Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 2
Versione
4 settembre 1977
Art. 1.
Il capoverso dell' articolo 39 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.
Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il primo reato".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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