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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3285/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3285/2023 r.g. promossa da:
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, e
[...] Controparte_24 Controparte_25
rappresentati e difesi dagli Avvocati Davide Macchelli e Paolo Maria
[...]
Capasso e presso lo studio dell'Avvocato Mauro Filippini in Reggio Emilia, via Gramsci, n. 56, elettivamente domiciliati;
ATTORI contro rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Fiore presso Controparte_26 il cui studio in Chiavari, viale Enrico Millo, n. 74/5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.6.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
pagina 2 di 10 , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, ,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , in qualità di proprietari dei boxes e posti auto siti
[...] Controparte_24 nell'autorimessa pluripiano edificata nel comune di Santa Margherita Ligure ed il
[...]
ente di gestione costituito per l'amministrazione e custodia Controparte_25 delle parti comuni e strutturali del suddetto fabbricato, hanno convenuto in giudizio
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_26
“Piaccia all'adito Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis:
- Accertare e dichiarare che l'opera realizzata in appalto da è affetta dai difetti di CP_27 costruzione e dai gravi vizi descritti dal consulente Ing. nella relazione 7/7/2021 (all. Persona_1
45), e comunque che tale opera è affetta dagli ulteriori eventuali gravi difetti costruttivi emergenti in esito all'espletata CTU.
- Accertare e dichiarare che i difetti di costruzione e i gravi vizi come sopra rilevati sono causa diretta delle immissioni di acqua e dei danni materiali tutti conseguenti;
- Accertare e dichiarare che, in conseguenza e per derivazione dei vizi costruttivi medesimi, l'opera realizzata in appalto da versa in una - o più - delle ipotesi indicate dall'art. 1 delle CP_27
Condizioni Generali di Assicurazione (All. 5 Mod. 5021), qui testualmente ritrascritte:
a) rovina totale dell'opera;
b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle parti di essa dianzi indicate;
d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, correlato ad un evento previsto ai punti precedenti
- Accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso nei confronti degli attori procedenti, l'operatività e
l'efficacia di garanzia della polizza Unipol numero n. 10300000 per cui è causa (all.ti 4, 5 ed 8).
- Determinare quindi l'indennità spettante a termini di polizza, nell'importo stimato per i “danni materiali e diretti causati all'opera assicurata”, comprensivo dei costi di demolizione di ogni accessorio con IVA accedente, e di tutti gli altri danni emergenti: sia nelle parti destinate a lunga durata, che nelle parti non destinate a lunga durata secondo condizioni di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti di polizza
pagina 3 di 10 - Condannare la convenuta conseguentemente e per l'effetto, al pagamento dell'indennità CP_26 come sopra determinata provvedendovi in accoglimento delle seguenti gradate domande:
§ in principalità, condannando la convenuta a pagare, con solidarietà attiva di tutti gli attori, CP_28
l'indennità di € 700.000,00 oltre IVA accedente, ovvero l'indennità di maggior importo (oltre IVA) emergente in esito alla CTU;
§ in subordine, condannando la convenuta a pagare, con solidarietà attiva di tutti gli attori, CP_28
l'indennità di minore importo eventualmente determinata in corso di causa all'esito delle verifiche istruttorie.
- Condannare la convenuta, in ogni caso, a rifondere le spese di lite tutte, con solidarietà attiva degli attori, competenze difensive processuali, di mediaconciliazione obbligatoria, nonché oneri professionali sostenuti per CTU e propri Tecnici CTP, e tutte le voci accessorie”.
