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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 693/2025 del ruolo di volontaria giurisdizione tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1
BA (PEC: e , nato Email_1 Parte_2
a Erice il 16/07/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Milazzo (PEC:
, come da procure allegate al ricorso congiunto;
Email_2 ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 17/04/2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo che:
• dal 2010 al 2023 hanno intrattenuto una relazione more uxorio;
• dalla loro relazione è nato a [...] il [...] il figlio;
Persona_1
• avevano fissato la propria residenza familiare nell'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in
Milano nella via Enrico Cialdini n. 111;
• il sig. è attualmente in Naspi, mentre la sig.ra svolge attività Parte_2 Pt_1 lavorativa come insegnante presso la scuola primaria e, ad oggi, la stessa è in aspettativa non retribuita dal 1° marzo 2023; • da febbraio 2023 la sig.ra vive, unitamente al figlio minore, presso la dimora Parte_1 in uso alla stessa, sita in Marsala nella via Caturca n. 17;
Tutto quanto premesso, hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione, ex art. 337 bis e ter c.p.c., delle condizioni concernenti il mantenimento del minore alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO DI MINORE ETÀ E DIRITTO DI VISITA.
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Marsala nella via Caturca n. 17.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà diritto di visita libero verso il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
Nel periodo estivo, il minore rimarrà con il padre, per espressa volontà del bambino, per n. 2 mesi
(anche non consecutivi).; il giorno del compleanno rispettivamente del padre e della madre, il minore,
a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
in occasione del compleanno del figlio, questo sarà trascorso separatamente con ognuno dei genitori;
le festività del Santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, ad anni alterni, presso ciascuno dei genitori.
In caso di disaccordo, il minore trascorrerà assieme al padre n. 2 weekend al mese, n. 2 mesi (anche non consecutivi) nel periodo di vacanza scolastica e le principali festività (sopra meglio indicate) ad anni alterni.
Resta inteso che, qualora il minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i genitori o di circostanze familiari impreviste, il figlio minore potrà essere temporaneamente affidato Per_1 ad una baby-sitter o altra persona di fiducia, previamente individuata.
2) RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- A mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- A condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio;
- A non denigrare e/o dequalificare l'altro, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
- A contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenza che riguardano il figlio. Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse del figlio, onde consentire allo stesso di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione, consentendo altresì al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti concordano che nessun soggetto terzo, privo di responsabilità genitoriale, potrà interferire, in alcun modo, nelle scelte educative, formative del minore, che restano di esclusiva competenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Il minore non potrà essere prelevato a scuola da soggetti terzi ed estranei al nucleo familiare e, nello specifico, potranno prelevarlo solo ed esclusivamente i nonni materni, paterni e la sorella della sig.ra
Parte_1
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici, Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri del figlio.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dal figlio;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito al figlio dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE.
In ordine agli aspetti economici, il signor , si obbliga a corrispondere alla entro Pt_2 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno mensile di €.250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
e senza necessità di richiesta.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione – tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche;
spese per la cultura e lo sport, abbonamenti a riviste specialistiche, corsi di lingue, corsi sportivi , spese per libri e strumenti di alto prezzo o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza. In ordine alla determinazione ed individuazione delle spese straordinarie le parti fanno richiamo al
Protocollo su spese extra - assegno per mantenimento dei figli – Osservatorio civile Marsala –
Tribunale di Marsala del 9/6/2021 - che si impegnano vicendevolmente a rispettare (che si allega).
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo al figlio minore, erogato dall' sarà percepito nella misura CP_1 del 50% da entrambi i ricorrenti.
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI TURISTICI (O DI LT
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO).
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti.
5) LT TI.
Per quanto concerne l'abitazione di proprietà della signora e del sig. Parte_1 Parte_2
, sita in Milano, nella Via Cialdini Enrico n.111, presso cui risiede quest'ultimo, si rappresenta
[...] che detto immobile è stato acquistato, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i ricorrenti, giusto atto di compravendita del 24 aprile 2018 trascritto in data 4 maggio 2018 al n. 35848 R. Gen. – n.
25431 R. Part., ai rogiti del Notaio e che il prezzo di vendita, pari ad Euro 120.000 Persona_2
è stato corrisposto a mezzo contratto di mutuo bancario della Parte_3 ai rogiti del Notaio.
Le parti si impegnano a pagare le rate mensili di mutuo e di assicurazione nonché gli oneri condominiali relativi alla casa di comune proprietà sita in Milano, via Cialdini n. 111/B (ove abita il
) a mesi alterni, ciascuno pagando l'intera rata mensile del mutuo e dell'assicurazione, Pt_2 mentre la quota condominiale sarà divisa al 50% al termine di ogni anno. I ricorrenti convengono, inoltre, che, le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas, Tari, Tasi etc.), oltre a quelle di manutenzione e straordinaria di cui all'immobile sopra indicato, saranno interamente a carico del sig. . Parte_2
Ciascuna parte provvederà al pagamento di spese, competenze ed onorari del procuratore che lo rappresenta e difende nel presente giudizio”.
All'udienza, svoltasi a trattazione scritta mediante il deposito di note in sostituzione di udienza, le parti hanno insistito nelle condizioni e nelle richieste formulate nel ricorso congiunto.
Il P.M, notiziato della procedura, ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale prede atto delle condizioni stabilite congiuntamente delle parti in quanto non appaiono contrarie all'interesse del minore, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e le recepisce nel presente provvedimento a regolamentazione del rapporto tra le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore, , avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte Persona_1 motiva;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo