio minore.
Nel caso di specie, dagli interventi sociosanitari demandati, è inizialmente emerso che “ il più piccolo dei fratellini non sembra Per_2
conoscere la figura paterna ed il suo nome, chiamandolo nonno, mentre
mostra sentimenti di rabbia, sfiducia ed apparente rifiuto verso Per_1
la figura paterna, che fanno propendere per un bisogno di una elaborazione di tale vissuto, al fine di una ricostruzione del legame con il padre” (cfr. rel.
UOS Psg del 17.10.2023).
Successivamente, in esito all'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporti psicologici finalizzati alla graduale reintegrazione della figura paterna nella vita della prole, si è potuto dare atto di un apprezzabile riavvicinamento, apparso comunque necessitante di potenziamento (cfr. rel. UOS Psg del 24.09.2024: “Il signor Parte_1 afferma che in tale occasione ha portato un regalo ad , il quale, Per_1
dopo un'iniziale sorriso, ha chiesto alla mamma se potesse aprirlo, mentre
pagina 6 di 15 si è lanciato al collo ricordando, a dire di quest'ultimo, che aveva Per_2 giocato con lui in occasione del compleanno del fratello, avvenuto a febbraio u.s.”).
Merita poi di essere segnalata l'apertura in corso di causa mostrata dal figlio (cfr. rel. NPIA del 23.09.2024: “Rispetto alla relazione Per_1
con la figura paterna, non si è mai mostrato respingente e Per_1
oppositivo. Sebbene non predisposto alla relazione con il padre, ha comunque evidenziato apertura agli incontri e al dialogo. Inoltre, ha affermato che se non risponde alle telefonate o alle videochiamate a volte è perché “sto facendo delle cose”, facendo riferimento ai compiti o al gioco, che non vuole interrompere”).
Tuttavia, addotte ragioni lavorative da parte del padre, non si è potuto strutturare un soldo percorso di incontri protetti, per la graduale ricostruzione della affettività: così, diversamente da quanto auspicato dagli operatori sociosanitari, la relazione non si è positivamente evoluta, tanto che, da ultimo lo stesso “ specifica che “non mi vuole Parte_1 Per_1 né vedere né sentire”. Quest'ultimo, a dire dello stesso, nel successivo incontro, che si è svolto nella palestra dove il ragazzino pratica il karate, uscito dall'area di allenamento, avrebbe girato lo sguardo dall'altra parte per non salutarlo” (cfr. rel. UOS Psg del 19.03.2025).
Il più recente aggiornamento sul nucleo rende poi conto di un'aderenza solo formale da parte del e della al percorso Parte_1 CP_1
di sostegno alla genitorialità: se, infatti, in un primo momento hanno verbalmente accolto i suggerimenti relativi “all'individuazione di momenti funzionali al confronto in merito ai bambini, che esulassero dagli appuntamenti telefonici quotidiani padre-figli, al fine di rendere più fluida la comunicazione tra questi”, di fatto hanno poi ridotto “i loro spazi comunicativi agli incontri congiunti con la scrivente, all'interno dei quali i signori hanno rappresentato le mancanze dell'altro, facendo riferimento al
pagina 7 di 15 passato e riproponendo una dinamica comunicativa e relazionale poco funzionale”. Siffatte dinamiche hanno condotto gli operatori demandati ad escludere “ulteriori margini di lavoro nel sostegno alla genitorialità” (cfr. rel UOS Psg del 19.03.2025).
Il modello relazionale instauratosi nella coppia all'atto della disgregazione, pur non avendo compromesso la capacità di ciascun coniuge di accudimento dei figli, è caratterizzato dalla “presenza di una conflittualità non adeguatamente elaborata che non favorisce l'instaurarsi nella coppia genitoriale un clima di fiducia reciproca e di rispetto” (cfr. rel
NPIA cit.).
Detta oggettiva condizione di stallo giustifica, a parere del Collegio, permanendo l'incomunicabilità tra le parti, la possibilità di esercizio disgiunto della genitorialità, con affido esclusivo (sì da evitare che ogni decisione anche semplice da assumersi nell'interesse dei minori divenga un estenuante confronto) alla madre (attualmente colei che si occupa dei bisogni e delle esigenze dei piccoli, assicurando loro un ambiente che comunque viene definito adeguato e supportivo), sebbene con dei temperamenti.
