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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOT Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2019 promossa da: (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato (PO), via Baldinucci n. 14/A, ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via Francesco Ferrucci n. 203/C presso lo studio dell'Avvocato Chiara Settesoldi
ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CONTRO
(c.f. CONVENUTI CONTUMACI Controparte_1 C.F._1
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 sulle seguenti conclusioni: parte attrice: come da atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso dal Dott. ha emesso in data CP_1
8.1.2019 il decreto ingiuntivo n. 42/2019, R.G. 3635/2018, con cui ha ordinato a Pt_1
il pagamento della somma di € 22.859,02 oltre interessi al tasso legale e spese della
[...] procedura, quale prezzo per le attività svolte in favore dell'ingiunta.
1.1. In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: nel merito, in tesi, dichiarare che il credito vantato da è stato integralmente pagato da parte della e che CP_1 Parte_1 nessuna pretesa creditoria potrà essere vantata dall'odierno opposto nei confronti di Pt_1
[... per le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 42/2019 del 08.01.2019 Rg. 3635/2018 emesso dal Tribunale di Prato e stante la condotta processuale tenuta da pagina 1 di 6 controparte chiede la condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I e III comma cpc;
in denegata ipotesi in cui fosse ritenuta debitrice di per le fatture di Pt_1 CP_1 cui è causa, dichiarare la compensazione del credito che verrà accertato in corso di causa con quello vantato dalla nei confronti di per l'importo di euro 2100,00 Pt_1 CP_1 oltre Iva e Cpa, derivante dalla sentenza n. 1049/2012 del Tribunale di Prato passata in giudicato. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. Parte attrice ha esposto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto da , in CP_1 qualità di socio accomandatario della società IA di ME A. cancellata dal CP_2 registro delle imprese in data 11.9.2003 e che l'importo richiesto a titolo di capitale nella misura di € 22.859,02 derivava da 9 fatture relative agli anni 1999 e 2002 emesse a fronte dell'attività che la società avrebbe svolto su incarico della Parte_2
Parte_1
Nei motivi di opposizione ha contestato la pretesa creditoria deducendo l'inesistenza Pt_1 del debito nei confronti della IA e rappresentando che il 16.6.2003, i soci di quest'ultima, e , avevano convenuto lo scioglimento della società, CP_1 CP_3 dichiarando che non vi erano né attività né passività da liquidare. A sostegno della conclusione sull'inesistenza di partite debitorie ha versato in atti alcuni mastrini degli anni 1999 e 2002, assumendo che erano stati elaborati dalla società IA. Le registrazioni ivi contenute indicavano che aveva saldato quanto Parte_1 dovuto. A supporto di tale affermazione ha depositato copia di due assegni emessi in lire ed utilizzati per il pagamento, risalenti all'anno 1999. In particolare nel mastrino a chiusura dell'anno 1999 risultava saldata da la posizione Pt_1 di IA per l'importo di lire 37.197.200 (doc.4) e nel mastrino a chiusura dell'anno 2002 parimenti risultava saldata da la posizione della IA per la cifra di € 19.933,39 Pt_1
(doc 6). Ha dedotto la temerarietà dell'azione monitoria sottolineando che si trattava della seconda richiesta di ingiunzione di pagamento per lo stesso credito. Infatti, la IA già nel 2012, nonostante l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, aveva ottenuto sempre dal Tribunale di Prato il d.i. 432/2012 per le stesse fatture oggetto del presente giudizio. Nel giudizio scaturito in quella sede, a fronte dell'opposizione proposta da parte attrice, il Tribunale di Prato aveva emesso sentenza n. 1049/2013 che aveva disposto la revoca del d.i. opposto per carenza di legittimazione processuale proprio in ragione della cancellazione della IA dal Registro delle Imprese e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.100,00 oltre oneri di legge.
