TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7405/2023 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7800/2022 TRA
nata ad [...] il [...], rap. e dif. dall'Avv. C. Soriano, Parte_1
Caserta (CE) alla Via Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7800/2022 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “1) dichiarare che la ricorrente è meritevole dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario;
2) per effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa veniva rinviata per discussione e decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della lettura delle note in sostituzione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12/10/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 06/11/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 17/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il professionista incaricato non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, in particolare, lamentando la mancata somministrazione alla ricorrente dei test ADL, IADL e MMSE. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, espletate le operazioni peritali ed esaminato il quadro patologico complessivo dell'istante, così concludeva: “Posta tale diagnosi, potremo quantizzare l'incidenza percentuale di tale patologia nel 100%, percentuale che pur non essendo tabellarmente valutata, scaturisce da una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe, così come dettato dal D.M. n°43 del 06/02/92; potremo quindi riconoscere alla richiedente lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, dalla data della domanda amministrativa del 31/05/2022, ma non il diritto, così come richiesto, alla indennità di accompagnamento di cui alla Legge 508/88 e 18/80 non sussistendo allo stato, pur in presenza di patologie multisistemiche, i requisiti propri dell'indennità di accompagnamento legati per Legge alla capacità deambulatoria, che nel caso in questione è ancora
2 autonoma, ed alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita che la ricorrente, allo stato, è ancora in grado di compiere”. Tale giudizio maturava all'esito dell'esame obiettivo nel quale il consulente evidenziava che la ricorrente appariva “ben orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio e non presenta disturbi della favella, nè della comprensione delle parole”, oltre che in grado di deambulare autonomamente. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Si osserva, sul punto, che la documentazione medica di formazione successiva versata in atti, in particolare la certificazione contenente anche gli esiti della somministrazione dei test ADL, IADL ed MMSE, appare inidonea ad inficiare le conclusioni rassegnate dal CTU, trattandosi di strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test – che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. Né, come sostenuto da parte ricorrente, può contestarsi la validità delle conclusioni rassegnate dal ctu nella consulenza depositata in forza del riconoscimento in sede amministrativa, in capo alla ricorrente, dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, atteso che i requisiti per il riconoscimento di tale condizione sono valutati secondo criteri diversi da quelli relativi all'indennità di accompagnamento. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. 3 Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 24/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7405/2023 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7800/2022 TRA
nata ad [...] il [...], rap. e dif. dall'Avv. C. Soriano, Parte_1
Caserta (CE) alla Via Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7800/2022 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “1) dichiarare che la ricorrente è meritevole dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario;
2) per effetto di tale declaratoria, condannare l in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
1 La causa veniva rinviata per discussione e decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della lettura delle note in sostituzione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12/10/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 06/11/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 17/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il professionista incaricato non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, in particolare, lamentando la mancata somministrazione alla ricorrente dei test ADL, IADL e MMSE. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, espletate le operazioni peritali ed esaminato il quadro patologico complessivo dell'istante, così concludeva: “Posta tale diagnosi, potremo quantizzare l'incidenza percentuale di tale patologia nel 100%, percentuale che pur non essendo tabellarmente valutata, scaturisce da una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe, così come dettato dal D.M. n°43 del 06/02/92; potremo quindi riconoscere alla richiedente lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, dalla data della domanda amministrativa del 31/05/2022, ma non il diritto, così come richiesto, alla indennità di accompagnamento di cui alla Legge 508/88 e 18/80 non sussistendo allo stato, pur in presenza di patologie multisistemiche, i requisiti propri dell'indennità di accompagnamento legati per Legge alla capacità deambulatoria, che nel caso in questione è ancora
2 autonoma, ed alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita che la ricorrente, allo stato, è ancora in grado di compiere”. Tale giudizio maturava all'esito dell'esame obiettivo nel quale il consulente evidenziava che la ricorrente appariva “ben orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio e non presenta disturbi della favella, nè della comprensione delle parole”, oltre che in grado di deambulare autonomamente. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Si osserva, sul punto, che la documentazione medica di formazione successiva versata in atti, in particolare la certificazione contenente anche gli esiti della somministrazione dei test ADL, IADL ed MMSE, appare inidonea ad inficiare le conclusioni rassegnate dal CTU, trattandosi di strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test – che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. Né, come sostenuto da parte ricorrente, può contestarsi la validità delle conclusioni rassegnate dal ctu nella consulenza depositata in forza del riconoscimento in sede amministrativa, in capo alla ricorrente, dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, atteso che i requisiti per il riconoscimento di tale condizione sono valutati secondo criteri diversi da quelli relativi all'indennità di accompagnamento. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. 3 Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 24/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4