Ed infatti, le rigidità anche individuate su costei, la tendenza alla sclerotizzazione delle relazioni senza adeguata capacità di riconoscere la eventuale necessità di un mutamento nelle modalità di esercizio della genitorialità, nell'esclusivo interesse di e impongono Per_1 Per_2
di mantenere in capo ad entrambi i genitori, anche nell'ottica di una progressiva responsabilizzazione, la titolarità delle decisioni di interesse maggiore per i figli quali scelta della scuola, viaggi con pernottamento, residenza abituale, interventi invasivi nell'ambito della tutela della salute della prole minore.
pagina 8 di 15 Nel superiore interesse di , visibilmente provato dalla Per_1 disgregazione dell'unione familiare, si rende poi necessaria la conferma del percorso psicologico in suo sostegno già attivato.
Detto monitoraggio appare necessario al fine di prevenire rischi di chiusure autoreferenziali nelle dinamiche diadiche madre/figlio, nonché per assicurare il mantenimento della cooperazione psicoeducativa con un operatore terzo di prossimità, cui eventualmente affiancare pertinenti progetti di supporto pedagogico e di svago extradomiciliare, che verranno elaborati in sinergia con operatori sanitari nell'interesse del minore medesimo.
Detto intervento esterno deve sicuramente mantenersi, essendo funzionale anche ad una futura ripresa di una positiva relazione tra il minore, il mondo esterno ed eventualmente anche con il padre, alla condizione di una positiva simmetrica valutazione, da parte degli operatori sanitari, sulle capacità di costui di controllo degli impulsi nella attuale condizione – sicuramente frustrante - (cfr. sul punto quanto emerso le dichiarazioni della teste rese all'udienza del 25.09.2024: “Mia figlia è Tes_1
scesa per dire di avere un poco di pazienza e lui ha iniziato a urlare in modo aggressivo e io mi sono affacciata e ha urlato anche contro di me.
Mia figlia ha avuto paura ed è salita, e nel frattempo lui ha cominciato a dare pugni al portone dicendo che lo avrebbe buttato giù. A quel punto mi vedevo costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, che lo hanno calmato e hanno fatto scendere il grande … A quel punto mia figlia ha proposto di fare fare merenda ai bambini: non lo avesse mai fatto: alla presenza dei figli minori, lui minacciava e offendeva mia figlia CP_1
utilizzando la seguente espressione <<ma cosa vuoi qua te ne>
[...]
devi andare pezza di cretina 32. si avvicinava a mia figlia CP_1
, le afferrava il polso strattonandola e le urlava << >>,
[...] Pt_2
spaventando entrambi i figli, i quali scoppiavano a piangere”).
pagina 9 di 15 Detto percorso, che potrà essere svolto anche presso il luogo di residenza del , avrà ad oggetto anche le capacità di vero Parte_1
riconoscimento delle difficoltà emotive del figlio, del rispetto delle funzioni cogenitoriali ed in definitiva di una capacità di mettersi in discussione nell'esclusivo interesse del figlio.
Detta valutazione e detti interventi di sostegno, pertanto, si pongono come necessari anche ai fini del vaglio sul diritto di visita.
A tale riguardo, il Collegio non può che prendere atto della ferma opposizione del minore , allo stato reiteratamente verbalizzata, a Per_1
frequentare e finanche ad avere contatti telefonici con il padre.
Naturalmente, tale opposizione e la sofferenza ad essa riconosciuta e retrostante non può non essere tenuta in considerazione ed impone al
Collegio estrema cautela nel procedere, al fine di non mettere a rischio il benessere psicologico di . Per_1
Di talché, va mantenuta la presa in carico a cura del servizio di
N.P.I.A., come sopra anticipato, attesa la necessità di un vaglio sulla rispondenza del regime al suo superiore interesse e necessitando i genitori di supervisione dedicata esclusivamente alla cura del benessere del figlio.
Del resto, il rifiuto manifestato da , lungi dal potersi Per_1
ascrivere ad un'unica causa efficiente, come invece affermato dal ricorrente, va ricondotto ad entrambi i genitori, giacché entrambi, sebbene in modo molto diverso, hanno concorso all'originarsi e consolidarsi dello stesso.
Tuttavia, pur nella consapevolezza di quanto sopra rilevato, è opportuno, sotto altro profilo, sottolineare come gli approfondimenti demandati abbiano palesato segni di un approccio ambivalente del minore nei confronti del padre, circostanza che suggerisce, nel rispetto del suo delicato equilibrio psicofisico, di non escludere la possibilità di futuri incontri, da introdurre gradualmente nella quotidianità del minore, in luoghi pubblici (come finora avvenuto) e previa adeguata preparazione di pagina 10 di 15 , da parte del servizio di N.P.I.A., e del positivo riscontro da Per_1 parte degli operatori dei mutamenti sopra evidenziati.