2.1. ha eccepito inoltre la prescrizione del credito azionato in via monitoria poiché Parte_1 le fatture erano riferite a prestazioni risalenti agli anni 1999 e 2002. 2.2. L'opponente, infine, nel caso in cui fosse stata riconosciuta debitrice di qualunque cifra azionata con il d.i. ha domandato operarsi la compensazione con il credito da costei vantato nei confronti della IA in forza della sentenza n. 1049/2013 del Tribunale di Prato passata in giudicato. pagina 2 di 6 3. Si è costituito in giudizio il Dott. tramite comparsa, deducendo che CP_1
l'opponente non aveva contestato in alcun modo l'effettiva avvenuta esecuzione delle attività indicate nelle fatture e né aveva avanzato obiezioni esplicite sulla determinazione del corrispettivo. Il convenuto opposto ha disconosciuto la produzione documentale dell'attrice relativa ai mastrini dell'anno 1999 e 2002 e gli assegni depositati obiettando di averli mai ricevuti o incassati ed ha rilevato che, in ogni caso, detti documenti non provavano il pagamento di tutte le fatture azionate. Ha osservato che quanto dichiarato nella scrittura di privata autenticata di scioglimento della IA aveva valenza interna e non era opponibile a terzi e, tantomeno, poteva essere interpretato con valenza di quietanza.
3.1. In merito all'eccezione di prescrizione, ha ribattuto che più volte era intervenuta l'interruzione della stessa: in primo luogo con l'invio di alcune lettere di messa in mora (una nell'anno 2008 e una nell'anno 2011), successivamente con il deposito nel 2012 del ricorso per ingiunzione di pagamento e in ultimo, con comunicazione telefax del maggio 2015.
3.2. Ritenendo, quindi, legittima l'ingiunzione richiesta e l'opposizione infondata, ha chiesto il rigetto della stessa, la condanna per lite temeraria dell'opponente e la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, dichiarandosi remissivo in merito all'eccezione di compensazione formulata dall'attrice.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2019 il Giudice scrivente, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c. L'istruttoria si è svolta mediante assunzione di testimonianze e produzioni documentali. All'udienza del 17.02.2023 stante il deposito del certificato di morte del Dott. CP_1 avvenuta il 06.01.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
5. Con ricorso per la riassunzione del processo depositato il 19.04.2023, parte attrice ha chiesto la prosecuzione del processo nei confronti collettivamente e impersonalmente degli eredi del Dott. CP_1
All'udienza del 11.12.2023 verificata la regolarità della notifica del ricorso per la riassunzione è stata dichiarata la contumacia degli eredi del Dott. ed in seguito, all'udienza del CP_1
28.10.2024, fatte precisare le conclusioni alla parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
◌◌◌ 6. La controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento di n. 9 fatture relative agli anni 1999 e 2002 per attività che la società avrebbe svolto su Parte_2 incarico della Parte_1
, socio accomandatario della cessata IA di ME LB e c. sas, CP_1 aveva in vita introdotto la procedura monitoria con richiesta di emissione per decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento delle seguenti fatture: fattura n. 9 del 9.3.1999 per lire 159.200; fattura n. 99 del 31.3.1999 per lire 300.000; fattura n. 170 del 1.6.1999 per lire 1.790.000; pagina 3 di 6 fattura n. 258 del 31.7.1999 per lire 36.000.000; fattura n. 260 del 31.7.1999 per lire 738.000; fattura n. 22 del 1.2.2002 per € 690,80 fattura n. 173 del 15.5.2002 per € 916,64; fattura n. 260 del 30.6.2002 per € 188,53; fattura n. 369 del 31.7.2002 per € 930,00. Le fatture azionate sono riferite a prestazioni professionali svolte in favore di di Parte_1 cui l'ingiungente ha lamentato il mancato pagamento. Rispetto alle operazioni eseguite da IA in favore di parte convenuta si è Pt_1 limitata a depositare le fatture relative alle prestazioni svolte asserendo che la cliente non aveva contestato l'effettiva esecuzione delle attività menzionate nelle fatture né il corrispettivo.