In particolare, gli attori hanno riferito:
- che con contratto stipulato il 24/11/2006, aveva appaltato la costruzione Controparte_1 del silo a Coopsette s.c.r.l., ora in liquidazione coatta amministrativa per stato d'insolvenza, che con piena autonomia e discrezionalità tecnica aveva provveduto ad edificare l'opera, anche gestendo i rapporti di subappalto;
- che in data 15/3/2007 Coopsette s.c.r.l. aveva contratto con la polizza Controparte_26
n. 10300000, a copertura decennale postuma, per i danni diretti all'opera, in osservanza degli oneri imposti dal d. lgs. n. 122/2005;
- che il 14/9/2012 era stato rilasciato il certificato di collaudo statico strutturale;
- che in data 30/11/2012 Coopsette s.c.r.l. aveva acquistato da 127 unità Controparte_1 immobiliari, fra boxes e posti auto;
- che il 20/12/2012, con l'atto di variazione in appendice della ridetta polizza n. 10300000, era stata attivata la garanzia decennale postuma dal 14/12/2012 fino al 14/12/2022, con rettifica, anche, dei valori precedentemente assicurati;
- che tale polizza era stata richiamata da Coopsette s.c.r.l. in tutti i successivi atti di vendita dalla medesima conclusi e materialmente consegnata agli attori- aventi causa;
- che tale garanzia, sempre corredata dalla consegna della polizza Unipol n. 10300000, era stata altresì offerta da nell'ambito della stipula con l'acquirente Controparte_1 CP_2
- che il 2/4/2014 era stato approvato il regolamento condominiale;
- che gli attori/assicurati agivano nei confronti di rivendicando la garanzia e l'indennità Controparte_26 operante a termini della Polizza Unipol n. 10300000;
pagina 4 di 10 - che fino a tutto il 2020 i proprietari/condomini avevano utilizzato le proprie autorimesse regolarmente, senza rilevare l'esistenza di vizi o circostanze che lasciassero presagire l'inadeguata tenuta stagna del silo e la minaccia di rovina dell'edificio;
- che dai primi mesi del 2021, avevano invece progressivamente rilevato il prodursi di estesi allagamenti, con infiltrazioni-percolazioni d'acqua diffuse su più livelli, provenienti, per imbibizione da esterno, dalle pareti laterali dell'interrato e dalle retrostanti paratie di contenimento;
- che per comprendere l'esatta portata dei fenomeni e valutarne la concreta rilevanza, l'assemblea condominiale del 24/4/20213 aveva conferito all'ing. l'incarico di verificare la natura Persona_1
e la causa delle infiltrazioni/immissioni d'acqua, e di pronunciarsi sui possibili rimedi;
- che con relazione del luglio 2021 l'ing. aveva concluso che i fenomeni infiltrativi e di Per_1 propagazione idrica erano effetto dell'inadeguata tenuta dei diaframmi di contenimento strutturale, non ermetici e permeabili ai fenomeni dell'acqua di falda proveniente dall'esterno dello scavo e che le predette infiltrazioni stavano innescando un fenomeno di ossidazione dei ferri d'armatura delle travi portanti in cemento armato, della struttura e degli elementi prefabbricati;
- che il 29/3/2021, alcune settimane dopo i primi fenomeni infiltrativi, Controparte_1 aveva denunciato il sinistro ad Controparte_26
- che in data 24/4/2021, il tema dei fenomeni infiltrativi era stato trattato dall'assemblea del condominio, che aveva deliberato di conferire all'ing. l'incarico di eseguire una perizia Per_1
“finalizzata alla verifica delle cause di infiltrazione nell'intero fabbricato e di studio delle possibili soluzioni e dei relativi costi”;
- che con p.e.c. del legale attoreo del 25/5/2021, erano stati denunciati ad i vizi allo Controparte_26 stato rilevabili;
- che il predetto procuratore aveva reiterato la richiesta di indennizzo nei confronti di Controparte_26 con sue p.e.c. del 25/5/2021, 23/8/2021 e 2/12/2021;
- che il 25/1/2022, anche alla luce delle conclusioni peritali frattanto acquisite dall'ing. il Per_1 legale attoreo aveva nuovamente denunciato i vizi come riscontrati dal c.t.p. ad Controparte_26
- che con ricorso del 4/4/2022, gli attori avevano promosso un ricorso per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della costruttrice e della garante, ma con ordinanza del 28/7/2022 il Tribunale di Genova aveva accolto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in favore della competenza del
Tribunale fallimentare di Reggio Emilia;
- che l'a.t.p. non era stato più coltivato;
- che con ulteriore p.e.c. del 15/12/2022 erano stati nuovamente interrotti i termini prescrizionali di cui al comma 2 dell'art. 1669 c.c.; pagina 5 di 10 - che considerati i termini di polizza, il primo profilo di garanzia riguardava l'integrità stessa dell'edificato ed era rivendicabile direttamente dalla committente (originaria proprietaria)
[...]