Tale complessa articolazione del regime di contatti, trova solido fondamento in convergenti dati sistematici alla stregua dei quali ogni scelta deve riposare su una seria riflessione sull'interesse del minore e sulla valutazione delle capacità dei genitori (cfr. anche giurisprudenza EDU:
“Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio” -
Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso c. Romania, sentenza Per_3
17.4.2012; Caso c. sentenza del 10.1.2012). Per_4 Per_5
Per questo, in relazione ai percorsi, anche il genitore rifiutato è chiamato a compiere quelli ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, le parti, vanno invitate a seguire ogni percorso individuale che permetta loro di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Per tale ragione, i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice Tutelare a mesi 6, salve diverse urgenze, circa il benessere dei minori, nonché, in caso di attivazione di percorsi su base volontaria da parte dei genitori, circa la loro cooperazione.
Analogamente, in difetto di accordo andrà gestita la situazione di che, sebbene caratterizzato da un positivo e non sovrastrutturato Per_2
slancio verso la figura paterna, non ha avuto modo di instaurare e coltivare un rapporto con il padre, che possa pertanto allo stato svolgersi in incontri prolungati, attesa la distanza che li ha separati fin dalla tenera età.
pagina 11 di 15 E' comunque auspicabile lo svolgimento di incontri protetti in presenza (o in luogo pubblico con persone di fiducia di entrambi) almeno una volta al mese, per garantire continuità nel processo di riavvicinamento.
Appare, inoltre, opportuno un ammonimento, rivolto ad entrambi i genitori: ad astenersi da comunicare i temi della causa con il minore e a dichiarazioni o considerazioni denigratorie nei confronti dell'altro genitore ed infine a collaborare con i servizi.
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Quanto al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue comprovate capacità professionali e considerato che, allo stato, risulta totalmente eliso il tempo di contribuzione diretta, il Tribunale reputa equo imporre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole
[...] minore nella complessiva misura di € 800,00 rivalutabili (€ 400,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito, rimangono a carico dei genitori nella diversa misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, stante la divergenza tra le posizioni economiche e redditi fissi disponibili, come emerso all'esito delle verifiche di polizia tributaria.
A questo proposito, quanto all'istanza di mantenimento avanzata dalla resistente, com'è noto, il giudice istruttore, innanzitutto, è tenuto a procedere alla disamina comparativa dei redditi nella disponibilità di entrambi i coniugi, al fine di rintracciare potenziali disparità. In secondo luogo, deve verifica se l'istante dispone o meno di risorse patrimoniali in pagina 12 di 15 grado di assicurare il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Da ultimo, deve tener conto dell'abilità dell'istante al lavoro sulla base delle condizioni psico-fisiche in cui versa e delle capacità attestate (ad es. titoli di studio o pregresse esperienze lavorative, ecc.), nonché dell'apporto fornito alla famiglia.
Dovendo far applicazione dei criteri sopramenzionati al caso di specie e dovendo, altresì, tenere in considerazione gli esiti degli accertamenti tributari svolti, si osserva quanto segue.
Da essi è dato evincere, per un verso, la entità delle entrate del
, sempre prevalenti in relazione alle uscite, pur presenti, e che Parte_1
pertanto giustificano l'impossibilità di accogliere integralmente le richieste della resistente.
In relazione all'apporto fornito alla famiglia, è emersa la attuale esclusività dei compiti di gestione organizzazione ed accudimento della prole in capo alla madre;
sul piano strettamente economico, è emersa una capacità reddituale della ricorrente, ma solo parziale: è infatti vero che costei ha percepito redditi, ma molto modesti.
Quanto alla rinvenuta giacenza bancaria, appare verosimile la ricostruzione offerta, nonché l'incidenza di economie di spesa derivanti dalla relazione con il ramo di ascendenti dal lato materno;
considerando, poi, la necessità di reperire una abitazione al fine di assicurare stabile dimora ai figli, detta giacenza non può assurgere a causa idonea ad escludere la necessità di un contributo dal coniuge separato con più congrue risorse: contributo che, considerando le parziali capacità sopra inquadrate, appare equo fissare in € 150,00 mensili rivalutabili.
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Infine, le spese del giudizio, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , in atti
[...] Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 10.05.2014, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 18, parte II, serie A, uff. 1, anno 2014;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, tuttavia con condivisione tra i genitori della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, sopra specificate;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere del minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al Giudice Tutelare, salve urgenze, avviando anche anteriormente gli incontri ove siano preventivamente verificate le condizioni sopra esposte;
- ammonisce entrambi i genitori a quanto in parte motiva ed a cooperare con i servizi delegati;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole dell'importo di € 800,00, rivalutabili, al netto dell'assegno unico, che andrà percepito integralmente dalla madre, nonché € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento della stessa;
CP_1
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole secondo il pagina 14 di 15 protocollo sottoscritto con il COA, nella misura di cui in parte motiva;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13.5.25
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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