6.1 Effettivamente si osserva che parte attrice non ha obiettivamente negato l'esecuzione delle prestazioni professionali;
costei ha sostenuto di non essere debitrice delle somme azionate avendo corrisposto i compensi per l'attività esercitata dalla IA, come risultava dai mastrini e dalle copie di due assegni ed ha richiamato quanto convenuto tra i soci nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio, avente ad oggetto lo scioglimento della società IA di ME LB & C. Sas datato 16.6.2003. Nel corpo dell'atto si legge che i soci e avevano stabilito all'unanimità di CP_1 CP_3 procedere allo scioglimento della suddetta società con effetto immediato senza far luogo a liquidazione;
costoro avevano dichiarato che non vi erano né passività né attività da liquidare alla stipulazione dello scioglimento.
6.2 L'istruttoria svolta ha messo in dubbio l'asserzione di parte attrice relativa alla provenienza dei mastrini contabili che, a suo dire, erano stati tratti dalla contabilità della IA. Contrariamente a quanto sostenuto la teste escussa ex dipendente dello Testimone_1 studio, ha esposto che i documenti esibiti non potevano essere di provenienza IA in quanto se fossero stati stampati dallo studio in alto sarebbe comparsa la denominazione IA. Ha però aggiunto che alcuni clienti all'epoca potevano collegarsi al programma tramite password ma non era sicura se tale facoltà era stata attribuita anche alla cliente
Tramite tale collegamento al programma un cliente dello studio avrebbe avuto modo Pt_1 di inserire direttamente i dati nella contabilità. La prova sfogata non consente quindi di ritenere le annotazioni contenute nei mastrini dotate di valenza probatoria sia perché è incerta la provenienza sia perché comunque trattasi di documenti che non possono avere valore di quietanza.
6.3 Ciò nonostante si ritiene di accogliere l'opposizione per essere incerta la debenza della somma richiesta da . CP_1
E' un dato di fatto non controverso che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni svolte dalla IA in favore di Parte_1
pagina 4 di 6 Stante la data di emissione delle suddette fatture si ritiene che le partite creditorie corrispondenti fossero già maturate al momento della decisione di scioglimento della società; di talché non possono essere ritenute sopravvenienze attive insorte o manifestatasi in tempo successivo allo scioglimento ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Il dato evidenziato assume rilevanza in quanto nel caso di specie lo scioglimento della società IA era avvenuto senza contestuale messa in liquidazione;
circostanza questa che denota, a livello di presunzione, un'assenza di rapporti attivi e passivi da regolare. Difatti i soci non avrebbero dovuto inserire quella dichiarazione espressa se avessero avviato la procedura di liquidazione. Tale dichiarazione costituisce un elemento indiziario di assenza di crediti vantati dalla società nei confronti dei terzi, rispetto alla quale parte convenuta ha segnalato che l'efficacia era circoscritta ai rapporti interni tra i soci e che non poteva avere valore nei confronti dei terzi. Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta si osserva che sarebbe stato necessario approfondire anche a livello istruttorio tale aspetto, per spiegare come mai quella dichiarazione era stata inserita nell'atto di scioglimento della società e soprattutto per comprendere la ragione per cui non era stata effettuata la messa in liquidazione volta al recupero dei crediti asseritamente ancora esistenti nonostante la dichiarazione di segno contrario. Stante il tempo trascorso dall'esecuzione dell'attività professionale ed avuto riguardo all'entità del credito vantato, la deliberazione di procedere allo scioglimento della società senza messa in liquidazione induce a ritenere incerto il credito azionato, in relazione al quale la parte interessata nel giudizio a cognizione piena avrebbe avuto l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della richiesta, quali l'espletamento dell'incarico su richiesta di Pt_1