il secondo, invece, riguardava l'ipotesi tipica di “responsabilità civile decennale del Controparte_1 costruttore” ex art. 1669 c.c. ed ex d.lgs 122/2005 ed era azionabile da tutti gli aventi causa, diretti o mediati, di espressamente citati negli atti di vendita quali consegnatari della polizza;
CP_27
- che l'importo complessivo delle opere di riparazione/ricostruzione era ricompreso in una forbice compresa tra € 500.000,00 ed € 700.000,00 oltre i.v.a.;
- che quindi gli attori avevano diritto all'indennizzo di euro 700.000,00 oltre i.v.a..
costituitosi in giudizio, ha riferito: Controparte_26
- che l'unica domanda proponibile dagli attori era quella a titolo contrattuale basata sulle condizioni di polizza, e non invece anche quella di cui all'art. 1669 c.c. e al d.lgs. n. 122/2005;
- che la denuncia di sinistro alla Compagnia era tardiva ex artt. 1913 e 1915 c.c., essendo evidente che le lamentate infiltrazioni e percolazioni di acqua, ove derivanti da vizi strutturali, per loro stessa natura non avrebbero potuto manifestarsi a distanza di ben nove anni dal compimento delle opere nel 2012;
- che i dirizzi azionati, quindi, erano prescritti ex art. 2952 c.c.;
- che, in ogni caso, la polizza era inoperativa, non essendo i danni lamentati idonei a determinare la rovina totale o parziale dell'opera, e non vertendosi in ipotesi di danni materiali diretti all'opera assicurata, bensì, semmai, di danni materiali indiretti all'opera assicurata, conseguenti a difetti di impermeabilizzazione;
- che infine il danno lamentato non era provato.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge:
• In via preliminare:
◦ dichiarare prescritta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della conchiudente per
l'avvenuto decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, del codice civile, con ogni conseguente pronuncia;
◦ dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto, in capo a con riferimento alle pretese attoree fondate sull'asserita responsabilità civile del costruttore CP_26
e/o comunque proposte in riferimento all'art. 1669 c.c., in quanto inammissibili per i motivi in narrativa;
• Nel merito:
pagina 6 di 10 ◦ in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_26 perché inammissibili, infondate e/o comunque non provate, anche in virtù dell'inadempimento
[...] dell'assicurato all'obbligo di avviso all'assicuratore ex artt. 1913 - 1915 c.c. 1 comma ed ex art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
◦ in subordine, accertare e dichiarare che l'indennizzo eventualmente dovuto da
[...] in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è CP_26 limitato alle garanzie di polizza valide e operanti e, comunque, all'importo previsto dalla polizza azionata, dalle relative variazioni e dalle condizioni di assicurazione quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. Ridurre comunque l'eventuale indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla conchiudente, tenuto conto dell'inadempimento colposo dell'assicurato all'obbligo di avviso all'assicuratore ex artt. 1913 - 1915 cc 2 comma ed ex art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri generali, cpa ed iva come per legge, oltre spese di c.t.u., c.t.p. e accessori”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 1.3.2024 è stata ordinata l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei verbali delle assemblee condominiali dal 2012 al
2021 e disposta una c.t.u. sulla base del quesito ivi formulato.