l'accordo sul compenso convenuto con quest'ultima e le modalità di pagamento. Ciò sarebbe stato ancora più doveroso con riferimento all'anno 1999 dato che rispetto alla stessa annualità l'opponente ha depositato la fattura 137 del 31 maggio 2000 – che seppure sia diversa da quelle azionate con la procedura monitoria – contiene una descrizione dell'oggetto analoga a quella inserita nella fattura 258 del 31.7.1999, di cui invece il convenuto aveva lamentato il mancato pagamento. Pare quindi che per una stessa attività siano state emesse due fatture. A fronte di ciò parte convenuta avrebbe avuto tutto l'interesse ed il dovere di comprovare l'oggetto dell'attività ulteriore di cui ha chiesto il pagamento per l'anno 1999. Non può essere trascurato di rilevare che rispetto a tale attività, relativa al 1999, la fattura depositata da avente l'importo di lire 48.000.000 contiene la quietanza di pagamento Pt_1
a firma IA. Ed allora si conclude che nell'ambito del presente giudizio di opposizione non è stato assolto in modo adeguato da parte convenuta l'onere probatorio sulla stessa gravante e che avrebbe dovuto investire le prestazioni effettivamente eseguite dalla società in aggiunta a quelle per le quali aveva già corrisposto un pagamento. Pt_1
pagina 5 di 6 La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza che si è rivelata totale ed è determinata nella misura liquidata in dispositivo, da porsi a carico integrale di parte convenuta. Non vi sono i presupposti per disporre la condanna per lite temeraria della convenuta opposta non emergendo dagli scritti e dai documenti che quest'ultima abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
42/2019, R.G. 3635/2018 emesso il 7.1.2019 in favore di CP_1
Condanna i convenuti in riassunzione alla refusione dei compensi e delle spese di lite sopportate da che si liquidano in € 5077,00 per compensi, € 145,50 per spese Parte_1 vive (CU e marca), oltre 15%, IVA e CAP . Così deciso in Prato il 23 aprile 2025. IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOT Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2019 promossa da: (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato (PO), via Baldinucci n. 14/A, ed elettivamente domiciliata in Prato (PO) alla Via Francesco Ferrucci n. 203/C presso lo studio dell'Avvocato Chiara Settesoldi
ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CONTRO
(c.f. CONVENUTI CONTUMACI Controparte_1 C.F._1
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 sulle seguenti conclusioni: parte attrice: come da atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il Tribunale di Prato, su ricorso promosso dal Dott. ha emesso in data CP_1
8.1.2019 il decreto ingiuntivo n. 42/2019, R.G. 3635/2018, con cui ha ordinato a Pt_1
il pagamento della somma di € 22.859,02 oltre interessi al tasso legale e spese della
[...] procedura, quale prezzo per le attività svolte in favore dell'ingiunta.
1.1. In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: nel merito, in tesi, dichiarare che il credito vantato da è stato integralmente pagato da parte della e che CP_1 Parte_1 nessuna pretesa creditoria potrà essere vantata dall'odierno opposto nei confronti di Pt_1
[... per le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 42/2019 del 08.01.2019 Rg. 3635/2018 emesso dal Tribunale di Prato e stante la condotta processuale tenuta da pagina 1 di 6 controparte chiede la condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I e III comma cpc;