Depositati i predetti verbali ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 11.6.2025, con termine sino al
20.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha Controparte_26 eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952, 2° comma, c.c., contestando l'assunto attoreo per cui “fino a tutto il 2020 i proprietari/condomini hanno utilizzato l'autorimessa in silo oggetto d'appalto regolarmente;
senza mai poter osservare l'esistenza dei vizi o circostanze che lasciassero neppure presagire l'inadeguata tenuta stagna del silo e la minaccia di rovina dell'edificio”, evidenziando come fosse evidente che le lamentate infiltrazioni e percolazioni di acqua, ove derivanti da vizi strutturali, per loro stessa natura non avrebbero potuto manifestarsi a distanza di ben nove anni dal compimento delle opere avvenuto nell'anno 2012, sicché, qualora ne fosse risultata dimostrata l'esistenza, avrebbero dovuto ritenersi verificate in occasione delle prime precipitazioni successive alla realizzazione delle opere medesime e, quindi, diversi anni prima del 2021.
pagina 7 di 10 In ragione di ciò, ha chiesto che venisse ordinata agli attori, ex art. 210 Controparte_26
c.p.c., in virtù del principio di vicinanza della prova, l'esibizione dei verbali delle assemblee condominiali tenutesi dall'anno 2012 all'anno 2021, al fine di dimostrare come le infiltrazioni fossero già conosciute antecedentemente all'anno 2021.
Con ordinanza del 1.3.2024, tale istanza è stata accolta.
In data 17.5.2024, gli attori hanno ottemperato al predetto ordine di esibizione, depositando i relativi verbali assembleari.
Nella prima difesa utile e, cioè, con le note di trattazione scritta del 3.6.2024, Controparte_26 ha ribadito l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, contestando che al
[...] punto 7) del verbale dell'assemblea del 19.05.2018 risultava quanto segue: “viene consegnata all'amministratore la polizza postuma decennale sottoscritta dal costruttore e i condomini invitano lo stesso ad attivarsi per il recupero dei danni subiti, delegando l'amministratore a rappresentare anche eventualmente i singoli condomini”.
Tanto premesso, mette conto rilevare in diritto che ex art. 2952, 2° comma, c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ovvero, ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato, difatti, che “In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui
l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi” (Cass. sentenza
28.9.2014, n. 19660).
Nel caso di specie, emerge per via documentale, dal verbale assembleare del 19 maggio 2018, depositato in giudizio in data 17.5.2014 a seguito dell'ordine di esibizione del 1.3.2024, come gli attori avessero contezza, già allora, dell'esistenza dei danni, qui lamentati, avendo espressamente richiesto all'amministratore di attivarsi “per il recupero dei danni”, dai medesimi subiti, oggetto della copertura assicurativa sottoscritta da Coopsette s.c.r.l. con Si legge, invero, nel Controparte_26 predetto verbale, con riferimento al punto 7, così: “Viene consegnata all'Amm.re la polizza postuma decennale sottoscritta dal costruttore e i condomini invitano lo stesso ad attivarsi per il recupero dei danni subiti, delegando l'Amm.re a rappresentare anche eventualmente i singoli condomini”. In particolare, avendo ad oggetto tale polizza, all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, “i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei pagina 8 di 10 seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle parti di essa dianzi indicate;
d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti”, deve concludersi che, avendo gli attori, al momento della consegna all'amministratore della predetta polizza decennale postuma, richiesto al medesimo di attivarsi per il risarcimento dei danni oggetto di tale copertura assicurativa, certamente a far data dal 19.5.2018 i medesimi avevano conoscenza del fatto storico da cui deriva il diritto all'indennizzo ovvero avevano la consapevolezza di avere subito danni ragionevolmente coperti dalla predetta polizza assicurativa, benché a quella data non fosse ancora nota la loro specifica consistenza;
diversamente, non avrebbero incaricato l'amministratore di attivarsi “per il recupero” di tali danni.
Ora, avendo gli attori effettuato la prima denuncia dei vizi solamente in data 29.3.2021 (doc. 46 dell'atto di citazione) e, quindi, oltre il termine di due anni decorrente dal 19.5.2018, l'azione deve ritenersi prescritta.
2.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente, le spese della c.t.u., già liquidata con separato decreto del 27.4.2025, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice nei rapporti interni, restando, invece, in solido tra tutte le parti nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara prescritto il diritto azionato dagli attori nei confronti di Controparte_26
- condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_26 liquida in euro 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico degli attori.