in denegata ipotesi in cui fosse ritenuta debitrice di per le fatture di Pt_1 CP_1 cui è causa, dichiarare la compensazione del credito che verrà accertato in corso di causa con quello vantato dalla nei confronti di per l'importo di euro 2100,00 Pt_1 CP_1 oltre Iva e Cpa, derivante dalla sentenza n. 1049/2012 del Tribunale di Prato passata in giudicato. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. Parte attrice ha esposto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto da , in CP_1 qualità di socio accomandatario della società IA di ME A. cancellata dal CP_2 registro delle imprese in data 11.9.2003 e che l'importo richiesto a titolo di capitale nella misura di € 22.859,02 derivava da 9 fatture relative agli anni 1999 e 2002 emesse a fronte dell'attività che la società avrebbe svolto su incarico della Parte_2
Parte_1
Nei motivi di opposizione ha contestato la pretesa creditoria deducendo l'inesistenza Pt_1 del debito nei confronti della IA e rappresentando che il 16.6.2003, i soci di quest'ultima, e , avevano convenuto lo scioglimento della società, CP_1 CP_3 dichiarando che non vi erano né attività né passività da liquidare. A sostegno della conclusione sull'inesistenza di partite debitorie ha versato in atti alcuni mastrini degli anni 1999 e 2002, assumendo che erano stati elaborati dalla società IA. Le registrazioni ivi contenute indicavano che aveva saldato quanto Parte_1 dovuto. A supporto di tale affermazione ha depositato copia di due assegni emessi in lire ed utilizzati per il pagamento, risalenti all'anno 1999. In particolare nel mastrino a chiusura dell'anno 1999 risultava saldata da la posizione Pt_1 di IA per l'importo di lire 37.197.200 (doc.4) e nel mastrino a chiusura dell'anno 2002 parimenti risultava saldata da la posizione della IA per la cifra di € 19.933,39 Pt_1
(doc 6). Ha dedotto la temerarietà dell'azione monitoria sottolineando che si trattava della seconda richiesta di ingiunzione di pagamento per lo stesso credito. Infatti, la IA già nel 2012, nonostante l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, aveva ottenuto sempre dal Tribunale di Prato il d.i. 432/2012 per le stesse fatture oggetto del presente giudizio. Nel giudizio scaturito in quella sede, a fronte dell'opposizione proposta da parte attrice, il Tribunale di Prato aveva emesso sentenza n. 1049/2013 che aveva disposto la revoca del d.i. opposto per carenza di legittimazione processuale proprio in ragione della cancellazione della IA dal Registro delle Imprese e la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.100,00 oltre oneri di legge.
2.1. ha eccepito inoltre la prescrizione del credito azionato in via monitoria poiché Parte_1 le fatture erano riferite a prestazioni risalenti agli anni 1999 e 2002. 2.2. L'opponente, infine, nel caso in cui fosse stata riconosciuta debitrice di qualunque cifra azionata con il d.i. ha domandato operarsi la compensazione con il credito da costei vantato nei confronti della IA in forza della sentenza n. 1049/2013 del Tribunale di Prato passata in giudicato. pagina 2 di 6 3. Si è costituito in giudizio il Dott. tramite comparsa, deducendo che CP_1
l'opponente non aveva contestato in alcun modo l'effettiva avvenuta esecuzione delle attività indicate nelle fatture e né aveva avanzato obiezioni esplicite sulla determinazione del corrispettivo. Il convenuto opposto ha disconosciuto la produzione documentale dell'attrice relativa ai mastrini dell'anno 1999 e 2002 e gli assegni depositati obiettando di averli mai ricevuti o incassati ed ha rilevato che, in ogni caso, detti documenti non provavano il pagamento di tutte le fatture azionate. Ha osservato che quanto dichiarato nella scrittura di privata autenticata di scioglimento della IA aveva valenza interna e non era opponibile a terzi e, tantomeno, poteva essere interpretato con valenza di quietanza.
3.1. In merito all'eccezione di prescrizione, ha ribattuto che più volte era intervenuta l'interruzione della stessa: in primo luogo con l'invio di alcune lettere di messa in mora (una nell'anno 2008 e una nell'anno 2011), successivamente con il deposito nel 2012 del ricorso per ingiunzione di pagamento e in ultimo, con comunicazione telefax del maggio 2015.