Reggio Emilia, 12.6.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3285/2023 r.g. promossa da:
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
, , CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, e
[...] Controparte_24 Controparte_25
rappresentati e difesi dagli Avvocati Davide Macchelli e Paolo Maria
[...]
Capasso e presso lo studio dell'Avvocato Mauro Filippini in Reggio Emilia, via Gramsci, n. 56, elettivamente domiciliati;
ATTORI contro rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Fiore presso Controparte_26 il cui studio in Chiavari, viale Enrico Millo, n. 74/5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.6.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
pagina 2 di 10 , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, ,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, , in qualità di proprietari dei boxes e posti auto siti
[...] Controparte_24 nell'autorimessa pluripiano edificata nel comune di Santa Margherita Ligure ed il
[...]
ente di gestione costituito per l'amministrazione e custodia Controparte_25 delle parti comuni e strutturali del suddetto fabbricato, hanno convenuto in giudizio
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_26
“Piaccia all'adito Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis:
- Accertare e dichiarare che l'opera realizzata in appalto da è affetta dai difetti di CP_27 costruzione e dai gravi vizi descritti dal consulente Ing. nella relazione 7/7/2021 (all. Persona_1
45), e comunque che tale opera è affetta dagli ulteriori eventuali gravi difetti costruttivi emergenti in esito all'espletata CTU.
- Accertare e dichiarare che i difetti di costruzione e i gravi vizi come sopra rilevati sono causa diretta delle immissioni di acqua e dei danni materiali tutti conseguenti;
- Accertare e dichiarare che, in conseguenza e per derivazione dei vizi costruttivi medesimi, l'opera realizzata in appalto da versa in una - o più - delle ipotesi indicate dall'art. 1 delle CP_27
Condizioni Generali di Assicurazione (All. 5 Mod. 5021), qui testualmente ritrascritte:
a) rovina totale dell'opera;
b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera;
c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle parti di essa dianzi indicate;
d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, correlato ad un evento previsto ai punti precedenti
- Accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso nei confronti degli attori procedenti, l'operatività e
l'efficacia di garanzia della polizza Unipol numero n. 10300000 per cui è causa (all.ti 4, 5 ed 8).
- Determinare quindi l'indennità spettante a termini di polizza, nell'importo stimato per i “danni materiali e diretti causati all'opera assicurata”, comprensivo dei costi di demolizione di ogni accessorio con IVA accedente, e di tutti gli altri danni emergenti: sia nelle parti destinate a lunga durata, che nelle parti non destinate a lunga durata secondo condizioni di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti di polizza
pagina 3 di 10 - Condannare la convenuta conseguentemente e per l'effetto, al pagamento dell'indennità CP_26 come sopra determinata provvedendovi in accoglimento delle seguenti gradate domande:
§ in principalità, condannando la convenuta a pagare, con solidarietà attiva di tutti gli attori, CP_28
l'indennità di € 700.000,00 oltre IVA accedente, ovvero l'indennità di maggior importo (oltre IVA) emergente in esito alla CTU;
§ in subordine, condannando la convenuta a pagare, con solidarietà attiva di tutti gli attori, CP_28
l'indennità di minore importo eventualmente determinata in corso di causa all'esito delle verifiche istruttorie.
- Condannare la convenuta, in ogni caso, a rifondere le spese di lite tutte, con solidarietà attiva degli attori, competenze difensive processuali, di mediaconciliazione obbligatoria, nonché oneri professionali sostenuti per CTU e propri Tecnici CTP, e tutte le voci accessorie”.
In particolare, gli attori hanno riferito:
- che con contratto stipulato il 24/11/2006, aveva appaltato la costruzione Controparte_1 del silo a Coopsette s.c.r.l., ora in liquidazione coatta amministrativa per stato d'insolvenza, che con piena autonomia e discrezionalità tecnica aveva provveduto ad edificare l'opera, anche gestendo i rapporti di subappalto;
- che in data 15/3/2007 Coopsette s.c.r.l. aveva contratto con la polizza Controparte_26
n. 10300000, a copertura decennale postuma, per i danni diretti all'opera, in osservanza degli oneri imposti dal d. lgs. n. 122/2005;
- che il 14/9/2012 era stato rilasciato il certificato di collaudo statico strutturale;
- che in data 30/11/2012 Coopsette s.c.r.l. aveva acquistato da 127 unità Controparte_1 immobiliari, fra boxes e posti auto;
- che il 20/12/2012, con l'atto di variazione in appendice della ridetta polizza n. 10300000, era stata attivata la garanzia decennale postuma dal 14/12/2012 fino al 14/12/2022, con rettifica, anche, dei valori precedentemente assicurati;
- che tale polizza era stata richiamata da Coopsette s.c.r.l. in tutti i successivi atti di vendita dalla medesima conclusi e materialmente consegnata agli attori- aventi causa;
- che tale garanzia, sempre corredata dalla consegna della polizza Unipol n. 10300000, era stata altresì offerta da nell'ambito della stipula con l'acquirente Controparte_1 CP_2
- che il 2/4/2014 era stato approvato il regolamento condominiale;
- che gli attori/assicurati agivano nei confronti di rivendicando la garanzia e l'indennità Controparte_26 operante a termini della Polizza Unipol n. 10300000;
pagina 4 di 10 - che fino a tutto il 2020 i proprietari/condomini avevano utilizzato le proprie autorimesse regolarmente, senza rilevare l'esistenza di vizi o circostanze che lasciassero presagire l'inadeguata tenuta stagna del silo e la minaccia di rovina dell'edificio;
- che dai primi mesi del 2021, avevano invece progressivamente rilevato il prodursi di estesi allagamenti, con infiltrazioni-percolazioni d'acqua diffuse su più livelli, provenienti, per imbibizione da esterno, dalle pareti laterali dell'interrato e dalle retrostanti paratie di contenimento;
- che per comprendere l'esatta portata dei fenomeni e valutarne la concreta rilevanza, l'assemblea condominiale del 24/4/20213 aveva conferito all'ing. l'incarico di verificare la natura Persona_1
e la causa delle infiltrazioni/immissioni d'acqua, e di pronunciarsi sui possibili rimedi;
- che con relazione del luglio 2021 l'ing. aveva concluso che i fenomeni infiltrativi e di Per_1 propagazione idrica erano effetto dell'inadeguata tenuta dei diaframmi di contenimento strutturale, non ermetici e permeabili ai fenomeni dell'acqua di falda proveniente dall'esterno dello scavo e che le predette infiltrazioni stavano innescando un fenomeno di ossidazione dei ferri d'armatura delle travi portanti in cemento armato, della struttura e degli elementi prefabbricati;
- che il 29/3/2021, alcune settimane dopo i primi fenomeni infiltrativi, Controparte_1 aveva denunciato il sinistro ad Controparte_26
- che in data 24/4/2021, il tema dei fenomeni infiltrativi era stato trattato dall'assemblea del condominio, che aveva deliberato di conferire all'ing. l'incarico di eseguire una perizia Per_1
“finalizzata alla verifica delle cause di infiltrazione nell'intero fabbricato e di studio delle possibili soluzioni e dei relativi costi”;
- che con p.e.c. del legale attoreo del 25/5/2021, erano stati denunciati ad i vizi allo Controparte_26 stato rilevabili;
- che il predetto procuratore aveva reiterato la richiesta di indennizzo nei confronti di Controparte_26 con sue p.e.c. del 25/5/2021, 23/8/2021 e 2/12/2021;
- che il 25/1/2022, anche alla luce delle conclusioni peritali frattanto acquisite dall'ing. il Per_1 legale attoreo aveva nuovamente denunciato i vizi come riscontrati dal c.t.p. ad Controparte_26
- che con ricorso del 4/4/2022, gli attori avevano promosso un ricorso per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della costruttrice e della garante, ma con ordinanza del 28/7/2022 il Tribunale di Genova aveva accolto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in favore della competenza del
Tribunale fallimentare di Reggio Emilia;
- che l'a.t.p. non era stato più coltivato;
- che con ulteriore p.e.c. del 15/12/2022 erano stati nuovamente interrotti i termini prescrizionali di cui al comma 2 dell'art. 1669 c.c.; pagina 5 di 10 - che considerati i termini di polizza, il primo profilo di garanzia riguardava l'integrità stessa dell'edificato ed era rivendicabile direttamente dalla committente (originaria proprietaria)
[...]