3.2. Ritenendo, quindi, legittima l'ingiunzione richiesta e l'opposizione infondata, ha chiesto il rigetto della stessa, la condanna per lite temeraria dell'opponente e la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, dichiarandosi remissivo in merito all'eccezione di compensazione formulata dall'attrice.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2019 il Giudice scrivente, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c. L'istruttoria si è svolta mediante assunzione di testimonianze e produzioni documentali. All'udienza del 17.02.2023 stante il deposito del certificato di morte del Dott. CP_1 avvenuta il 06.01.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
5. Con ricorso per la riassunzione del processo depositato il 19.04.2023, parte attrice ha chiesto la prosecuzione del processo nei confronti collettivamente e impersonalmente degli eredi del Dott. CP_1
All'udienza del 11.12.2023 verificata la regolarità della notifica del ricorso per la riassunzione è stata dichiarata la contumacia degli eredi del Dott. ed in seguito, all'udienza del CP_1
28.10.2024, fatte precisare le conclusioni alla parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
◌◌◌ 6. La controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento di n. 9 fatture relative agli anni 1999 e 2002 per attività che la società avrebbe svolto su Parte_2 incarico della Parte_1
, socio accomandatario della cessata IA di ME LB e c. sas, CP_1 aveva in vita introdotto la procedura monitoria con richiesta di emissione per decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento delle seguenti fatture: fattura n. 9 del 9.3.1999 per lire 159.200; fattura n. 99 del 31.3.1999 per lire 300.000; fattura n. 170 del 1.6.1999 per lire 1.790.000; pagina 3 di 6 fattura n. 258 del 31.7.1999 per lire 36.000.000; fattura n. 260 del 31.7.1999 per lire 738.000; fattura n. 22 del 1.2.2002 per € 690,80 fattura n. 173 del 15.5.2002 per € 916,64; fattura n. 260 del 30.6.2002 per € 188,53; fattura n. 369 del 31.7.2002 per € 930,00. Le fatture azionate sono riferite a prestazioni professionali svolte in favore di di Parte_1 cui l'ingiungente ha lamentato il mancato pagamento. Rispetto alle operazioni eseguite da IA in favore di parte convenuta si è Pt_1 limitata a depositare le fatture relative alle prestazioni svolte asserendo che la cliente non aveva contestato l'effettiva esecuzione delle attività menzionate nelle fatture né il corrispettivo.
6.1 Effettivamente si osserva che parte attrice non ha obiettivamente negato l'esecuzione delle prestazioni professionali;
costei ha sostenuto di non essere debitrice delle somme azionate avendo corrisposto i compensi per l'attività esercitata dalla IA, come risultava dai mastrini e dalle copie di due assegni ed ha richiamato quanto convenuto tra i soci nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio, avente ad oggetto lo scioglimento della società IA di ME LB & C. Sas datato 16.6.2003. Nel corpo dell'atto si legge che i soci e avevano stabilito all'unanimità di CP_1 CP_3 procedere allo scioglimento della suddetta società con effetto immediato senza far luogo a liquidazione;
costoro avevano dichiarato che non vi erano né passività né attività da liquidare alla stipulazione dello scioglimento.
6.2 L'istruttoria svolta ha messo in dubbio l'asserzione di parte attrice relativa alla provenienza dei mastrini contabili che, a suo dire, erano stati tratti dalla contabilità della IA. Contrariamente a quanto sostenuto la teste escussa ex dipendente dello Testimone_1 studio, ha esposto che i documenti esibiti non potevano essere di provenienza IA in quanto se fossero stati stampati dallo studio in alto sarebbe comparsa la denominazione IA. Ha però aggiunto che alcuni clienti all'epoca potevano collegarsi al programma tramite password ma non era sicura se tale facoltà era stata attribuita anche alla cliente
Tramite tale collegamento al programma un cliente dello studio avrebbe avuto modo Pt_1 di inserire direttamente i dati nella contabilità. La prova sfogata non consente quindi di ritenere le annotazioni contenute nei mastrini dotate di valenza probatoria sia perché è incerta la provenienza sia perché comunque trattasi di documenti che non possono avere valore di quietanza.