il secondo, invece, riguardava l'ipotesi tipica di “responsabilità civile decennale del Controparte_1 costruttore” ex art. 1669 c.c. ed ex d.lgs 122/2005 ed era azionabile da tutti gli aventi causa, diretti o mediati, di espressamente citati negli atti di vendita quali consegnatari della polizza;
CP_27
- che l'importo complessivo delle opere di riparazione/ricostruzione era ricompreso in una forbice compresa tra € 500.000,00 ed € 700.000,00 oltre i.v.a.;
- che quindi gli attori avevano diritto all'indennizzo di euro 700.000,00 oltre i.v.a..
costituitosi in giudizio, ha riferito: Controparte_26
- che l'unica domanda proponibile dagli attori era quella a titolo contrattuale basata sulle condizioni di polizza, e non invece anche quella di cui all'art. 1669 c.c. e al d.lgs. n. 122/2005;
- che la denuncia di sinistro alla Compagnia era tardiva ex artt. 1913 e 1915 c.c., essendo evidente che le lamentate infiltrazioni e percolazioni di acqua, ove derivanti da vizi strutturali, per loro stessa natura non avrebbero potuto manifestarsi a distanza di ben nove anni dal compimento delle opere nel 2012;
- che i dirizzi azionati, quindi, erano prescritti ex art. 2952 c.c.;
- che, in ogni caso, la polizza era inoperativa, non essendo i danni lamentati idonei a determinare la rovina totale o parziale dell'opera, e non vertendosi in ipotesi di danni materiali diretti all'opera assicurata, bensì, semmai, di danni materiali indiretti all'opera assicurata, conseguenti a difetti di impermeabilizzazione;
- che infine il danno lamentato non era provato.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge:
• In via preliminare:
◦ dichiarare prescritta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della conchiudente per
l'avvenuto decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, del codice civile, con ogni conseguente pronuncia;
◦ dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto, in capo a con riferimento alle pretese attoree fondate sull'asserita responsabilità civile del costruttore CP_26
e/o comunque proposte in riferimento all'art. 1669 c.c., in quanto inammissibili per i motivi in narrativa;
• Nel merito:
pagina 6 di 10 ◦ in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_26 perché inammissibili, infondate e/o comunque non provate, anche in virtù dell'inadempimento
[...] dell'assicurato all'obbligo di avviso all'assicuratore ex artt. 1913 - 1915 c.c. 1 comma ed ex art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
◦ in subordine, accertare e dichiarare che l'indennizzo eventualmente dovuto da
[...] in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è CP_26 limitato alle garanzie di polizza valide e operanti e, comunque, all'importo previsto dalla polizza azionata, dalle relative variazioni e dalle condizioni di assicurazione quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. Ridurre comunque l'eventuale indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla conchiudente, tenuto conto dell'inadempimento colposo dell'assicurato all'obbligo di avviso all'assicuratore ex artt. 1913 - 1915 cc 2 comma ed ex art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri generali, cpa ed iva come per legge, oltre spese di c.t.u., c.t.p. e accessori”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 1.3.2024 è stata ordinata l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei verbali delle assemblee condominiali dal 2012 al
2021 e disposta una c.t.u. sulla base del quesito ivi formulato.
Depositati i predetti verbali ed espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 11.6.2025, con termine sino al
20.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha Controparte_26 eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952, 2° comma, c.c., contestando l'assunto attoreo per cui “fino a tutto il 2020 i proprietari/condomini hanno utilizzato l'autorimessa in silo oggetto d'appalto regolarmente;
senza mai poter osservare l'esistenza dei vizi o circostanze che lasciassero neppure presagire l'inadeguata tenuta stagna del silo e la minaccia di rovina dell'edificio”, evidenziando come fosse evidente che le lamentate infiltrazioni e percolazioni di acqua, ove derivanti da vizi strutturali, per loro stessa natura non avrebbero potuto manifestarsi a distanza di ben nove anni dal compimento delle opere avvenuto nell'anno 2012, sicché, qualora ne fosse risultata dimostrata l'esistenza, avrebbero dovuto ritenersi verificate in occasione delle prime precipitazioni successive alla realizzazione delle opere medesime e, quindi, diversi anni prima del 2021.
pagina 7 di 10 In ragione di ciò, ha chiesto che venisse ordinata agli attori, ex art. 210 Controparte_26
c.p.c., in virtù del principio di vicinanza della prova, l'esibizione dei verbali delle assemblee condominiali tenutesi dall'anno 2012 all'anno 2021, al fine di dimostrare come le infiltrazioni fossero già conosciute antecedentemente all'anno 2021.
Con ordinanza del 1.3.2024, tale istanza è stata accolta.
In data 17.5.2024, gli attori hanno ottemperato al predetto ordine di esibizione, depositando i relativi verbali assembleari.
Nella prima difesa utile e, cioè, con le note di trattazione scritta del 3.6.2024, Controparte_26 ha ribadito l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, contestando che al
[...] punto 7) del verbale dell'assemblea del 19.05.2018 risultava quanto segue: “viene consegnata all'amministratore la polizza postuma decennale sottoscritta dal costruttore e i condomini invitano lo stesso ad attivarsi per il recupero dei danni subiti, delegando l'amministratore a rappresentare anche eventualmente i singoli condomini”.
Tanto premesso, mette conto rilevare in diritto che ex art. 2952, 2° comma, c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ovvero, ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato, difatti, che “In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui
l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi” (Cass. sentenza
28.9.2014, n. 19660).
Nel caso di specie, emerge per via documentale, dal verbale assembleare del 19 maggio 2018, depositato in giudizio in data 17.5.2014 a seguito dell'ordine di esibizione del 1.3.2024, come gli attori avessero contezza, già allora, dell'esistenza dei danni, qui lamentati, avendo espressamente richiesto all'amministratore di attivarsi “per il recupero dei danni”, dai medesimi subiti, oggetto della copertura assicurativa sottoscritta da Coopsette s.c.r.l. con Si legge, invero, nel Controparte_26 predetto verbale, con riferimento al punto 7, così: “Viene consegnata all'Amm.re la polizza postuma decennale sottoscritta dal costruttore e i condomini invitano lo stesso ad attivarsi per il recupero dei danni subiti, delegando l'Amm.re a rappresentare anche eventualmente i singoli condomini”. In particolare, avendo ad oggetto tale polizza, all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, “i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei pagina 8 di 10 seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle parti di essa dianzi indicate;
d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti”, deve concludersi che, avendo gli attori, al momento della consegna all'amministratore della predetta polizza decennale postuma, richiesto al medesimo di attivarsi per il risarcimento dei danni oggetto di tale copertura assicurativa, certamente a far data dal 19.5.2018 i medesimi avevano conoscenza del fatto storico da cui deriva il diritto all'indennizzo ovvero avevano la consapevolezza di avere subito danni ragionevolmente coperti dalla predetta polizza assicurativa, benché a quella data non fosse ancora nota la loro specifica consistenza;
diversamente, non avrebbero incaricato l'amministratore di attivarsi “per il recupero” di tali danni.
Ora, avendo gli attori effettuato la prima denuncia dei vizi solamente in data 29.3.2021 (doc. 46 dell'atto di citazione) e, quindi, oltre il termine di due anni decorrente dal 19.5.2018, l'azione deve ritenersi prescritta.
2.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente, le spese della c.t.u., già liquidata con separato decreto del 27.4.2025, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice nei rapporti interni, restando, invece, in solido tra tutte le parti nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara prescritto il diritto azionato dagli attori nei confronti di Controparte_26
- condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite che Controparte_26 liquida in euro 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico degli attori.
Reggio Emilia, 12.6.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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