6.3 Ciò nonostante si ritiene di accogliere l'opposizione per essere incerta la debenza della somma richiesta da . CP_1
E' un dato di fatto non controverso che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni svolte dalla IA in favore di Parte_1
pagina 4 di 6 Stante la data di emissione delle suddette fatture si ritiene che le partite creditorie corrispondenti fossero già maturate al momento della decisione di scioglimento della società; di talché non possono essere ritenute sopravvenienze attive insorte o manifestatasi in tempo successivo allo scioglimento ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Il dato evidenziato assume rilevanza in quanto nel caso di specie lo scioglimento della società IA era avvenuto senza contestuale messa in liquidazione;
circostanza questa che denota, a livello di presunzione, un'assenza di rapporti attivi e passivi da regolare. Difatti i soci non avrebbero dovuto inserire quella dichiarazione espressa se avessero avviato la procedura di liquidazione. Tale dichiarazione costituisce un elemento indiziario di assenza di crediti vantati dalla società nei confronti dei terzi, rispetto alla quale parte convenuta ha segnalato che l'efficacia era circoscritta ai rapporti interni tra i soci e che non poteva avere valore nei confronti dei terzi. Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta si osserva che sarebbe stato necessario approfondire anche a livello istruttorio tale aspetto, per spiegare come mai quella dichiarazione era stata inserita nell'atto di scioglimento della società e soprattutto per comprendere la ragione per cui non era stata effettuata la messa in liquidazione volta al recupero dei crediti asseritamente ancora esistenti nonostante la dichiarazione di segno contrario. Stante il tempo trascorso dall'esecuzione dell'attività professionale ed avuto riguardo all'entità del credito vantato, la deliberazione di procedere allo scioglimento della società senza messa in liquidazione induce a ritenere incerto il credito azionato, in relazione al quale la parte interessata nel giudizio a cognizione piena avrebbe avuto l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della richiesta, quali l'espletamento dell'incarico su richiesta di Pt_1
l'accordo sul compenso convenuto con quest'ultima e le modalità di pagamento. Ciò sarebbe stato ancora più doveroso con riferimento all'anno 1999 dato che rispetto alla stessa annualità l'opponente ha depositato la fattura 137 del 31 maggio 2000 – che seppure sia diversa da quelle azionate con la procedura monitoria – contiene una descrizione dell'oggetto analoga a quella inserita nella fattura 258 del 31.7.1999, di cui invece il convenuto aveva lamentato il mancato pagamento. Pare quindi che per una stessa attività siano state emesse due fatture. A fronte di ciò parte convenuta avrebbe avuto tutto l'interesse ed il dovere di comprovare l'oggetto dell'attività ulteriore di cui ha chiesto il pagamento per l'anno 1999. Non può essere trascurato di rilevare che rispetto a tale attività, relativa al 1999, la fattura depositata da avente l'importo di lire 48.000.000 contiene la quietanza di pagamento Pt_1
a firma IA. Ed allora si conclude che nell'ambito del presente giudizio di opposizione non è stato assolto in modo adeguato da parte convenuta l'onere probatorio sulla stessa gravante e che avrebbe dovuto investire le prestazioni effettivamente eseguite dalla società in aggiunta a quelle per le quali aveva già corrisposto un pagamento. Pt_1
pagina 5 di 6 La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza che si è rivelata totale ed è determinata nella misura liquidata in dispositivo, da porsi a carico integrale di parte convenuta. Non vi sono i presupposti per disporre la condanna per lite temeraria della convenuta opposta non emergendo dagli scritti e dai documenti che quest'ultima abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
42/2019, R.G. 3635/2018 emesso il 7.1.2019 in favore di CP_1
Condanna i convenuti in riassunzione alla refusione dei compensi e delle spese di lite sopportate da che si liquidano in € 5077,00 per compensi, € 145,50 per spese Parte_1 vive (CU e marca), oltre 15%, IVA e CAP . Così deciso in Prato il 23 aprile 2025. IL GOT Maria Carmen Napolitano
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